32007R0783


Titolo e riferimento

Regolamento (CE) n. 783/2007 del Consiglio, del 25 giugno 2007 , che autorizza la Bulgaria e la Romania a derogare a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce

  GU L 175 del 5.7.2007, pagg. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 BG  CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV

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BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Regolamento (CE) n. 783/2007 del Consiglio

del 25 giugno 2007

che autorizza la Bulgaria e la Romania a derogare a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [1], stabilisce che i livelli di riferimento devono essere fissati per la flotta di ciascuno Stato membro come somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 relativamente ad ogni segmento.

(2) La Bulgaria e la Romania non hanno obiettivi come quelli di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(3) Per tali Stati membri i livelli di riferimento potrebbero essere stabiliti soltanto con riferimento al livello delle loro flotte al momento dell’adesione. In questo modo, tuttavia, gli obblighi di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 sarebbero superflui, perché si sovrapporrebbero agli obblighi risultanti dal piano di entrata/uscita previsto all’articolo 13 del medesimo regolamento.

(4) Non è dunque opportuno fissare per la Bulgaria e la Romania livelli di riferimento di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002, né applicare loro l’articolo 11, paragrafi 2 e 4, del medesimo regolamento, perché ciò non avrebbe alcun effetto sulla gestione della flotta da parte di tali Stati membri.

(5) Occorre pertanto autorizzare la Bulgaria e la Romania a derogare a dette disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In via derogatoria, gli articoli 11, paragrafi 2 e 4, e l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007.

Per il Consiglio

La presidente

A. Schavan

[1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

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