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Document 32007R0653

Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007 , sull’uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell’ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 153, 14.6.2007, p. 9–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 002 P. 238 - 253

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2020; abrogato da 32018R0763 e 32020R0777

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/653/oj

14.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/9


REGOLAMENTO (CE) N. 653/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2007

sull’uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell’ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (1), in particolare l’articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull’Agenzia) (2), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie contiene le disposizioni relative ai certificati di sicurezza delle imprese ferroviarie. L’articolo 10 della direttiva prevede che per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria un'impresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza. Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI, stabiliti dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (3), dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (4), di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e del funzionamento sicuro sulla rete.

(2)

Gli Stati membri devono assistere le imprese ferroviarie che intendono accedere al mercato e, in particolare, devono fornire loro informazioni e rispondere prontamente alle richieste di certificazione di sicurezza. Per le imprese ferroviarie che assicurano servizi di trasporto internazionale è importante che le procedure siano analoghe nei diversi Stati membri; è pertanto necessario armonizzare le parti comuni dei certificati e pervenire all'elaborazione di un formato comune. A questo fine l’articolo 15 della direttiva 2004/49/CE prevede l’armonizzazione dei certificati di sicurezza. A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 881/2004 l'Agenzia elabora e raccomanda un formato armonizzato per i certificati di sicurezza, compresa una versione elettronica, e un formato armonizzato di domanda di certificato di sicurezza, contenente l'elenco degli elementi essenziali da produrre.

(3)

Conformemente all’articolo 33 della direttiva 2004/49/CE, gli Stati membri provvedono a farne entrare in vigore le disposizioni entro il 30 aprile 2006. Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, i certificati di sicurezza verranno rilasciati in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/49/CE. Ciò rende necessario un rapido intervento diretto ad armonizzare l'elaborazione dei certificati di sicurezza in modo che gli Stati membri possano applicare un modulo armonizzato il più presto possibile.

(4)

L’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE prevede che il certificato di sicurezza consti di due parti: una parte che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria che sarà valida in tutta la Comunità (parte A) e una seconda parte che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza del funzionamento sulla rete in questione (parte B). La domanda di certificato di sicurezza armonizzato e gli orientamenti contenuti nel presente regolamento forniscono delle linee guida alle imprese ferroviarie e alle autorità nazionali in materia di sicurezza sui contenuti delle domande di entrambe le parti del certificato di sicurezza.

(5)

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2004/49/CE l’autorità nazionale preposta alla sicurezza notifica all’Agenzia il rilascio dei certificati di sicurezza conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva (parte A dei certificati). Tuttavia l’Agenzia, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 881/2004, conserva una banca dati di tutti i certificati di sicurezza rilasciati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE. Tale obbligo impone all’Agenzia di pubblicare le parti A e B dei certificati. Pertanto, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 881/2004, gli Stati membri informano l’Agenzia sui certificati di sicurezza, che hanno rilasciato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/49/CE, sia per la parte A che per la parte B.

(6)

L'autorità preposta alla sicurezza può informare l'Agenzia sul rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca dei certificati di sicurezza principalmente in tre modi: utilizzando il sito web dell’Agenzia, inviando per via elettronica il certificato di sicurezza o inviando un facsimile dello stesso. Per agevolare l’uso del formato standard e garantire che venga utilizzata l’ultima versione dei formulari si raccomanda che l’autorità preposta alla sicurezza utilizzi il formato elettronico sul sito web dell’Agenzia o scarichi il file elettronico o i documenti originali reperibili sullo stesso sito web. È vivamente raccomandato l’uso della versione elettronica presente sul web in quanto ciò permette di salvare il documento direttamente nella banca dati dell’Agenzia. È raccomandato anche l’invio di un file elettronico, in quanto ciò permette all’Agenzia di salvare il documento come file codificato, che può essere inviato direttamente alla banca dati di sicurezza dell’Agenzia.

(7)

Ogni certificato di sicurezza rilasciato dagli Stati membri riceve un numero unico; questo numero faciliterà il metodo con il quale il certificato di sicurezza viene registrato nella banca dati pubblica che verrà istituita dall’Agenzia.

(8)

Al fine di evitare inutili oneri finanziari e amministrativi, è necessario chiarire che le imprese ferroviarie che hanno ottenuto un certificato di sicurezza, conformemente alla direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (5), non sono obbligate a chiedere un nuovo certificato di sicurezza fino al 1o gennaio 2011. I certificati di sicurezza esistenti restano validi fintantoché sussistono le condizioni per la loro validità; quando una delle condizioni viene meno (ad esempio, per sopraggiunta scadenza o modifica dell’area geografica), deve essere richiesto un nuovo certificato. Ciò non deve precludere la possibilità per un’impresa ferroviaria già titolare di un certificato rilasciato a norma della direttiva 2001/14/CE, di chiedere un certificato nel nuovo formato armonizzato. La questione è già stata portata all’attenzione della Commissione nell’ambito dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE.

(9)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva 96/48/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I certificati di sicurezza rilasciati a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE (parte A del certificato) utilizzano il formato standard di cui all’allegato I del presente regolamento.

Tale formato viene utilizzato ogniqualvolta viene rilasciata, rinnovata, aggiornata, modificata o revocata la parte A di un certificato.

Articolo 2

I certificati di sicurezza rilasciati a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/49/CE (parte B del certificato) utilizzano il formato standard di cui all’allegato II del presente regolamento.

Tale formato viene utilizzato ogniqualvolta viene rilasciata, rinnovata, aggiornata, modificata o revocata la parte B di un certificato.

Articolo 3

Le domande di ottenimento della parte A o della parte B dei certificati di sicurezza, presentate a norma degli articoli 10 e 12 della direttiva 2004/49/CE, utilizzano il formato standard di cui all’allegato III del presente regolamento.

Il modulo di domanda viene compilato secondo le linee guida di cui all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Ogni certificato di sicurezza riceve un numero unico, conformemente al protocollo di cui all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

L’autorità preposta alla sicurezza notifica all’Agenzia il rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca di tutte le parti A e B dei certificati di sicurezza rilasciati conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.

Articolo 6

Tutti i certificati di sicurezza rilasciati in conformità della direttiva 2001/14/CE vengono sostituiti con certificati di sicurezza da rilasciare in conformità alla direttiva 2004/49/CE e al presente regolamento, entro il 1o gennaio 2011.

La modifica, l'aggiornamento o il rinnovo di un certificato di sicurezza rilasciato a norma della direttiva 2001/14/CE avviene in conformità del presente regolamento e della direttiva 2004/49/CE.

L’impresa ferroviaria che è già titolare di un certificato di sicurezza rilasciato a norma della direttiva 2001/14/CE ha diritto di chiedere un nuovo certificato di sicurezza rilasciato in conformità del presente regolamento e della direttiva 2004/49/CE dall’autorità nazionale preposta alla sicurezza.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44; rettifica nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16.

(2)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 3.

(3)  GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114; rettifica nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 40).

(4)  GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/50/CE.

(5)  GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

Modulo di domanda e linee guida

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DOMANDA DI CERTIFICATO DI SICUREZZA

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COPERTINA DEGLI ALLEGATI DEL MODULO DI DOMANDA

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LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE

Informazioni da inserire nel modulo di domanda di certificato di sicurezza, parte A e parte B

INTRODUZIONE

Il presente modulo di domanda deve essere utilizzato dalle imprese ferroviarie (in appresso «il richiedente») che chiedono la parte A e/o la parte B di un certificato di sicurezza (articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE). Nel presente documento, salvo indicazione contraria, si fa riferimento agli articoli della direttiva 2004/49/CE.

Un’impresa ferroviaria che chiede uno o entrambi i summenzionati certificati può utilizzare il presente modulo di domanda per inoltrare la propria richiesta all'autorità/organismo preposta alla sicurezza competente per il rilascio. Il suo utilizzo permetterà all’autorità di esaminare la domanda senza ritardi e in ogni caso entro il termine stabilito all’articolo 12, paragrafo 1.

L’impresa ferroviaria richiedente deve completare tutti i campi del modulo e fornire le informazioni pertinenti.

Parti A e B dei certificati di sicurezza

Il presente documento permette ad un’impresa ferroviaria di chiedere, contemporaneamente, la parte A o la parte B, di un certificato di sicurezza o entrambe utilizzando lo stesso modulo; il documento può essere utilizzato per chiedere una parte A e/o una parte B nuova, rinnovata o aggiornata/modificata (come previsto all’articolo 10, paragrafo 5).

È possibile chiedere solo la parte A di un certificato nuovo e, con una seconda domanda, successivamente chiedere per la prima volta la parte B.

Se si chiede solo la parte B, è necessario essere titolare della parte A di un certificato in corso di validità.

Tipo e portata dell’attività ferroviaria

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 5, un certificato di sicurezza è aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attività cambia in modo sostanziale. Il titolare del certificato informa senza indugio la competente autorità preposta alla sicurezza in merito ad ogni modifica rilevante delle condizioni che hanno consentito il rilascio della parte pertinente del certificato. È quindi importante che l’autorità preposta alla sicurezza conosca e che l’impresa ferroviaria stabilisca il «tipo» e la «portata» dell’attività ferroviaria.

«Tipo» e «portata» formano la base per la validità comunitaria della parte A del certificato e forniscono un riferimento per definire «le attività di trasporto ferroviario equivalenti» (articolo 10, paragrafo 3) in tutto il territorio della Comunità.

Il «tipo» di servizio è caratterizzato dal trasporto di passeggeri, inclusi ed esclusi i servizi ad alta velocità, il trasporto di merci, incluso ed escluso il trasporto di merci pericolose, e i servizi di sola manovra.

La «portata» dei servizi e dell’impresa ferroviaria è caratterizzata dal volume di passeggeri/merci e dalla dimensione stimata dell’impresa ferroviaria in termini di dipendenti occupati nel settore ferroviario (micro, piccola, media, grande impresa).

Il «tipo» e la «portata» dei servizi indicati nelle parti B dei certificati, effettuati globalmente dalla stessa impresa ferroviaria in uno o più Stati, devono essere coperti dal «tipo» e dalla «portata» dei servizi delle corrispondenti parti A del certificato.

Tutte le informazioni contenute nei campi dal [2.6] al [2.19] e dal [3.6] al [3.16] sono necessarie per stabilire se i servizi che si intendono operare con il certificato richiesto sono equivalenti o meno alle altre attività di trasporto ferroviario già effettuate dal richiedente con certificati validi di cui era precedentemente titolare.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

La pagina 3 del modulo di domanda costituisce un promemoria dei documenti che devono accompagnare ogni domanda. Viene utilizzata come elenco di riferimento sia per il richiedente che per l’organismo/autorità competente per il rilascio e quindi viene utilizzata come copertina degli allegati al modulo di domanda (ogni casella deve essere contrassegnata con una crocetta a seconda dei casi specifici).

Per facilitare la consultazione e l’orientamento, ogni campo del modulo di domanda è stato numerato e spiegato nelle pagine seguenti.

La persona autorizzata ad approvare la richiesta presentata con il modulo di domanda firma, nell’apposito spazio, il documento consegnato all’organismo/autorità preposti alla sicurezza. Il nome della persona che firma deve essere scritto anche per esteso.

SPIEGAZIONI E ISTRUZIONI PER L’USO

1.1.-1.2.

Nome e indirizzo dell’autorità preposta alla sicurezza alla quale viene inviata la domanda. Informazioni aggiornate si possono trovare, inoltre, anche consultando il sito Internet dell’Agenzia ferroviaria europea (www.era.eu.int) o quello dell’autorità preposta alla sicurezza responsabile del rilascio (se pertinente).

2.1.

Questo campo serve per precisare che il modulo di domanda presentato riguarda la parte A di un certificato di sicurezza. In questo caso devono essere fornite informazioni supplementari, selezionando le seguenti caselle da sbarrare, al fine di indicare il tipo e la portata dei servizi dell’impresa ferroviaria.

2.2.

Il richiedente deve contrassegnare questa casella nei seguenti casi:

A)

se chiede per la prima volta un certificato di sicurezza, parte A;

B)

se il precedente certificato, per lo stesso tipo e la stessa portata di servizi, è stato revocato;

C)

in ogni altro caso non previsto dai campi seguenti [2.3] e [2.4].

2.3.

Il certificato di sicurezza è rinnovato a richiesta dell'impresa ferroviaria ad intervalli non superiori a cinque anni (articolo 10, paragrafo 5).

2.4.

Il certificato è aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attività cambia in modo sostanziale. È quindi necessario chiedere un certificato aggiornato o modificato; inoltre, il titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio la competente autorità preposta alla sicurezza in merito ad ogni modifica rilevante delle condizioni che hanno consentito il rilascio della parte pertinente del certificato e l'eventuale assunzione di nuove categorie di personale o l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile (articolo 10, paragrafo 5).

2.5.

Se pertinente, specificare il numero di identificazione UE completo della precedente parte A del certificato in relazione al quale viene presentato il modulo di domanda alla destinataria autorità preposta alla sicurezza, nei campi [1.1] e [1.2].

2.6.-2.7.

Quando la domanda riguarda anche o soltanto i servizi passeggeri, bisogna specificare, sbarrando la casella appropriata, se l’attività include o esclude i servizi ad alta velocità: si può scegliere una sola opzione. Tuttavia, i servizi indicati nell’opzione selezionata [2.6 o 2.7] comprendono inoltre qualsiasi altro tipo di trasporto di passeggeri (ad esempio regionale, breve, media, lunga distanza, ecc.) nonché qualsiasi altro servizio necessario per effettuare i servizi passeggeri oggetto della domanda (manovre, ecc.). Per la definizione di servizi ad alta velocità, si fa riferimento all’allegato I della direttiva 96/48/CE.

2.8.-2.9.

Quando la domanda riguarda i servizi passeggeri [2.6 o 2.7], bisogna specificare, sbarrando la casella appropriata, il volume stimato attuale o programmato, in termini di passeggeri-km all’anno, dei servizi. Si può selezionare una sola opzione. Le categorie considerate sono conformi al regolamento (CE) n. 1192/2003 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari.

2.10.-2.11.

Quando la domanda riguarda anche o soltanto i servizi di trasporto merci, bisogna specificare, sbarrando la casella appropriata, se l’attività include o esclude il trasporto di merci pericolose: si può scegliere una sola opzione. Tuttavia, i servizi indicati nell’opzione selezionata [2.10 o 2.11] comprendono anche qualsiasi altro tipo di trasporto di merci non indicato esplicitamente, nonché qualsiasi altro servizio necessario per effettuare i servizi di trasporto merci oggetto della domanda (manovre, ecc.). Per la definizione di merci pericolose, si fa riferimento alla direttiva 96/49/CE e ai relativi allegati.

Gli operatori che effettuano servizi di trasporto ferroviario per esigenze ferroviarie interne sono considerati appartenenti alla categoria del trasporto merci (ad esempio imprese di manutenzione dei binari che trasportano macchinari da lavoro da un sito all’altro o società che gestiscono carrozze per prove e misure).

2.12.-2.13.

Quando la domanda riguarda i servizi di trasporto merci [2.10 o 2.11], bisogna specificare, sbarrando la casella appropriata, il volume stimato attuale o programmato, in termini di tonnellate-km all’anno, dei servizi. Si può selezionare una sola opzione. Le categorie considerate sono conformi al regolamento (CE) n. 1192/2003 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari.

2.14.

Se il richiedente intende effettuare solo servizi di manovra senza trasporto di passeggeri o merci, deve selezionare questa casella.

2.15.

Riferendosi ai servizi oggetto della domanda (passeggeri, merci, solo manovra), è necessario specificare la data alla quale si intende iniziare l’attività operativa o, in caso di certificato rinnovato o aggiornato/modificato, la data alla quale il certificato deve avere effetto e sostituire quello precedente.

2.16.

Se il numero di dipendenti che operano nel settore ferroviario o che partecipano ad attività ferroviarie e aspetti connessi, inclusi i contrattisti, varia fra 0 (offrendo solo un posto di lavoro per l’imprenditore) e 9 occupati, è necessario selezionare l’opzione «Microimpresa». La definizione relativa alla dimensione delle imprese fa riferimento a quella applicata dalla DG Imprese e industria. È possibile selezionare una sola opzione fra quelle indicate [2.16, 2.17, 2.18 e 2.19].

2.17.

Se il numero di dipendenti che operano nel settore ferroviario o che partecipano ad attività ferroviarie e aspetti connessi, inclusi i contrattisti, varia fra 10 e 49 occupati, è necessario selezionare l’opzione «Piccola impresa». La definizione relativa alla dimensione delle imprese fa riferimento a quella applicata dalla DG Imprese e industria. È possibile selezionare una sola opzione fra quelle indicate [2.16, 2.17, 2.18 e 2.19].

2.18.

Se il numero di dipendenti che operano nel settore ferroviario o che partecipano ad attività ferroviarie e aspetti connessi, inclusi i contrattisti, varia fra 50 e 249 occupati, è necessario selezionare l’opzione «Media impresa». La definizione relativa alla dimensione delle imprese fa riferimento a quella applicata dalla DG Imprese e industria. È possibile selezionare una sola opzione fra quelle indicate [2.16, 2.17, 2.18 e 2.19].

2.19.

Se il numero di dipendenti che operano nel settore ferroviario o che partecipano ad attività ferroviarie e aspetti connessi, inclusi i contrattisti, è di 250 o più occupati, è necessario selezionare l’opzione «Grande impresa». La definizione relativa alla dimensione delle imprese fa riferimento a quella applicata dalla DG Imprese e industria. È possibile selezionare una sola opzione fra quelle indicate [2.16, 2.17, 2.18 e 2.19].

3.1.

Questo campo serve per precisare che il modulo di domanda presentato riguarda la parte B del certificato di sicurezza. In questo caso devono essere fornite informazioni supplementari, selezionando le seguenti caselle da sbarrare, al fine di indicare il tipo e la portata dei servizi dell’impresa ferroviaria.

3.2.

Il richiedente deve selezionare questa casella nei seguenti casi:

A)

se chiede per la prima volta un certificato di sicurezza, parte B;

B)

se il precedente certificato, per lo stesso tipo e la stessa portata di servizi, è stato revocato;

C)

in ogni altro caso non previsto dai campi seguenti [3.3] e [3.4].

3.3.

Il certificato di sicurezza è rinnovato a richiesta dell'impresa ferroviaria ad intervalli non superiori a cinque anni (articolo 10, paragrafo 5).

3.4.

Il certificato è aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attività cambia in modo sostanziale. È quindi necessario chiedere un certificato aggiornato o modificato. Inoltre, il titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio la competente autorità preposta alla sicurezza in merito ad ogni modifica rilevante delle condizioni che hanno consentito il rilascio della parte pertinente del certificato e l'eventuale assunzione di nuove categorie di personale o l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile (articolo 10, paragrafo 5).

3.5.

Se pertinente, specificare il Numero di identificazione UE completo della precedente parte B del certificato in relazione al quale viene presentato il modulo di domanda alla autorità preposta alla sicurezza destinataria, nei campi [1.1] e [1.2].

3.6.-3.7.

Idem come [2.6] e [2.7] (cfr. sopra).

3.8.-3.9.

Idem come [2.8] e [2.9] (cfr. sopra).

3.10.-3.11.

Idem come [2.10] e [2.11] (cfr. sopra).

3.12.-3.13.

Idem come [2.12] e [2.13] (cfr. sopra).

3.14.

Idem come [2.14] (cfr. sopra).

3.15.

Idem come [2.15] (cfr. sopra).

3.16.

La parte B del certificato di sicurezza può valere per l'intera rete ferroviaria di uno Stato membro o soltanto per una parte delimitata (articolo 10, paragrafo 1), è quindi necessario specificare chiaramente tutte le linee dove si intende effettuare i vari servizi (passeggeri, merci o solo manovra). La denominazione/nome delle linee sono quelli contenuti nel «Prospetto informativo della rete» (cfr. articolo 3 e allegato I della direttiva 2001/14/CE): le imprese ferroviarie devono fare riferimento alle linee utilizzando questi nomi/denominazioni. Se lo spazio disponibile non è sufficiente, il richiedente deve accludere degli allegati al modulo di domanda e utilizzare questo campo per le necessarie precisazioni.

3.17.

Queste informazioni devono essere fornite solo se il richiedente chiede la parte B di un certificato nuovo, rinnovato o aggiornato/modificato ed è già titolare della parte A di un certificato in corso di validità. Il numero di identificazione UE è rilasciato dall’autorità competente sulla base di regole fisse, concernenti la codificazione che sarà resa disponibile attraverso l’Agenzia ferroviaria europea. Le informazioni qui fornite non esentano il richiedente dal presentare una copia della parte A del certificato assieme alla domanda [8.1]. Se non è ancora disponibile un numero di identificazione UE, scrivere «NON PERTINENTE» nel riquadro.

3.18.

In questo punto bisogna specificare lo Stato che ha rilasciato la parte A del certificato (vale a dire lo Stato al quale appartiene l’autorità competente per il rilascio). Le informazioni qui fornite non esentano il richiedente dal presentare una copia della parte A del certificato assieme alla domanda [8.1].

4.1.

Le informazioni devono essere fornite solo nel caso che il richiedente sia già titolare di una o più parti B del certificato di sicurezza in corso di validità. Il numero di identificazione UE della parte B del(i) certificato(i) già rilasciato(i) deve essere specificato, separandoli eventualmente con «/». Non è necessario che il richiedente alleghi una copia della parte B del(i) certificato(i) alla domanda.

4.2.

Queste informazioni devono essere fornite solo se viene chiesta la parte A e/o la parte B di un certificato, quando l’impresa ferroviaria dispone già di una licenza valida (direttiva del Consiglio 95/18/CE modificata dalla direttiva 2001/13/CE). Le informazioni qui fornite non esentano il richiedente dal presentare una copia della licenza assieme alla domanda [7.2 e 8.2].

NOTA: Un’impresa ferroviaria, rispondente alla definizione della direttiva 2001/14/CE, deve disporre di una licenza in base alla normativa comunitaria applicabile, mentre un’impresa ferroviaria, rispondente alla definizione della direttiva 2004/49/CE, non sempre deve essere titolare di una licenza.

4.3.

Qui bisogna specificare lo Stato che ha rilasciato la licenza (vale a dire lo Stato al quale appartiene l’autorità competente per il rilascio). Le informazioni qui fornite non esentano il richiedente dal presentare una copia della licenza assieme alla domanda [7.2 e 8.2].

5.1.

Se «Denominazione legale» e «Nome dell’impresa ferroviaria» sono diversi, devono essere indicati entrambi.

5.2.-5.8.

Ogni richiedente deve fornire le informazioni necessarie per consentire all’organismo competente per il rilascio di contattare l’impresa ferroviaria (i numeri di telefono devono indicare il centralino, ove possibile, e non la persona competente per la procedura di certificazione; i numeri di telefono e di fax devono includere il prefisso internazionale; l’indirizzo di posta elettronica deve essere quello dell'impresa ferroviaria). Le informazioni per permettere di contattare l’impresa ferroviaria devono indicare l’indirizzo generale evitando riferimenti a persone specifiche in quanto queste informazioni possono essere inserite ai punti da [6.1] a [6.5]. Non è obbligatorio specificare il sito Internet [5.8].

5.9.-5.10.

Se nell’ambito della normativa nazionale sono attribuiti diversi numeri di registrazione all'impresa ferroviaria richiedente, nel modulo vi è la possibilità di inserire sia il numero di partita IVA [5.10] che un secondo numero di registrazione [5.9] (ad esempio il registro di commercio).

5.11.

Se necessario, possono essere aggiunte ulteriori informazioni oltre a quelle esplicitamente richieste.

6.1.-6.5.

Durante tutta la procedura di certificazione, la persona di contatto costituisce l’interfaccia fra l’impresa ferroviaria che presenta la domanda e l’autorità competente per il rilascio. Essa fornisce appoggio, assistenza, informazioni, chiarimenti, se necessario, e costituisce il punto di riferimento per l’organismo di rilascio che si occupa della domanda. I numeri di telefono e di fax devono includere il prefisso internazionale; l’indirizzo di posta elettronica non è obbligatorio.

7.1.

Il documento deve essere presentato quando si chiede la parte A di un certificato di sicurezza (nuovo, rinnovato o aggiornato/modificato); per «Riassunto del manuale del sistema di gestione della sicurezza (SGS)» si intende un documento che riprende e sottolinea i principali elementi del SGS dell’impresa ferroviaria. Esso deve precisare e fornire informazioni di sostegno e la prova dei diversi processi o norme/regole che la società ha attuato (o sta attuando), riferimenti incrociati o connessi alle voci identificate all’articolo 9 e all’allegato III.

7.2.

Un’impresa ferroviaria, secondo la definizione della direttiva 2001/14/CE, deve essere titolare di una licenza conformemente alla normativa comunitaria pertinente; secondo la definizione della direttiva 2004/49/CE, tuttavia, un’impresa ferroviaria non deve essere necessariamente titolare di una licenza, pertanto essa deve presentare copia di una licenza valida solo quando ciò sia necessario. In caso negativo, selezionare l’opzione «Non pertinente» [7.3 e/o 8.3].

7.3.

Cfr. [7.2].

8.1.

Se nella presente domanda si chiede solo la parte B di un certificato di sicurezza (nuovo, rinnovato o aggiornato/modificato) senza la parte A, è necessario presentare copia della parte A del certificato in corso di validità.

8.2.

Idem come [7.2] (cfr. sopra).

8.3.

Idem come [7.3] (cfr. sopra).

8.4.

Ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 95/18/CE un'impresa ferroviaria deve essere coperta da idonea assicurazione o avere adottato disposizioni equivalenti (ad esempio una garanzia finanziaria), a norma delle legislazioni nazionali e internazionali, a copertura della responsabilità civile in caso di incidenti. La prova che un’impresa ferroviaria titolare di una licenza ottempera ai requisiti nazionali in materia di copertura assicurativa o ha adottato disposizioni equivalenti a copertura della responsabilità civile è allegata alla licenza (raccomandazione 2004/358/CE della Commissione). Una copia della copertura assicurativa o finanziaria in materia di responsabilità allegata alla licenza deve essere presentata assieme al modulo di domanda.

8.5.

Il richiedente presenta un elenco, o la documentazione relativa, delle STI o parti delle STI e, ove opportuno, delle norme nazionali in materia di sicurezza e altre norme applicabili al personale, al materiale rotabile e, in generale, ai servizi che si intendono gestire con il certificato richiesto. Deve essere fatto un chiaro riferimento alle procedure e documenti dove le STI sono applicabili e attuate. Al fine di evitare doppioni e ridurre la quantità di informazioni, deve essere presentata solo una documentazione riassuntiva concernente gli elementi che ottemperano alle STI e agli altri requisiti delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.

8.6.

Il richiedente presenta un elenco completo delle diverse CATEGORIE DI PERSONALE occupato o assunto a contratto per i servizi che si intende gestire con il certificato richiesto. L’elenco delle CATEGORIE DI PERSONALE deve ottemperare alle norme specifiche di rete e nazionali applicabili.

8.7.

Il richiedente presenta una descrizione o la prova dei processi all’interno del Sistema di gestione della sicurezza che riguardano il PERSONALE, inclusa la prova che essi ottemperano ai requisiti delle norme nazionali e/o delle STI pertinenti e che il personale è stato debitamente certificato.

8.8.

Il richiedente presenta una documentazione completa dei diversi TIPI DI MATERIALE ROTABILE che si intende gestire con il certificato richiesto. I TIPI DI MATERIALE ROTABILE devono ottemperare alle norme specifiche di rete e nazionali che si applicano per la loro categorizzazione.

8.9.

Il richiedente presenta una descrizione o la prova dei processi all’interno del Sistema di gestione della sicurezza che riguardano il MATERIALE ROTABILE, inclusa la prova che essi ottemperano ai requisiti delle norme nazionali e/o delle STI pertinenti e che il materiale rotabile è stato debitamente certificato.

8.10.

Spazio disponibile per specificare gli altri documenti presentati con la domanda. Si prega di indicare numero e tipo, assieme ad una breve descrizione del contenuto del documento.


ALLEGATO IV

Codice per il sistema armonizzato di numerazione, denominato numero di identificazione UE (EIN), per i certificati di sicurezza

Codice del paese

(2 lettere)

Tipo di documento

(2 cifre)

Anno di emissione

(4 cifre)

Numero d’ordine

(4 cifre)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad esempio:

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Spiegazione della struttura del numero di identificazione UE (EIN)

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Codice del paese

(2 lettere)

Tipo di documento

(2 cifre)

Anno di emissione

(4 cifre)

Numero d’ordine

(4 cifre)

Campo 1

Campo 2

Campo 3

Campo 4

CAMPO 1 —   Codice del paese (2 lettere)

I codici del paese sono quelli ufficialmente pubblicati e aggiornati sul sito Internet «Europa» nel Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali (http://publications.europa.eu/code/it/it-000100.htm) e si basano sulla norma ISO 3166 alpha-2.

Stato

Codice

Austria

AT

Belgio

BE

Bulgaria

BG

Cipro

CY

Repubblica ceca

CZ

Danimarca

DK

Estonia

EE

Finlandia

FI

Francia

FR

Germania

DE

Grecia

EL

Ungheria

HU

Islanda

IS

Irlanda

IE

Italia

IT

Lettonia

LV

Liechtenstein

LI

Lituania

LT

Lussemburgo

LU

Norvegia

NO

Malta

MT

Paesi Bassi

NL

Polonia

PL

Portogallo

PT

Romania

RO

Slovacchia

SK

Slovenia

SI

Spagna

ES

Svezia

SE

Svizzera

CH

Regno Unito

UK

L’Autorità di sicurezza del tunnel sotto la Manica, attualmente la sola autorità internazionale di sicurezza esistente, viene identificata attraverso il seguente codice a due lettere:

AUTORITÀ DI SICUREZZA INTERNAZIONALE

Codice

Channel Tunnel Safety Authority

CT

CAMPO 2 —   Tipo di documento (numero a 2 cifre)

Due cifre permettono l’identificazione del tipo di documento: la prima cifra indica la classificazione generale del documento, cioè se si tratta di un certificato di sicurezza (numero 1) o di un qualsiasi altro genere di documento (numero diverso da 1); la seconda cifra specifica il sottotipo di documento, cioè se si tratta della parte A (numero 1) o B (numero 2). Per ora, le combinazioni possibili dei numeri riflettono solo due casi di interesse e utilizzo:

 

[1 1] per la parte A dei certificati di sicurezza;

 

[1 2] per la parte B dei certificati di sicurezza.

Il presente sistema di numerazione può essere esteso qualora si rendano necessari ulteriori codici. Quello che segue è l’elenco proposto di possibili combinazioni conosciute di numeri a due cifre in relazione al tipo di documento in questione:

Combinazione numerica per il campo 2

Tipo di documento

Sottotipo di documento

[0 1]

Licenze

Non applicabile al presente regolamento

[0 x]

Licenze

Non applicabile al presente regolamento

[1 1]

Certificato di sicurezza

Parte A

[1 2]

Certificato di sicurezza

Parte B

[1 x]

Certificato di sicurezza

Non applicabile al presente regolamento

[2 1]

Autorizzazione di sicurezza

Non applicabile al presente regolamento

[2 2]

Autorizzazione di sicurezza

Non applicabile al presente regolamento

[2 x]

Autorizzazione di sicurezza

Non applicabile al presente regolamento

[3 x]

Certificati per laboratori per la manutenzione

Non applicabile al presente regolamento

[4 x]

Certificati per organismi notificati

Non applicabile al presente regolamento

[5 x] … [9 x]

Riserva (5 tipi di documenti)

Non applicabile al presente regolamento

CAMPO 3 —   Anno di emissione (numero a 4 cifre)

Questo campo indica l’anno (nel formato specificato yyyy, cioè 4 cifre) nel quale il certificato è stato rilasciato.

CAMPO 4 —   Numero d’ordine

Il numero d’ordine è un numero progressivo che aumenta di un’unità per ogni certificato emesso, indipendentemente che si tratti di un certificato nuovo, rinnovato o aggiornato/modificato. Anche in caso di revoca di un certificato, il suo numero di riferimento non può essere nuovamente utilizzato.

Ogni anno il numero d’ordine riparte da zero.


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