Decisione del comitato politico e di sicurezza EULEX/2/2008, del 22 aprile 2008 , relativa all'istituzione del comitato dei contributori per la missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)
Gazzetta ufficiale n. L 118 del 06/05/2008 pag. 0033 - 0034
Decisione del comitato politico e di sicurezza EULEX/2/2008 del 22 aprile 2008 relativa all'istituzione del comitato dei contributori per la missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (2008/356/PESC) IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma, vista l'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo [1] (EULEX KOSOVO), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3 dell'azione comune 2008/124/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni pertinenti sull'istituzione di un comitato dei contributori per EULEX KOSOVO. (2) Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 sono stati stabiliti i principi guida e le modalità per i contributi di paesi terzi alle missioni di polizia. Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha approvato il documento "Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'UE", che ha sviluppato le modalità per la partecipazione dei paesi terzi alle operazioni di gestione civile delle crisi, tra cui la costituzione di un comitato dei contributori. (3) Il comitato dei contributori per EULEX KOSOVO sarà chiamato a svolgere un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana della missione. Esso dovrà costituire la principale sede in cui discutere tutte le questioni relative alla gestione quotidiana della missione. Il CPS, che esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione, deve tenere conto delle opinioni espresse dal comitato dei contributori, DECIDE: Articolo 1 Costituzione È istituito un comitato dei contributori per EULEX KOSOVO (CoC). Articolo 2 Funzioni 1. Il CoC può formulare pareri, che saranno presi in considerazione dal CPS, il quale esercita il controllo politico e la direzione strategica di EULEX KOSOVO. 2. Il mandato del CoC è fissato nel documento dal titolo "Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'UE". Articolo 3 Composizione 1. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno il diritto di assistere ai lavori del CoC, ma soltanto gli Stati contributori partecipano alla gestione quotidiana di EULEX KOSOVO. I rappresentanti dei paesi terzi che partecipano ad EULEX KOSOVO possono essere presenti alle riunioni del CoC, così come un rappresentante della Commissione europea. 2. Il CoC riceverà regolarmente informazioni dal capo della missione. Articolo 4 Presidenza Ai fini di EULEX KOSOVO, conformemente al documento "Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'UE", la presidenza del CoC sarà esercitata da un rappresentante del Segretario generale/Alto Rappresentante, in stretta consultazione con la presidenza. Articolo 5 Riunioni 1. Le riunioni del CoC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, il presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un rappresentante di uno Stato partecipante, può convocare riunioni di emergenza. 2. Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CoC al CPS. Articolo 6 Riservatezza 1. Alle riunioni e ai lavori del CoC si applicano le norme di sicurezza del Consiglio. In particolare, i rappresentanti presso il CoC devono essere in possesso degli adeguati nulla osta di sicurezza. 2. Le deliberazioni del CoC sono coperte dall'obbligo del segreto professionale. Articolo 7 Decorrenza degli effetti Gli effetti della presente decisione cominciano a decorrere dal giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, addì 22 aprile 2008. Per il comitato politico e di sicurezza Il presidente M. Ipavic [1] GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92. --------------------------------------------------