Direttiva 2007/15/CE della Commissione, del 14 marzo 2007 , che modifica, ai fini del suo adattamento al progresso tecnico, l'allegato I della direttiva 74/483/CEE del Consiglio relativa alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE )
Gazzetta ufficiale n. L 075 del 15/03/2007 pag. 0021 - 0023
Direttiva 2007/15/CE della Commissione del 14 marzo 2007 che modifica, ai fini del suo adattamento al progresso tecnico, l'allegato I della direttiva 74/483/CEE del Consiglio relativa alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [1], in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino, vista la direttiva 74/483/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore [2], in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) La direttiva 74/483/CEE è una delle direttive particolari ai fini della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 70/156/CEE. Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE attinenti a sistemi, componenti e entità tecniche separate per i veicoli si applicano quindi alla direttiva 74/483/CEE. (2) In considerazione del progresso tecnico e a fini di chiarezza in relazione ai requisiti tecnici è opportuno adattare i requisiti che si applicano ai paraurti. (3) L'allegato IV, parte II, della direttiva 70/156/CEE riporta un elenco di regolamenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) che possono essere accettati in alternativa alle direttive sull'omologazione del tipo. È quindi necessario, all'atto di adattare al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 74/483/CEE, mettere in linea le disposizioni di detta direttiva con il corrispondente regolamento 26 dell'UN/ECE. (4) La direttiva 74/483/CEE va quindi modificata di conseguenza. (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato I della direttiva 74/483/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 A decorrere dal 4 aprile 2009, uno Stato membro, per motivi correlati alle sporgenze esterne, rifiuta di concedere un'omologazione CE o un'omologazione nazionale di un tipo di veicolo in caso di inottemperanza alle disposizioni della direttiva 74/483/CEE, modificata dalla presente direttiva. Articolo 3 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 aprile 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 aprile 2008. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2007. Per la Commissione Günter Verheugen Vicepresidente [1] GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12). [2] GU L 266 del 2.10.1974, pag. 4. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003. -------------------------------------------------- ALLEGATO Nella direttiva 74/483/CEE, allegato I, il punto 6.5.2 è sostituito dal seguente: "6.5.2. Se la linea del paraurti, anteriore o posteriore, che corrisponde al contorno della sagoma del veicolo, in proiezione verticale, coincide a una superficie rigida, detta superficie deve avere un raggio di curvatura minimo di 5 mm in tutti i punti giacenti tra la linea di sagoma e le linee, sopra e sotto la linea di sagoma, rappresentanti le tracce di punti 20 mm all'interno della linea di sagoma in qualsiasi punto e misurate perpendicolarmente alla stessa. Un raggio di curvatura superficiale minimo di 2,5 mm si applica a tutte le altre aree dei paraurti. Questa disposizione si applica alla parte del paraurti sita tra i punti tangenziali di contatto della linea di sagoma con due piani verticali posti ciascuno ad un angolo di 15 gradi rispetto al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo (cfr. figura 1). +++++ TIFF +++++ Figura 1"20 mmPiano verticale longitudinale del veicolo20 mmLa zona ombreggiata è l'area del paraurti in cui il requisito di raggio minimo è di 5 mm.Piano verticale15 ° --------------------------------------------------