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Document 32007R1278

Regolamento (CE) n. 1278/2007 della Commissione, del 29 ottobre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 284, 30.10.2007, p. 20–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/03/2013; abrogato da 32013R0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1278/oj

30.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1278/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a tali volatili una volta importati.

(2)

Va sottolineato esplicitamente che il regolamento (CE) n. 318/2007 autorizza unicamente le importazioni di volatili allevati in cattività. A fini di chiarezza occorre inoltre affermare in maniera inequivocabile che, conformemente al regolamento (CE) n. 318/2007, sono autorizzate unicamente le importazioni nella Comunità di volatili provenienti da stabilimenti di allevamento riconosciuti.

(3)

Una volta importati, i volatili vanno trasportati direttamente a un impianto o stazione di quarantena riconosciuti in uno Stato membro, in cui vanno trattenuti fino a quando non si possa escludere l’infezione da virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle.

(4)

Il regolamento (CE) n. 318/2007 stabilisce che, nel caso si sospetti la presenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle in un impianto di quarantena riconosciuto o in un’unità di una stazione di quarantena riconosciuta, tutti i volatili presenti in tale impianto o unità di quarantena debbono essere abbattuti e distrutti senza aspettare che le prove di laboratorio confermino tale sospetto.

(5)

Tuttavia, il rischio di un’ulteriore propagazione della malattia non sussiste dal momento che i volatili sospettati di aver contratto l’influenza aviaria o la malattia di Newcastle sono tenuti al chiuso in un impianto di quarantena riconosciuto o in un’unità di una stazione di quarantena riconosciuta.

(6)

Pertanto, prima di avviare l’abbattimento e la distruzione dei volatili nei locali infetti, conviene aspettare la conferma della presenza della malattia onde escludere qualsivoglia altra causa della sintomatologia.

(7)

Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 figura un elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri per le importazioni di determinati volatili diversi dal pollame. Austria, Danimarca, Germania, Regno Unito, Repubblica ceca e Spagna hanno sottoposto a nuova verifica i loro impianti e le loro stazioni di quarantena riconosciuti e ne hanno trasmesso un elenco aggiornato alla Commissione. L’elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 va pertanto aggiornato di conseguenza.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 318/2007.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 318/2007 è modificato come segue:

1)

all’articolo 4 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«Gli stabilimenti di allevamento riconosciuti devono soddisfare le seguenti condizioni:»;

2)

l’articolo 5 è modificato come segue:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Sono autorizzate unicamente importazioni di volatili che soddisfano le seguenti condizioni:»;

b)

dopo la lettera b), è inserita la lettera seguente:

«b bis)

i volatili provengono da stabilimenti di allevamento riconosciuti conformi alle condizioni di cui all’articolo 4;»

3)

l’articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

Interventi in caso di sospetto di malattia in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti

1.   Se durante la quarantena in un impianto di quarantena riconosciuto si sospetta che uno o più volatili e/o volatili sentinella siano infettati dal virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano le seguenti misure:

a)

l’autorità competente sottopone a controllo ufficiale l’impianto di quarantena riconosciuto;

b)

dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato VI, punto 2, e si eseguono le relative analisi;

c)

è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso l’impianto di quarantena riconosciuto fino a quando non sia stato escluso il sospetto.

2.   Qualora venga confermato il sospetto della presenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle nell’impianto di quarantena riconosciuto in questione, di cui al paragrafo 1, si adottano le seguenti misure:

a)

tutti i volatili e i volatili sentinella nell’impianto di quarantena riconosciuto sono abbattuti e distrutti;

b)

l’impianto di quarantena riconosciuto è pulito e disinfettato;

c)

nessun volatile è introdotto nell’impianto di quarantena riconosciuto prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione.

3.   Se durante la quarantena in una stazione di quarantena riconosciuta si sospetta che uno o più volatili e/o volatili sentinella di un’unità della stazione di quarantena siano infettati dal virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano le seguenti misure:

a)

l’autorità competente sottopone a controllo ufficiale la stazione di quarantena riconosciuta;

b)

dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato VI, punto 2, e si eseguono le relative analisi;

c)

è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso la stazione di quarantena riconosciuta fino a quando non sia stato escluso il sospetto.

4.   Qualora venga confermato il sospetto della presenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle nell’unità della stazione di quarantena riconosciuta in questione, di cui al paragrafo 3, si adottano le seguenti misure:

a)

tutti i volatili e i volatili sentinella nell’unità della stazione di quarantena riconosciuta in questione sono abbattuti e distrutti;

b)

l’unità coinvolta è pulita e disinfettata;

c)

vengono prelevati i seguenti campioni:

i)

nel caso di utilizzo di volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami sierologici, secondo quanto enunciato nell’allegato VI, dai volatili sentinella di altre unità della stazione di quarantena non prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta; oppure

ii)

nel caso in cui non vengano utilizzati volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami virologici, secondo quanto enunciato nell’allegato VI, punto 2, dai volatili delle altre unità della stazione di quarantena nel periodo compreso tra 7 e 15 giorni dalla conclusione delle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta;

d)

nessun volatile lascia la stazione di quarantena riconosciuta finché non sia stato confermato che il campionamento di cui alla lettera c) ha dato esito negativo.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti adottati a norma del presente articolo.»;

4)

all’articolo 14, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Se durante la quarantena uno o più volatili e/o volatili sentinella risultano infettati da un virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) o della malattia di Newcastle, l’autorità competente può, in base a una valutazione di rischio, concedere deroghe rispetto agli interventi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e all’articolo 13, paragrafo 4, lettera a) purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia (“la deroga”).»;

5)

l’allegato V è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 17).

(3)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.


ALLEGATO

«ALLEGATO V

Elenco degli impianti e delle stazioni riconosciuti di cui all’articolo 6, paragrafo 1

Codice ISO del paese

Denominazione del paese

Numero di riconoscimento dell’impianto o della stazione di quarantena

AT

AUSTRIA

AT OP Q1

AT

AUSTRIA

AT-KO-Q1

AT

AUSTRIA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSTRIA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSTRIA

AT 4 WL Q 1

AT

AUSTRIA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSTRIA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSTRIA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIO

BE VQ 1003

BE

BELGIO

BE VQ 1010

BE

BELGIO

BE VQ 1011

BE

BELGIO

BE VQ 1012

BE

BELGIO

BE VQ 1013

BE

BELGIO

BE VQ 1016

BE

BELGIO

BE VQ 1017

BE

BELGIO

BE VQ 3001

BE

BELGIO

BE VQ 3008

BE

BELGIO

BE VQ 3014

BE

BELGIO

BE VQ 3015

BE

BELGIO

BE VQ 4009

BE

BELGIO

BE VQ 4017

BE

BELGIO

BE VQ 7015

CY

CIPRO

CB 0011

CY

CIPRO

CB 0012

CY

CIPRO

CB 0061

CY

CIPRO

CB 0013

CY

CIPRO

CB 0031

CZ

REPUBBLICA CECA

21750005

CZ

REPUBBLICA CECA

21750016

CZ

REPUBBLICA CECA

21750027

CZ

REPUBBLICA CECA

21750038

CZ

REPUBBLICA CECA

61750009

DE

GERMANIA

BW-1

DE

GERMANIA

BY-1

DE

GERMANIA

BY-2

DE

GERMANIA

BY-3

DE

GERMANIA

BY-4

DE

GERMANIA

HE-1

DE

GERMANIA

HE-2

DE

GERMANIA

NI-1

DE

GERMANIA

NI-2

DE

GERMANIA

NI-3

DE

GERMANIA

NW-1

DE

GERMANIA

NW-2

DE

GERMANIA

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GERMANIA

NW-4

DE

GERMANIA

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DE

GERMANIA

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DE

GERMANIA

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DE

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DE

GERMANIA

RP-1

DE

GERMANIA

SN-1

DE

GERMANIA

SN-2

DE

GERMANIA

TH-1

DE

GERMANIA

TH-2

ES

SPAGNA

ES/01/02/05

ES

SPAGNA

ES/05.02.2012

ES

SPAGNA

ES/05.03.2013

ES

SPAGNA

ES/09.02.2010

ES

SPAGNA

ES/17.02.2007

ES

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ES/04.03.2011

ES

SPAGNA

ES/04.03.2014

ES

SPAGNA

ES/09.03.2015

ES

SPAGNA

ES/09.06.2018

FR

FRANCIA

38 193.01

GR

GRECIA

GR.1

GR

GRECIA

GR.2

HU

UNGHERIA

HU12MK001

IE

IRLANDA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIA

003AL707

IT

ITALIA

305/B/743

IT

ITALIA

132BG603

IT

ITALIA

170BG601

IT

ITALIA

233BG601

IT

ITALIA

068CR003

IT

ITALIA

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IT

ITALIA

054LCO22

IT

ITALIA

I — 19/ME/01

IT

ITALIA

119RM013

IT

ITALIA

006TS139

IT

ITALIA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

PAESI BASSI

NL-13000

NL

PAESI BASSI

NL-13001

NL

PAESI BASSI

NL-13002

NL

PAESI BASSI

NL-13003

NL

PAESI BASSI

NL-13004

NL

PAESI BASSI

NL-13005

NL

PAESI BASSI

NL-13006

NL

PAESI BASSI

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NL

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NL-13008

NL

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NL-13009

NL

PAESI BASSI

NL-13010

PL

POLONIA

14084501

PT

PORTOGALLO

05.01/CQA

PT

PORTOGALLO

01.02/CQA

UK

REGNO UNITO

21/07/01

UK

REGNO UNITO

21/07/02»


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