2007/530/Euratom: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2007 , relativa all'istituzione del gruppo europeo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la sicurezza della gestione dei residui (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 195 del 27.7.2007, pagg. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Decisione della Commissione
del 17 luglio 2007
relativa all'istituzione del gruppo europeo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la sicurezza della gestione dei residui
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/530/Euratom)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 135,
considerando quanto segue:
(1) La Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom") ed i suoi Stati membri sono impegnati nel mantenimento e nel miglioramento della sicurezza degli impianti nucleari e della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, impegno che si riflette in particolare nella normativa comunitaria esistente, adottata a norma degli articoli 31 e 32 del trattato Euratom, come pure nelle pertinenti risoluzioni e conclusioni del Consiglio europeo, del Parlamento europeo, del Consiglio e del Comitato economico e sociale europeo.
(2) Il Consiglio europeo dell' 8 e 9 marzo 2007 ha approvato la proposta della Commissione di istituire un gruppo europeo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e sulla sicurezza della gestione dei residui, con il mandato di arrivare gradualmente ad una base di intesa e all'eventuale elaborazione di ulteriori norme europee in tali settori.
(3) I lavori del gruppo ad alto livello devono tenere conto delle conclusioni della 2798esima riunione del Consiglio dell'Unione europea (Affari economici e finanziari) dell' 8 maggio 2007, in cui viene stabilito un elenco di azioni possibili, basate sulle relazioni del gruppo di lavoro sulla sicurezza nucleare, e partire dalla cooperazione esistente negli attuali contesti internazionali (quali la Convenzione sulla sicurezza nucleare, la Convenzione congiunta, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, l'Agenzia dell'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Associazione dei regolatori nucleari dell'Europa occidentale).
(4) Il gruppo ad alto livello deve essere composto dai dirigenti delle autorità nazionali di regolamentazione o di sicurezza nei settori della sicurezza degli impianti nucleari e della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. La Commissione deve designare un suo rappresentante.
(5) Il gruppo ad alto livello deve informare periodicamente il Foro europeo dell'energia nucleare, che costituisce una piattaforma generale di dibattito a cui partecipano tutte le parti interessate del settore nucleare. Esso deve contribuire ad un'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri interessati, delle pertinenti disposizioni vigenti.
(6) Il gruppo ad alto livello deve presentare relazioni periodiche di attività, che includano, se del caso, raccomandazioni alla Commissione, da trasmettere al Parlamento europeo ed al Consiglio.
(7) Occorre pertanto istituire il gruppo ad alto livello e definirne il mandato e la struttura,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È istituito il gruppo europeo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e sulla sicurezza della gestione dei residui (di seguito "il gruppo ad alto livello").
Articolo 2
Compiti
Il gruppo ad alto livello, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, consiglia la Commissione e l'aiuta a sviluppare una base comune di intesa e ad elaborare, se del caso, ulteriori norme europee nei settori:
a) della sicurezza degli impianti nucleari; e
b) della sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.
Esso agevola le consultazioni, il coordinamento e la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione.
Articolo 3
Composizione
1. Il gruppo ad alto livello è composto da 27 rappresentanti nazionali competenti nei settori di cui all'articolo 2 e da un rappresentante della Commissione. Il gruppo può decidere a maggioranza semplice di aumentare il numero dei membri includendo membri supplenti.
Ogni Stato membro nomina un membro ed un membro supplente. I membri del gruppo rimangono in carica fino a quando non sono sostituiti.
2. La Commissione designa un rappresentante ad alto livello che assista alle riunioni e partecipi alle discussioni del gruppo ad alto livello. Il rappresentante della Commissione è un membro paritario del gruppo e partecipa a tutte le riunioni.
3. I membri che non possono più contribuire efficacemente alle discussioni del gruppo, che si dimettono o che non rispettano le condizioni per l'appartenenza al gruppo possono essere sostituiti per il periodo rimanente del loro mandato.
4. I membri nominati ad personam dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire al servizio dell'interesse pubblico e confermano altresì l'assenza o l'esistenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza.
5. I nomi dei membri nominati ad personam sono pubblicati sul sito Internet della DG Energia e trasporti.
Articolo 4
Organizzazione
1. Il gruppo ad alto livello elegge a maggioranza semplice un presidente fra i suoi membri.
2. Il gruppo ad alto livello può istituire gruppi o sottogruppi di lavoro costituiti da esperti per studiare argomenti specifici nell'ambito del mandato stabilito dal gruppo. Questi gruppi o sottogruppi sono sciolti non appena eseguito il mandato.
3. La Commissione può presenziare a tutte le riunioni di questi gruppi di lavoro di esperti.
4. I gruppi e i sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione secondo le procedure ed il calendario stabiliti. La Commissione provvede al servizio di segreteria.
5. Gli esperti di Stati SEE e di Stati candidati all'adesione all'Unione europea possono assistere alle riunioni del gruppo ad alto livello come osservatori. Il gruppo ad alto livello e la Commissione possono invitare altri esperti ed osservatori ad assistere alle riunioni.
6. Il gruppo ad alto livello adotta il suo regolamento interno per consenso o, in mancanza di consenso, con votazione a maggioranza dei due terzi, in ragione di un voto per Stato membro, previa approvazione della Commissione.
7. La Commissione provvede al servizio di segreteria del gruppo ad alto livello.
Articolo 5
Spese di riunione
Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da un rappresentante per Stato membro, in relazione alle attività del gruppo ad alto livello, sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle disposizioni in vigore presso la Commissione.
Gli esperti non sono retribuiti per le funzioni esercitate.
Articolo 6
Comunicazione delle informazioni
Il gruppo ad alto livello presenta alla Commissione, almeno due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, e successivamente ogni due anni, una relazione di attività.
La Commissione trasmette le relazioni al Parlamento europeo ed al Consiglio corredandole, se del caso, delle proprie osservazioni.
Articolo 7
Trasparenza
Il gruppo ad alto livello svolge ampie consultazioni con tutte le parti e i cittadini interessati in modo aperto e trasparente.
Articolo 8
Riservatezza
Se la Commissione informa il gruppo ad alto livello che il parere richiesto o la questione sollevata è di natura riservata, i membri del gruppo, gli osservatori ed ogni altra persona sono tenuti a non rivelare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del gruppo ad alto livello o dei gruppi di lavoro istituiti all'interno di esso.
Il rappresentante della Commissione può chiedere in tali casi che siano presenti alle riunioni soltanto i membri del gruppo ad alto livello.
Articolo 9
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2007.
Per la Commissione
Andris Piebalgs
Membro della Commissione
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