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Document 32007D1482

Decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2007 , che istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013) e che abroga la decisione n. 2235/2002/CE

OJ L 330, 15.12.2007, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 248 - 254

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1286

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/1482/oj

15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/1


DECISIONE N. 1482/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2007

che istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013) e che abroga la decisione n. 2235/2002/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 1998, recante adozione di un programma d’azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis) (3) (in prosieguo «il programma 2002»), e la decisione n. 2235/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2002, recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (programma Fiscalis 2003-2007) (4) (in prosieguo «il programma 2007»), hanno contribuito in modo significativo al conseguimento degli obiettivi del trattato. È pertanto opportuno continuare le attività avviate con tali programmi. Il programma adottato con la presente decisione (in prosieguo «il programma») dovrebbe essere istituito per un periodo di sei anni per allineare la sua durata a quella del quadro finanziario pluriennale contenuto nell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5).

(2)

Ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno è essenziale un’attuazione efficace, uniforme ed efficiente della normativa comunitaria, in particolare per la protezione degli interessi finanziari nazionali, mediante la lotta all’evasione e all’elusione fiscale, evitando distorsioni della concorrenza e riducendo gli oneri per le amministrazioni e i contribuenti. Realizzare un’attuazione efficace, uniforme ed efficiente della normativa comunitaria rientra tra le competenze della Comunità, che agisce in collaborazione con gli Stati membri. Una cooperazione efficiente ed efficace tra gli Stati membri attuali e i potenziali futuri Stati membri e tra gli stessi e la Commissione è un elemento chiave ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione e della lotta antifrode. Il programma dovrebbe inoltre aiutare ad identificare le disposizioni legislative e le prassi amministrative che possono essere di ostacolo alla cooperazione e i possibili rimedi a tali ostacoli.

(3)

Per sostenere il processo di adesione dei paesi candidati dovrebbero essere messi a disposizione strumenti pratici che consentano alle amministrazioni fiscali di tali paesi di assolvere, fin dalla data della loro adesione, tutti i compiti imposti dalla legislazione comunitaria. Pertanto il programma dovrebbe essere aperto ai paesi candidati. Nei confronti dei potenziali paesi candidati dovrebbe essere adottato un approccio simile.

(4)

I sistemi transeuropei informatizzati sicuri per la comunicazione e lo scambio di informazioni finanziati dal programma 2007 sono indispensabili per il rafforzamento dei sistemi di imposizione nella Comunità e dovrebbero quindi continuare ad essere finanziati. Inoltre, dovrebbe essere possibile comprendere nel programma ulteriori sistemi di scambio di informazioni relativi alla fiscalità, come il sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (6), e ogni altro sistema necessario ai fini della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (7).

(5)

L’esperienza acquisita dalla Comunità con i programmi 2002 e 2007 dimostra che riunire funzionari di diverse amministrazioni nazionali nel quadro di attività professionali quali visite di lavoro, seminari, gruppi di progetto e controlli multilaterali contribuisce al conseguimento degli obiettivi di tali programmi. Dette attività dovrebbero quindi proseguire. Dovrebbe rimanere aperta la possibilità di sviluppare nuovi tipi di attività per soddisfare le eventuali esigenze in modo ancora più efficace.

(6)

L’esperienza acquisita con i programmi 2002 e 2007 dimostra che l’elaborazione e l’attuazione coordinate di un programma comune di formazione contribuiscono in misura significativa alla realizzazione degli obiettivi di tali programmi, in particolare al raggiungimento di un livello elevato di comprensione del diritto comunitario. Le possibilità offerte dall’apprendimento informatizzato dovrebbero essere esplorate a fondo nel presente contesto.

(7)

I funzionari operanti nel settore dell’imposizione necessitano di un livello di conoscenze linguistiche sufficiente per poter cooperare tra loro e partecipare al programma. Dovrebbe spettare ai paesi partecipanti provvedere alla necessaria formazione linguistica dei propri funzionari.

(8)

È opportuno prevedere la possibilità di organizzare determinate attività con la partecipazione di esperti, ad esempio funzionari, di paesi terzi o rappresentanti di organismi internazionali.

(9)

La valutazione intermedia del programma 2007 ha confermato che le informazioni derivanti dalle attività del programma dovrebbero essere messe a disposizione di tutti i paesi partecipanti e della Commissione.

(10)

Sebbene la responsabilità principale nel raggiungimento degli obiettivi del programma incomba ai paesi partecipanti, è necessaria un’azione comunitaria per coordinare le attività svolte in conformità del programma nonché per fornire l’infrastruttura e l’impulso necessario.

(11)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato; la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

(13)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Programma Fiscalis 2013

1.   È istituito un programma d’azione comunitario pluriennale (Fiscalis 2013) (in prosieguo: «il programma») per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno.

2.   Il programma comprende le seguenti attività:

a)

sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni;

b)

controlli multilaterali, quali definiti all’articolo 2, punto 4;

c)

seminari e gruppi di progetto;

d)

visite di lavoro;

e)

attività di formazione;

f)

altre attività analoghe necessarie per conseguire gli obiettivi del programma.

La partecipazione alle attività di cui alle lettere da b) a f) è volontaria.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

(1)

«imposizione», l’applicazione delle seguenti imposte nei paesi partecipanti, quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1:

a)

imposta sul valore aggiunto;

b)

accise su alcole e tabacchi lavorati nonché imposte su prodotti energetici ed elettricità previste rispettivamente dalle direttive 92/83/CEE (9),95/59/CE (10) e 2003/96/CE (11);

c)

imposte sul reddito e sul patrimonio come descritte all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 77/799/CEE (12);

d)

imposte sui premi assicurativi come definite all’articolo 3 della direttiva 76/308/CEE (13);

(2)

«amministrazione», le autorità pubbliche e gli altri organismi dei paesi partecipanti competenti per l’imposizione o per attività ad essa collegate;

(3)

«funzionario», un membro di un’amministrazione;

(4)

«controllo multilaterale», il controllo coordinato dell’obbligazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati organizzato da due o più paesi partecipanti aventi interessi comuni o complementari, compreso almeno uno Stato membro.

Articolo 3

Partecipazione al programma

1.   I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2.

2.   Il programma è aperto alla partecipazione di:

a)

paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle modalità e condizioni generali stabiliti per la partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari nel pertinente accordo quadro e nelle pertinenti decisioni dei consigli di associazione;

b)

paesi potenziali candidati, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi comunitari.

3.   I paesi partecipanti sono rappresentati da funzionari.

Articolo 4

Obiettivi

1.   L’obiettivo generale del programma è migliorare il corretto funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno accrescendo la cooperazione tra i paesi partecipanti, le loro amministrazioni e i loro funzionari.

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

relativamente all’imposta sul valore aggiunto e alle accise:

i)

assicurare che lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa si effettuino in modo efficiente, efficace e generalizzato;

ii)

consentire ai funzionari di raggiungere un livello elevato di comprensione del diritto comunitario e della sua applicazione negli Stati membri;

iii)

garantire il continuo miglioramento delle procedure amministrative in funzione delle esigenze delle amministrazioni e dei contribuenti attraverso lo sviluppo e la diffusione di buone prassi amministrative;

b)

relativamente alle imposte sul reddito e sul patrimonio:

i)

assicurare uno scambio d’informazioni e una cooperazione amministrativa efficienti ed efficaci, compresa la condivisione delle buone prassi amministrative;

ii)

consentire ai funzionari di raggiungere un livello elevato di comprensione del diritto comunitario e della sua applicazione negli Stati membri;

c)

relativamente alle imposte sui premi assicurativi, migliorare la cooperazione tra amministrazioni, garantendo una migliore applicazione delle norme vigenti;

d)

relativamente ai paesi candidati e ai paesi potenziali candidati, soddisfare le speciali esigenze di tali paesi, di modo che possano adottare le misure necessarie in vista dell’adesione, nel settore della normativa fiscale e della capacità amministrativa.

Articolo 5

Programma di lavoro e indicatori

La Commissione stabilisce ogni anno un programma di lavoro secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 17, paragrafo 2. Il programma di lavoro è basato sul piano delle attività previste per l’esercizio finanziario in questione e sulla prevista ripartizione degli stanziamenti. Il programma di lavoro è pubblicato sul sito della Commissione.

Il programma di lavoro contiene indicatori per gli obiettivi specifici del programma enunciati all’articolo 4, paragrafo 2, che sono utilizzati per la valutazione intermedia e per la valutazione finale del programma, ai sensi dell’articolo 19.

CAPO II

ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA

Articolo 6

Sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni

1.   La Commissione e gli Stati membri assicurano il funzionamento dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui al paragrafo 2.

2.   I sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni comprendono:

a)

la rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI);

b)

il sistema di scambio di informazioni sull’IVA (VIES);

c)

i sistemi relativi alle accise;

d)

il sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS);

e)

ogni altro sistema di comunicazione e di scambio di informazioni relativo alla fiscalità istituito in base alla legislazione comunitaria e previsto nel programma di lavoro di cui all’articolo 5.

3.   Gli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni sono l’hardware, il software e i collegamenti di rete comuni a tutti gli Stati membri.

La Commissione, per conto della Comunità, conclude i contratti necessari per assicurare il carattere operativo di tali elementi.

4.   Gli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni comprendono le banche dati nazionali che fanno parte di questi sistemi, i collegamenti di rete tra gli elementi comunitari e non comunitari nonché il software e l’hardware che ciascuno Stato membro ritenga necessari per il pieno funzionamento di detti sistemi nella propria amministrazione.

Gli Stati membri assicurano che gli elementi non comunitari siano mantenuti operativi e siano interoperabili con gli elementi comunitari.

5.   La Commissione coordina, in collaborazione con gli Stati membri, gli aspetti relativi all’allestimento e al funzionamento degli elementi comunitari e non comunitari dei sistemi e dell’infrastruttura di cui al paragrafo 2 necessari a garantirne l’operabilità, l’interconnettività e il miglioramento continuo. Gli Stati membri rispettano la tabella di marcia e le scadenze fissate a tale scopo.

Articolo 7

Controlli multilaterali

I paesi partecipanti scelgono tra i controlli multilaterali da essi organizzati quelli i cui costi devono essere sostenuti dalla Comunità, in conformità dell’articolo 14. Dopo ciascuno di tali controlli è trasmessa alla Commissione una relazione di valutazione.

Articolo 8

Seminari e gruppi di progetto

La Commissione e i paesi partecipanti organizzano in collaborazione tra loro seminari e gruppi di progetto.

Articolo 9

Visite di lavoro

1.   I paesi partecipanti possono organizzare visite di lavoro per i funzionari. La durata di tali visite non supera un mese. Ogni visita è dedicata ad una specifica attività professionale e viene adeguatamente preparata, monitorata e successivamente valutata dai funzionari e dalle amministrazioni interessati.

2.   I paesi partecipanti consentono ai funzionari ospiti di prendere effettivamente parte alle attività dell’amministrazione ospitante. A tal fine i funzionari in questione sono autorizzati a svolgere le mansioni inerenti alle funzioni loro assegnate dall’amministrazione ospitante, secondo il suo ordinamento giuridico.

3.   Durante la visita di lavoro, la responsabilità civile dei funzionari ospiti nell’esercizio delle loro funzioni è assimilata a quella dei funzionari dell’amministrazione ospitante. I funzionari ospiti sono tenuti al segreto d’ufficio e alla trasparenza secondo le regole vigenti per i funzionari dell’amministrazione ospitante.

Articolo 10

Attività di formazione

1.   I paesi partecipanti, in collaborazione con la Commissione, agevolano una cooperazione strutturata tra gli organismi nazionali di formazione e i funzionari responsabili della formazione nelle amministrazioni fiscali, in particolare provvedendo a:

a)

sviluppare i programmi di formazione esistenti e, se del caso, nuovi programmi in modo da fornire una formazione di base comune ai funzionari, che consenta loro di acquisire le competenze e le conoscenze professionali necessarie;

b)

ove sia opportuno, aprire ai funzionari di tutti i paesi partecipanti i corsi di formazione in materia fiscale previsti da un paese partecipante per i propri funzionari;

c)

ove sia opportuno, sviluppare gli strumenti necessari per assicurare una formazione fiscale comune.

2.   Ove sia opportuno, i paesi partecipanti integrano i programmi di formazione sviluppati congiuntamente di cui al paragrafo 1, lettera a), nei loro programmi di formazione nazionali.

I paesi partecipanti assicurano che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e permanente necessaria per acquisire le competenze e le conoscenze professionali comuni in conformità ai programmi di formazione, nonché la formazione linguistica necessaria per permettere ai funzionari di raggiungere un livello di preparazione sufficiente ai fini della partecipazione al programma.

Articolo 11

Partecipazione alle attività inerenti al programma

Esperti, ad esempio rappresentanti di organismi internazionali e funzionari di paesi terzi, possono partecipare alle attività organizzate nell’ambito del programma ogniqualvolta ciò sia indispensabile per il conseguimento degli obiettivi enunciati all’articolo 4.

Articolo 12

Condivisione delle informazioni

Le informazioni derivanti dalle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono condivise tra i paesi partecipanti e la Commissione nella misura in cui contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi del programma.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 13

Quadro finanziario

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è di 156 900 000 EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale in conformità del punto 37 dell’Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Articolo 14

Spese

1.   Le spese necessarie per l’attuazione del programma sono sostenute dalla Comunità e dai paesi partecipanti conformemente ai paragrafi da 2 a 6.

2.   La Comunità assume a suo carico le seguenti spese:

a)

i costi di acquisto, sviluppo, installazione, manutenzione e normale funzionamento degli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3;

b)

le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai funzionari dei paesi partecipanti per controlli multilaterali, visite di lavoro, seminari e gruppi di progetto;

c)

i costi di organizzazione di seminari;

d)

le spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli esperti di cui all’articolo 11 che partecipano alle attività;

e)

i costi di acquisto, sviluppo, installazione e manutenzione di sistemi e moduli di formazione nella misura in cui questi siano comuni a tutti i paesi partecipanti;

f)

i costi relativi ad altre attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), fino ad un massimo del 5 % del costo complessivo del programma.

3.   I paesi partecipanti cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della sana gestione finanziaria.

La Commissione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (14) (in prosieguo: «il regolamento finanziario»), stabilisce le regole relative al pagamento delle spese e le comunica ai paesi partecipanti.

4.   La Commissione adotta, conformemente alla procedura di gestione di cui all’articolo 17, paragrafo 2, le misure necessarie per la gestione finanziaria del programma.

5.   L’assegnazione finanziaria del programma può coprire anche le spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione che sono direttamente necessarie per la gestione del programma e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni di informazione e pubblicazione e spese relative alle reti informatiche per lo scambio di informazioni, insieme a tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può dover sostenere per la gestione del programma.

La percentuale della spesa amministrativa non supera di norma il 5 % del costo complessivo del programma, inclusa la spesa amministrativa attribuita alla Commissione.

6.   I paesi partecipanti assumono a loro carico le seguenti spese:

a)

i costi di acquisto, sviluppo, installazione, manutenzione e normale funzionamento degli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 4;

b)

i costi relativi alla formazione iniziale e permanente dei propri funzionari, compresa la loro formazione linguistica.

Articolo 15

Applicabilità del regolamento finanziario

Il regolamento finanziario si applica a tutte le sovvenzioni ai sensi degli articoli da 108 a 120 dello stesso che siano concesse a norma della presente decisione. In particolare, a norma dell’articolo 108 del regolamento finanziario e delle relative disposizioni di esecuzione, una convenzione scritta preliminare è conclusa con i beneficiari, i quali dichiarano il proprio consenso a revisioni contabili della Corte dei conti sull’impiego dei finanziamenti loro concessi. Tali revisioni contabili possono essere effettuate senza preavviso.

Articolo 16

Controllo finanziario

Le decisioni di finanziamento e tutti gli accordi e i contratti derivanti dalla presente decisione sono soggetti al controllo finanziario e, se necessario, a verifiche sul posto da parte della Commissione, in particolare dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti.

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 17

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato «Fiscalis».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 18

Monitoraggio

Il programma è oggetto di un controllo permanente congiunto da parte dei paesi partecipanti e della Commissione.

Articolo 19

Valutazione intermedia e valutazione finale

1.   Il programma è oggetto di una valutazione intermedia e di una valutazione finale effettuate sotto la responsabilità della Commissione sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 e di qualsiasi altra informazione pertinente. Il programma è valutato rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 4.

La valutazione intermedia esamina i risultati ottenuti a metà del periodo di durata del programma in termini di efficacia ed efficienza, nonché il sussistere della pertinenza degli obiettivi del programma e l’impatto delle sue attività. Essa esamina, inoltre, l’impiego degli stanziamenti e l’evoluzione dell’attività di monitoraggio e dell’attuazione del programma.

La valutazione finale si concentra sull’efficacia e l’efficienza delle attività del programma. La valutazione intermedia e la valutazione finale sono pubblicate sul sito Internet della Commissione.

2.   I paesi partecipanti trasmettono alla Commissione le seguenti relazioni di valutazione:

a)

entro il 31 marzo 2011, una relazione di valutazione intermedia sulla pertinenza, l’efficacia e l’efficienza del programma;

b)

entro il 31 marzo 2014, una relazione di valutazione finale incentrata sull’efficacia e l’efficienza del programma.

3.   Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 e di qualsiasi altra informazione pertinente, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le seguenti relazioni:

a)

entro il 31 luglio 2011, una relazione di valutazione intermedia e una comunicazione circa l’opportunità di proseguire la realizzazione del programma, corredata, se necessario, di una proposta;

b)

entro il 31 luglio 2014, la relazione di valutazione finale.

Tali relazioni sono trasmesse, a titolo d’informazione, anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 20

Abrogazione

La decisione n. 2235/2002/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2008.

Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi ad azioni svolte nell’ambito della suddetta decisione continuano ad essere disciplinati dalla stessa decisione sino al loro completamento.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 11 dicembre 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES


(1)  GU C 93 del 27.4.2007, pag. 1.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 20 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 novembre 2007.

(3)  GU L 126 del 28.4.1998, pag. 1.

(4)  GU L 341 del 17.12.2002, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).

(5)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(6)  GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 5.

(7)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(9)  Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21). Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2005.

(10)  Direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/10/CE (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26).

(11)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

(12)  Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi (GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE.

(13)  Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18). Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(14)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).


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