32007R1525


Titolo e riferimento

Regolamento (CE) n. 1525/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

 GU L 343 del 27.12.2007, pagg. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
 HR.ES capitolo 01 tomo 002 pag. 297 - 298

 BG  CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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20071217

Regolamento (CE) n. 1525/2007 del Consiglio

del 17 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 279,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo [1], stabilisce, tra l’altro, le norme che disciplinano il finanziamento dei partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

(2) L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2004/2003 prevede che il Parlamento europeo pubblichi una relazione sull’applicazione di detto regolamento che indichi, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento.

(3) Nella risoluzione del 23 marzo 2006 sui partiti politici europei [2] il Parlamento europeo ha ritenuto che, alla luce dell’esperienza acquisita dalla sua entrata in vigore nel 2004, alcuni aspetti del regolamento (CE) n. 2004/2003 dovessero essere migliorati.

(4) È opportuno adattare le norme che regolano il finanziamento dei partiti politici a livello europeo per tenere maggiormente conto delle condizioni particolari in cui operano i partiti stessi, inclusi i cambiamenti nelle priorità politiche e nei programmi politici che possono avere un’incidenza sui bilanci e che i partiti politici non sono in grado di prevedere al momento di redigere i rispettivi programmi di lavoro e bilanci annuali. A tale scopo, è opportuno introdurre limitate possibilità di riportare fondi al primo trimestre dell’anno successivo.

(5) Al fine di rafforzare la capacità di programmazione finanziaria a lungo termine dei partiti, di tenere conto dei bisogni finanziari che variano da un anno all’altro e di incentivare maggiormente i partiti a non fare esclusivo affidamento sui finanziamenti pubblici, è opportuno che ai partiti politici a livello europeo sia consentito di costituire riserve finanziarie limitate, utilizzando risorse proprie che abbiano una provenienza diversa dal bilancio generale dell’Unione europea. Le summenzionate deroghe al divieto del fine di lucro dovrebbero essere eccezionali e non dovrebbero costituire un precedente.

(6) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio [3] dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1605/2002 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Se, alla fine di un esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, un partito politico a livello europeo realizza un’eccedenza di entrate rispetto alle spese, può riportare all’esercizio successivo una parte di tale eccedenza sino al massimo al 25 % delle entrate totali di quell’esercizio, in deroga al divieto del fine di lucro di cui al paragrafo 2, a condizione che detta parte sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio successivo.

Ai fini della verifica del rispetto del divieto del fine di lucro, non sono prese in considerazione le risorse proprie, in particolare le donazioni e le quote di adesione versate dai membri, inserite nella contabilità annuale di un partito politico a livello europeo, che eccedono il 15 % dei costi ammissibili a carico del beneficiario.

Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano se le riserve finanziarie di un partito politico a livello europeo superano il 100 % delle sue entrate annue medie."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. Silva

[1] GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1524/2007 (cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale).

[2] GU C 292 E dell’1.12.2006, pag. 127.

[3] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

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