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Document 32007R1528

Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007 , recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

OJ L 348, 31.12.2007, p. 1–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 055 P. 112 - 265

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/07/2016; abrogato e sostituito da 32016R1076

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1528/oj

31.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 348/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1528/2007 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) (qui di seguito «accordo di partenariato ACP-CE»), prevede che accordi di partenariato economico (APE) debbano entrare in vigore al più tardi il 1o gennaio 2008.

(2)

L'accordo di partenariato ACP-CE prevede il mantenimento fino al 31 dicembre 2007 del regime commerciale di cui all'allegato V dell'accordo stesso.

(3)

Dal 2002 la Comunità negozia accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati ACP, suddiviso in sei regioni comprendenti rispettivamente i Caraibi, l'Africa centrale, l'Africa orientale e australe, gli Stati insulari del Pacifico, la Comunità di sviluppo dell'Africa australe e l'Africa occidentale. Tali accordi di partenariato economico saranno conformi agli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC, favoriranno l'integrazione regionale e promuoveranno la graduale integrazione delle economie dei paesi ACP nel sistema commerciale mondiale basato sulle norme, promuovendone quindi lo sviluppo sostenibile e contribuendo agli sforzi globali volti ad eliminare la povertà e a migliorare le condizioni di vita nei paesi ACP. In una prima fase, potrebbero concludersi negoziati su accordi tesi all'istituzione di accordi di partenariato economico riguardanti almeno regimi per le merci compatibili con l'OMC, da integrare quanto prima possibile con accordi di partenariato economico completi, coerenti con i processi di integrazione regionale economica e politica.

(4)

Tali accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico per i quali i negoziati sono stati conclusi prevedono che le parti possano adottare misure per applicare l'accordo, nella misura del possibile, prima della sua applicazione provvisoria su base reciproca. È opportuno adottare misure per applicare gli accordi sulla base di queste disposizioni.

(5)

Le disposizioni del presente regolamento devono essere modificate, secondo necessità, conformemente agli accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, se e quando tali accordi sono firmati e conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato e sono applicati provvisoriamente o in vigore. I regimi devono avere termine in tutto o in parte se gli accordi in questione non entrano in vigore entro un termine ragionevole secondo la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

(6)

Per le importazioni nella Comunità, i regimi previsti dagli accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico dovrebbero prevedere un accesso senza dazi e l'assenza di contingenti tariffari per tutti i prodotti, ad eccezione delle armi. Tali regimi sono soggetti a periodi e regimi transitori per alcuni prodotti sensibili e regimi specifici per i dipartimenti francesi d'oltremare. Tenuto conto delle particolarità della situazione del Sudafrica, ai prodotti originari del Sudafrica dovrebbero continuare ad applicarsi le pertinenti disposizioni dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (2) (in prosieguo denominato «ASSC»), fino all'entrata in vigore di un accordo tra la Comunità e il Sudafrica che istituisce, o porta a istituire, accordi di partenariato.

(7)

Anziché basarsi sui regimi speciali per i paesi meno sviluppati previsti dal regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (3), è preferibile che i paesi meno sviluppati che sono anche Stati ACP fondino i loro futuri rapporti commerciali con la Comunità su accordi di partenariato economico. Per facilitare questa evoluzione, è opportuno prevedere che i paesi che hanno concluso negoziati su accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico e che possono usufruire dei regimi stabiliti dal presente regolamento possano continuare ad avvalersi, per un periodo limitato, dei regimi speciali a favore dei paesi meno sviluppati previsti dal regolamento (CE) n. 980/2005 per i prodotti per i quali i regimi transitori stabiliti dal presente regolamento sono meno favorevoli.

(8)

Le norme d'origine applicabili alle importazioni effettuate conformemente al presente regolamento dovrebbero essere, per un periodo transitorio, quelle enunciate nell'allegato II del presente regolamento. Tali norme d'origine dovrebbero essere sostituite da quelle allegate ad ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima..

(9)

È necessario prevedere la possibilità di una sospensione temporanea dei regimi stabiliti dal presente regolamento in caso di assenza di cooperazione amministrativa, di irregolarità o di frode. Quando uno Stato membro fornisce alla Commissione informazioni su un'eventuale frode o un'assenza di cooperazione amministrativa, si dovrebbe applicare la normativa comunitaria pertinente, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (4).

(10)

È opportuno che il presente regolamento preveda regimi transitori per lo zucchero e il riso e meccanismi transitori speciali di salvaguardia e di sorveglianza applicabili dopo la fine dei regimi transitori.

(11)

Nel quadro dei regimi transitori per lo zucchero, ai sensi della decisione del Consiglio 2007/627/CE (5) il protocollo n. 3 sullo zucchero ACP accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE cesserà di applicarsi dal 1o ottobre 2009.

(12)

Alla scadenza del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP e in considerazione della particolare sensibilità del mercato dello zucchero, è opportuno adottare misure transitorie per questo prodotto. È del pari opportuno adottare misure transitorie specifiche di sorveglianza e di salvaguardia per alcuni prodotti agricoli trasformati con tenore di zucchero potenzialmente elevato, che potrebbero essere oggetto di scambi commerciali allo scopo di eludere le misure transitorie specifiche di salvaguardia riguardanti le importazioni di zucchero nella Comunità.

(13)

È altresì opportuno adottare misure generali di salvaguardia per i prodotti oggetto del presente regolamento.

(14)

Considerata la particolare sensibilità dei prodotti agricoli, è opportuno che misure bilaterali di salvaguardia possano essere adottate quando le importazioni causano o minacciano di causare perturbazioni nei mercati di questi prodotti o nei meccanismi che regolano tali mercati.

(15)

Come disposto dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, occorre tenere debitamente conto, in tutte le politiche comunitarie, delle particolari situazioni strutturali, economiche e sociali delle regioni ultraperiferiche della Comunità, in particolare per quanto riguarda le politiche doganali e commerciali.

(16)

Occorre quindi tenere conto in modo particolare della sensibilità dei prodotti agricoli, specie dello zucchero, nonché della vulnerabilità e degli interessi specifici delle regioni ultraperiferiche della Comunità nel definire in modo efficace le norme relative alle salvaguardie bilaterali.

(17)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(18)

Il presente regolamento rende necessaria l'abrogazione dei regolamenti in vigore adottati nel quadro dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, in particolare il regolamento (CE) n. 2285/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, relativo alle misure di salvaguardia di cui all'accordo di partenariato ACP-CE (7), il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e dal Pacifico (Stati ACP) (8), e l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (9). Di conseguenza, tutte le misure di applicazione basate sulle disposizioni abrogate sono rese obsolete,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E ACCESSO AL MERCATO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento applica i regimi per i prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai prodotti originari delle regioni e degli Stati elencati nell'allegato I.

2.   Deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, il Consiglio modifica l'allegato I per aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo tra la Comunità e la regione o lo Stato in questione, che risponde almeno ai requisiti di cui all'articolo XXIV del GATT 1994.

3.   Tali regioni o Stati restano inclusi nell'elenco dell'allegato I, a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, non modifichi tale allegato per ritirarne una regione o uno Stato, in particolare:

a)

se la regione o lo Stato comunica la sua intenzione di non ratificare un accordo in forza del quale è stato incluso all'allegato I;

b)

se la ratifica di un accordo in forza del quale la regione o lo Stato è stato incluso nell'allegato I non ha avuto luogo entro un termine ragionevole, così da ritardare indebitamente l'entrata in vigore dell'accordo; o

c)

se l'accordo è annullato o se la regione o lo Stato interessato mette fine ai suoi diritti e obblighi derivanti dall'accordo, anche se quest'ultimo resta in vigore.

Articolo 3

Accesso al mercato

1.   Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8, sono soppressi i dazi all'importazione su tutti i prodotti compresi nei capitoli da 1 a 97, escluso il capitolo 93, del Sistema armonizzato originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I. La soppressione è soggetta ai meccanismi transitori di salvaguardia e di sorveglianza di cui agli articoli 9 e 10, nonché ai meccanismi generali di salvaguardia di cui agli articoli da 11 a 22.

2.   Per i prodotti che rientrano nel capitolo 93 del Sistema armonizzato originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I, continuano a essere applicati i dazi della nazione più favorita in vigore.

3.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 980/2005, i prodotti originari dei paesi meno sviluppati di cui all'allegato I di detto regolamento che sono inclusi nell'allegato I del presente regolamento continuano a beneficiare, oltre ai regimi stabiliti dal presente regolamento, delle preferenze previste dal regolamento (CE) n. 980/2005:

a)

i prodotti della voce tariffaria 1006, tranne la sottovoce 1006 10 10, fino al 31 dicembre 2009;

b)

i prodotti della voce tariffaria 1701, fino al 30 settembre 2009.

4.   Il paragrafo 1 del presente articolo e gli articoli 6, 7 e 8 non si applicano ai prodotti originari del Sudafrica. Questi prodotti sono soggetti alle pertinenti disposizioni dell'ASSC. Secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, è aggiunto al presente regolamento un allegato in cui è stabilito il regime applicabile ai prodotti originari del Sudafrica una volta sostituite le disposizioni commerciali dell'ASSC dalle corrispondenti disposizioni di un accordo che istituisce, o porta a istituire, un accordo di partenariato economico.

5.   Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti della voce tariffaria 0803 00 19 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e immessi in libera pratica nelle regioni ultraperiferiche della Comunità fino al 1o gennaio 2018. Il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 7 non si applicano ai prodotti della voce tariffaria 1701 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare fino al 1o gennaio 2018. Tali periodi sono prorogati fino al 1o gennaio 2028, salvo diverse disposizioni convenute tra le Parti degli accordi corrispondenti. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che informa le parti interessate della cessazione di questa disposizione.

CAPITOLO II

NORME D'ORIGINE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 4

Norme d'origine

1.   Le norme d'origine figuranti nell'allegato II si applicano per determinare se i prodotti siano originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I.

2.   Le norme d'origine figuranti nell'allegato II sono sostituite da quelle allegate ad ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare gli operatori. Nell'avviso è indicata la data dell'applicazione provvisoria o dell'entrata in vigore, a decorrere dalla quale le norme d'origine figuranti nell'accordo sono applicate a tutti i prodotti originari delle regioni e degli Stati elencati nell'allegato I.

3.   La Commissione, assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (10), verifica l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni dell'allegato II. Modifiche tecniche di tale allegato e decisioni sulla sua gestione possono essere adottate secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 5

Cooperazione amministrativa

1.   Se la Commissione constata, sulla base di informazioni oggettive, un'assenza di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi, può sospendere temporaneamente la soppressione dei dazi di cui agli articoli 3, 6 e 7 (qui di seguito «il trattamento pertinente»), secondo quanto disposto dal presente articolo.

2.   Ai fini del presente articolo, per assenza di cooperazione amministrativa si intende tra l'altro:

a)

l'inosservanza ripetuta dell'obbligo di verificare il carattere originario del prodotto o dei prodotti in questione;

b)

il rifiuto ripetuto di procedere alla verifica successiva della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o un ritardo ingiustificato nell'adempimento di questi obblighi;

c)

il rifiuto ripetuto di autorizzare l'effettuazione di missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del pertinente trattamento o un ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.

Ai fini del presente articolo, una constatazione di irregolarità o di frode può essere fatta, tra l'altro, quando si osservi un rapido incremento, di cui non si dia una spiegazione soddisfacente, delle importazioni di merci, che ecceda il livello abituale di produzione e la capacità di esportazione della regione o dello Stato in questione.

3.   Se la Commissione ritiene, sulla base di informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il pertinente trattamento può essere sospeso in base alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, purché la Commissione abbia:

a)

informato il comitato di cui all'articolo 24;

b)

informato la regione o lo Stato interessato secondo le pertinenti procedure vigenti nei rapporti tra la Comunità e tale regione o Stato; e

c)

pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso col quale sia reso noto l'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, di un'irregolarità o di una frode.

4.   Il periodo di sospensione di cui al presente articolo è limitato alla durata necessaria per proteggere gli interessi finanziari della Comunità. È di durata non superiore a sei mesi e può essere rinnovato. Al termine di tale periodo, la Commissione decide o di porre termine alla sospensione dopo avere informato il comitato di cui all'articolo 24, o di prorogarla, applicando la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5.   Le procedure di sospensione temporanea di cui ai paragrafi da 2 a 4 sono sostituite da quelle stabilite in ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare gli operatori. Nell'avviso è indicata la data dell'applicazione provvisoria o dell'entrata in vigore, a decorrere dalla quale le procedure di sospensione temporanea stabilite dall'accordo sono applicate ai prodotti oggetto del presente regolamento.

6.   Per applicare la sospensione temporanea stabilita negli accordi con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, la Commissione provvede senza indugio:

a)

a informare il comitato di cui all'articolo 24 dell'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, di un'irregolarità o di una frode; e

b)

a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso col quale sia reso noto l'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, di un'irregolarità o di una frode.

La decisione di sospendere il pertinente trattamento è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI PROVVISORIE

SEZIONE 1

Riso

Articolo 6

Contingenti tariffari a dazio zero e soppressione dei dazi

1.   I dazi all'importazione sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1006 sono soppressi dal 1o gennaio 2010, ad eccezione dei dazi all'importazione sui prodotti della sottovoce 1006 10 10, che sono soppressi dal 1o gennaio 2008.

2.   I seguenti contingenti tariffari a dazio zero sono aperti per i prodotti compresi nella voce tariffaria 1006, esclusa la sottovoce 1006 10 10, originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I che fanno parte della regione CARIFORUM:

a)

187 000 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008;

b)

250 000 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009.

3.   Le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 2 sono determinate secondo le procedure di cui agli articoli 13 e 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (11).

SEZIONE 2

Zucchero

Articolo 7

Contingenti tariffari a dazio zero e soppressione dei dazi

1.   I dazi all'importazione sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 sono soppressi dal 1o ottobre 2009.

2.   Oltre ai contingenti tariffari aperti e gestiti ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (12), i seguenti contingenti tariffari sono aperti per i prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009:

a)

150 000 tonnellate in equivalente zucchero bianco a dazio zero riservate ai prodotti originari dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 e nell'allegato I del presente regolamento. Questo contingente tariffario è distribuito tra le regioni secondo quantità determinate in base agli accordi in forza dei quali tali regioni o Stati sono inclusi all'allegato I; e

b)

80 000 tonnellate in equivalente zucchero bianco a dazio zero riservate ai prodotti originari di regioni o Stati che non fanno parte dei paesi meno sviluppati e che sono elencati nell'allegato I. Questo contingente tariffario è distribuito tra le regioni secondo quantità determinate in base agli accordi in forza dei quali tali regioni o Stati sono inclusi all'allegato I.

3.   L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 318/2006 si applica alle importazioni effettuate a titolo dei contingenti tariffari di cui al paragrafo precedente.

4.   Le modalità di distribuzione per regione e di applicazione dei contingenti tariffari di cui al presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.

Articolo 8

Regime transitorio

Per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2009 e il 30 settembre 2012, l'articolo 7, paragrafo 1, non si applica alle importazioni di prodotti compresi nel codice NC 1701, a meno che l'importatore si impegni ad acquistare tali prodotti a un prezzo non inferiore al 90 % del prezzo di riferimento cif di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 318/2006 per la corrispondente campagna di commercializzazione.

Articolo 9

Meccanismo di salvaguardia transitorio per lo zucchero

1.   Per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2009 e il 30 settembre 2015 il trattamento previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, per le importazioni di prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e che non fanno parte dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 può essere sospeso quando:

a)

le importazioni originarie di regioni o Stati che fanno parte degli Stati ACP ma non dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 sono superiori alle quantità seguenti:

i)

1,38 milioni di tonnellate per la campagna di commercializzazione 2009/2010;

ii)

1,45 milioni di tonnellate per la campagna di commercializzazione 2010/2011;

iii)

1,6 milioni di tonnellate per le campagne di commercializzazione da 2011/2012 a 2014/2015; e

b)

le importazioni originarie dell'insieme degli Stati ACP sono superiori a 3,5 milioni di tonnellate.

2.   Le quantità di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere distribuite per regione.

3.   Durante il periodo di cui al paragrafo 1, le importazioni di prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I richiedono una licenza di importazione.

4.   La sospensione del trattamento previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, ha termine alla fine della campagna di commercializzazione durante la quale è stata introdotta.

5.   Le modalità della distribuzione delle quantità di cui al paragrafo 1 e per la gestione del sistema di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo e le decisioni di sospensione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.

Articolo 10

Meccanismo di sorveglianza transitorio

1.   Per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 30 settembre 2015, le importazioni di prodotti compresi nelle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59, 2106 90 98 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I sono soggette al meccanismo di sorveglianza di cui all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (13).

2.   Grazie a questo meccanismo di sorveglianza, la Commissione verifica se, nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi, il volume delle importazioni di uno o più di tali prodotti originari di una determinata regione registra un incremento cumulativo superiore al 20 % rispetto alla media delle importazioni annuali dei tre periodi di dodici mesi precedenti.

3.   Se il livello di cui al paragrafo 2 è raggiunto, la Commissione analizza la struttura degli scambi, la giustificazione economica e il tenore di zucchero di tali importazioni. Se conclude che queste importazioni sono utilizzate per eludere i contingenti tariffari, i regimi transitori e il meccanismo di salvaguardia speciale di cui agli articoli 7, 8 e 9, la Commissione può sospendere, fino al termine della campagna di commercializzazione interessata, l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, alle importazioni di prodotti compresi nelle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59, 2106 90 98, originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e che non fanno parte dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005.

4.   Le modalità della gestione di questo sistema e le decisioni di sospensione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (14).

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA

Articolo 11

Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si intende per:

a)

«industria comunitaria», tutti i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio della Comunità o i produttori comunitari la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti costituisce una quota rilevante della produzione comunitaria totale di questi prodotti;

b)

«pregiudizio grave», un deterioramento generale rilevante della situazione dei produttori comunitari;

c)

«minaccia di pregiudizio grave», l'imminenza palese di un pregiudizio grave;

d)

«perturbazioni», i disordini che intervengono in un settore o in un'industria;

e)

«minaccia di perturbazioni», l'imminenza palese di perturbazioni.

Articolo 12

Principi

1.   Una misura di salvaguardia può essere imposta secondo le disposizioni del presente capitolo se prodotti originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I sono importati nella Comunità in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare o minacciare di causare:

a)

un pregiudizio grave all'industria comunitaria;

b)

perturbazioni in un settore dell'economia, in particolare se tali perturbazioni sono causa di difficoltà o problemi sociali rilevanti che possono dar luogo a un grave deterioramento della situazione economica della Comunità; o

c)

perturbazioni nei mercati di prodotti agricoli compresi nell'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura o nei meccanismi che regolano tali mercati.

2.   Una misura di salvaguardia può essere imposta secondo le disposizioni del presente capitolo se prodotti originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I sono importati nella Comunità in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare o minacciare di causare perturbazioni nella situazione economica di una o più regioni ultraperiferiche della Comunità.

Articolo 13

Determinazione delle condizioni per l'adozione di misure di salvaguardia

1.   La determinazione di un pregiudizio grave o di una minaccia di pregiudizio grave si basa, tra l'altro, sui fattori seguenti:

a)

il volume delle importazioni, in particolare nel caso di un suo aumento significativo, o in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nella Comunità;

b)

il prezzo delle importazioni, in particolare nel caso di una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nella Comunità;

c)

le conseguenze per i produttori comunitari, indicate dalle tendenze di fattori economici quali la produzione, l'utilizzazione delle capacità, le scorte, le vendite, la quota di mercato, il calo dei prezzi o l'impossibilità di aumenti di prezzo che si sarebbero altrimenti verificati, i profitti, il reddito del capitale investito, il flusso di cassa e l'occupazione;

d)

i fattori diversi dall'evoluzione delle importazioni che causano o possono aver causato un pregiudizio ai produttori comunitari interessati.

2.   La determinazione delle perturbazioni o di una minaccia di perturbazioni si basa su fattori oggettivi, quali:

a)

l'aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o rispetto alla produzione comunitaria e alle importazioni da altre fonti e

b)

l'effetto di tali importazioni sui prezzi, o

c)

l'effetto di tali importazioni sulla situazione dell'industria comunitaria o del settore economico interessato, tra l'altro sul livello delle vendite, la produzione, la situazione finanziaria e l'occupazione.

3.   Nel determinare se le importazioni sono effettuate in condizioni tali da causare o minacciare di causare perturbazioni nei mercati dei prodotti agricoli o nei meccanismi che regolano tali mercati, compresi i regolamenti che istituiscono le organizzazioni comuni di mercato, occorre tenere conto di tutti i fattori oggettivi pertinenti, tra cui uno o più degli elementi seguenti:

a)

il volume delle importazioni rispetto ai livelli degli anni civili o delle campagne di commercializzazione precedenti, secondo il caso, la produzione e il consumo interni, e i livelli futuri previsti secondo la riforma delle organizzazioni comuni di mercato;

b)

il livello dei prezzi interni rispetto ai prezzi di riferimento o ai prezzi obiettivo, se esistono, e, se non esistono, rispetto ai prezzi medi del mercato interno per lo stesso periodo delle campagne di commercializzazione precedenti;

c)

dal 1o ottobre 2015, nei mercati di prodotti compresi nella voce tariffaria 1701: le situazioni nelle quali il prezzo medio comunitario dello zucchero bianco è inferiore, durante due mesi consecutivi, all'80 % del prezzo medio comunitario dello zucchero bianco constatato durante la campagna di commercializzazione precedente.

4.   Per determinare se le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sussistono nel caso delle regioni ultraperiferiche della Comunità, le analisi si restringono al territorio delle regioni ultraperiferiche interessate. Particolare attenzione è prestata alla dimensione dell'industria locale, alla sua situazione finanziaria e alla situazione dell'occupazione.

Articolo 14

Apertura del procedimento

1.   Un'inchiesta è aperta su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

2.   Se l'andamento delle importazioni da una delle regioni o uno degli Stati elencati nell'allegato I sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la Commissione. Tali informazioni comprendono gli elementi di prova disponibili, determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 13. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri entro tre giorni lavorativi.

3.   Una consultazione con gli Stati membri ha luogo entro gli otto giorni lavorativi seguenti la trasmissione da parte della Commissione agli Stati membri delle informazioni di cui al paragrafo 2. Se, avvenuta la consultazione, risultano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il procedimento è aperto entro un mese dal ricevimento dell'informazione trasmessa da uno Stato membro.

4.   Se, dopo avere consultato gli Stati membri, la Commissione ritiene che sussistano le circostanze di cui all'articolo 12, notifica immediatamente alla regione o agli Stati elencati nell'allegato I interessati la sua intenzione di aprire un'inchiesta. La notifica può essere accompagnata da un invito a procedere a consultazioni nell'intento di chiarire la situazione e di giungere a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

Articolo 15

Inchiesta

1.   Aperto il procedimento, la Commissione inizia l'inchiesta.

2.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni, nel qual caso gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare qualsiasi richiesta di tale tipo. Se queste informazioni presentano un interesse generale o se sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non abbiano carattere riservato; se le informazioni sono riservate, la Commissione comunica un riassunto non riservato.

3.   Se un'inchiesta è ristretta a una regione ultraperiferica, la Commissione può chiedere alle autorità competenti locali di fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite lo Stato membro interessato.

4.   Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro i sei mesi seguenti la sua apertura. In circostanze eccezionali, tale termine può essere prorogato di tre mesi.

Articolo 16

Adozione di misure di salvaguardia provvisorie

1.   Misure di salvaguardia provvisorie sono applicate in circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, previo accertamento della sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 12. La Commissione adotta tali misure provvisorie dopo essersi consultata con gli Stati membri o, in caso di urgenza estrema, dopo averne informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avvengono entro i dieci giorni seguenti la notifica agli Stati membri delle misure adottate dalla Commissione.

2.   In considerazione della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche e della loro vulnerabilità nel caso di un aumento improvviso delle importazioni, misure di salvaguardia provvisorie sono applicate nei procedimenti che le riguardano, previo accertamento dell'aumento delle importazioni. In questo caso, la Commissione ne informa gli Stati membri all'atto dell'adozione delle misure e una consultazione ha luogo entro dieci giorni dalla notifica agli Stati membri della misura adottata dalla Commissione.

3.   Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 o 2, la Commissione si pronuncia entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta.

4.   La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di ogni decisione presa in forza dei paragrafi 1, 2 e 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro un mese dalla data dell'informazione inviata dalla Commissione ai sensi del presente paragrafo.

5.   Le misure provvisorie possono consistere in un aumento del dazio doganale imposto sul prodotto in questione fino a un livello non superiore a quello del dazio applicato agli altri membri dell'OMC o ai contingenti tariffari.

6.   Le misure provvisorie non si applicano per più di 180 giorni. Se le misure provvisorie sono ristrette alle regioni ultraperiferiche, non si applicano per più di 200 giorni.

7.   Nel caso in cui le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché risulta dall'inchiesta che non sussistono le condizioni stabilite agli articoli 12 e 13, i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio.

Articolo 17

Chiusura dell'inchiesta e procedimento senza adozione di misure

Se misure di salvaguardia bilaterali sono ritenute inutili e se il comitato consultivo di cui all'articolo 21 non solleva obiezioni, l'inchiesta e il procedimento sono chiusi con decisione della Commissione. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni insieme ad una proposta di regolamento del Consiglio che chiude il procedimento. Il procedimento si considera chiuso se entro il termine di un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.

Articolo 18

Adozione di misure definitive

1.   Quando risulta dall'accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all'articolo 12, secondo il caso, la Commissione chiede l'apertura di consultazioni con la regione o lo Stato interessato nella sede istituzionale appropriata stabilita negli accordi corrispondenti in forza dei quali la regione o lo Stato sono inclusi nell'allegato I, al fine di giungere a una soluzione accettabile da entrambe le parti.

2.   Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe le parti entro i trenta giorni seguenti la notifica alla regione o allo Stato interessato, la decisione di adottare misure di salvaguardia bilaterali definitive è presa dalla Commissione, in consultazione con gli Stati membri, entro i venti giorni lavorativi seguenti il termine del periodo di consultazione.

3.   Ogni decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può sottoporre la decisione al Consiglio entro dieci giorni lavorativi dal giorno della comunicazione.

4.   Qualora uno Stato membro abbia sottoposto al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare detta decisione. Se il Consiglio non ha deciso entro un mese dalla data nella quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera confermata.

5.   Le misure definitive possono consistere:

nella sospensione della riduzione supplementare dell'aliquota del dazio all'importazione applicato al prodotto in questione originario della regione o dello Stato interessato;

nell'aumento del dazio doganale sul prodotto in questione fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato agli altri membri dell'OMC;

in un contingente tariffario.

6.   Non sono applicate misure di salvaguardia bilaterale per lo stesso prodotto originario della stessa regione o dello stesso Stato prima che sia trascorso un anno dalla scadenza o dal ritiro di precedenti misure di questo tipo.

Articolo 19

Durata e riesame delle misure di salvaguardia

1.   Le misure di salvaguardia restano in vigore soltanto per il periodo di tempo necessario per prevenire o porre rimedio al pregiudizio grave o alle perturbazioni. Tale periodo non è superiore a due anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 2. Se la misura è ristretta a una o più delle regioni ultraperiferiche della Comunità, il periodo di applicazione non è superiore a quattro anni.

2.   La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prorogata purché sia stato stabilito che la misura di salvaguardia continua ad essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un pregiudizio grave o a perturbazioni.

3.   Le proroghe sono adottate secondo le procedure del presente regolamento applicabili alle inchieste e utilizzando le stesse procedure applicate per le misure iniziali.

La durata totale di una misura di salvaguardia non può superare i quattro anni, misure provvisorie comprese. Nel caso di una misura ristretta a regioni ultraperiferiche, tale durata massima è portata a otto anni.

4.   Se la sua durata è superiore a un anno, la misura di salvaguardia è liberalizzata gradualmente ad intervalli regolari nel corso del periodo d'applicazione, comprese le proroghe.

Consultazioni con la regione o lo Stato interessato si svolgono periodicamente nelle sedi istituzionali competenti per gli accordi al fine di stabilire un calendario per la loro soppressione non appena le circostanze lo permettono.

Articolo 20

Misure di sorveglianza

1.   Quando l'andamento delle importazioni di un prodotto originario di uno Stato ACP è tale che potrebbe derivarne una delle situazioni di cui all'articolo 12, le importazioni di tale prodotto possono essere sottoposte a una sorveglianza comunitaria preliminare.

2.   La decisione di istituire la sorveglianza è presa dalla Commissione.

Ogni decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può sottoporre la decisione al Consiglio entro i dieci giorni lavorativi seguenti il giorno della comunicazione.

Qualora uno Stato membro abbia sottoposto al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare detta decisione. Se il Consiglio non ha deciso entro un mese dalla data nella quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera confermata.

3.   Le misure di sorveglianza hanno una durata limitata. Salvo diverse disposizioni, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

4.   Se necessario, le misure di sorveglianza possono essere ristrette al territorio di una o più regioni ultraperiferiche della Comunità.

5.   La decisione di adottare misure di sorveglianza è immediatamente comunicata, per informazione, all'organismo istituzionale competente stabilito negli accordi corrispondenti in forza dei quali una regione o uno Stato sono inclusi nell'allegato I.

Articolo 21

Consultazioni

Ai fini del presente capitolo, il comitato consultivo competente è il comitato consultivo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (15). Nel caso dei prodotti compresi nel codice NC 1701, il comitato competente è assistito dal comitato istituito in applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 318/2006.

Articolo 22

Misure eccezionali con applicazione territoriale limitata

Quando le condizioni previste per l'adozione di misure di salvaguardia bilaterali risultano sussistere in uno o più Stati membri, la Commissione, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare, a titolo eccezionale e ai sensi dell'articolo 134 del trattato, l'applicazione di misure di sorveglianza o di salvaguardia ristrette allo Stato membro o agli Stati membri interessati, se considera che misure applicate a questo livello siano più appropriate di misure applicate all'intera Comunità. Tali misure devono essere strettamente limitate nel tempo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI DI PROCEDURA

Articolo 23

Adeguamento agli sviluppi tecnici

Il presente regolamento è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, al fine di effettuare ogni modifica tecnica necessaria a motivo delle differenze tra il presente regolamento e gli accordi firmati con applicazione provvisoria o conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I.

Articolo 24

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per l'applicazione degli APE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE

4.   Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Modifiche

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005 è soppresso.

Articolo 26

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 2285/2002 e (CE) n. 2286/2002 sono abrogati.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo del 22 dicembre 2005 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27).

(2)  GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1. Accordo modificato dal protocollo addizionale del 25 giugno 2005 (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 33).

(3)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

(4)  GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(5)  Decisione 2007/627/CE del Consiglio, del 28 settembre 2007, recante denuncia a nome della Comunità del protocollo 3 sullo zucchero ACP che figura nella convenzione ACP-CEE di Lomé e delle corrispondenti dichiarazioni allegate alla suddetta convenzione, contenute nel protocollo 3 annesso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CEE, nei confronti delle Barbados, del Belize, della Repubblica del Congo, della Repubblica della Costa d'Avorio, della Repubblica delle isole Fiji, della Repubblica della Guyana, della Giamaica, della Repubblica del Kenya, della Repubblica del Madagascar, della Repubblica del Malawi, della Repubblica di Maurizio, della Repubblica del Mozambico, della Federazione di Saint Kitts e Nevis, della Repubblica di Suriname, del Regno di Swaziland, della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica di Trinidad e Tobago, della Repubblica d'Uganda, della Repubblica di Zambia e della Repubblica dello Zimbabwe (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 38).

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(7)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 3.

(8)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(9)  GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.

(10)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(11)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento abrogato dal 1o settembre 2008 dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(12)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

(13)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

(14)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(15)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2

 

ANTIGUA E BARBUDA

 

COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS

 

BARBADOS

 

BELIZE

 

REPUBBLICA DEL BOTSWANA

 

REPUBBLICA DI BURUNDI

 

REPUBBLICA DEL CAMERUN

 

UNIONE DELLE COMORE

 

REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO

 

COMMONWEALTH DI DOMINICA

 

REPUBBLICA DOMINICANA

 

REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI

 

REPUBBLICA DEL GHANA

 

GIAMAICA

 

GRENADA

 

REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA

 

REPUBBLICA DI HAITI

 

REPUBBLICA DEL KENYA

 

REGNO DI LESOTHO

 

REPUBBLICA DEL MADAGASCAR

 

REPUBBLICA DI MAURITIUS

 

REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

 

REPUBBLICA DI NAMIBIA

 

STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA

 

REPUBBLICA DEL RUANDA

 

FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS

 

SAINT LUCIA

 

SAINT VINCENT E GRENADINE

 

REPUBBLICA DELLE SEICELLE

 

REPUBBLICA DI SURINAME

 

REGNO DELLO SWAZILAND

 

REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA

 

REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO

 

REPUBBLICA DELL'UGANDA

 

REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE


ALLEGATO II

Norme d'origine

IN RELAZIONE ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

TITOLO I:

Disposizioni generali

Articoli

1.

Definizioni

TITOLO II:

Definizione della nozione di prodotti originari

Articoli

2.

Disposizioni generali

3.

Prodotti interamente ottenuti

4.

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

5.

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

6.

Cumulo dell'origine

7.

Unità da prendere in considerazione

8.

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

9.

Assortimenti

10.

Elementi neutri

TITOLO III:

Requisiti territoriali

Articoli

11.

Principio di territorialità

12.

Trasporto diretto

13.

Esposizioni

TITOLO IV:

Prova dell'origine

Articoli

14.

Disposizioni generali

15.

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

16.

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

17.

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

18.

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

19.

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

20.

Esportatore autorizzato

21.

Validità della prova dell'origine

22.

Procedura di transito

23.

Presentazione della prova dell'origine

24.

Importazioni con spedizioni scaglionate

25.

Esonero dalla prova dell'origine

26.

Procedura d'informazione ai fini del cumulo

27.

Documenti giustificativi

28.

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

29.

Discordanze ed errori formali

30.

Somme espresse in euro

TITOLO V:

Misure di cooperazione amministrativa

Articoli

31.

Assistenza reciproca

32.

Verifica delle prove dell'origine

33.

Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

34.

Sanzioni

35.

Zone franche

36.

Deroghe

TITOLO VI:

Ceuta e Melilla

Articoli

37.

Condizioni speciali

TITOLO VII:

Disposizioni transitorie e finali

Articoli

38.

Disposizioni transitorie applicabili alle merci in transito o in deposito

39.

Appendici

INDICE

APPENDICI

APPENDICE 1:

Note introduttive all'elenco del presente allegato

APPENDICE 2:

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

APPENDICE 2 bis:

Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato

APPENDICE 3:

Modulo di certificato di circolazione

APPENDICE 4:

Dichiarazione su fattura

APPENDICE 5A:

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

APPENDICE 5B:

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

APPENDICE 6:

Scheda d'informazione

APPENDICE 7:

Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato

APPENDICE 8:

Prodotti della pesca ai quali temporaneamente non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato

APPENDICE 9:

Paesi in via di sviluppo vicini

APPENDICE 10:

Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafi 1 e 2, del presente allegato si applicano dal 1o ottobre 2015 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano

APPENDICE 11:

Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2 e 6, paragrafi 1 e 2, del presente allegato si applicano dal 1o gennaio 2010 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano

APPENDICE 12:

Paesi e territori d'oltremare

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato:

a)

per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b)

per «materiale» s'intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c)

per «prodotto» s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d)

per «merci» s'intendono sia i materiali, sia i prodotti;

e)

per «valore in dogana» s'intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

f)

per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g)

per «valore dei materiali»s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione;

h)

per «valore dei materiali originari» s'intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);

i)

per «valore aggiunto» s'intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana dei materiali importati nella Comunità o negli Stati ACP;

j)

per «capitoli» e «voci» s'intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente allegato «Sistema armonizzato» o «SA»;

k)

il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l)

per «spedizione» s' intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m)

il termine «territori» comprende le acque territoriali;

n)

per «PTOM» s'intendono i paesi e i territori menzionati nell'appendice 12.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Disposizioni generali

1.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, sono considerati prodotti originari degli Stati ACP elencati nell'allegato I (qui di seguito, ai fini del presente allegato, «gli Stati ACP»):

a)

i prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato;

b)

i prodotti ottenuti negli Stati ACP in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sui loro territori, a condizione che detti materiali siano stati oggetto negli Stati ACP di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato.

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, i territori degli Stati ACP si considerano un unico territorio.

I prodotti originari composti di materiali interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati in due o più Stati ACP si considerano prodotti originari dello Stato ACP nel quale è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che tale lavorazione o trasformazione consista in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 5 del presente allegato.

3.   Per i prodotti elencati nelle appendici 10 e 11, il paragrafo 2 si applica rispettivamente solo dopo il 1o ottobre 2015 e solo dopo il 1o gennaio 2010.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1.   Si considerano prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP o nella Comunità:

a)

i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d)

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e)

i)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

ii)

i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, se i pesci vi sono nati e allevati;

f)

i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare, con le loro navi, al di fuori delle loro acque territoriali;

g)

i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti contemplati alla lettera f);

h)

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2.   Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

a)

registrate in uno Stato membro o in uno Stato ACP;

b)

battenti bandiera di uno Stato membro o di uno Stato ACP;

c)

che soddisfino una delle seguenti condizioni:

i)

sono per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato ACP o di uno Stato membro

o

ii)

sono di proprietà di società

la cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato ACP State o in uno Stato membro; e

che sono detenute per almeno il 50 % da uno Stato ACP, da enti pubblici o cittadini di tale Stato o da cittadini di uno Stato membro.

3.   In deroga al paragrafo 2, la Comunità consente, su richiesta di uno Stato ACP, che le navi noleggiate o prese in leasing dallo Stato ACP svolgano attività di pesca nella sua zona economica esclusiva come «sue navi» a condizione che:

a)

lo Stato ACP abbia offerto alla Comunità la possibilità di negoziare un accordo di pesca e la Comunità abbia respinto tale offerta;

b)

il contratto di nolo o di leasing sia stato accettato dalla Commissione in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato ACP di svolgere in proprio attività di pesca, segnatamente in virtù del conferimento allo Stato ACP della responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo rilevante.

Articolo 4

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.   Ai fini del presente allegato, i prodotti non interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati negli Stati ACP o nella Comunità quando sussistono le condizioni elencate nell'appendice 2 o, in alternativa, nell'appendice 2 bis. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente regolamento, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella produzione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a)

il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)

l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di nessuna delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti compresi nei capitoli 50-63 del Sistema armonizzato.

3.

a)

In deroga al paragrafo 1 e previa notifica alla Commissione da parte di uno Stato ACP del Pacifico, i prodotti della pesca trasformati delle voci 1604 e 1605 trasformati o fabbricati a terra in tale Stato a partire da materiali non originari delle voci 0302 o 0303 sbarcati in uno porto di tale Stato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell'articolo 2. La notifica alla Commissione precisa i vantaggi che ne derivano per lo sviluppo del settore della pesca in tale Stato e contiene le necessarie informazioni sulle specie in questione, i prodotti da fabbricare e un'indicazione delle rispettive quantità interessate.

b)

Lo Stato ACP del Pacifico presenta alla Comunità, entro tre anni dalla notifica, una relazione sull'applicazione della lettera a).

c)

La lettera a) si applica senza pregiudizio delle misure sanitarie e fitosanitarie in vigore nell'UE, di una conservazione e gestione sostenibile efficaci delle risorse ittiche e del sostegno alla lotta contro le attività di pesca illegali, non registrate e non regolamentate nella regione.

4.   I paragrafi da 1 a 3 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 5.

Articolo 5

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o meno le condizioni di cui all'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a)

le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b)

le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c)

i)

il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;

ii)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette, e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d)

l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

e)

la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

f)

il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

g)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);

h)

la macellazione degli animali;

i)

la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

j)

le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale dello zucchero;

k)

la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura.

2.   Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite negli Stati ACP o nella Comunità su quel prodotto.

Articolo 6

Cumulo dell'origine

1.   I materiali originari della Comunità o dei PTOM incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano materiali originari degli Stati ACP. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5.

2.   Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o nei PTOM sono considerate effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP oltre a quelle indicate all'articolo 5.

3.   Per determinare se i prodotti sono originari dei PTOM, si applicano le disposizioni del presente allegato mutatis mutandis.

4.   Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti elencati nelle appendici 10 e 11 rispettivamente solo dopo il 1o ottobre 2015 e solo dopo il 1o gennaio 2010.

5.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 11, i materiali originari del Sudafrica incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano originari degli Stati ACP, a condizione che siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vadano oltre quelle indicate nell'articolo 5. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

6.   I prodotti cui è stato riconosciuto il carattere originario ai sensi del paragrafo 5 si continuano a considerare prodotti originari degli Stati ACP solo se il valore aggiunto negli Stati ACP supera quello dei materiali utilizzati originari del Sudafrica. In caso contrario, i prodotti in questione sono considerati originari del Sudafrica. Ai fini della determinazione dell'origine, non si tiene conto dei materiali originari del Sudafrica che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti negli Stati ACP.

7.   Il cumulo di cui al paragrafo 5 non si applica ai prodotti elencati nelle appendici 7, 10 e 11.

8.   Il cumulo di cui al paragrafo 5 si applica ai prodotti elencati nell'appendice 8 solo quando i dazi su tali prodotti sono stati aboliti nel quadro dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana. La Commissione pubblica la data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

9.   Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate in un altro Stato membro dell'Unione doganale sudafricana (SACU) che è uno Stato ACP quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato membro della SACU.

10.   Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, su richiesta degli Stati ACP, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate negli Stati ACP quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in uno Stato ACP nel quadro di un accordo di integrazione economica regionale.

11.   Sulle richieste degli Stati ACP si delibera secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

12.   Il cumulo di cui al paragrafo 5 può essere applicato solo se ai materiali sudafricani utilizzati è stato riconosciuto il carattere di prodotti originari mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente allegato. Il cumulo di cui ai paragrafi 9 e 10 può essere applicato solo mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente allegato.

13.   Su richiesta degli Stati ACP, i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino non ACP, appartenente ad una entità geografica omogenea, vengono considerati originari degli Stati ACP se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che:

la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato ACP consista in operazioni più complesse di quelle elencate all'articolo 5;

gli Stati ACP, la Comunità e gli altri paesi interessati abbiano concluso un accordo sulle procedure amministrative atte a garantire la corretta attuazione del presente paragrafo.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti a base di tonno classificati nei capitoli 3 o 16 del Sistema armonizzato e ai prodotti a base di riso che rientrano nel codice 1006 del SA.

Per determinare se i prodotti sono originari di un paese in via di sviluppo vicino si applicano le disposizioni del presente allegato.

Sulle richieste degli Stati ACP si delibera secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. In tali decisioni sono specificati i prodotti per i quali il cumulo di cui al presente paragrafo non è autorizzato.

Articolo 7

Unità da prendere in considerazione

1.   L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;

b)

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, nell'applicare il presente allegato ogni prodotto è considerato singolarmente.

2.   Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del Sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 9

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 10

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 11

Principio di territorialità

1.   Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione negli Stati ACP, salvo il disposto dell'articolo 6.

2.   Salvo il disposto dell'articolo 6, le merci originarie esportate dagli Stati ACP, dalla Comunità o dai PTOM verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:

a)

le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e

b)

esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 12

Trasporto diretto

1.   Il trattamento preferenziale previsto dal presente regolamento si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato e sono trasportati direttamente tra i territori degli Stati ACP, della Comunità, dei PTOM o del Sudafrica, ai fini dell'articolo 6, senza entrare in nessun altro territorio. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli di uno Stato ACP o della Comunità.

2.   La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a)

un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito, o

b)

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i)

una descrizione esatta dei prodotti;

ii)

la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e

iii)

la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito,

o

c)

in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 13

Esposizioni

1.   I prodotti originari spediti da uno Stato ACP per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 6 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'allegato V, purché siano fornite alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:

a)

un esportatore ha spedito detti prodotti da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b)

detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nella Comunità;

c)

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; nonché

d)

dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.   Alle autorità doganali del paese d'importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 14

Disposizioni generali

1.   I prodotti originari degli Stati ACP beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, delle disposizioni del presente regolamento su presentazione dei seguenti documenti:

a)

un certificato di circolazione EUR.1, di cui un modello figura nell'appendice 3; o

b)

nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'appendice 4, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25 i prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano delle disposizioni dell'allegato del presente regolamento senza che sia necessario presentare i documenti di cui sopra.

Articolo 15

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2.   A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo di certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'appendice 3. Tali moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente allegato. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.

3.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 produce in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali dello Stato ACP esportatore in cui è rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti nel presente allegato.

4.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli Stati ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.

5.   Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6.   La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.

7.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 16

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a)

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o

b)

viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura:

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

5.   La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 17

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2.   Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura:

«DUPLICATE»

3.   La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 18

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato ACP o nella Comunità, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove negli Stati ACP o nella Comunità. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 19

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1.   La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a)

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, oppure

b)

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2.   La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli Stati ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.

3.   L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura produce in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.

4.   La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'appendice 4, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale appendice conformemente alla legislazione nazionale del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5.   Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6.   La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 20

Esportatore autorizzato

1.   Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti ai sensi delle disposizioni del presente regolamento a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali le garanzie necessarie per accertare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.

2.   Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3.   Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4.   Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5.   Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione, le autorità doganali procedono al ritiro di detta autorizzazione.

Articolo 21

Validità della prova dell'origine

1.   La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2.   Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza del termine.

Articolo 22

Procedura di transito

Quando i prodotti entrano in uno Stato ACP diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validità di 4 mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR. 1 i seguenti dati:

la dicitura «transito»;

il nome del paese di transito;

il timbro ufficiale, la cui impronta è stata preventivamente trasmessa alla Commissione ai sensi dell'articolo 31,

la data di apposizione delle suddette indicazioni.

Articolo 23

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 24

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del Sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del Sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 25

Esonero dalla prova dell'origine

1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente allegato e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3.   Inoltre, il valore complessivo di tali prodotti non può superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni o 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 26

Procedura d'informazione ai fini del cumulo

1.   Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, o l'articolo 6, paragrafo 1, la prova del carattere originario, ai sensi del presente allegato, dei materiali provenienti dagli altri Stati ACP, dalla Comunità o dai PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'appendice 5A, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza.

2.   Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 2, o l'articolo 6, paragrafo 9, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate negli altri Stati ACP, nella Comunità, nei PTOM o in Sudafrica consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'appendice 5B, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza.

3.   Per ciascuna spedizione di materiale il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata da consentirne l'identificazione.

4.   La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.

5.   Le firme sulle dichiarazioni dei fornitori devono essere manoscritte. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate mediante elaboratore, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché l'identificazione del responsabile della ditta fornitrice sia riconosciuta esauriente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire le condizioni per l'attuazione del presente paragrafo.

6.   Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate all'ufficio doganale competente dello Stato ACP di esportazione a cui è stato chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.

7.   Le dichiarazioni dei fornitori e le schede di informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai sensi dell'articolo 26 del protocollo n. 1 all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-UE restano valide.

Articolo 27

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato possono consistere, tra l'altro, in:

a)

una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b)

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato ACP o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 6, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale;

c)

documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali negli Stati ACP, nella Comunità o nei PTOM, rilasciati o compilati in uno Stato ACP, nella Comunità o in un PTOM, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale;

d)

certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati negli Stati ACP o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 6, in conformità del presente allegato.

Articolo 28

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

2.   L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

3.   Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il modulo di richiesta di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

4.   Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 29

Discordanze ed errori formali

1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1.   Per l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri e degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 25, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.

3.   Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

4.   Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione di un importo espresso in euro nella moneta nazionale. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

5.   Gli importi espressi in euro vengono riveduti dalla Commissione. Nel procedere a detta revisione, la Commissione considera l'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO V

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31

Assistenza reciproca

1.   Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR. 1 e delle dichiarazioni su fattura.

I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a decorrere dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione.

La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, la Comunità, i PTOM e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione utile sulle condizioni nelle quali un prodotto è stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, Stati membri e PTOM interessati.

Articolo 32

Verifica delle prove dell'origine

1.   Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero copie di tali documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4.   Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Tali risultati indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati ACP o di uno dei paesi di cui all'articolo 6, e se soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.

6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

7.   Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente allegato, indagini appropriate sono effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni.

Articolo 33

Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

1.   Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza e completezza delle informazioni riguardanti la reale origine dei materiali in questione.

2.   Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta di rilasciare una scheda di informazione, il cui modello figura nell'appendice 6. In alternativa, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta.

Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.

3.   I risultati del controllo sono trasmessi al più presto alle autorità doganali che ne hanno fatto richiesta. Dai risultati si deve poter evincere con assoluta certezza se la dichiarazione relativa allo status dei materiali sia o meno esatta.

4.   Ai fini del controllo i fornitori conservano per un periodo non inferiore a tre anni una copia del documento contenente la dichiarazione, unitamente ad ogni altro documento atto a comprovare il reale carattere dei materiali.

5.   Le autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta hanno facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile per accertare l'esattezza di tale dichiarazione.

6.   I certificati di circolazione EUR. 1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatte in base ad una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

Articolo 34

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 35

Zone franche

1.   Sono adottate tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati in virtù di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, allorché prodotti originari corredati di una prova dell'origine sono importati in una zona franca e sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1, purché la lavorazione o la trasformazione subita sia conforme alle disposizioni del presente allegato.

Articolo 36

Deroghe

1.   La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un paese beneficiario, può concedere a un paese beneficiario una deroga temporanea alle disposizioni del presente allegato:

a)

se fattori interni o esterni lo privano temporaneamente della capacità di conformarsi alle norme per l'acquisizione dell'origine di cui al presente allegato, capacità di cui disponeva in precedenza, o

b)

se ha bisogno di un certo tempo per potersi conformare alle norme per l'acquisizione dell'origine di cui al presente allegato.

2.   Tale deroga temporanea è limitata alla durata dell'effetto dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese beneficiario per conformarsi alle norme.

3.   La domanda di deroga è presentata per iscritto alla Commissione. Vi sono i motivi di cui al paragrafo 1 che giustificano la deroga e include un'idonea documentazione.

4.   Le misure ai sensi del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

La Comunità accoglie tutte le richieste che sono debitamente giustificate ai sensi del presente articolo e che non possono arrecare grave pregiudizio ad un'industria comunitaria già stabilita.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Condizioni speciali

1.   Il termine «Comunità» utilizzato nel presente allegato non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione «prodotti originari della Comunità» non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

2.   Le disposizioni del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari degli Stati ACP.

3.   Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla o nella Comunità sono oggetto di lavorazione o di trasformazione negli Stati ACP, sono considerati come interamente ottenuti negli Stati ACP.

4.   Se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP, le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta o Melilla o nella Comunità sono considerate effettuate negli Stati ACP.

5.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 5.

6.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 38

Disposizioni transitorie applicabili alle merci in transito o in deposito

1.   Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle merci esportate dalle regioni o dagli Stati elencati nell'allegato 1 accompagnate da certificati di circolazione EUR.1 rilasciati ai sensi dell'articolo 15 del protocollo 1 dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-UE nei dieci mesi seguenti l'entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle merci esportate dalle regioni o dagli Stati elencati nell'allegato 1 che sono conformi alle disposizioni del presente allegato e che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in transito o in deposito temporaneo nella Comunità in magazzini doganali o in zone franche, a condizione che sia trasmesso alle autorità doganali del paese di importazione, entro dieci mesi da detta data, un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione e documenti attestanti che le merci sono state trasportate direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 12.

Articolo 39

Appendici

Le appendici del presente allegato costituiscono parte integrante dello stesso.

Appendice 1

Note introduttive all'elenco del presente allegato

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni necessarie affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato.

Nota 2:

1.   Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del Sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi la menzione figurante nella prima colonna è preceduta da un «ex»: questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.   Quando nella colonna 1 figurano più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel Sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

3.   Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4.

4.   Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la norma della colonna 3.

Nota 3:

1.   Le disposizioni dell'articolo 4 del presente allegato relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o negli Stati ACP.

Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la norma d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2.   La norma dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.   Fatto salvo quanto specificato al punto 2, quando una norma autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella norma stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce …» significa che possono essere utilizzati soltanto materiali classificati nella stessa voce del prodotto con designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

4.   Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Esempio:

La norma per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

5.   Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3. per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

La norma per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6.   Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

1.   Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

2.   Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci da 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.

3.   Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.   Nell'elenco, per «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5:

1.   Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche i punti 3 e 4).

2.   Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

seta;

lana;

peli grossolani di animali;

peli fini di animali;

crine di cavallo;

cotone;

carta e materiali per la fabbricazione della carta;

lino;

canapa;

iuta e altre fibre tessili liberiane;

sisal e altre fibre tessili del genere Agave;

cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

filamenti sintetici;

filamenti artificiali;

filamenti conduttori elettrici;

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;

fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

altre fibre sintetiche in fiocco;

fibre artificiali in fiocco di viscosa;

altre fibre artificiali in fiocco;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

altri prodotti di cui alla voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "«tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

3.   Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.

4.   Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.

Nota 6:

1.   Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 % del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli 50-63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2.   Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili, non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.

3.   Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili, possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio (1), se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

4.   Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore delle guarnizioni ed accessori.

Nota 7:

1.   I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (2);

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione.

2.   I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (2).

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione;

j)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

k)

solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

m)

solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

n)

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.

3.   Ai fini delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.


(1)  Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo. Non è giuridicamente vincolante.

(2)  Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

Appendice 2

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal presente regolamento. È pertanto necessario consultare le altre parti del regolamento.

Voce SA n.

Designazione dei prodotti

Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario

(1)

(2)

(3) o (4)

Capitolo 01

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 02

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex Capitolo 03

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0304

Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce atta all'alimentazione umana:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 0306

Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 04

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 4 devono essere interamente ottenuti;

i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve superare il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 05

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole

 

Capitolo 06

Piante vive e prodotti della floricoltura

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 6 devono essere interamente ottenuti;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 07

Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 08

Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti;

il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 09

Caffè, tè, mate e spezie, esclusi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

0902

Tè, anche aromatizzato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 0910

Miscele di spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

Capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex Capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:

Fabbricazione in cui i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzata devono essere interamente ottenuti

 

ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, della voce 0713, sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

 

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1302

Succhi ed estratti vegetali;sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

Mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati

 

Altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 14

Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex Capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

 

 

Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

 

Altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

 

1502

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

 

 

Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506

 

Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1504

Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

 

Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

 

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

 

Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

Da 1507 a

1515

Oli vegetali e loro frazioni:

 

 

Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba

Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 1507 a 1515

 

Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 2 devono essere interamente ottenuti;

tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti;

tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

ex Capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici esclusi:

Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1.

 

1604 e

1605:

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

Maltosio e fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

 

Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari

 

ex 1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

Estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

 

Altri

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

Contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

Contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui:

tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti;

tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi farine e semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati nella voce 1806;

in cui i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del mais Zea indurata) devono essere interamente ottenuti (1);

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11

 

ex Capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:

Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 2001

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2004 e

ex 2005

Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2008

Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve superare il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

tutta la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti;farina di senapa e senapa preparata farina di senapa e senapa preparata:

 

 

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

 

Farina di senapa e senapa preparata:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari

 

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208;

in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208;

in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

ex Capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2301

Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto

 

ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %

Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

tutti i cereali, lo zucchero o i melassi, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari;

tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex Capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

 

ex 2403

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

 

ex Capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2504

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

 

ex 2515

Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

 

ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

 

ex 2518

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

 

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

 

ex 2520

Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2524

Fibre di amianto naturali

Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)

 

ex 2525

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei residui di mica

 

ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

 

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2709

Oli greggi di minerali bituminosi

Distillazione distruttiva di materiali bituminosi

 

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (3)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2711

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (3)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (3)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2714

Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2805

«Mischmetall»

Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2833

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2932

Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 30

Prodotti farmaceutici, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

 

 

Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altri:

 

 

– –

sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

emoglobina, globulina del sangue e globulina del siero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3003 e

3004:

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006):

 

 

Ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altri

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 31

Concimi; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

nitrato di sodio

calciocianamide

solfato di potassio

solfato di potassio e di magnesio

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3201

Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, specificate nella nota 3 di questo capitolo (4)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203 e 3204 e 3205; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un «gruppo» (5) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3403

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3404

Cere artificiali e cere preparate:

 

 

a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altre

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:

gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516;

gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823;

i materiali della voce 3404.

Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505

Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

Eteri ed esteri di amido

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli «altri materiali» della voce 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

 

 

Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Altre

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3801

Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3806

Gomme esteri

Fabbricazione a partire da acidi resinici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

 

 

Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3814

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3818

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3819

Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli altri materiali della voce 3823

 

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

I seguenti prodotti della presente voce:

– –

leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

– –

Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

– –

Sorbitolo diverso da quello della voce 2905

– –

Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali

– –

Scambiatori di ioni

– –

Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

– –

Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

– –

Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

– –

Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

– –

Oli di flemma e olio di Dippel

– –

Miscele di sali aventi differenti anioni

– –

Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Da 3901 a

3915

Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:

 

 

prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Altri

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3907

Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6)

 

Poliestere

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

 

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Da 3916 a

3921

Semilavorati e lavori di materie plastiche; esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative norme sono specificate in appresso:

 

 

Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Altri:

 

 

– –

Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –

Altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3916 e

ex 3917

Profilati e tubi

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3920

Lastre o pellicole ionomere

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene

Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (7)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Da 3922 a

3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 40

Gomma e lavori di gomma; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4001

Lastre «crêpe» di gomma per suole

Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale

 

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

4012

Coperture usate o rigenerate, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma:

 

 

Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene

Rigenerazione di coperture usate

 

Altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012

 

ex 4017

Articoli in gomma indurita

Fabbricazione a partire da gomma indurita

 

ex Capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4102

Pelli gregge di ovini, senza vello

Slanatura di pelli di ovini

 

Da 4104 a

4107

Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

o

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4109

Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 42

42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

 

 

Tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

 

Altre

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

 

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelle da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

 

ex Capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4403

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

 

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

 

ex 4408

Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

 

ex 4409

Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:

 

 

Levigato o incollato con giunture a spina

Levigatura o incollatura, con giunture a spina

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

Da ex 4410 a

ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

 

ex 4416

Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

 

ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

 

ex Capitolo 45

Sughero e lavori di sughero, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4503

Articoli in sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

 

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4811

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

 

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

 

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4818

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

 

ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4820

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

 

ex Capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4909

Cartoline postali stampate o illustrate, cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911

 

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

 

 

Calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altri

Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911

 

ex Capitolo 50

Seta, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

 

Da 5004 a

ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Fabbricazione a partire da (8):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici, o paste tessili, o

materiali per la fabbricazione della carta

 

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

Fabbricazione a partire da filati (8)

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Da 5106 a

5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Fabbricazione a partire da (8):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici, o paste tessili, o

materiali per la fabbricazione della carta

 

Da 5111 a

5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

Fabbricazione a partire da filati (8)

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 52

Cotone, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Da 5204 a

5207

Filati di cotone

Fabbricazione a partire da (8):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici, o paste tessili, o

materiali per la fabbricazione della carta

 

Da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

Fabbricazione a partire da filati (8)

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Da 5306 a

5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Fabbricazione a partire da (8):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici, o paste tessili, o

materiali per la fabbricazione della carta

 

Da 5309 a

5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

Fabbricazione a partire da filati (8)

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Da 5401 a

5406

Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da (8):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici, o paste tessili, o

materiali per la fabbricazione della carta

 

5407 e

5408:

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

Fabbricazione a partire da filati (8)

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Da 5501 a

5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili

 

Da 5508 a

5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da (8):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici, o paste tessili, o

materiali per la fabbricazione della carta

 

Da 5512 a

5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

Fabbricazione a partire da filati (8)

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, eccetto:

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali,

filati di cocco,

materiali chimici, o paste tessili, o

materiali per la fabbricazione della carta

 

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

Feltri all'ago

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali,

materiali chimici o paste tessili

 

Altri

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non

materiali chimici o paste tessili

 

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili

 

Altri

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici, o paste tessili, o

materiali per la fabbricazione della carta

 

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

materiali chimici, o paste tessili, o

materiali per la fabbricazione della carta

 

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

materiali chimici, o paste tessili, o

materiali per la fabbricazione della carta

 

Capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 

 

di feltro all'ago

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali, o

materiali chimici o paste tessili

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

di altri feltri

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

materiali chimici o paste tessili

 

Altri

Fabbricazione a partire da filati (8)

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

ex Capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

Fabbricazione a partire da filati (8)

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5901

Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

 

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

Fabbricazione a partire da filati

 

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (8)

 

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

Fabbricazione a partire da filati

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

Fabbricazione a partire da filati

 

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

Reticelle ad incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia

 

Altro

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Da 5909 a

5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

 

Tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri impieghi tecnici, feltrati o meno, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o i tessuti piani a catene e/o a trame singole o multiple della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati (8):

 

Altri

Fabbricazione a partire da filati (8):

 

Capitolo 60

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da filati (8)

 

Capitolo 61

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da tessuti

 

Altri

Fabbricazione a partire da filati (8)

 

ex Capitolo 62

Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

Fabbricazione a partire da tessuti

 

6213 e

6214

Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

Ricamati

Fabbricazione a partire da filati (8)  (9):,

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (8)

Altri

Fabbricazione a partire da filati (8)  (9),

Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:

 

 

Ricamati

Fabbricazione a partire da filati (8)

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (8)

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (8)

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (8)

Fodere interno collo e polsi, tagliate

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Da 6301 a

6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da (8):

fibre, o

materiali chimici o paste tessili

 

Altri:

 

 

– –

Ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)  (10),

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –

Altri

Fabbricazione a partire da filati (8)  (9),

 

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da filati (8)

 

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

Fabbricazione a partire da tessuti

 

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

ex Capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 65

Cappelli, copricapo altre acconciature; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

6503

Cappelli, copricapo e altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

6505

Cappelli, copricapo e altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

ex Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

 

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

 

Capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7003

ex 7004 e

ex 7005

Vetro con strati non riflettenti

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

 

 

Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006

 

Altro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

 

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), o

lana di vetro

 

ex Capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7101

Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 7102,

ex 7103 e

ex 7104

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

 

7106

7108 e

7110

Metalli preziosi:

 

 

Greggi

Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

o

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

Semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

 

ex 7107,

ex 7109 e

ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

 

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

 

 

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205

 

Da 7208 a

7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

 

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

 

ex 7218,

da 7219 a

7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

 

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

 

ex 7224

da 7225 a

7228

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224

 

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

 

ex Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7304,

7305 e

7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

 

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

 

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

 

 

Rame raffinato

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame

 

7404

Rifiuti e rottami di rame

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7405

Leghe madri di rame

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel, esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Da 7501 a

7503

Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel e altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e avanzi di nichel

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

 

7602

Cascami e avanzi di alluminio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7616

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nel Sistema armonizzato

 

 

ex Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7801

Piombo greggio:

 

 

Raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d'opera

 

Altro

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati

 

7802

Cascami e avanzi di piombo

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco, esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7901

Zinco greggio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati

 

7902

Rifiuti e rottami di zinco

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno, esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8001

Stagno greggio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati

 

8002 e

8007:

Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Capitolo 81

Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie:

 

 

Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello e i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

ex Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8306

Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8401

Elementi combustibili nucleari

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto (12)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403 e

ex 8404

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404.

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8413

Pompe volumetriche rotative

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8414

Ventilatori e simili, per usi industriali

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8419

Macchine per le industrie del legno, della pasta per carta e del cartone

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Da 8425 a

8428

Macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

 

 

Rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altro

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8439

Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati fino non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati fino non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Da 8444 a

8447

Macchine per l'industria tessile

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8448

Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

 

 

Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati;

il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari

 

Altre

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Da 8456 a

8466

Macchine utensili, apparecchi e loro parti di ricambio e accessori delle voci da 8456 a 8466

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Da 8469 a

8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine per scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8482

Cuscinetti a sfere o a rulli

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8485

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi, esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8504

Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette e altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8520

Magnetofoni e altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8524

Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

 

 

Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altro

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; apparecchi da presa di immagini per televisione; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

 

 

Riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altre

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535 e

8536:

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8541

Diodi, transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 non supera, complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8548

Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):

 

 

Con motore a pistone alternativo di cilindrata:

 

 

– –

non superiore a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –

superiore a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8712

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 88

Aeroplani, veicoli spaziali e loro parti, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8804

Rotochutes

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 90

Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti e apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori; esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9002

Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9014

Altri strumenti e apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9015

Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9016

Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9017

Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9018

Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia e altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

 

Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli «altri materiali» della voce 9018

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Altri

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione e altri apparecchi di terapia respiratoria

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024

Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9026

Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9027

Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

 

 

Parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altro

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9032

Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9033

Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 91

Orologeria; esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9105

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi delle voci 9101 e 9102 e loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

 

 

Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 92

Strumenti musicali, parti e accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 93

Armi, munizioni e loro parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9401 e

ex 9403

Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché:

il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9506

Mazze da golf e loro parti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

 

ex Capitolo 96

Lavori diversi, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 9601 e

ex 9602

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

 

ex 9603

Scope e spazzole (escluse le granate e articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9608

Penne a sfera, penne e pennarelli (marker) con punta di feltro; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609.

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto.

Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

 

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9613

Accenditori e accendini piezoelettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9614

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

 

Capitolo 97

Opere d'arte, oggetti da collezione e di antiquariato

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 


(1)  L'eccezione concernente il mais Zea indurata è applicabile fino al 31.12.2002.

(2)  Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici» cfr. note introduttive 7.1 7.3.

(3)  Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici» cfr. la nota introduttiva 7.2.

(4)  La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(5)  Per «gruppo» si intende una parte della sezione separata dal resto da un punto e virgola.

(6)  Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall'altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

(7)  Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

(8)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(9)  Cfr. la nota introduttiva 6.

(10)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(11)  SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12)  Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005.

Appendice 2 bis

Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal regolamento. È pertanto necessario consultare le altre parti del regolamento.

Disposizioni comuni

1.

Per i prodotti figuranti nella tabella possono applicarsi anche le seguenti norme, anziché quelle indicate nell'appendice 2.

2.

Una prova dell'origine rilasciata o costituita a norma della presente appendice contiene la seguente indicazione in inglese: «Derogation – Appendix 2A of Annex II of Council Regulation (EC) 1528/2007 – Materials of HS heading No … originating from … used.». Detta indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 17 dell'allegato II del regolamento (CE) del Consiglio n. 1528/2007 protocollo o è aggiunta alla dichiarazione su fattura di cui agli articoli 14 e 19 dell'allegato II del regolamento (CE) del Consiglio n. 1528/2007.

3.

Gli Stati ACP e gli Stati membri adottano da parte loro le misure necessarie per applicare la presente appendice.

Voce SA

Designazione dei prodotti

Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario

ex capitolo 4

Latte e derivati del latte

con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 6

Prodotti del regno vegetale Piante vive e prodotti della floricoltura

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

ex Capitolo 8

Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti

1101

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 1302

Succhi ed estratti vegetali;sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

diversi da mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

diversi da frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Da ex 1507 a

ex 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

 

Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

diversi dagli oli di oliva delle voci 1509 e 1510

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex 1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

grassi e oli e loro frazioni di olio di ricino idrogenato, detti «opalwax»

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

ex Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex 1901

Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

 

contenenti, in peso, non più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi

Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari

contenenti, in peso, più del 20 % di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi

Fabbricazione in cui:

tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari;

tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

con tenore, in peso, di materiali della voce 1108 13 (fecola di patate) non superiore al 20 %

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806,

in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari

ex Capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

a partire da materiali diversi da quelli della sottovoce 0711.51

a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002, 2003, 2008 e 2009

con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse

con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 4 e 17 non superiore al 20 %t

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

con tenore, in peso, di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Appendice 3

Modulo di certificato di circolazione

1.

Il certificato di circolazione EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nella presente appendice. Detto modulo è stampato in una o più lingue nelle quali è redatto il presente regolamento. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.

2.

Il certificato ha un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta utilizzata deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m2. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

3.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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Appendice 4

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2)

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip aiškiai nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

 (3)

(Luogo e data)

 (4)

(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)


(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del presente allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 41 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

(3)  Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4)  Cfr. articolo 19, paragrafo 5 del presente allegato. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Appendice 5A

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

Io sottoscritto dichiaro che le merci elencate in questa fattura … (1)

sono state prodotte in … (2) e sono conformi alle norme d'origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati ACP e la Comunità europea.

Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.

 (3) (4)

 (5)

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.


(1)  

Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: «… elencate nella fattura e contrassegnate … sono state prodotte …».

Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, deve essere indicato il tipo di documento in questione, sostituendolo al termine «fattura».

(2)  Comunità, Stato membro, Stato ACP o PTOM. Se si tratta di un ACP o di un PTOM, deve essere indicato anche l'ufficio doganale comunitario che detiene il certificato o i certificati EUR. 1 in questione, fornendo il numero dei certificati o dei moduli in questione ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.

(3)  (Luogo e data).

(4)  Nome e funzione nella società.

(5)  Firma.

Appendice 5B

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

Io sottoscritto dichiaro che le merci elencate in questa fattura … (1) sono state prodotte in … (2) e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originarie di Stati ACP, di PTOM o della Comunità per gli scambi preferenziali:

 (3) (4) (5).

 (6).

Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.

 (7) (8).

 (9).

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.


(1)  

Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: «… elencate nella fattura e contrassegnate … sono state prodotte …»

Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, deve essere indicato il tipo di documento in questione, sostituendolo al termine «fattura».

(2)  Comunità, Stato membro, Stato ACP, PTOM o Sudafrica.

(3)  La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa da permettere di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.

(4)  Indicare il valore in dogana solo nei casi in cui è richiesto.

(5)  Indicare il paese d'origine solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare «paese terzo».

(6)  Aggiungere «e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nella Comunità] [nello Stato membro] [nello Stato ACP] [nel PTOM] [in Sudafrica]: …» Con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.

(7)  Luogo e data.

(8)  Nome e funzione nella società.

(9)  Firma

Appendice 6

Scheda d'informazione

1.

Deve essere utilizzato il modello di scheda di informazione figurante nella presente appendice. La scheda deve essere stampata in una o più lingue ufficiali in cui il regolamento è redatto e in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede d'informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se sono compilate a mano, devono esserlo con inchiostro e a stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerle.

2.

La scheda d'informazione deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m2.

3.

Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascuna scheda deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

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Appendice 7

Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato

Prodotti industriali (1)

Codice NC 96

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli

 

87031010

 

87031090

 

87032110

 

87032190

 

87032211

 

87032219

 

87032290

 

87032311

 

87032319

 

87032390

 

87032410

 

87032490

 

87033110

 

87033190

 

87033211

 

87033219

 

87033290

 

87033311

 

87033319

 

87033390

 

87039010

 

87039090

Telai di autoveicoli, con motore

 

87060011

 

87060019

 

87060091

 

87060099

Carrozzerie di autoveicoli, comprese le cabine

 

87071010

 

87071090

 

87079010

 

87079090

Parti e accessori di autoveicoli

 

87081010

 

87081090

 

87082110

 

87082190

 

87082910

 

87082990

 

87083110

 

87083191

 

87083199

 

87083910

 

87083990

 

87084010

 

87084090

 

87085010

 

87085090

 

87086010

 

87086091

 

87086099

 

87087010

 

87087050

 

87087091

 

87087099

 

87088010

 

87088090

 

87089110

 

87089190

 

87089210

 

87089290

 

87089310

 

87089390

 

87089410

 

87089490

 

87089910

 

87089930

 

87089950

 

87089992

 

87089998

Prodotti industriali (2)

Alluminio greggio

 

76011000

 

76012010

 

76012091

 

76012099

Polveri e pagliette di alluminio

 

76031000

 

76032000

Prodotti agricoli (1)

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

 

01012010

Latte e crema di latte, non concentrati

 

04011010

 

04011090

 

04012011

 

04012019

 

04012091

 

04012099

 

04013011

 

04013019

 

04013031

 

04013039

 

04013091

 

04013099

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

 

04031011

 

04031013

 

04031019

 

04031031

 

04031033

 

04031039

Patate, fresche o refrigerate

 

07019051

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

 

07081020

 

07081095

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

 

07095190

 

07096010

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

 

07108095

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

 

07111000

 

07113000

 

07119060

 

07119070

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi

 

08042090

 

08043000

 

08044020

 

08044090

 

08044095

Uve, fresche o secche

 

08061029 (3) (12)

 

08062011

 

08062012

 

08062018

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

 

08071100

 

08071900

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)

 

08093011 (5) (12)

 

08093051 (6) (12)

Altre frutta fresche

 

08109040

 

08109085

Frutta temporaneamente conservata

 

08121000

 

08122000

 

08129050

 

08129060

 

08129070

 

08129095

Frutta secca

 

08134010

 

08135015

 

08135019

 

08135039

 

08135091

 

08135099

Pepe (del genere «Piper»); essiccato o tritato

 

09042010

Olio di soia e sue frazioni

 

15071010

 

15071090

 

15079010

 

15079090

Oli di girasole, di cartamo o di cotone

 

15121110

 

15121191

 

15121199

 

15121910

 

15121991

 

15121999

 

15122110

 

15122190

 

15122910

 

15122990

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni

 

15141010

 

15141090

 

15149010

 

15149090

Frutta ed altre parti commestibili di piante

 

20081959

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

 

20092099

 

20094099

 

20098099

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

 

24011010

 

24011020

 

24011041

 

24011049

 

24011060

 

24012010

 

24012020

 

24012041

 

24012060

 

24012070

Prodotti agricoli (2)

Fiori e boccioli di fiori recisi

 

06031055

 

06031061

 

06031069 (11)

Cipolle, scalogni, agli, porri

 

07031011

 

07031019

 

07031090

 

07039000

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti

 

07041005

 

07041010

 

07041080

 

07042000

 

07049010

 

07049090

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie

 

07051105

 

07051110

 

07051180

 

07051900

 

07052100

 

07052900

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedano rapa

 

07061000

 

07069005

 

07069011

 

07069017

 

07069030

 

07069090

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

 

07081090

 

07082020

 

07082090

 

07082095

 

07089000

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

 

07091030 (12)

 

07093000

 

07094000

 

07095110

 

07095150

 

07097000

 

07099010

 

07099020

 

07099040

 

07099050

 

07099090

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

 

07101000

 

07102100

 

07102200

 

07102900

 

07103000

 

07108010

 

07108051

 

07108061

 

07108069

 

07108070

 

07108080

 

07108085

 

07109000

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

 

07112010

 

07114000

 

07119040

 

07119090

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette

 

07122000

 

07123000

 

07129030

 

07129050

 

07129090

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur

 

07149011

 

07149019

Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata

 

08021190

 

08022100

 

08022200

 

08024000

Banane, compresi i platani, fresche o essiccate

 

08030011

 

08030090

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi

 

08042010

Agrumi, freschi o secchi

 

08052021 (1) (12)

 

08052023 (1) (12)

 

08052025 (1) (12)

 

08052027 (1) (12)

 

08052029 (1) (12)

 

08053090

 

08059000

Uve, fresche o secche

 

08061095

 

08061097

Mele, pere e cotogne, fresche

 

08081010 (12)

 

08082010 (12)

 

08082090

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)

 

08091010 (12)

 

08091050 (12)

 

08092019 (12)

 

08092029 (12)

 

08093011 (7) (12)

 

08093019 (12)

 

08093051 (8) (12)

 

08093059 (12)

 

08094040 (12)

Altre frutta fresche

 

08101005

 

08102090

 

08103010

 

08103030

 

08103090

 

08104090

 

08105000

Frutta anche cotta in acqua o al vapore

 

08112011

 

08112031

 

08112039

 

08112059

 

08119011

 

08119019

 

08119039

 

08119075

 

08119080

 

08119095

Frutta temporaneamente conservata

 

08129010

 

08129020

Frutta secca

 

08132000

Frumento (grano) e frumento segalato

 

10019010

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

 

10081000

 

10082000

 

10089090

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

 

11051000

 

11052000

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi

 

11061000

 

11063010

 

11063090

Grassi e oli, e loro frazioni, di pesce

 

15043011

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

 

16022011

 

16022019

 

16023111

 

16023119

 

16023130

 

16023190

 

16023219

 

16023230

 

16023290

 

16023929

 

16023940

 

16023980

 

16024190

 

16024290

 

16029031

 

16029072

 

16029076

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante

 

20011000

 

20012000

 

20019050

 

20019065

 

20019096

Funghi e tartufi, preparati o conservati

 

20031020

 

20031030

 

20031080

 

20032000

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

 

20041010

 

20041099

 

20049050

 

20049091

 

20049098

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

 

20051000

 

20052020

 

20052080

 

20054000

 

20055100

 

20055900

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta

 

20060031

 

20060035

 

20060038

 

20060099

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

 

20071091

 

20079993

Frutta e altre parti commestibili di piante

 

20081194

 

20081198

 

20081919

 

20081995

 

20081999

 

20082051

 

20082059

 

20082071

 

20082079

 

20082091

 

20082099

 

20083011

 

20083039

 

20083051

 

20083059

 

20084011

 

20084021

 

20084029

 

20084039

 

20086011

 

20086031

 

20086039

 

20086059

 

20086069

 

20086079

 

20086099

 

20087011

 

20087031

 

20087039

 

20087059

 

20088011

 

20088031

 

20088039

 

20088050

 

20088070

 

20088091

 

20088099

 

20089923

 

20089925

 

20089926

 

20089928

 

20089936

 

20089945

 

20089946

 

20089949

 

20089953

 

20089955

 

20089961

 

20089962

 

20089968

 

20089972

 

20089974

 

20089979

 

20089999

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

 

20091119

 

20091191

 

20091919

 

20091991

 

20091999

 

20092019

 

20092091

 

20093019

 

20093031

 

20093039

 

20093051

 

20093055

 

20093091

 

20093095

 

20093099

 

20094019

 

20094091

 

20098019

 

20098050

 

20098061

 

20098063

 

20098073

 

20098079

 

20098083

 

20098084

 

20098086

 

20098097

 

20099019

 

20099029

 

20099039

 

20099041

 

20099051

 

20099059

 

20099073

 

20099079

 

20099092

 

20099094

 

20099095

 

20099096

 

20099097

 

20099098

Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele)

 

22060010

Fecce di vino; tartaro greggio

 

23070019

Materie vegetali e cascami vegetali

 

23089019

Prodotti agricoli (3)

Animali vivi della specie suina

 

01039110

 

01039211

 

01039219

Animali vivi delle specie ovina e caprina

 

01041030

 

01041080

 

01042090

Animali vivi delle specie domestiche di pollame

 

01051111

 

01051119

 

01051191

 

01051199

 

01051200

 

01051920

 

01051990

 

01059200

 

01059300

 

01059910

 

01059920

 

01059930

 

01059950

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

 

02031110

 

02031211

 

02031219

 

02031911

 

02031913

 

02031915

 

02031955

 

02031959

 

02032110

 

02032211

 

02032219

 

02032911

 

02032913

 

02032915

 

02032955

 

02032959

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

 

02041000

 

02042100

 

02042210

 

02042230

 

02042250

 

02042290

 

02042300

 

02043000

 

02044100

 

02044210

 

02044230

 

02044250

 

02044290

 

02044310

 

02044390

 

02045011

 

02045013

 

02045015

 

02045019

 

02045031

 

02045039

 

02045051

 

02045053

 

02045055

 

02045059

 

02045071

 

02045079

Carni e frattaglie commestibili

 

02071110

 

02071130

 

02071190

 

02071210

 

02071290

 

02071310

 

02071320

 

02071330

 

02071340

 

02071350

 

02071360

 

02071370

 

02071399

 

02071410

 

02071420

 

02071430

 

02071440

 

02071450

 

02071460

 

02071470

 

02071499

 

02072410

 

02072490

 

02072510

 

02072590

 

02072610

 

02072620

 

02072630

 

02072640

 

02072650

 

02072660

 

02072670

 

02072680

 

02072699

 

02072710

 

02072720

 

02072730

 

02072740

 

02072750

 

02072760

 

02072770

 

02072780

 

02072799

 

02073211

 

02073215

 

02073219

 

02073251

 

02073259

 

02073290

 

02073311

 

02073319

 

02073351

 

02073359

 

02073390

 

02073511

 

02073515

 

02073521

 

02073523

 

02073525

 

02073531

 

02073541

 

02073551

 

02073553

 

02073561

 

02073563

 

02073571

 

02073579

 

02073599

 

02073611

 

02073615

 

02073621

 

02073623

 

02073625

 

02073631

 

02073641

 

02073651

 

02073653

 

02073661

 

02073663

 

02073671

 

02073679

 

02073690

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili

 

02090011

 

02090019

 

02090030

 

02090090

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia

 

02101111

 

02101119

 

02101131

 

02101139

 

02101190

 

02101211

 

02101219

 

02101290

 

02101910

 

02101920

 

02101930

 

02101940

 

02101951

 

02101959

 

02101960

 

02101970

 

02101981

 

02101989

 

02101990

 

02109011

 

02109019

 

02109021

 

02109029

 

02109031

 

02109039

Latte e crema di latte, concentrati

 

04029111

 

04029119

 

04029131

 

04029139

 

04029151

 

04029159

 

04029191

 

04029199

 

04029911

 

04029919

 

04029931

 

04029939

 

04029991

 

04029999

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

 

04039051

 

04039053

 

04039059

 

04039061

 

04039063

 

04039069

Siero di latte, anche concentrato

 

04041048

 

04041052

 

04041054

 

04041056

 

04041058

 

04041062

 

04041072

 

04041074

 

04041076

 

04041078

 

04041082

 

04041084

Formaggi e latticini

 

04061020 (11)

 

04061080 (11)

 

04062090 (11)

 

04063010 (11)

 

04063031 (11)

 

04063039 (11)

 

04063090 (11)

 

04064090 (11)

 

04069001 (11)

 

04069021 (11)

 

04069050 (11)

 

04069069 (11)

 

04069078 (11)

 

04069086 (11)

 

04069087 (11)

 

04069088 (11)

 

04069093 (11)

 

04069099 (11)

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

 

04070011

 

04070019

 

04070030

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi

 

04081180

 

04081981

 

04081989

 

04089180

 

04089980

Miele naturale

 

04090000

Pomodori freschi o refrigerati

 

07020015 (12)

 

07020020 (12)

 

07020025 (12)

 

07020030 (12)

 

07020035 (12)

 

07020040 (12)

 

07020045 (12)

 

07020050 (12)

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

 

07070010 (12)

 

07070015 (12)

 

07070020 (12)

 

07070025 (12)

 

07070030 (12)

 

07070035 (12)

 

07070040 (12)

 

07070090

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

 

07091010 (12)

 

07091020 (12)

 

07092000

 

07099039

 

07099075 (12)

 

07099077 (12)

 

07099079 (12)

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

 

07112090

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette

 

07129019

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur

 

07141010

 

07141091

 

07141099

 

07142090

Agrumi, freschi o secchi

 

08051037 (2) (12)

 

08051038 (2) (12)

 

08051039 (2) (12)

 

08051042 (2) (12)

 

08051046 (2) (12)

 

08051082

 

08051084

 

08051086

 

08052011 (12)

 

08052013 (12)

 

08052015 (12)

 

08052017 (12)

 

08052019 (12)

 

08052021 (10) (12)

 

08052023 (10) (12)

 

08052025 (10) (12)

 

08052027 (10) (12)

 

08052029 (10) (12)

 

08052031 (12)

 

08052033 (12)

 

08052035 (12)

 

08052037 (12)

 

08052039 (12)

Uve, fresche o secche

 

08061021 (12)

 

08061029 (4) (12)

 

08061030 (12)

 

08061050 (12)

 

08061061 (12)

 

08061069 (12)

 

08061093

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)

 

08091020 (12)

 

08091030 (12)

 

08091040 (12)

 

08092011 (12)

 

08092021 (12)

 

08092031 (12)

 

08092039 (12)

 

08092041 (12)

 

08092049 (12)

 

08092051 (12)

 

08092059 (12)

 

08092061 (12)

 

08092069 (12)

 

08092071 (12)

 

08092079 (12)

 

08093021 (12)

 

08093029 (12)

 

08093031 (12)

 

08093039 (12)

 

08093041 (12)

 

08093049 (12)

 

08094020 (12)

 

08094030 (12)

Altre frutta fresche

 

08101010

 

08101080

 

08102010

Frutta anche cotta in acqua o al vapore

 

08111011

 

08111019

Frumento (grano) e frumento segalato

 

10011000

 

10019091

 

10019099

Segala

 

10020000

Orzo

 

10030010

 

10030090

Avena

 

10040000

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

 

10089010

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

 

11010011

 

11010015

 

11010090

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

 

11021000

 

11029010

 

11029030

 

11029090

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets

 

11031110

 

11031190

 

11031200

 

11031910

 

11031930

 

11031990

 

11032100

 

11032910

 

11032920

 

11032930

 

11032990

Cereali altrimenti lavorati

 

11041110

 

11041190

 

11041210

 

11041290

 

11041910

 

11041930

 

11041990

 

11042110

 

11042130

 

11042150

 

11042190

 

11042199

 

11042220

 

11042230

 

11042250

 

11042290

 

11042292

 

11042299

 

11042911

 

11042915

 

11042919

 

11042931

 

11042935

 

11042939

 

11042951

 

11042955

 

11042959

 

11042981

 

11042985

 

11042989

 

11043010

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi

 

11062010

 

11062090

Malto, anche torrefatto

 

11071011

 

11071019

 

11071091

 

11071099

 

11072000

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero

 

12129120

 

12129180

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili

 

15010019

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati

 

15091010

 

15091090

 

15099000

Altri oli e loro frazioni

 

15100010

 

15100090

Degras

 

15220031

 

15220039

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue

 

16010091

 

16010099

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

 

16021000

 

16022090

 

16023211

 

16023921

 

16024110

 

16024210

 

16024911

 

16024913

 

16024915

 

16024919

 

16024930

 

16024950

 

16024990

 

16025031

 

16025039

 

16025080

 

16029010

 

16029041

 

16029051

 

16029069

 

16029074

 

16029078

 

16029098

Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

 

17021100

 

17021900

Paste alimentari anche cotte o farcite

 

19022030

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

 

20071099

 

20079190

 

20079991

 

20079998

Frutta ed altre parti commestibili di piante

 

20082011

 

20082031

 

20083019

 

20083031

 

20083079

 

20083091

 

20083099

 

20084019

 

20084031

 

20085011

 

20085019

 

20085031

 

20085039

 

20085051

 

20085059

 

20086019

 

20086051

 

20086061

 

20086071

 

20086091

 

20087019

 

20087051

 

20088019

 

20089216

 

20089218

 

20089921

 

20089932

 

20089933

 

20089934

 

20089937

 

20089943

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

 

20091111

 

20091911

 

20092011

 

20093011

 

20093059

 

20094011

 

20095010

 

20095090

 

20098011

 

20098032

 

20098033

 

20098035

 

20099011

 

20099021

 

20099031

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

 

21069051

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati

 

22041019 (11)

 

22041099 (11)

 

22042110

 

22042181

 

22042182

 

22042198

 

22042199

 

22042910

 

22042958

 

22042975

 

22042998

 

22042999

 

22043010

 

22043092 (12)

 

22043094 (12)

 

22043096 (12)

 

22043098 (12)

Alcole etilico non denaturato

 

22082040

Crusche, stacciature e altri residui

 

23023010

 

23023090

 

23024010

 

23024090

Panelli e altri residui solidi

 

23069019

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

 

23091013

 

23091015

 

23091019

 

23091033

 

23091039

 

23091051

 

23091053

 

23091059

 

23091070

 

23099033

 

23099035

 

23099039

 

23099043

 

23099049

 

23099051

 

23099053

 

23099059

 

23099070

Albumine

 

35021190

 

35021990

 

35022091

 

35022099

Prodotti agricoli (4)

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

 

04031051

 

04031053

 

04031059

 

04031091

 

04031093

 

04031099

 

04039071

 

04039073

 

04039079

 

04039091

 

04039093

 

04039099

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte

 

04052010

 

04052030

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche

 

13022010

 

13022090

Margarina

 

15171010

 

15179010

Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

 

17025000

 

17029010

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

 

17041011

 

17041019

 

17041091

 

17041099

 

17049010

 

17049030

 

17049051

 

17049055

 

17049061

 

17049065

 

17049071

 

17049075

 

17049081

 

17049099

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

 

18061015

 

18061020

 

18061030

 

18061090

 

18062010

 

18062030

 

18062050

 

18062070

 

18062080

 

18062095

 

18063100

 

18063210

 

18063290

 

18069011

 

18069019

 

18069031

 

18069039

 

18069050

 

18069060

 

18069070

 

18069090

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini

 

19011000

 

19012000

 

19019011

 

19019019

 

19019099

Paste alimentari anche cotte o farcite

 

19021100

 

19021910

 

19021990

 

19022091

 

19022099

 

19023010

 

19023090

 

19024010

 

19024090

Tapioca and suoi succedanei

 

19030000

Preparazioni alimentari

 

19041010

 

19041030

 

19041090

 

19042010

 

19042091

 

19042095

 

19042099

 

19049010

 

19049090

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

 

19051000

 

19052010

 

19052030

 

19052090

 

19053011

 

19053019

 

19053030

 

19053051

 

19053059

 

19053091

 

19053099

 

19054010

 

19054090

 

19059010

 

19059020

 

19059030

 

19059040

 

19059045

 

19059055

 

19059060

 

19059090

Ortaggi e legumi, frutta

 

20019040

Altri ortaggi e legumi

 

20041091

Altri ortaggi e legumi

 

20052010

Frutta ed altre parti commestibili di piante

 

20089985

 

20089991

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

 

20098069

Estratti, essenze e concentrati, di caffè

 

21011111

 

21011119

 

21011292

 

21011298

 

21012098

 

21013011

 

21013019

 

21013091

 

21013099

Lieviti (vivi o morti)

 

21021010

 

21021031

 

21021039

 

21021090

 

21022011

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

 

21032000

Gelati

 

21050010

 

21050091

 

21050099

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

 

21061020

 

21061080

 

21069010

 

21069020

 

21069098

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate

 

22029091

 

22029095

 

22029099

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili

 

22090011

 

22090019

 

22090091

 

22090099

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati

 

29054300

 

29054411

 

29054419

 

29054491

 

29054499

 

29054500

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli

 

33021010

 

33021021

 

33021029

Agenti d'apprettatura o di finitura

 

38091010

 

38091030

 

38091050

 

38091090

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

 

38246011

 

38246019

 

38246091

 

38246099

Prodotti agricoli (5)

Fiori e boccioli di fiori recisi

 

06031015 (11)

 

06031029 (11)

 

06031051 (11)

 

06031065 (11)

 

06039000 (11)

Frutta anche cotta in acqua o al vapore

 

08111090 (11)

Frutta ed altre parti commestibili di piante

 

20084051 (11)

 

20084059 (11)

 

20084071 (11)

 

20084079 (11)

 

20084091 (11)

 

20084099 (11)

 

20085061 (11)

 

20085069 (11)

 

20085071 (11)

 

20085079 (11)

 

20085092 (11)

 

20085094 (11)

 

20085099 (11)

 

20087061 (11)

 

20087069 (11)

 

20087071 (11)

 

20087079 (11)

 

20087092 (11)

 

20087094 (11)

 

20087099 (11)

 

20089259 (11)

 

20089272 (11)

 

20089274 (11)

 

20089278 (11)

 

20089298 (11)

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

 

20091199 (11)

 

20094030 (11)

 

20097011 (11)

 

20097019 (11)

 

20097030 (11)

 

20097091 (11)

 

20097093 (11)

 

20097099 (11)

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati

 

22042179 (11)

 

22042180 (11)

 

22042183 (11)

 

22042184 (11)

Prodotti agricoli (6)

Animali vivi della specie bovina

 

01029005

 

01029021

 

01029029

 

01029041

 

01029049

 

01029051

 

01029059

 

01029061

 

01029069

 

01029071

 

01029079

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

 

02011000

 

02012020

 

02012030

 

02012050

 

02012090

 

02013000

Carni di animali della specie bovina, congelate

 

02021000

 

02022010

 

02022030

 

02022050

 

02022090

 

02023010

 

02023050

 

02023090

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina

 

02061095

 

02062991

 

02062999

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia

 

02102010

 

02102090

 

02109041

 

02109049

 

02109090

Latte e crema di latte, concentrati

 

04021011

 

04021019

 

04021091

 

04021099

 

04022111

 

04022117

 

04022119

 

04022191

 

04022199

 

04022911

 

04022915

 

04022919

 

04022991

 

04022999

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

 

04039011

 

04039013

 

04039019

 

04039031

 

04039033

 

04039039

Siero di latte, anche concentrato

 

04041002

 

04041004

 

04041006

 

04041012

 

04041014

 

04041016

 

04041026

 

04041028

 

04041032

 

04041034

 

04041036

 

04041038

 

04049021

 

04049023

 

04049029

 

04049081

 

04049083

 

04049089

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte

 

04051011

 

04051030

 

04051050

 

04051090

 

04052090

 

04059010

 

04059090

Fiori e boccioli di fiori recisi

 

06031011

 

06031013

 

06031021

 

06031025

 

06031053

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

 

07099060

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

 

07104000

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

 

07119030

Banane, compresi i platani, fresche o essiccate

 

08030019

Agrumi, freschi o secchi

 

08051001 (12)

 

08051005 (12)

 

08051009 (12)

 

08051011 (12)

 

08051015 (2)

 

08051019 (2)

 

08051021 (2)

 

08051025 (12)

 

08051029 (12)

 

08051031 (12)

 

08051033 (12)

 

08051035 (12)

 

08051037 (9) (12)

 

08051038 (9) (12)

 

08051039 (9) (12)

 

08051042 (9) (12)

 

08051044 (12)

 

08051046 (9) (12)

 

08051051 (2)

 

08051055 (2)

 

08051059 (2)

 

08051061 (2)

 

08051065 (2)

 

08051069 (2)

 

08053020 (2)

 

08053030 (2)

 

08053040 (2)

Uve, fresche o secche

 

08061040 (12)

Mele, pere e cotogne, fresche

 

08081051 (12)

 

08081053 (12)

 

08081059 (12)

 

08081061 (12)

 

08081063 (12)

 

08081069 (12)

 

08081071 (12)

 

08081073 (12)

 

08081079 (12)

 

08081092 (12)

 

08081094 (12)

 

08081098 (12)

 

08082031 (12)

 

08082037 (12)

 

08082041 (12)

 

08082047 (12)

 

08082051 (12)

 

08082057 (12)

 

08082067 (12)

Granturco

 

10051090

 

10059000

Riso

 

10061010

 

10061021

 

10061023

 

10061025

 

10061027

 

10061092

 

10061094

 

10061096

 

10061098

 

10062011

 

10062013

 

10062015

 

10062017

 

10062092

 

10062094

 

10062096

 

10062098

 

10063021

 

10063023

 

10063025

 

10063027

 

10063042

 

10063044

 

10063046

 

10063048

 

10063061

 

10063063

 

10063065

 

10063067

 

10063092

 

10063094

 

10063096

 

10063098

 

10064000

Sorgo da granella

 

10070010

 

10070090

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

 

11022010

 

11022090

 

11023000

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets

 

11031310

 

11031390

 

11031400

 

11032940

 

11032950

Cereali altrimenti lavorati

 

11041950

 

11041991

 

11042310

 

11042330

 

11042390

 

11042399

 

11043090

Amidi e fecole; inulina

 

11081100

 

11081200

 

11081300

 

11081400

 

11081910

 

11081990

 

11082000

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

 

11090000

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

 

16025010

 

16029061

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro

 

17011110

 

17011190

 

17011210

 

17011290

 

17019100

 

17019910

 

17019990

Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

 

17022010

 

17022090

 

17023010

 

17023051

 

17023059

 

17023091

 

17023099

 

17024010

 

17024090

 

17026010

 

17026090

 

17029030

 

17029050

 

17029060

 

17029071

 

17029075

 

17029079

 

17029080

 

17029099

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante

 

20019030

Pomodori preparati o conservati

 

20021010

 

20021090

 

20029011

 

20029019

 

20029031

 

20029039

 

20029091

 

20029099

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

 

20049010

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

 

20056000

 

20058000

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

 

20071010

 

20079110

 

20079130

 

20079910

 

20079920

 

20079931

 

20079933

 

20079935

 

20079939

 

20079951

 

20079955

 

20079958

Frutta ed altre parti commestibili di piante

 

20083055

 

20083075

 

20089251

 

20089276

 

20089292

 

20089293

 

20089294

 

20089296

 

20089297

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

 

20094093

 

20096011 (12)

 

20096019 (12)

 

20096051 (12)

 

20096059 (12)

 

20096071 (12)

 

20096079 (12)

 

20096090 (12)

 

20098071

 

20099049

 

20099071

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

 

21069030

 

21069055

 

21069059

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati

 

22042194

 

22042962

 

22042964

 

22042965

 

22042983

 

22042984

 

22042994

Vermut ed altri vini di uve fresche

 

22051010

 

22051090

 

22059010

 

22059090

Alcole etilico non denaturato

 

22071000

 

22072000

Alcole etilico non denaturato

 

22084010

 

22084090

 

22089091

 

22089099

Crusche, stacciature ed altri residui

 

23021010

 

23021090

 

23022010

 

23022090

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

 

23031011

Destrina e altri amidi e fecole modificati

 

35051010

 

35051090

 

35052010

 

35052030

 

35052050

 

35052090

Prodotti agricoli (7)

Formaggi e latticini

 

04062010

 

04064010

 

04064050

 

04069002

 

04069003

 

04069004

 

04069005

 

04069006

 

04069007

 

04069008

 

04069009

 

04069012

 

04069014

 

04069016

 

04069018

 

04069019

 

04069023

 

04069025

 

04069027

 

04069029

 

04069031

 

04069033

 

04069035

 

04069037

 

04069039

 

04069061

 

04069063

 

04069073

 

04069075

 

04069076

 

04069079

 

04069081

 

04069082

 

04069084

 

04069085

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati

 

22041011

 

22041091

 

22042111

 

22042112

 

22042113

 

22042117

 

22042118

 

22042119

 

22042122

 

22042124

 

22042126

 

22042127

 

22042128

 

22042132

 

22042134

 

22042136

 

22042137

 

22042138

 

22042142

 

22042143

 

22042144

 

22042146

 

22042147

 

22042148

 

22042162

 

22042166

 

22042167

 

22042168

 

22042169

 

22042171

 

22042174

 

22042176

 

22042177

 

22042178

 

22042187

 

22042188

 

22042189

 

22042191

 

22042192

 

22042193

 

22042195

 

22042196

 

22042197

 

22042912

 

22042913

 

22042917

 

22042918

 

22042942

 

22042943

 

22042944

 

22042946

 

22042947

 

22042948

 

22042971

 

22042972

 

22042981

 

22042982

 

22042987

 

22042988

 

22042989

 

22042991

 

22042992

 

22042993

 

22042995

 

22042996

 

22042997

Alcole etilico non denaturato

 

22082012

 

22082014

 

22082026

 

22082027

 

22082062

 

22082064

 

22082086

 

22082087

 

22083011

 

22083019

 

22083032

 

22083038

 

22083052

 

22083058

 

22083072

 

22083078

 

22089041

 

22089045

 

22089052

Note

(1)

(16/5-15/9)

(2)

(1/6-15/10)

(3)

(1/1-31/5) esclusa la varietà Imperatore

(4)

varietà Imperatore o (1/6-31/12)

(5)

(1/1-31/3)

(6)

(1/10-31/12)

(7)

(1/4-31/12)

(8)

(1/1-30/9)

(9)

(16/10-31/5)

(10)

(16/9-15/5)

(11)

In base all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, il fattore di crescita annua (fca) sarà applicato annualmente alle rispettive quantità di base.

(12)

In base all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, l'intero dazio specifico è esigibile nel caso in cui non sia stato raggiunto il prezzo di entrata corrispondente.

Appendice 8

Prodotti della pesca ai quali temporaneamente non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (1)

Codice NC 96

Pesci vivi

 

03011090

 

03019200

 

03019911

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

 

03021200

 

03023110

 

03023210

 

03023310

 

03023911

 

03023919

 

03026600

 

03026921

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

 

03031000

 

03032200

 

03034111

 

03034113

 

03034119

 

03034212

 

03034218

 

03034232

 

03034238

 

03034252

 

03034258

 

03034311

 

03034313

 

03034319

 

03034921

 

03034923

 

03034929

 

03034941

 

03034943

 

03034949

 

03037600

 

03037921

 

03037923

 

03037929

Filetti e altre carni di pesci

 

03041013

 

03042013

Paste alimentari anche cotte o farcite

 

19022010

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (2)

Pesci vivi

 

03019110

 

03019300

 

03019919

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

 

03021110

 

03021900

 

03022110

 

03022130

 

03022200

 

03026200

 

03026300

 

03026520

 

03026550

 

03026590

 

03026911

 

03026919

 

03026931

 

03026933

 

03026941

 

03026945

 

03026951

 

03026985

 

03026986

 

03026992

 

03026999

 

03027000

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

 

03032110

 

03032900

 

03033110

 

03033130

 

03033300

 

03033910

 

03037200

 

03037300

 

03037520

 

03037550

 

03037590

 

03037911

 

03037919

 

03037935

 

03037937

 

03037945

 

03037951

 

03037960

 

03037962

 

03037983

 

03037985

 

03037987

 

03037992

 

03037993

 

03037994

 

03037996

 

03038000

Filetti e altre carni di pesci

 

03041019

 

03041091

 

03042019

 

03042021

 

03042029

 

03042031

 

03042033

 

03042035

 

03042037

 

03042041

 

03042043

 

03042061

 

03042069

 

03042071

 

03042073

 

03042087

 

03042091

 

03049010

 

03049031

 

03049039

 

03049041

 

03049045

 

03049057

 

03049059

 

03049097

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati

 

03054200

 

03055950

 

03055970

 

03056300

 

03056930

 

03056950

 

03056990

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi

 

03061110

 

03061190

 

03061210

 

03061290

 

03061310

 

03061390

 

03061410

 

03061430

 

03061490

 

03061910

 

03061990

 

03062100

 

03062210

 

03062291

 

03062299

 

03062310

 

03062390

 

03062410

 

03062430

 

03062490

 

03062910

 

03062990

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi

 

03071090

 

03072100

 

03072910

 

03072990

 

03073110

 

03073190

 

03073910

 

03073990

 

03074110

 

03074191

 

03074199

 

03074901

 

03074911

 

03074918

 

03074931

 

03074933

 

03074935

 

03074938

 

03074951

 

03074959

 

03074971

 

03074991

 

03074999

 

03075100

 

03075910

 

03075990

 

03079100

 

03079911

 

03079913

 

03079915

 

03079918

 

03079990

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

 

16041100

 

16041390

 

16041511

 

16041519

 

16041590

 

16041910

 

16041950

 

16041991

 

16041992

 

16041993

 

16041994

 

16041995

 

16041998

 

16042005

 

16042010

 

16042030

 

16043010

 

16043090

Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

 

16051000

 

16052010

 

16052091

 

16052099

 

16053000

 

16054000

 

16059011

 

16059019

 

16059030

 

16059090

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (3)

Pesci vivi

 

03019190

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

 

03021190

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

 

03032190

Filetti e altre carni di pesci

 

03041011

 

03042011

 

03042057

 

03042059

 

03049047

 

03049049

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

 

16041311

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (4)

Pesci vivi

 

03019990

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

 

03022190

 

03022300

 

03022910

 

03022990

 

03023190

 

03023290

 

03023390

 

03023991

 

03023999

 

03024005

 

03024098

 

03025010

 

03025090

 

03026110

 

03026130

 

03026190

 

03026198

 

03026405

 

03026498

 

03026925

 

03026935

 

03026955

 

03026961

 

03026975

 

03026987

 

03026991

 

03026993

 

03026994

 

03026995

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

 

03033190

 

03033200

 

03033920

 

03033930

 

03033980

 

03034190

 

03034290

 

03034390

 

03034990

 

03035005

 

03035098

 

03036011

 

03036019

 

03036090

 

03037110

 

03037130

 

03037190

 

03037198

 

03037410

 

03037420

 

03037490

 

03037700

 

03037931

 

03037941

 

03037955

 

03037965

 

03037971

 

03037975

 

03037991

 

03037995

Filetti e altre carni di pesci

 

03041031

 

03041033

 

03041035

 

03041038

 

03041094

 

03041096

 

03041098

 

03042045

 

03042051

 

03042053

 

03042075

 

03042079

 

03042081

 

03042085

 

03042096

 

03049005

 

03049020

 

03049027

 

03049035

 

03049038

 

03049051

 

03049055

 

03049061

 

03049065

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati

 

03051000

 

03052000

 

03053011

 

03053019

 

03053030

 

03053050

 

03053090

 

03054100

 

03054910

 

03054920

 

03054930

 

03054945

 

03054950

 

03054980

 

03055110

 

03055190

 

03055911

 

03055919

 

03055930

 

03055960

 

03055990

 

03056100

 

03056200

 

03056910

 

03056920

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi

 

03061330

 

03061930

 

03062331

 

03062339

 

03062930

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

 

16041210

 

16041291

 

16041299

 

16041412

 

16041414

 

16041416

 

16041418

 

16041490

 

16041931

 

16041939

 

16042070

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (5)

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

 

03026965

 

03026981

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

 

03037810

 

03037890

 

03037981

Filetti e altre carni di pesci

 

03042083

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

 

16041319

 

16041600

 

16042040

 

16042050

 

16042090

Appendice 9

Paesi in via di sviluppo vicini

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 13, del presente allegato, l'espressione «paesi in via di sviluppo vicini appartenenti a un'entità geografica coerente» si riferisce ai seguenti paesi:

Africa:

Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia;

Caraibi:

Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela

Appendice 10

Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafi 1 e 2, del presente allegato si applicano dal 1o ottobre 2015 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano

Codice NC

Descrizione

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati

1704 90 99

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

altri:

– –

altri:

– – –

altri:

– – – –

altri:

– – – – –

altri:

1806 10 30

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %

1806 10 90

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore all'80 %

1806 20 95

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso, in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

– –

altre:

– – –

altre

1901 90 99

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

altri:

– –

altri:

– – –

altri

2101 12 98

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati o a base di caffè:

– –

preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:

– – –

altri

2101 20 98

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati o a base di tè o mate:

– –

preparazioni:

– – –

altri

2106 90 59

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

altre:

– –

sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

– – –

altri:

– – – –

altri

2106 90 98

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

altre:

– –

altre:

– – –

altre

3302 10 29

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

– – –

preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

– – – –

altre:

– – – – –

altre

Appendice 11

Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafi 1 e 2, del presente allegato si applicano dal 1o gennaio 2010 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano

Codice NC

Descrizione

ex 1006

Riso diverso dal riso del codice 1006 10 10

Appendice 12

Paesi e territori d'oltremare:

Ai sensi del presente allegato, per «paesi e territori d'oltremare» si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea, elencati in appresso:

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1.

Paesi che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:

Groenlandia.

2.

Territori d'oltremare della Repubblica francese:

Nuova Caledonia e dipendenze,

Polinesia francese,

Terre australi e antartiche francesi,

Isole Wallis e Futuna.

3.

Collettività territoriali della Repubblica francese:

Mayotte,

Saint Pierre e Miquelon.

4.

Territori d'oltremare del Regno dei Paesi:

Aruba,

Antille Olandesi:

Bonaire,

Curaçao,

Saba,

Sint Eustatius,

Sint Maarten.

5.

Paesi e territori d'oltremare britannici:

Anguilla,

Isole Cayman,

Isole Falkland,

Georgia australe e Sandwich australi,

Montserrat,

Pitcairn,

Sant'Elena, Isole dell'Ascensione, Tristan da Cunha

Territori dell'Antartico britannico,

Territorio britannico dell'Oceano Indiano,

Turks e Caicos,

Isole Vergini britanniche.


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