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Document 32007D0599

2007/599/CE: Decisione della Commissione, del 27 agosto 2007 , recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2007-2013 [notificata con il numero C(2007) 3925]

OJ L 233, 5.9.2007, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 258 - 261

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/599/oj

5.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2007

recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2007-2013

[notificata con il numero C(2007) 3925]

(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2007/599/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione dovrebbe adottare orientamenti strategici che definiscono il quadro d’intervento del Fondo relativamente al periodo coperto dal programma pluriennale 2007-2013.

(2)

Gli orientamenti dovrebbero definire le priorità e, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, della decisione n. 574/2007/CE, le priorità specifiche che permettono agli Stati membri che non beneficiano del Fondo di coesione di aumentare il cofinanziamento del contributo comunitario al 75 % per i progetti cofinanziati dal Fondo.

(3)

Ai sensi dell’articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la presente decisione non è vincolante o applicabile in Danimarca. Considerato che la decisione n. 574/2007/CE sviluppa l’acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, ai sensi dell’articolo 5 di detto protocollo la Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione di detta decisione, se intende recepire tale decisione nel proprio diritto interno.

(4)

In relazione all’Islanda e alla Norvegia, la decisione n. 574/2007/CE costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra il Consiglio dell’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientra nei settori contemplati all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (2).

(5)

In relazione alla Svizzera, la decisione n. 574/2007/CE costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo firmato dall’Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientra nei settori contemplati all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen alle quali il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione n. 365/2000/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord di partecipare ad alcune delle disposizioni dell’acquis di Schengen (3) e della successiva decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all’attuazione di parte delle disposizioni dell’acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (4). La presente decisione non è quindi vincolante o applicabile nel Regno Unito.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen alle quali l’Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (5). La presente decisione non è quindi vincolante o applicabile in Irlanda.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituito in virtù dell’articolo 56 della decisione n. 574/2007/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti che fissano le priorità e le priorità specifiche relative al programma pluriennale 2007-2013 sono definiti in allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2007.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente


(1)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

(2)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(3)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(4)  GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70.

(5)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


ALLEGATO

Per quanto concerne gli obiettivi a), b) e c) di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 574/2007/CE, gli orientamenti strategici che seguono devono essere considerati nel contesto dell’attuazione della politica europea di gestione delle frontiere esterne (1) di cui al programma dell’Aia (2). Gli orientamenti attuano in particolare le priorità della Comunità allo scopo di progredire nell’istituzione graduale del sistema comune integrato di gestione delle frontiere e rafforzare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri.

Per quanto concerne l’obiettivo d) di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 574/2007/CE, gli orientamenti applicheranno in particolare le priorità della Comunità allo scopo di sviluppare ulteriormente la politica comune dei visti, da un lato, quale parte di un sistema a più livelli inteso a combattere l’immigrazione clandestina migliorando le prassi per il trattamento delle domande di visto presso le rappresentanze consolari locali e, dall’altro, facilitando i viaggi legittimi.

Il sostegno all’attuazione del sistema di transito speciale di cui all’articolo 6 della decisione n. 574/2007/CE è organizzato nel quadro del programma pluriennale della Repubblica di Lituania conformemente ai presenti orientamenti.

Gli Stati membri devono determinare la distribuzione più efficace delle risorse finanziarie loro assegnate sulla base dei propri bisogni. Tuttavia, nella fase di elaborazione dei rispettivi progetti di programmi pluriennali 2007-2013, essi devono assegnare le risorse comunitarie disponibili nel quadro del Fondo ad almeno tre delle cinque priorità elencate di seguito.

Le priorità specifiche elencate di seguito si riferiscono ad azioni a livello nazionale che potenziano il valore degli strumenti e i meccanismi comuni di cui dispongono gli operatori o che esercitano un’incidenza diretta sulla capacità degli altri Stati membri, o della Comunità nel suo complesso, di garantire la sicurezza delle frontiere esterne.

Inoltre, nel preparare i propri programmi pluriennali, gli Stati membri sono invitati a tenere conto delle sinergie con l’operato dell’agenzia Frontex nell’ambito del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne.

PRIORITÀ n. 1:   sostegno alla prosecuzione dell’istituzione graduale del sistema comune integrato di gestione delle frontiere per quanto riguarda i controlli sulle persone alle frontiere esterne e la sorveglianza di queste ultime.

Tale sostegno potrebbe implicare la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi ed attrezzature, in conformità delle norme in materia di ammissibilità del Fondo. Gli investimenti dovrebbero in particolare servire a garantire la convergenza in materia di gestione dei dati, al fine di facilitare l’adozione di decisioni e la condivisione delle informazioni tra Stati membri, nonché a migliorare le strutture e i processi in un’ottica di innalzamento del livello della sicurezza alle frontiere, anche mediante la fornitura di attrezzature per l’individuazione di documenti falsi.

Nel quadro di tale priorità, il contributo comunitario può essere aumentato al 75 % per progetti che riguardano le seguenti priorità specifiche:

1)

miglioramento dei sistemi nazionali di comunicazione, affinché diventino interoperabili con quelli degli altri Stati membri;

2)

acquisto di attrezzature operative di controllo delle frontiere esterne che siano interoperabili con quelle degli altri Stati membri, o miglioramento delle attrezzature esistenti affinché diventino tali, e che tengano conto dei risultati dell’analisi comune ed integrata dei rischi;

3)

acquisto di attrezzature operative al fine di aumentare la capacità degli Stati membri di partecipare e/o contribuire alla cooperazione operativa tra Stati membri coordinata dall’Agenzia Frontex, o miglioramento delle attrezzature esistenti per aumentare tale capacità.

PRIORITÀ n. 2:   sostegno allo sviluppo e all’attuazione delle componenti nazionali di un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere esterne e di una rete europea permanente di pattuglie costiere alle frontiere marittime meridionali degli Stati membri dell’Unione europea.

Tale sostegno potrebbe anche comprendere il miglioramento dei sistemi di sorveglianza per renderli in grado di individuare e identificare correttamente autoveicoli, imbarcazioni e velivoli.

Nel quadro di tale priorità, il contributo comunitario può essere aumentato al 75 % per progetti che riguardano le seguenti priorità specifiche:

1)

investimenti nella creazione o nel miglioramento di un centro unico di coordinamento nazionale, incaricato di coordinare costantemente, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, le attività di tutte le autorità nazionali responsabili del controllo delle frontiere esterne (attività di individuazione, identificazione e intervento) e in grado di scambiare informazioni con i centri di coordinamento nazionali degli altri Stati membri;

2)

investimenti nella creazione o nel miglioramento di un sistema unico di sorveglianza nazionale che copra tutte le frontiere esterne od una parte di esse e che permetta la diffusione costante, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, di informazioni a tutte le autorità responsabili del controllo delle frontiere esterne;

3)

acquisto di attrezzature che permettano attività di individuazione e identificazione e interventi alle frontiere (per esempio veicoli, imbarcazioni, velivoli, elicotteri, sensori e telecamere) o miglioramento delle attrezzature esistenti, a condizione che il bisogno di tali attrezzature sia stato chiaramente riconosciuto a livello europeo.

PRIORITÀ n. 3:   sostegno al rilascio di visti e alla lotta contro l’immigrazione clandestina, compresa l’individuazione di documenti falsi o falsificati, tramite il miglioramento delle attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi.

Nel quadro di tale priorità, il contributo comunitario può essere aumentato al 75 % per progetti che riguardano le seguenti priorità specifiche:

1)

la promozione della cooperazione sistematica e regolare tra i servizi consolari degli Stati membri, e tra i servizi consolari e altri servizi dei diversi Stati membri in materia di visti;

2)

iniziative per lo sviluppo e l’istituzione della rappresentanza limitata, della coubicazione e di centri comuni per le domande di visto, in una prima fase per il ricevimento e successivamente anche per il trattamento delle domande.

PRIORITÀ n. 4:   sostegno all’istituzione dei sistemi informatici necessari all’attuazione degli strumenti giuridici comunitari in materia di frontiere esterne e visti.

Nel quadro di tale priorità, il contributo comunitario può essere aumentato al 75 % per progetti che riguardano le seguenti priorità specifiche:

1)

investimenti relativi al sistema d’informazione Schengen (Schengen Information System, SIS);

2)

investimenti relativi al sistema d’informazione visti (Visa Information System, VIS).

PRIORITÀ n. 5:   sostegno all’attuazione effettiva ed efficace degli strumenti giuridici comunitari pertinenti in materia di frontiere esterne e visti, in particolare il codice frontiere Schengen (Schengen Borders Code) e il codice europeo dei visti (European Code on Visas) (3).

Il sostegno potrebbe comprendere la diffusione di informazioni relative agli strumenti pertinenti, compresi testi quali il manuale pratico destinato alle guardie di frontiera, nonché attività di formazione per funzionari della guardia di frontiera e consolati.

Nel quadro di tale priorità, il contributo comunitario può essere aumentato al 75 % per progetti che riguardano le seguenti priorità specifiche:

1)

attuazione a livello nazionale del programma di formazione comune destinato alle guardie di frontiera;

2)

miglioramento della qualità dei contributi nazionali al modello di analisi comune ed integrata dei rischi.


(1)  Nel contesto della presente decisione, la gestione delle frontiere esterne si riferisce unicamente al controllo sulle persone.

(2)  Per i più recenti documenti relativi alle politiche europee in tale ambito, cfr. in particolare il documento «Approccio globale in materia di migrazione: Azioni prioritarie incentrate sull’Africa e il Mediterraneo», adottato dal Consiglio europeo il 15 e 16 dicembre 2005 (Boll. 12-2005, punti I.6 e da I.15 a I.20) e la comunicazione della Commissione sul rafforzamento della gestione delle frontiere marittime meridionali dell’Unione europea, adottata il 30 novembre 2006 [COM(2006) 733 def.].

(3)  L’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari sarà sostituita dal codice europeo dei visti, dopo che quest’ultimo sarà adottato dal Consiglio.


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