Regolamento (CE) n. 608/2007 della Commissione, del 1 o giugno 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
Gazzetta ufficiale n. L 141 del 02/06/2007 pag. 0031 - 0032
Regolamento (CE) n. 608/2007 della Commissione del 1o giugno 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 [1], in particolare l’articolo 51, lettera b), secondo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione [2] reca modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005. (2) L’allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 stabilisce il termine a partire dal quale può essere consentita la coltivazione di prodotti secondari, in via temporanea, nelle regioni in cui di solito i cereali sono raccolti più precocemente per motivi climatici, come previsto dall’articolo 51, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003. Su richiesta della Francia, è opportuno modificare tale data per una regione e due dipartimenti del suddetto Stato membro. (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 795/2004. (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 è sostituito dall’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione [1] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13). [2] GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2007 (GU L 101 del 18.4.2007, pag. 3). -------------------------------------------------- ALLEGATO "ALLEGATO I Stato membro | Data | Belgio | 15 luglio | Danimarca | 15 luglio | Germania | 15 luglio | Grecia meridionale (Peloponneso, Isole Ionie, Grecia occidentale, Attica, Egeo meridionale e Creta) | 20 giugno | Grecia centrale e settentrionale [Macedonia orientale e Tracia, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Epiro, Tessaglia, Grecia continentale (Sterea) ed Egeo settentrionale] | 10 luglio | Spagna | 1o luglio | Francia (Aquitaine, Midi-Pyrénees e Languedoc-Roussillon) | 1o luglio | Francia (Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (ad eccezione dei dipartimenti Loire-Atlantique e Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur e Rhône-Alpes) | 15 luglio | Francia (dipartimenti Loire-Atlantique e Vendée) | 15 ottobre | Italia | 11 giugno | Austria | 30 giugno | Portogallo | 1o marzo" | --------------------------------------------------