Direttiva 2007/3/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007 , che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile (Testo rilevante ai fini del SEE )
Gazzetta ufficiale n. L 028 del 03/02/2007 pag. 0012 - 0013
Direttiva 2007/3/CE della Commissione del 2 febbraio 2007 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile [1], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) La direttiva 96/74/CE stabilisce norme sulle etichette e sui contrassegni per quanto riguarda le fibre tessili contenute nei prodotti, al fine di tutelare gli interessi dei consumatori. I prodotti tessili possono essere commercializzati all'interno della Comunità soltanto se sono conformi a tale direttiva. (2) Visti i recenti risultati di un gruppo tecnico di lavoro, al fine di adeguare la direttiva 96/74/CE al progresso tecnico è necessario aggiungere la fibra elastolefina nell'elenco delle fibre di cui agli allegati I e II della direttiva. (3) La direttiva 96/74/CE deve dunque essere modificata di conseguenza. (4) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni ed all'etichettatura dei prodotti tessili, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 96/74/CE è modificata come segue. 1) nell'allegato I è aggiunta la seguente riga 46: "46 | Elastolefina | Fibra, composta di almeno il 95 % (massa) di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, dopo essere stata stirata fino ad una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale una volta cessata la trazione" | 2) nell'allegato II è aggiunta la seguente voce 46: "46 | Elastolefina | 1,50" | Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 febbraio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2007. Per la Commissione Günter Verheugen Vicepresidente [1] GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/3/CE della Commissione (GU L 5 del 10.1.2006, pag. 14). --------------------------------------------------