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Document 32007D0184

2007/184/CE: Decisione della Commissione, del 23 marzo 2007 , concernente la pubblicazione del riferimento della norma EN 71-1:2005 Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche per quanto concerne i requisiti tecnici per i giocattoli emisferici conformemente alla direttiva 88/378/CEE del Consiglio concernente la sicurezza dei giocattoli [notificata con il numero C(2007) 1256] (Testo rilevante ai fini del SEE )

OJ L 85, 27.3.2007, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M, 24.8.2007, p. 382–384 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 163 - 165

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/184/oj

27.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2007

concernente la pubblicazione del riferimento della norma EN 71-1:2005 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche» per quanto concerne i requisiti tecnici per i giocattoli emisferici conformemente alla direttiva 88/378/CEE del Consiglio concernente la sicurezza dei giocattoli

[notificata con il numero C(2007) 1256]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/184/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

visto il parere del comitato permanente istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (2), modificata dalla direttiva 98/48/CE (comitato per le norme e le regolamentazioni tecniche),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2 della direttiva 88/378/CEE stabilisce che i giocattoli possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o dei terzi, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne sia fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

(2)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 88/378/CEE la conformità dei giocattoli alle pertinenti norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, presume la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva.

(3)

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 88/378/CEE gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(4)

Il Comitato europeo di normalizzazione, su incarico della Commissione, ha elaborato e adottato in data 15 luglio 1998 la norma armonizzata EN 71-1:1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche», i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati per la prima volta nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 28 luglio 1999 (3).

(5)

Il 16 settembre 2004 il Comitato europeo di normalizzazione ha adottato la modifica 10 della norma armonizzata EN 71-1:1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche». I riferimenti di questa modifica sono stati pubblicati per la prima volta nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 2 agosto 2005 (4).

(6)

Il 19 settembre 2005 il Comitato europeo di normalizzazione ha adottato la norma EN 71-1:2005 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche» che costituisce una versione consolidata della norma armonizzata EN 71-1:1998 e delle sue 11 modifiche. La modifica 10 è incorporata nella norma EN 71-1:2005.

(7)

La modifica 10 intende trattare i rischi di soffocamento posti da giocattoli in forma di tazza, ciotola o in forma di mezzo uovo aventi un’apertura più o meno sferica, ovale o ellittica, che bambini in tenera età potrebbero porsi sul volto durante il gioco producendo un effetto a ventosa che non lascia passare l’aria. La modifica esclude dal suo campo di applicazione i giocattoli destinati ad essere usati per bere, come ad esempio le tazzine giocattolo da tè.

(8)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 88/378/CEE le autorità francesi hanno sollevato un’obiezione formale in relazione ai requisiti relativi ai giocattoli emisferici, in particolare all’esclusione dei giocattoli usati per bere di cui alla norma EN 71-1:2005.

(9)

Le autorità francesi evocano che l’obiettivo dei requisiti tecnici di cui alla norma armonizzata sui giocattoli emisferici è di affrontare i rischi di soffocamento presentati da certe forme di giocattoli che possono essere posti sul naso e sulla bocca di un bambino producendo un effetto a ventosa che non lascia passare l’aria. Tra questi prodotti vi sono i giocattoli usati per bere. Si tratta di giocattoli che i bambini, con la massima probabilità, si porranno sulla bocca giocando e fingendo di bere. Di conseguenza, le autorità francesi sostengono che i giocattoli destinati ad essere usati per bere dovrebbero rientrare nel campo di applicazione dei requisiti in merito ai giocattoli emisferici di cui alla norma armonizzata EN 71-1:2005.

(10)

Secondo il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) la standardizzazione dei giocattoli emisferici era giustificata dagli incidenti verificatisi allorché i bambini giocavano con simili giocattoli in ristoranti self-service. I lavori si basavano su un’ampia indagine finalizzata a individuare le dimensioni e forme critiche degli articoli da assoggettare alla normalizzazione in relazione ai bambini da tutelare. Per quanto concerne gli oggetti destinati ad essere usati per bere, ad esempio le tazzine di un servizio da tè, il CEN era giunto alla conclusione che non si erano verificati incidenti con questi giocattoli né con tazze reali. Sulla base di queste indagini il CEN ha deciso che non vi fosse motivo di estendere i lavori di normalizzazione a questo tipo particolare di giocattoli.

(11)

Su richiesta della Commissione gli esperti degli Stati membri in materia di sicurezza dei giocattoli hanno informato la Commissione di incidenti causati da giocattoli di questo tipo. Gli incidenti sono menzionati in una relazione pubblicata sulla rivista «Pediatrics», vol. 111, n. 1, gennaio 2003. Conformemente a tale relazione si sono identificati complessivamente 17 incidenti. In tutti i casi esaminati si sono trovati bambini con un oggetto semirigido che aderiva fortemente al loro viso. Sui 17 incidenti in questione 13 riguardavano giocattoli. In questi incidenti erano coinvolti bambini tra 4 e i 36 mesi d’età.

(12)

La Commissione è stata anche informata di un incidente non mortale verificatosi negli USA registrato in data 27 ottobre 2000 dalla Consumer Product Safety Commission degli USA. Una bambina di due anni e mezzo era stata trovata con la bocca e il naso bloccati da una tazza giocattolo in plastica rigida, che faceva parte di un servizio da tè giocattolo.

(13)

Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità francesi, dalle altre autorità nazionali e dal comitato per le norme e le regolamentazioni tecniche si è riscontrato che i giocattoli destinati ad essere usati per bere possono presentare un rischio di soffocamento. Visto che tali giocattoli sono esclusi dal campo di applicazione della norma summenzionata, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/378/CEE gli Stati membri presumono che i giocattoli summenzionati soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza soltanto se corredati di un certificato di tipo CE rilasciato da un organismo notificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I giocattoli in forma di tazza, ciotola o in forma di mezzo uovo aventi un’apertura più o meno rotonda, ovale o ellittica destinati ad essere usati per bere esulano dal campo di applicazione della norma EN 71-1:2005. Essi possono però presentare lo stesso rischio di soffocamento costituito dai giocattoli che rientrano nel campo di applicazione di detta norma. Per tale motivo la Commissione incaricherà l’organismo europeo di normalizzazione interessato di riesaminare la norma in questione.

Articolo 2

La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del riferimento della norma EN 71-1:2005 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche» è accompagnata dal seguente avviso addizionale:

«I giocattoli in forma di tazza, ciotola o in forma di una metà d’uovo aventi un’apertura più o meno rotonda, ovale o ellittica destinati ad essere usati per bere, come ad esempio i servizi da tè giocattolo, possono presentare un rischio per la salute dei bambini. Tali giocattoli non sono coperti dalla norma, ragion per cui questi prodotti devono essere corredati di un certificato del tipo CE e la conformità col modello approvato dev’essere stata certificata dall’apposizione del marchio CE».

Articolo 3

Un avviso identico a quello di cui all’articolo 2 della presente decisione accompagna il riferimento a una norma nazionale che recepisce la norma EN 71-1:2005 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche» da pubblicarsi a cura degli Stati membri in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 88/378/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU C 215 del 28.7.1999, pag. 4.

(4)  GU C 188 del 2.8.2005, pag. 2.


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