32008D0666

Decisione 2008/666/PESC del Consiglio, del 24 luglio 2008 , relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 13/08/2008 pag. 0023 - 0023


Decisione 2008/666/PESC del Consiglio

del 24 luglio 2008

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1) Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) [1].

(2) L’articolo 13, paragrafo 4, di detta azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono stabilite in un accordo da concludere in conformità dell’articolo 24 del trattato sull’Unione europea.

(3) Il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita se del caso dal segretario generale/alto rappresentante, in caso di future operazioni dell’UE di gestione civile delle crisi, ad avviare negoziati con paesi terzi per concludere accordi sulla base di un modello di accordo tra l’Unione europea e un paese terzo sulla partecipazione di un paese terzo a un’operazione dell’Unione europea di gestione civile delle crisi. Su tale base, la presidenza ha negoziato un accordo con la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO).

(4) È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome dell’Unione europea l’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO).

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. Hortefeux

[1] GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

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