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Document 32007R0783

Regolamento (CE) n. 783/2007 del Consiglio, del 25 giugno 2007 , che autorizza la Bulgaria e la Romania a derogare a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce

OJ L 175, 5.7.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 129 - 130

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1380

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/783/oj

5.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/1


REGOLAMENTO (CE) N. 783/2007 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2007

che autorizza la Bulgaria e la Romania a derogare a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), stabilisce che i livelli di riferimento devono essere fissati per la flotta di ciascuno Stato membro come somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 relativamente ad ogni segmento.

(2)

La Bulgaria e la Romania non hanno obiettivi come quelli di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(3)

Per tali Stati membri i livelli di riferimento potrebbero essere stabiliti soltanto con riferimento al livello delle loro flotte al momento dell’adesione. In questo modo, tuttavia, gli obblighi di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 sarebbero superflui, perché si sovrapporrebbero agli obblighi risultanti dal piano di entrata/uscita previsto all’articolo 13 del medesimo regolamento.

(4)

Non è dunque opportuno fissare per la Bulgaria e la Romania livelli di riferimento di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002, né applicare loro l’articolo 11, paragrafi 2 e 4, del medesimo regolamento, perché ciò non avrebbe alcun effetto sulla gestione della flotta da parte di tali Stati membri.

(5)

Occorre pertanto autorizzare la Bulgaria e la Romania a derogare a dette disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In via derogatoria, gli articoli 11, paragrafi 2 e 4, e l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007.

Per il Consiglio

La presidente

A. SCHAVAN


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.


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