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Document 32007R1437

Regolamento (CE) n. 1437/2007 del Consiglio, del 26 novembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune

OJ L 322, 7.12.2007, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 74 - 78

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1437/oj

7.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1437/2007 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Per le misure di intervento per le quali non è fissato un importo unitario nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato occorre adottare modalità di applicazione per quanto riguarda, in particolare, il metodo di calcolo degli importi da finanziare, il finanziamento delle spese risultanti dall’immobilizzazione dei fondi necessari per l’acquisto di prodotti e il finanziamento delle spese derivanti dalle operazioni di ammasso e, se del caso, di trasformazione.

(2)

Data la natura delle misure e dei programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (2), è opportuno prevedere che in casi eccezionali debitamente giustificati il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) possa finanziare determinate spese amministrative e di personale sostenute per l’attuazione di tali misure e programmi.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (3) stabilisce la procedura che la Commissione deve seguire per decidere la riduzione o la sospensione dei pagamenti mensili, nonché la procedura da seguire per decidere la riduzione o la sospensione dei pagamenti intermedi.

(4)

A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione decide gli importi da escludere dal finanziamento comunitario se constata che la spesa è stata sostenuta in violazione delle norme comunitarie. Nell’ambito della procedura che determina l’esclusione dal finanziamento comunitario la Commissione, per porre rimedio alla situazione, rivolge raccomandazioni allo Stato membro interessato su come applicare la normativa comunitaria. Se lo Stato membro non applica tali raccomandazioni, la Commissione adotta altre decisioni per l’esclusione delle spese di cui trattasi dal finanziamento comunitario. Inoltre, in certi casi si può stabilire che le raccomandazioni della Commissione non saranno o non potranno essere attuate a brevissima scadenza.

(5)

In queste circostanze, la possibilità di sospendere o ridurre i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi, prevista attualmente dal regolamento (CE) n. 1290/2005, non offre una protezione sufficiente degli interessi finanziari della Comunità. In proposito si ritiene opportuno stabilire una nuova procedura che permetta alla Commissione di sospendere o ridurre i pagamenti, in determinate situazioni, in maniera più efficace.

(6)

La sospensione o la riduzione ex ante dei pagamenti nel settore agricolo potrebbe comportare implicazioni finanziarie gravi per lo Stato membro interessato. Inoltre, rispetto alla procedura prevista per la decisione sulla verifica di conformità, lo Stato membro ha possibilità limitate di difendere la propria posizione nei confronti della Commissione. Per questi motivi si dovrebbe fare ricorso alla nuova procedura di sospensione o riduzione dei pagamenti soltanto se mancano uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale o sono inefficaci a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate.

(7)

Occorre chiarire le condizioni in cui non è ammissibile una dichiarazione intermedia di spesa per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(8)

Il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia (4), impone agli Stati membri di eseguire controlli ex post su determinate spese della politica agricola comune, sostenute nell’esercizio finanziario «n», nel periodo che va dal 1o luglio dell’esercizio n + 1 al 30 giugno dell’esercizio n + 2. La relazione sulle attività di controllo svolte nel corso di tale periodo deve essere presentata alla Commissione soltanto alla fine dell’esercizio n + 2.

(9)

La limitazione temporale stabilita dal regolamento (CE) n. 1290/2005 per le decisioni sulla verifica di conformità non permette, in pratica, alla Commissione di adottare una decisione sull’esclusione dal finanziamento comunitario se uno Stato membro viene meno agli obblighi di controllo che gli incombono in virtù del regolamento (CEE) n. 4045/89. Per ovviare a questo problema è opportuno che la limitazione temporale non si applichi in caso di mancata osservanza degli obblighi di controllo imposti agli Stati membri dal regolamento (CEE) n. 4045/89, a condizione che la Commissione reagisca alla relazione di uno Stato membro entro 12 mesi dal suo ricevimento.

(10)

Dato che non è necessario che gli Stati membri informino la Commissione del modo in cui hanno deciso o prevedono di riutilizzare le risorse annullate o di modificare il piano di finanziamento del relativo programma di sviluppo rurale, è opportuno sopprimere la pertinente norma del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(11)

Per armonizzare le disposizioni transitorie applicabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione Orientamento, con le nuove disposizioni applicabili per il prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali, il regolamento (CE) n. 1290/2005 dovrebbe essere modificato in linea con il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (5).

(12)

È necessario precisare la base giuridica per l’adozione delle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005. In particolare, è opportuno che la Commissione possa adottare modalità di applicazione per la pubblicazione di informazioni sui beneficiari della politica agricola comune, per le misure di intervento per le quali nell’ambito della pertinente organizzazione comune di mercato non è fissato un importo unitario, e per gli stanziamenti riportati allo scopo di finanziare i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune.

(13)

Nell’ambito della revisione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), in applicazione dell’iniziativa europea per la trasparenza sono state inserite nel medesimo le disposizioni sulla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di finanziamenti provenienti dal bilancio comunitario. Le modalità di tale pubblicazione devono essere stabilite nelle normative settoriali specifiche. Il FEAGA e il FEASR fanno entrambi parte del bilancio generale delle Comunità europee e finanziano la spesa in regime di gestione concorrente tra Stati membri e Comunità. Occorre pertanto stabilire norme per la pubblicazione delle informazioni relative ai beneficiari di tali fondi. A tal fine è opportuno che gli Stati membri provvedano alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

(14)

Rendendo tali informazioni accessibili al pubblico si rafforza la trasparenza sull’uso dei fondi comunitari nell’ambito della politica agricola comune e se ne migliora la corretta gestione finanziaria, grazie in particolare ad un maggior controllo pubblico sull’utilizzazione di tali somme. Data l’estrema importanza degli obiettivi perseguiti appare giustificato, alla luce del principio di proporzionalità e dell’obbligo della protezione dei dati personali, prevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti, dato che questa disposizione non va al di là di quanto è necessario fare, in una società democratica, per prevenire le irregolarità. Tenuto conto del parere del garante europeo della protezione dei dati del 10 aprile 2007 (7), è opportuno provvedere affinché i beneficiari dei fondi siano avvertiti che i dati in questione possono essere resi pubblici e possono essere trattati da organismi di revisione contabile e indagini.

(15)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1290/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 è modificato come segue:

1)

all’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Se per una data misura di intervento nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato non è fissato un importo unitario, il FEAGA finanzia tale misura in base ad importi forfettari uniformi per la Comunità, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l’acquisto di prodotti all’intervento, per le operazioni fisiche connesse all’ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti di intervento.

Le spese e gli oneri corrispondenti sono calcolati secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 13 è aggiunto il comma seguente:

«In determinati casi debitamente giustificati il primo comma non si applica alle misure e ai programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (8).

3)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 17 bis

Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili in determinati casi

1.   Fatto salvo l’articolo 17, la Commissione può adottare la decisione, a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di ridurre o sospendere i pagamenti mensili di cui all’articolo 14 per un periodo da stabilirsi nella decisione; tale periodo non supera i dodici mesi ma può essere prolungato per ulteriori periodi non superiori a dodici mesi se continuano a ricorrere le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I pagamenti mensili possono essere ridotti o sospesi se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a)

uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale in questione mancano o sono inefficaci a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate;

b)

le lacune di cui alla lettera a) sono di tipo persistente e sono all’origine di almeno due decisioni, a norma dell’articolo 31, per l’esclusione dal finanziamento comunitario delle spese sostenute dallo Stato membro in questione; e

c)

la Commissione conclude che lo Stato membro in questione non ha applicato le raccomandazioni da essa formulate per porre rimedio alla situazione e che non è in grado di farlo a brevissima scadenza.

3.   Prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro interessato della propria intenzione e lo invita a reagire entro un termine che fissa in funzione della gravità del problema e che, in linea di massima, non può essere inferiore a 30 giorni.

La percentuale di cui possono essere ridotti o sospesi i pagamenti mensili corrisponde alla percentuale fissata dalla Commissione nell’ultima delle decisioni di cui al paragrafo 2, lettera b). Essa è applicata alle pertinenti spese effettuate dall’organismo pagatore presso cui esistono le lacune di cui al paragrafo 2, lettera a).

4.   La riduzione o sospensione non prosegue se non ricorrono più le condizioni di cui al paragrafo 2; essa non pregiudica la verifica di conformità a norma dell’articolo 31.»;

4)

all’articolo 26, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nel caso in cui una delle condizioni di cui al paragrafo 3 non sia rispettata, la Commissione informa immediatamente l’organismo pagatore riconosciuto e l’organismo di coordinamento, se quest’ultimo è stato designato. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera c), la dichiarazione di spesa non è ammissibile.»;

5)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 27 bis

Sospensione e riduzione dei pagamenti intermedi in determinati casi

L’articolo 17 bis si applica mutatis mutandis alla sospensione e alla riduzione dei pagamenti intermedi di cui all’articolo 26.»;

6)

all’articolo 31, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera:

«c)

del mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia (9), purché la Commissione comunichi per iscritto allo Stato membro in questione le conclusioni della propria ispezione entro dodici mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli effettuati sulla spesa considerata.

7)

all’articolo 33, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;

8)

all’articolo 40, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, all’articolo 32, paragrafo 4, e all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (10), gli importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal FEAOG, sezione Orientamento, approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non sono stati trasmessi alla Commissione la dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la dichiarazione di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento entro quindici mesi dalla data finale di ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei fondi, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro sei mesi da tale termine e danno luogo alla restituzione degli importi indebitamente versati.

9)

l’articolo 42 è così modificato:

a)

il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

le condizioni applicabili al riconoscimento degli organismi pagatori e al riconoscimento specifico degli organismi di coordinamento, alle rispettive funzioni, alle informazioni richieste e alle modalità della messa a disposizione o della trasmissione delle stesse alla Commissione;»

b)

sono inseriti i seguenti punti:

«8 bis)

le modalità applicabili al finanziamento e alla contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico e ad altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;

8 ter)

le modalità relative alla pubblicazione delle informazioni sui beneficiari di cui all’articolo 44 bis, compresi gli aspetti pratici relativi alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, secondo i principi stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di protezione dei dati. In particolare tali modalità stabiliscono che i beneficiari dei fondi siano informati che i dati in questione possono essere resi pubblici e trattati da organismi di revisione contabile e indagini ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità e quando tali informazioni debbano essere fornite;

8 quater)

le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell’articolo 149, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, allo scopo di finanziare le spese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento;»;

10)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 44 bis

Pubblicazione dei beneficiari

In applicazione dell’articolo 53 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

La pubblicazione contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

per il FEAGA, l’importo suddiviso tra pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e altre spese;

b)

per il FEASR, l’importo totale del finanziamento pubblico per beneficiario.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 3) e 5) dell’articolo 1 si applicano a partire dal 1o luglio 2008.

Il punto 6) dell’articolo 1 si applica alle relazioni degli Stati membri che la Commissione riceverà dopo il 1o gennaio 2008, esclusa qualsiasi spesa effettuata dagli Stati membri prima dell’esercizio finanziario 2006.

Il punto 10) dell’articolo 1 si applica alle spese sostenute dal FEAGA a partire dal 16 ottobre 2007 e dal FEASR a partire dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  Parere dell’11 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/965/CE (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22).

(3)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

(4)  GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4).

(5)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(7)  GU C 134 del 16.6.2007, pag. 1.

(8)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/965/CE (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22).»;

(9)  GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4).»;

(10)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1198/2006 (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).»;


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