EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1494

Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007 , che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 332, 18.12.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 149 - 150

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/12/2015; abrogato da 32015R2068

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1494/oj

18.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1494/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2007

che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 842/2006 è stata valutata l’opportunità di includere ulteriori informazioni rilevanti per la tutela dell’ambiente nelle etichette dei prodotti e delle apparecchiature di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

(2)

I requisiti di etichettatura tengono conto dei sistemi di etichettatura utilizzati attualmente nella Comunità per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, compresi i sistemi di etichettatura stabiliti da norme di settore.

(3)

Per esigenze di chiarezza, è opportuno fissare la formulazione esatta delle informazioni da indicare sulle etichette. Gli Stati membri devono potere decidere in merito all’utilizzazione della loro lingua sulle etichette.

(4)

Ulteriori informazioni che segnalano se i prodotti e le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono stati isolati con schiuma insufflata mediante gas fluorurati ad effetto serra devono essere incluse nell’etichetta in modo da facilitare il potenziale recupero dei gas dalle schiume.

(5)

Nei casi in cui i gas fluorurati ad effetto serra sono aggiunti al prodotto o all’apparecchiatura al di fuori degli impianti di fabbricazione, l’etichetta deve indicare il quantitativo totale di gas fluorurati ad effetto serra contenuto nel prodotto o nell’apparecchiatura.

(6)

Occorre che l’etichetta venga concepita in modo da essere chiaramente leggibile e da rimanere saldamente attaccata al prodotto o all’apparecchiatura per tutto il periodo in cui il prodotto o l’apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra.

(7)

Occorre che l’etichetta venga apposta in modo da essere visibile ai tecnici incaricati dell’installazione e della manutenzione.

(8)

Per i prodotti e le apparecchiature di condizionamento d’aria e le pompe di calore, l’etichetta deve essere posizionata in maniera da tener conto del profilo tecnico del prodotto o dell’apparecchiatura.

(9)

La possibilità di includere nelle etichette ulteriori informazioni rilevanti per la tutela dell’ambiente costringe i fabbricanti a procedere ai necessari adeguamenti delle etichette; occorre pertanto prevedere un adeguato periodo di tempo per l’entrata in vigore del presente regolamento.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la forma delle etichette da utilizzare e i requisiti di etichettatura ulteriori applicabili ai tipi di prodotti e di apparecchiature di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006.

Articolo 2

Requisiti di etichettatura

1.   I prodotti e le apparecchiature che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono contrassegnati da un’etichetta contenente le informazioni seguenti:

a)

la menzione «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto»;

b)

le abbreviazioni delle denominazioni chimiche dei gas fluorurati ad effetto serra contenuti o destinati a essere contenuti nell’apparecchiatura conformemente alla nomenclatura accettata dall’industria per l’apparecchiatura o la sostanza;

c)

il quantitativo di gas fluorurati ad effetto serra, espresso in chilogrammi;

d)

la menzione «ermeticamente sigillato», se applicabile.

2.   Oltre ai requisiti in materia di etichettatura di cui al paragrafo 1, i prodotti e le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore isolati con schiuma insufflata mediante gas fluorurati ad effetto serra, prima della loro immissione sul mercato, vengono contrassegnati con un’etichetta contenente la menzione «Schiuma insufflata mediante gas fluorurati ad effetto serra».

3.   Quando i gas fluorurati ad effetto serra possono essere aggiunti al di fuori dell’impianto di fabbricazione e il quantitativo totale non è definito dal fabbricante, l’etichetta riporta il quantitativo caricato nell’impianto di fabbricazione e prevede uno spazio per l’indicazione del quantitativo aggiunto al di fuori dell’impianto di fabbricazione e per il quantitativo totale di gas fluorurati ad effetto serra.

4.   Per quanto riguarda i requisiti di etichettatura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono subordinare l’immissione sul mercato sul loro territorio dei prodotti e delle apparecchiature che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento all’utilizzo delle loro lingue ufficiali.

Articolo 3

Forma dell’etichetta

1.   Le informazioni di cui all’articolo 2 sono indicate sull’etichetta che viene apposta sui prodotti e sulle apparecchiature che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

2.   Le informazioni risaltano chiaramente sullo sfondo dell’etichetta ed hanno una dimensione ed una spaziatura che le rendono chiaramente leggibili.

Quando le informazioni imposte dal presente regolamento sono aggiunte su un’etichetta già apposta sul prodotto o sull’apparecchiatura, le dimensioni dei caratteri non sono inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti sull’etichetta.

3.   Tutta l’etichetta e il suo contenuto sono concepiti in modo da restare saldamente attaccati al prodotto o all’apparecchiatura e da rimanere leggibili in normali condizioni di funzionamento per tutto il periodo nel quale il prodotto o l’apparecchiatura contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Articolo 4

Posizione dell’etichetta

1.   Oltre che nei punti indicati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006, le etichette possono anche essere collocate sui marchi o sulle etichette di informazione del prodotto esistenti o accanto ad essi, o accanto ai punti di accesso per la manutenzione.

2.   Per i prodotti e le apparecchiature di condizionamento dell’aria e per le pompe di calore costituiti da unità interne ed esterne distinte collegate dal tubo del refrigerante, le informazioni dell’etichetta sono collocate sulla parte dell’apparecchiatura inizialmente caricata con il refrigerante.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).


Top