EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0190

2007/190/CE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 2007 , recante modifica della decisione 2006/769/CE che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili ad un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro degli aspetti transfrontalieri e transnazionali dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013 relativamente alla Bulgaria e alla Romania [notificata con il numero C(2007) 1284]

OJ L 87, 28.3.2007, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M, 24.8.2007, p. 410–411 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 58 - 59

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/190/oj

28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2007

recante modifica della decisione 2006/769/CE che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili ad un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro degli aspetti transfrontalieri e transnazionali dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013 relativamente alla Bulgaria e alla Romania

[notificata con il numero C(2007) 1284]

(2007/190/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2006/769/CE della Commissione (2) è stato definito l'elenco delle regioni e delle zone ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito degli aspetti transfrontalieri e transnazionali dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013.

(2)

In seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania è opportuno aggiungere alcune regioni e zone di tali Stati membri all'elenco delle regioni e delle zone ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito degli aspetti transfrontalieri e transnazionali dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei Fondi.

(4)

La decisione 2006/769/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5)

Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica la presente decisione va applicata dalla data di adesione della Bulgaria e della Romania,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/769/CE è modificata come segue:

1)

l'allegato I è modificato come segue:

a)

dopo la voce «BE353 Arr. Philippeville» sono inserite le seguenti voci:

«BG311

Vidin

BG312

Montana

BG313

Vratsa

BG314

Pleven

BG321

Veliko Tarnovo

BG323

Ruse

BG325

Silistra

BG332

Dobrich

BG413

Blagoevgrad

BG422

Haskovo

BG424

Smolyan

BG425

Kardzhali»;

b)

dopo la voce «PT184 Baixo Alentejo» sono inserite le seguenti voci:

«RO111

Bihor

RO115

Satu Mare

RO223

Constanța

RO312

Călărași

RO314

Giurgiu

RO317

Teleorman

RO411

Dolj

RO413

Mehedinți

RO414

Olt

RO421

Arad

RO424

Timiș»;

2)

nell'allegato II l'elenco delle zone che figura sotto il titolo «EUROPA SUD-ORIENTALE» è modificato come segue:

a)

prima della voce «GR11 Anatoliki Makedonia, Thraki» sono inserite le seguenti voci:

«BG31

Severozapaden

BG32

Severen tsentralen

BG33

Severoiztochen

BG34

Yugoiztochen

BG41

Yugozapaden

BG42

Yuzhen tsentralen»;

b)

dopo la voce «AT34 Vorarlberg» sono inserite le seguenti voci:

«RO11

Nord-Vest

RO12

Centru

RO21

Nord-Est

RO22

Sud-Est

RO31

Sud-Muntenia

RO32

București-Ilfov

RO41

Sud-Vest Oltenia

RO42

Vest».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2007.

Per la Commissione

Danuta HÜBNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

(2)  GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 47.


Top