EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0125

Decisione del Consiglio, del 12 febbraio 2007 , che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico Prevenzione e lotta contro la criminalità , quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà

OJ L 58, 24.2.2007, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 57 - 62

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32014R0513

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/125(1)/oj

24.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 58/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2007

che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà

(2007/125/GAI)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 30 e 31 e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’obiettivo dell’Unione di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è perseguito, come previsto all’articolo 2, quarto trattino, e all’articolo 29 del trattato sull’Unione europea, prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo.

(2)

Al fine di tutelare la libertà e la sicurezza dei cittadini e della società dalle attività criminose, l’Unione dovrebbe adottare i provvedimenti necessari per prevenire, individuare, indagare e perseguire in maniera efficiente ed efficace tutte le forme di criminalità, soprattutto di carattere transfrontaliero.

(3)

Basandosi sulla conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell’ottobre 1999 il Consiglio europeo ha ribadito la priorità di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (e soprattutto di tutelare i cittadini dalle varie forme di criminalità mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità) con il programma dell’Aia del novembre 2004 (2), le dichiarazioni sul terrorismo del settembre 2001 e del marzo 2004 e la strategia europea in materia di droga del dicembre 2004.

(4)

Per fornire consulenza nell'elaborazione dei vari aspetti della prevenzione della criminalità a livello dell'Unione europea e fornire supporto alle azioni di prevenzione della criminalità a livello locale e nazionale, con la decisione 2001/427/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001 (3), è stata istituita la rete europea di prevenzione della criminalità.

(5)

Il programma quadro istituito dalla decisione 2002/630/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS) (4), ha contribuito considerevolmente al rafforzamento della cooperazione tra i servizi di polizia e altre autorità di contrasto e i servizi giudiziari degli Stati membri e al miglioramento della reciproca comprensione tra i rispettivi ordinamenti di polizia e giudiziari, giuridici ed amministrativi e alla reciproca fiducia negli stessi.

(6)

È necessario e opportuno estendere le possibilità di finanziamento delle misure finalizzate alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità e rivederne le modalità ai fini di una migliore efficacia, efficienza in termini di costi e trasparenza.

(7)

Il programma quadro mira ad agevolare il sostegno e la tutela effettivi degli interessi dei testimoni di reati, sottolineando nel contempo l'importanza di proteggere le vittime dei medesimi. A riprova della priorità attribuita al sostegno delle vittime, il programma specifico «Giustizia penale» sottolinea l'aspetto di assistenza sociale e legale alle vittime.

(8)

Le azioni della Commissione e i progetti transnazionali restano importanti per giungere ad una migliore e più stretta cooperazione e coordinamento tra gli Stati membri. Inoltre, è utile ed opportuno finanziare progetti in seno agli Stati membri nella misura in cui possano apportare utili esperienze e competenze per azioni future a livello dell’Unione.

(9)

Dal momento che la criminalità non conosce frontiere, è opportuno consentire la partecipazione di paesi terzi ed organizzazioni internazionali ai progetti transnazionali.

(10)

È necessario garantire la complementarietà con altri programmi dell’Unione e della Comunità, come il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione europea, lo strumento finanziario per la protezione civile e i Fondi strutturali.

(11)

Poiché gli obiettivi della presente decisione, in particolare la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata e transfrontaliera, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o dell'impatto del programma, essere realizzati meglio a livello dell’Unione europea, il Consiglio può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, applicabile all'Unione in virtù dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(12)

Conformemente all’articolo 41, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, le spese operative dovrebbero essere finanziate, nell'ambito del titolo VI, mediante il bilancio generale dell'Unione europea.

(13)

Le spese del programma dovrebbero essere compatibili con il massimale di cui alla rubrica 3 del quadro finanziario. È necessario prevedere una certa flessibilità nella definizione del programma per poter eventualmente adeguare le azioni previste in funzione dell'evoluzione delle esigenze nel corso del periodo 2007-2013. La decisione dovrebbe, pertanto, essere limitata alla definizione generica delle azioni previste e delle disposizioni amministrative e finanziarie corrispondenti.

(14)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo le procedure in essa previste, con l'assistenza di un comitato.

(15)

È opportuno inoltre adottare misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o scorrettamente utilizzati a norma dei regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (5), ed (Euratom, CE) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione (6), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (7).

(16)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (9), che tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, si applicano tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi nei quali la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

(17)

È opportuno sostituire, dal 1o gennaio 2007, la decisione 2002/630/GAI con la presente decisione e con la decisione che istituisce il programma specifico «Giustizia penale».

(18)

Al fine di assicurare l'effettiva e tempestiva attuazione del programma, la presente decisione dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1o gennaio 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente decisione istituisce il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità» (di seguito «programma»), quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà, al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2.   Il programma è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Obiettivi generali

1.   Il programma contribuisce a garantire un elevato livello di sicurezza ai cittadini mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani e i reati a danno dei bambini, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode.

2.   Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunità europea, gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche dell'Unione e della Comunità.

Articolo 3

Temi e obiettivi specifici

1.   Il programma si articola in quattro temi:

a)

prevenzione della criminalità e criminologia;

b)

attività di contrasto della criminalità;

c)

protezione e sostegno ai testimoni;

d)

protezione delle vittime.

2.   Nell'ambito degli obiettivi generali il programma contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a)

incoraggiare, promuovere ed elaborare metodi e strumenti orizzontali necessari per una strategia di prevenzione e lotta contro la criminalità e per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, per esempio i lavori della rete dell'Unione europea di prevenzione della criminalità, i partenariati tra settore pubblico e privato, l'elaborazione delle migliori prassi per la prevenzione della criminalità, l'elaborazione di statistiche comparabili, la criminologia applicata e un migliore approccio al problema dei giovani autori di reati;

b)

promuovere e organizzare azioni di coordinamento, cooperazione e comprensione reciproca tra le autorità di contrasto, le altre autorità nazionali e gli organismi affini dell'Unione in ordine alle priorità stabilite dal Consiglio, in particolare quelle definite dall'Europol nella valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata;

c)

promuovere ed elaborare le migliori prassi per il sostegno e la protezione dei testimoni; e

d)

promuovere ed elaborare le migliori prassi per la protezione delle vittime di reati.

3.   Il programma non riguarda la cooperazione giudiziaria. Può, tuttavia, contemplare azioni finalizzate ad incoraggiare la cooperazione tra autorità giudiziarie e autorità di contrasto.

Articolo 4

Azioni ammissibili

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3, il programma finanzia, alle condizioni stabilite dal programma di lavoro annuale, i seguenti tipi di azione:

a)

progetti di dimensione europea promossi e gestiti dalla Commissione;

b)

progetti transnazionali ai quali partecipano partner di almeno due Stati membri, o di almeno uno Stato membro ed un altro paese, sia esso un paese aderente o un paese candidato;

c)

progetti nazionali all'interno degli Stati membri che:

i)

preparino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione («misure di avviamento»);

ii)

integrino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione («misure complementari»);

iii)

contribuiscano ad elaborare metodi e/o tecnologie innovativi con un potenziale di trasferibilità verso azioni a livello dell'Unione, o elaborino tali metodi o tecnologie al fine di trasferirli ad altri Stati membri e/o altri paesi, che possono essere paesi aderenti o paesi candidati;

d)

le sovvenzioni di funzionamento a favore di organizzazioni non governative che perseguano, senza scopo di lucro, obiettivi del programma a dimensione europea.

2.   In particolare, possono essere finanziate le seguenti attività:

a)

azioni volte a migliorare la cooperazione e il coordinamento operativi (potenziamento delle reti, della fiducia e comprensione reciproca, scambio e diffusione di informazioni, esperienze e migliori prassi);

b)

attività di analisi, di controllo e di valutazione;

c)

elaborazione e trasferimento di tecnologie e metodologie;

d)

formazione e scambio di personale e di esperti; e

e)

attività di sensibilizzazione e divulgazione.

Articolo 5

Accesso al programma

1.   Il programma è destinato alle autorità di contrasto, ad altri organismi, soggetti e istituzioni pubblici e/o privati, comprese le autorità locali, regionali e nazionali, le parti sociali, le università, gli uffici statistici, le organizzazioni non governative, i partenariati tra settore pubblico e privato e gli organismi internazionali competenti.

2.   Possono accedere al programma gli organismi e le organizzazioni dotati di personalità giuridica con sede negli Stati membri. Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro hanno accesso alle sovvenzioni soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o statali.

3.   Per quanto riguarda i progetti transnazionali, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono parteciparvi in qualità di partner ma non possono presentare progetti.

Articolo 6

Tipologie di intervento

1.   Il finanziamento dell'Unione può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a)

sovvenzioni;

b)

contratti di appalto pubblico.

2.   Le sovvenzioni dell'Unione sono concesse in seguito ad inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza, eccezionali e debitamente giustificati, o se le caratteristiche del beneficiario non lasciano altra scelta per un'azione determinata e sono erogate in forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni.

Il programma di lavoro annuale fissa il tasso minimo della spesa annuale da destinare alle sovvenzioni. Esso è almeno del 65 %.

Il tasso massimo di cofinanziamento dei costi dei progetti è specificato nel programma di lavoro annuale.

3.   Sono previste spese destinate a misure di accompagnamento, attraverso contratti di appalto pubblico; in tal caso, i fondi dell'Unione finanziano l'acquisto di beni e servizi. Sono finanziate, tra l’altro, le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 7

Misure di attuazione

1.   La Commissione attua il finanziamento dell'Unione conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito «regolamento finanziario»).

2.   Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro la fine di settembre, nei limiti degli obiettivi generali di cui all'articolo 2, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all'articolo 6, paragrafo 3, e, se necessario, un elenco di altre azioni.

Il programma di lavoro annuale per il 2007 è adottato tre mesi dopo che la presente decisione ha preso effetto.

3.   Il programma di lavoro annuale è adottato secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10.

4.   Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

a)

la conformità al programma di lavoro annuale, agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e alle misure adottate nei vari settori di cui agli articoli 3 e 4;

b)

la qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi nonché alla loro diffusione;

c)

l'importo del finanziamento dell'Unione richiesto e la sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi;

d)

l'impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e sulle misure adottate nei vari settori di cui agli articoli 3 e 4.

5.   Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), sono valutate considerando, tra l'altro:

a)

la coerenza con gli obiettivi del programma;

b)

la qualità delle attività programmate;

c)

il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;

d)

l'impatto geografico delle attività svolte;

e)

il rapporto costi/benefici dell'attività proposta.

6.   La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10. La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da b) a d), secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9.

La Commissione adotta le decisioni relative alle domande di sovvenzioni che riguardano organismi o organizzazioni a scopo di lucro secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10.

Articolo 8

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (di seguito «comitato»).

2.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

3.   La Commissione può invitare i rappresentanti dei paesi candidati a riunioni informative successive alle riunioni del comitato.

Articolo 9

Procedura consultiva

1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

2.   Il parere è messo a verbale; ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

3.   La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.

Articolo 10

Procedura di gestione

1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo citato. Il presidente non partecipa al voto.

2.   La Commissione adotta misure che si applicano immediatamente. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In quest'ultimo caso, la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di tre mesi a decorrere da tale comunicazione.

3.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 11

Complementarietà

1.   Si devono ricercare sinergie, coerenza e complementarietà con altri strumenti dell'Unione e della Comunità, tra l'altro con i programmi specifici «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza» e «Giustizia penale», il programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea e lo strumento finanziario per la protezione civile.

2.   Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti dell'Unione e della Comunità, in particolare con il programma «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo» e di altri rischi correlati alla sicurezza, al fine di attuare azioni dirette a realizzare gli obiettivi comuni al programma e ad altri strumenti dell'Unione/della Comunità.

3.   Le operazioni finanziate a norma della presente decisione non ricevono finanziamenti da altri strumenti finanziari dell’Unione/della Comunità per i medesimi obiettivi. Si provvede affinché i beneficiari del programma forniscano alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti a carico del bilancio generale dell'Unione europea e di altre fonti, nonché informazioni sulle richieste di finanziamento in corso.

Articolo 12

Risorse di bilancio

Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili per ciascun esercizio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 13

Sorveglianza

1.   La Commissione provvede affinché, per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiario trasmetta relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori e una relazione finale sia trasmessa entro tre mesi dal completamento dell'azione. La Commissione stabilisce forma e struttura delle relazioni.

2.   La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni risultanti dall'attuazione del programma prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di rappresentanti autorizzati), da effettuarsi se necessario mediante controlli in loco, anche a campione, e controlli contabili da parte della Corte dei conti.

3.   La Commissione provvede affinché il beneficiario del finanziamento comunitario tenga a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo a quest'ultima.

4.   Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli in loco di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione provvede affinché siano rettificati l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato e il calendario dei pagamenti.

5.   La Commissione provvede affinché sia adottato qualsiasi altro provvedimento necessario per verificare che le azioni finanziate siano eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate a norma della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE) n. 1073/1999.

2.   Per quanto concerne le azioni dell'Unione finanziate nell’ambito della presente decisione, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 ed (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, incluso qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale stipulato sulla base del programma, derivante da un atto o da un’omissione da parte di un operatore economico, che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa indebita.

3.   La Commissione provvede affinché l'importo dell'aiuto finanziario concesso per un'azione sia ridotto, sospeso o recuperato qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione ai cui sensi è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora l'andamento dell'esecuzione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione provvede affinché il beneficiario sia invitato a comunicare le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione provvede affinché possa essere annullato il finanziamento residuo e possa essere chiesto il rimborso dei fondi già erogati.

5.   La Commissione provvede affinché le siano restituiti gli importi indebitamente versati. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 15

Valutazione

1.   Il programma è oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito dello stesso.

2.   La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

una presentazione annuale sull'attuazione del programma;

b)

una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma, entro il 31 marzo 2010;

c)

una comunicazione sulla continuazione del programma, entro il 31 dicembre 2010;

d)

una relazione di valutazione ex post, entro il 31 marzo 2015.

Articolo 16

Pubblicazione dei progetti

Ogni anno la Commissione pubblica l'elenco delle azioni finanziate nell'ambito del programma, corredato di una breve descrizione di ciascun progetto.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

1.   A partire dal 1o gennaio 2007 la presente decisione sostituisce le corrispondenti disposizioni della decisione 2002/630/GAI.

2.   Le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 a norma della decisione 2002/630/GAI continuano ad essere disciplinate, fino a completamento avvenuto, da detta decisione.

Articolo 18

Efficacia e applicazione

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  Parere del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(3)  GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 1.

(4)  GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 5.

(5)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(6)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(7)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(8)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(9)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 della Commissione (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).


Top