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Document 32007D0837

2007/837/CE: Decisione della Commissione, del 30 novembre 2007 , recante applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 [notificata con il numero C(2007) 5822]

OJ L 330, 15.12.2007, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/837/oj

15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2007

recante applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2008-2013

[notificata con il numero C(2007) 5822]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2007/837/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (1), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione dovrebbe adottare orientamenti strategici che definiscono il quadro d’intervento del Fondo relativamente al periodo coperto dal programma pluriennale 2008-2013.

(2)

Gli orientamenti dovrebbero definire le priorità e, conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, della decisione n. 575/2007/CE, le priorità specifiche che permettono agli Stati membri che non beneficiano del Fondo di coesione di aumentare il cofinanziamento del contributo comunitario al 75 % per i progetti cofinanziati dal Fondo.

(3)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dalla presente decisione né è soggetta alla sua applicazione.

(4)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 6 settembre 2005 l’Irlanda ha notificato l’intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della decisione n. 575/2007/CE.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 27 ottobre 2005 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della decisione n. 575/2007/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» istituito dall’articolo 56 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nel quadro del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti che fissano le priorità e le priorità specifiche relative al programma pluriennale 2008-2013 sono definiti in allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2007.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente


(1)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45.

(2)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.


ALLEGATO

Gli orientamenti strategici che seguono devono essere considerati nel contesto di una gestione più efficace dei flussi migratori in ogni fase, come auspicato dal Consiglio europeo di Tampere del 1999, ed anche di una politica comune per i rimpatri e della lotta contro l’immigrazione clandestina.

Nell’elaborare i rispettivi progetti di programmi pluriennali, gli Stati membri dovrebbero destinare le risorse disponibili a titolo del presente Fondo a tre delle quattro priorità seguenti, determinando la distribuzione più efficace delle risorse finanziarie assegnate in funzione delle rispettive esigenze.

PRIORITÀ n. 1:   sostegno agli Stati membri nello sviluppo di un approccio comune per la gestione dei rimpatri

Comprende lo sviluppo della gestione integrata del rimpatrio in tutte le sue dimensioni. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 575/2007/CE, la gestione integrata dei rimpatri dovrebbe essere basata su una valutazione globale della situazione degli eventuali rimpatriandi nello Stato membro e nei paesi d’origine rispetto alle difficoltà inerenti alle operazioni previste e ai loro obiettivi, e prevede un’ampia serie di misure incentrate sull’efficacia e sulla sostenibilità del rimpatrio, nonché sulla preparazione, sull’esecuzione e sul follow-up degli allontanamenti.

Nel quadro di tale priorità, il contributo comunitario può essere aumentato al 75 % per piani integrati di rimpatrio che riguardano le seguenti priorità specifiche:

1)

programmi di rimpatrio volontario assistito;

2)

incentivi in contanti e misure per tenere conto della situazione specifica dei soggetti più vulnerabili;

3)

piani integrati per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi o di apolidi non contemplato dagli accordi di riammissione della Comunità o dagli accordi di riammissione bilaterali nei paesi d’origine, di precedente residenza o di transito con i quali la cooperazione nel settore del rimpatrio è estremamente complessa.

PRIORITÀ n. 2:   sostegno per la cooperazione tra Stati membri nella gestione dei rimpatri

Comprende l’elaborazione e l’attuazione di piani integrati di rimpatrio, nonché la cooperazione in settori specifici della gestione integrata dei rimpatri come l’organizzazione, la realizzazione e il follow-up di voli congiunti per l’allontanamento e dell’allontanamento congiunto via terra.

Nel quadro di tale priorità, il contributo comunitario può essere aumentato al 75 % per progetti che riguardano la seguente priorità specifica:

piani integrati di rimpatrio elaborati e da attuarsi anche in collaborazione con altri Stati membri e con l’Agenzia FRONTEX, con organizzazioni non governative e/o organizzazioni internazionali, per riunire le competenze, le esperienze e le risorse diverse delle autorità degli Stati membri e delle altre eventuali organizzazioni coinvolte.

PRIORITÀ n. 3:   sostegno a strumenti innovativi specifici (inter)nazionali per la gestione dei rimpatri

Comprende l’offerta di consulenze e informazioni sul rimpatrio, lo sviluppo di misure per il reinserimento dei rimpatriandi, di modalità di collaborazione con gli uffici consolari e/o i servizi di immigrazione, compresa la formazione, e di misure per raccogliere dati sui cittadini di paesi terzi o sugli apolidi privi di documenti, o il relativo miglioramento.

Nel quadro di tale priorità, il contributo comunitario può essere aumentato al 75 % per progetti che riguardano le seguenti priorità specifiche:

1)

progetti che propongono sistemi particolarmente innovativi per informare e offrire consulenze alle persone da rimpatriare sulla situazione nei paesi di rimpatrio e/o altri incentivi innovativi per accrescere il numero di rimpatri volontari basati sul rispetto della dignità degli interessati;

2)

progetti che sperimentano nuovi metodi di lavoro per accelerare il processo di documentazione delle persone da rimpatriare in collaborazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi.

PRIORITÀ n. 4:   sostegno alle norme e alle migliori pratiche comunitarie sulla gestione dei rimpatri

Comprende l’applicazione delle norme comuni vigenti e future di cui ai considerandi 13 e 14 della decisione n. 575/2007/CE e la promozione di modalità e migliori pratiche (inter)nazionali per collaborare con le autorità competenti di altri Stati membri, avvalendosi per esempio di ICONET.

Nel quadro di tale priorità, il contributo comunitario può essere aumentato al 75 % per progetti che riguardano le seguenti priorità specifiche:

1)

valutazioni e missioni per valutare i progressi compiuti nei programmi, negli strumenti e nelle procedure di rimpatrio;

2)

misure adottate a livello nazionale per garantire un’equa ed efficace attuazione delle norme comuni sul rimpatrio, come stabilito nel quadro della pertinente normativa comunitaria, compresa la formazione di esperti.


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