2008/148/CE: Decisione del Consiglio, del 22 marzo 2007 , relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere che documenta l’intesa raggiunta sul rinnovo e la modifica dell’accordo sulla cooperazione internazionale in materia di attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (IMS) tra la Comunità europea e l’Australia, il Canada e i paesi dell’EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d’America
Gazzetta ufficiale n. L 053 del 27/02/2008 pag. 0019 - 0020
Decisione del Consiglio del 22 marzo 2007 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere che documenta l’intesa raggiunta sul rinnovo e la modifica dell’accordo sulla cooperazione internazionale in materia di attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (IMS) tra la Comunità europea e l’Australia, il Canada e i paesi dell’EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d’America (2008/148/CE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo [1], considerando quanto segue: (1) La decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) [2], istituisce una cooperazione internazionale in materia di ricerca nel settore della manufattura. (2) La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) [3], prevede il proseguimento della cooperazione internazionale. (3) Un accordo è stato concluso con scambi di lettere tra la Comunità e l’Australia, il Canada, i paesi dell’EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d’America [4], e documentano l’intesa raggiunta sui principi di cooperazione internazionale in materia di attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (di seguito denominato "l’accordo IMS"). L’accordo IMS è scaduto in aprile 2005. La Commissione ha chiesto un mandato di negoziato per rinnovare l’accordo IMS in quanto questo sembrava contribuire positivamente al rafforzamento della ricerca nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione. (4) Con la decisione del 29 novembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità, con l’Australia, il Canada, i paesi dell’EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d’America il rinnovo e la modifica dell’accordo IMS. (5) I negoziati si sono svolti conformemente al mandato di negoziato e i risultati sono stati incorporati nei termini di riferimento per le attività di cooperazione internazionale nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione che definiscono il quadro della cooperazione. I termini di riferimento sono acclusi ad un accordo in forma di scambio di lettere che documenta l’intesa raggiunta sul rinnovo e la modifica dell’accordo sulla cooperazione internazionale di attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (IMS) tra la Comunità europea, l’Australia, il Canada, i paesi dell’EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d’America (di seguito denominato "l’accordo in forma di scambio di lettere"). Le modifiche del programma precedente riguardano la gestione dell’IMS e le sue operazioni di bilancio. (6) I termini di riferimento IMS stabiliscono che la presidenza della struttura di gestione dell’IMS è assunta tra i partecipanti al regime IMS. Per rispettare tale obbligo è previsto che la Comunità ospiti la segreteria interregionale dell’IMS in Europa. (7) L’accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere approvato, DECIDE: Articolo 1 L’accordo in forma di scambio di lettere che documenta l’intesa raggiunta sul rinnovo e la modifica dell’accordo sulla cooperazione internazionale in materia di attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (IMS) tra la Comunità europea e l’Australia, il Canada e i paesi dell’EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d’America è approvato a nome della Comunità. Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità [5]. Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2007. Per il Consiglio Il presidente W. Tiefensee [1] Parere espresso il 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). [2] GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7). [3] GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1. [4] GU L 161 del 18.6.1997, pag. 2 e GU L 151 del 7.6.2001, pag. 35. [5] La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. --------------------------------------------------