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Document 32007R0633

Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007 , che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 146, 8.6.2007, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 136 - 142

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/10/2023; abrogato da 32023R1771

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/633/oj

8.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/7


REGOLAMENTO (CE) N. 633/2007 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2007

che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Gli scambi di informazioni tra sistemi di trattamento dei dati di volo sono stabiliti tra enti di controllo del traffico aereo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli e ai fini del coordinamento tra enti civili e militari. Per assicurarne l'interoperabilità, tali scambi di informazioni devono essere basati su protocolli di comunicazione adeguati e armonizzati.

(2)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004, all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) è stato conferito il mandato di elaborare i requisiti per un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli. Il presente regolamento si basa sulla relazione del 31 marzo 2005, concernente detto mandato.

(3)

La norma Eurocontrol per lo scambio di dati di volo è allegata al regolamento (CE) n. 2082/2000 del 6 settembre 2000 che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 97/15/CE, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio (3), e che ne rende l'uso obbligatorio nella Comunità nel caso di acquisto di nuovi sistemi di elaborazione dei dati di volo. Dato che il regolamento (CE) n. 2082/2000 è stato abrogato con effetto a decorrere dal 20 ottobre 2005, è necessario aggiornare la legislazione comunitaria al fine di garantire la coerenza delle disposizioni regolamentari in materia.

(4)

Risulta sempre più difficile e costoso mantenere apparecchiature e software di comunicazione conformi alla norma Eurocontrol per lo scambio di dati di volo. È opportuno, pertanto, adottare una nuova norma per lo scambio di dati di volo.

(5)

Il protocollo di controllo della trasmissione in combinazione con il protocollo Internet (TPC/IP), è considerato al momento la base più adeguata per soddisfare i requisiti di comunicazione degli scambi di dati di volo tra enti di controllo del traffico aereo.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe includere l'applicazione del protocollo per il trasferimento di messaggi di volo per lo scambio di informazioni a norma del regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che fissa i requisiti per sistemi automatici di scambio dei dati di volo al fine di notificare, coordinare e trasferire i voli fra unità di controllo del traffico aereo (4).

(7)

Tale regolamento non dovrebbe riguardare le operazioni e l'addestramento militari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.

(8)

In una dichiarazione sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo (5), gli Stati membri si sono impegnati a cooperare tra loro, tenendo conto delle esigenze militari nazionali, affinché il concetto di uso flessibile dello spazio aereo sia pienamente ed uniformemente applicato in tutti gli Stati membri da tutti gli utenti dello spazio aereo.

(9)

In base alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 22, del regolamento (CE) n. 549/2004, l'applicazione del concetto di uso flessibile dello spazio aereo richiede l'istituzione di sistemi per lo scambio tempestivo di dati di volo tra gli enti che forniscono servizi di traffico aereo e gli enti militari di controllo.

(10)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 552/2004, le norme di attuazione in materia di interoperabilità dovrebbero descrivere le procedure specifiche per la valutazione della conformità o dell'idoneità all'uso dei componenti nonché della verifica dei sistemi.

(11)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 552/2004, la data per l'applicazione dei requisiti essenziali e delle disposizioni transitorie può essere specificata dalle norme di attuazione pertinenti in materia di interoperabilità.

(12)

Ai fabbricanti e ai fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbe essere concesso un periodo di tempo utile per lo sviluppo di nuovi componenti e sistemi conformemente ai nuovi requisiti tecnici.

(13)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento fissa i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo per scambi di informazioni tra i sistemi di trattamento dei dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo e ai fini del coordinamento tra enti civili e militari in ossequio al regolamento (CE) n. 1032/2006.

2.   Esso si applica:

a)

ai sistemi di comunicazione a sostegno delle procedure di coordinamento tra enti di controllo del traffico aereo che utilizzano un meccanismo di comunicazione peer-to-peer (da pari a pari) e che offrono servizi al traffico aereo generale;

b)

ai sistemi di comunicazione a sostegno delle procedure di coordinamento tra gli enti dei servizi del traffico aereo e gli enti militari di controllo che utilizzano un meccanismo di comunicazione peer-to-peer.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

«protocollo per il trasferimento di messaggi di volo»: un protocollo per le comunicazioni elettroniche che comprende i formati dei messaggi, la loro codifica per lo scambio e le norme di sequenziamento utilizzate per gli scambi di informazioni tra sistemi di trattamento dei dati di volo;

2)

«sistema di trattamento dei dati di volo»: la parte di un sistema di servizi di traffico aereo che riceve, elabora automaticamente e distribuisce alle postazioni operative degli enti di controllo del traffico aereo i dati dei piani di volo e i messaggi correlati;

3)

«ente di controllo del traffico aereo» («Air Traffic Control», di seguito «ente ATC»): in funzione dei casi, un centro di controllo di area, un ente di controllo di avvicinamento, oppure una torre di controllo di aerodromo;

4)

«postazione operativa»: i mobili e le apparecchiature tecniche grazie alle quali un membro del personale dei servizi del traffico aereo svolge i compiti correlati alla propria mansione;

5)

«centro di controllo d'area» («Area Control Center», di seguito «ACC»): un ente istituito per fornire i servizi di controllo del traffico aereo ai voli controllati nelle aree di controllo sotto la sua responsabilità;

6)

«coordinamento civile-militare»: il coordinamento tra le componenti civili e militari autorizzate a prendere decisioni e ad approvare una determinata azione o condotta;

7)

«ente dei servizi del traffico aereo» («air traffic services unit», di seguito «ente ATS»): un ente, civile o militare, responsabile della fornitura di servizi di traffico aereo;

8)

«ente di controllo militare»: l'ente militare fisso o mobile che gestisce il traffico aereo militare o svolge altre attività che, in ragione della loro specifica natura, possono richiedere il divieto o la limitazione dell'accesso ad una zona dello spazio aereo;

9)

«meccanismo di comunicazione peer-to-peer»: un meccanismo per la comunicazione tra due enti ATC o tra enti ATS e tra enti militari di controllo nell'ambito del quale ogni parte dispone delle stesse capacità di comunicazione per lo scambio di informazioni tra sistemi di trattamento dei dati e nel quale ogni parte può avviare la comunicazione.

Articolo 3

Applicazione del protocollo per il trasferimento di messaggi di volo

1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea assicurano che i sistemi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), applicano il protocollo per il trasferimento di messaggi di volo, conformemente ai requisiti di interoperabilità specificati nell'allegato I.

2.   Gli Stati membri assicurano che i sistemi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), applicano il protocollo per il trasferimento di messaggi di volo, conformemente ai requisiti di interoperabilità specificati nell'allegato I.

Articolo 4

Valutazione di conformità dei componenti

Prima di rilasciare la dichiarazione CE di conformità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 552/2004, i produttori dei componenti dei sistemi, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, che applicano un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo, valutano la conformità di tali componenti, conformemente ai requisiti fissati nell'allegato II.

Articolo 5

Verifica dei sistemi

1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea che possono dimostrare di rispettare le condizioni fissate nell'allegato III effettuano una verifica dei sistemi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), conformemente ai requisiti fissati nell'allegato IV, parte A.

2.   I fornitori di servizi di navigazione aerea che non possono dimostrare di rispettare le condizioni fissate nell'allegato III affidano in appalto a un organismo notificato la verifica dei sistemi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a).

Tale verifica è effettuata in conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, parte B.

3.   Gli Stati membri garantiscono che la verifica dei sistemi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), dimostri la conformità di tali sistemi con i requisiti di interoperabilità del presente regolamento.

Articolo 6

Attuazione

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del presente regolamento.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

I requisiti essenziali, fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 552/2004, per la messa in servizio dei sistemi della rete europea di gestione del traffico aereo (European Air Traffic Management Network, di seguito «EATMN»), di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento, si applicano dal 1o gennaio 2009.

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 552/2004 si applicano, se del caso, dalla stessa data.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009 a tutti i sistemi EATMN di cui all'articolo 1, paragrafo 2, posti in servizio successivamente a detta data.

Esso si applica a decorrere dal 20 aprile 2011 a tutti i sistemi EATMN di cui all'articolo 1, paragrafo 2, operativi alla stessa data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 254 del 9.10.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 980/2002 (GU L 150 dell'8.6.2002, pag. 38).

(4)  GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27.

(5)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 9.


ALLEGATO I

Requisiti di interoperabilità di cui all'articolo 3

1.

Ogni entità di trasferimento dei messaggi di volo da pari a pari deve essere dotata di un identificatore.

2.

Una funzione di identificazione deve assicurare che le comunicazioni possano avere luogo esclusivamente fra entità autorizzate per il trasferimento dei messaggi di volo da pari a pari.

3.

Una funzione di gestione della connessione deve stabilire e rilasciare le connessioni fra entità per il trasferimento dei messaggi di volo da pari a pari, garantendo che il trasferimento dei dati di volo possa essere effettuato solamente durante il tempo di vita della connessione.

4.

Una funzione di trasferimento dei dati deve inviare e ricevere messaggi dati di volo fra entità per il trasferimento dei messaggi di volo da pari a pari.

5.

Una funzione di monitoraggio deve verificare la continuità di servizio di una connessione fra entità per il trasferimento dei messaggi di volo da pari a pari.

6.

Tutte le funzioni scambiate fra entità per il trasferimento dei messaggi di volo devono usare il protocollo di controllo della trasmissione sul protocollo Internet, IP versione 6.


ALLEGATO II

Prescrizioni per la valutazione della conformità dei componenti effettuata a norma dell'articolo 4

1.

Le attività di verifica mirano a dimostrare la conformità dei componenti che attuano il protocollo di trasferimento di messaggi di volo ai requisiti di interoperabilità applicabili contenuti nel presente regolamento, quando questi componenti sono in funzione in un ambiente di prova.

2.

Il fabbricante gestisce le attività di verifica e, in particolare:

a)

determina l'ambiente di prova adeguato;

b)

verifica che il piano di prova descriva i componenti nell'ambiente di prova;

c)

verifica che il piano di prova soddisfi l'insieme dei requisiti applicabili;

d)

garantisce la coerenza e la qualità della documentazione tecnica e del piano di prova;

e)

pianifica l'organizzazione della prova, il personale, l'installazione e la configurazione della piattaforma di prova;

f)

effettua le ispezioni e le prove previste nel piano di prova;

g)

redige la relazione con i risultati delle ispezioni e delle prove.

3.

Il fabbricante garantisce che i componenti che attuano il protocollo di trasferimento dei messaggi di volo, integrati nell'ambiente di prova, rispettino i requisiti di interoperabilità di cui al presente regolamento.

4.

Una volta completata con successo la verifica della conformità, il fabbricante, sotto la propria responsabilità, redige la dichiarazione «CE» di conformità, specificando, in particolare, i requisiti del presente regolamento soddisfatti dal componente, così come le condizioni d'uso correlate ai sensi dell'allegato III, punto 3, del regolamento (CE) n. 552/2004.


ALLEGATO III

Condizioni di cui all'articolo 5

1.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve disporre nella sua organizzazione di metodi di elaborazione delle relazioni che garantiscano e dimostrino la sua imparzialità e indipendenza di giudizio in relazione alle attività di verifica.

2.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve assicurare che il personale preposto alle procedure di verifica svolga i controlli con la massima integrità professionale possibile e con la massima competenza tecnica possibile e sia esente da qualsiasi pressione e incentivo, in particolare di tipo finanziario, che possa influenzare il suo giudizio o condizionare i risultati delle verifiche effettuate, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessate ai risultati delle verifiche stesse.

3.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve assicurare che il personale preposto alle procedure di verifica abbia accesso ad apparecchiature che gli consentano di effettuare adeguatamente le verifiche richieste.

4.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve assicurare che il personale preposto alle procedure di verifica abbia una valida formazione professionale e tecnica, una conoscenza soddisfacente dei requisiti delle verifiche che è tenuto a svolgere, un'adeguata esperienza pratica di tali operazioni, nonché la capacità necessaria per redigere dichiarazioni, registri e relazioni atti a dimostrare l'effettivo svolgimento delle verifiche.

5.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale coinvolto nelle procedure di verifica è in grado di effettuare i controlli con imparzialità e che la sua remunerazione non dipende dal numero di verifiche effettuate, né dai risultati di tali verifiche.


ALLEGATO IV

Parte A:   Prescrizioni per la verifica dei sistemi effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1

1.

La verifica dei sistemi che attuano il protocollo di trasferimento dei messaggi di volo mira a dimostrare la conformità dei sistemi stessi ai requisiti di interoperabilità di cui al presente regolamento, in un ambiente simulato che riflette il contesto operativo di tali sistemi.

2.

La verifica dei sistemi che attuano il protocollo di trasferimento dei messaggi di volo è effettuata in conformità alle pratiche di verifica adeguate e riconosciute.

3.

Gli strumenti di prova utilizzati per la verifica dei sistemi che attuano il protocollo di trasferimento dei messaggi di volo sono dotati delle funzioni per lo svolgimento adeguato delle prove.

4.

La verifica dei sistemi che attuano il protocollo di trasferimento dei messaggi di volo produce gli elementi del fascicolo tecnico richiesto ai sensi dell'allegato IV, punto 3, del regolamento (CE) n. 552/2004, nonché i seguenti elementi:

a)

una descrizione dell'attuazione del protocollo di trasferimento dei messaggi di volo;

b)

la relazione sulle ispezioni e le prove effettuate prima della messa in servizio del sistema.

5.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea gestisce le attività di verifica e, in particolare:

a)

determina l'ambiente operativo e tecnico simulato adeguato a riprodurre l'ambiente operativo;

b)

verifica che il piano di prova descriva l'integrazione del protocollo di trasferimento dei messaggi di volo nel sistema sottoposto a prove in un ambiente operativo e tecnico simulato;

c)

verifica che il piano di prova soddisfi completamente i requisiti di interoperabilità di cui al presente regolamento;

d)

garantisce la coerenza e la qualità della documentazione tecnica e del piano di prova;

e)

pianifica l'organizzazione della prova, il personale, l'installazione e la configurazione della piattaforma di prova;

f)

effettua le ispezioni e le prove previste nel piano di prova;

g)

redige la relazione con i risultati delle ispezioni e delle prove.

6.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea garantisce che l'attuazione del protocollo di trasferimento dei messaggi di volo, integrato in sistemi operanti in un ambiente operativo simulato, rispetti i requisiti di interoperabilità di cui al presente regolamento.

7.

Una volta completata con successo la verifica della conformità, i fornitori di servizi di navigazione aerea redigono la dichiarazione «CE» di verifica del sistema e la sottopongono all'autorità nazionale di vigilanza insieme al fascicolo tecnico, come previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 552/2004.

Parte B:   Prescrizioni per la verifica dei sistemi effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 2

1.

La verifica dei sistemi che attuano il protocollo di trasferimento dei messaggi di volo mira a dimostrare la conformità dei sistemi stessi ai requisiti di interoperabilità di cui al presente regolamento, in un ambiente simulato che riflette il contesto operativo di tali sistemi.

2.

La verifica dei sistemi che attuano il protocollo di trasferimento dei messaggi di volo è effettuata conformemente a pratiche di verifica adeguate e riconosciute.

3.

Gli strumenti di prova utilizzati per la verifica dei sistemi che attuano il protocollo di trasferimento dei messaggi di volo dispongono delle funzioni per lo svolgimento adeguato delle prove.

4.

La verifica dei sistemi che attuano il protocollo di trasferimento dei messaggi di volo produce gli elementi del fascicolo tecnico richiesto ai sensi dell'allegato IV, punto 3, del regolamento (CE) n. 552/2004, nonché i seguenti elementi:

a)

una descrizione dell'attuazione del protocollo di trasferimento dei messaggi di volo;

b)

la relazione sulle ispezioni e le prove effettuate prima della messa in servizio del sistema.

5.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea determina l'ambiente operativo e tecnico simulato adeguato a riprodurre l'ambiente operativo e affida le attività di verifica a un organismo notificato.

6.

L'organismo notificato gestisce le attività di verifica e, in particolare:

a)

verifica che il piano di prova descriva l'integrazione del protocollo di trasferimento dei messaggi di volo nel sistema sottoposto a prove in un ambiente operativo e tecnico simulato;

b)

verifica che il piano di prova soddisfi completamente i requisiti di interoperabilità di cui al presente regolamento;

c)

garantisce la coerenza e la qualità della documentazione tecnica e del piano di prova;

d)

pianifica l'organizzazione della prova, il personale, l'installazione e la configurazione della piattaforma di prova;

e)

effettua le ispezioni e le prove previste nel piano di prova;

f)

redige la relazione con i risultati delle ispezioni e delle prove.

7.

L'organismo notificato garantisce che l'attuazione del protocollo di trasferimento dei messaggi di volo, integrato in sistemi che funzionano in un ambiente operativo simulato, rispetta i requisiti di interoperabilità di cui al presente regolamento.

8.

Una volta completata con successo la verifica della conformità, l'organismo notificato redige il corrispondente certificato di conformità.

9.

In seguito, il fornitore di servizi di navigazione aerea redige la dichiarazione «CE» di verifica dei sistemi e la trasmette all'autorità nazionale di vigilanza insieme al fascicolo tecnico, come previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 552/2004.


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