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Document 32007D0060

Decisione della Commissione, del 26 ottobre 2006 , che istituisce l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

OJ L 32, 6.2.2007, p. 88–90 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M, 17.12.2008, p. 893–897 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 185 - 187
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 185 - 187
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 018 P. 48 - 50

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013D0801

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/60(1)/oj

6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/88


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2006

che istituisce l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(2007/60/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 58/2003 conferisce alla Commissione il potere di decidere di istituire agenzie esecutive conformi allo statuto stabilito dallo stesso regolamento e di affidare loro determinati compiti relativi alla gestione di uno o più programmi o azioni comunitari.

(2)

L’istituzione di un’agenzia esecutiva mira a consentire alla Commissione di concentrarsi su attività e funzioni prioritarie che non possono essere esternalizzate, senza tuttavia perdere la guida, il controllo e la responsabilità ultima delle azioni gestite dalle agenzie esecutive.

(3)

La gestione dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto riguarda l’esecuzione di progetti che non richiedono decisioni di natura politica e richiede un elevato livello di competenze tecniche e finanziarie per l’intera durata del progetto.

(4)

La delega a un’agenzia esecutiva di compiti inerenti all’esecuzione di questo programma può essere effettuata secondo una netta separazione tra le fasi di programmazione, definizione delle priorità e valutazione del programma, di competenza dei servizi della Commissione, e l’esecuzione dei progetti, affidata all’agenzia esecutiva.

(5)

Un’analisi costi-benefici eseguita a tal fine ha indicato che l’istituzione di un’agenzia esecutiva permetterebbe di realizzare la rete transeuropea di trasporto all’insegna di una maggiore efficacia e a costi inferiori. Tenendo conto delle caratteristiche proprie della rete transeuropea di trasporto, occorre porre l’accento sulla delega di compiti tecnici, in quanto l’obiettivo fondamentale è rafforzare i legami fra la rete transeuropea di trasporto e la comunità degli esperti.

(6)

L’agenzia deve mobilitare competenze di livello elevato, a favore degli obiettivi definiti dalla Commissione e sotto il controllo di quest’ultima. L’istituzione dell’agenzia deve inoltre ottimizzare la realizzazione della rete transeuropea di trasporto agevolando l’assunzione di personale specializzato nei settori pertinenti.

(7)

L’istituzione dell’agenzia deve rendere più flessibile l’attuazione dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto. Il programma annuale di lavoro deve permettere all’agenzia di contribuire alla realizzazione delle priorità annuali per l’istituzione della rete transeuropea di trasporto, pianificate e stabilite dalla Commissione. L’agenzia deve inoltre garantire un migliore coordinamento dei finanziamenti con altri strumenti comunitari.

(8)

Una gestione basata sui risultati ottenuti dall’agenzia, con l’introduzione delle procedure e dei circuiti di controllo e coordinamento necessari, deve permettere di semplificare le modalità di realizzazione della rete transeuropea di trasporto da parte dei servizi della Commissione. Questi potranno avvalersi dei lavori tecnici dell’agenzia, sviluppando parallelamente e in modo adeguato i compiti che presuppongono valutazioni di natura politica.

(9)

La cooperazione dell’agenzia con i servizi della Commissione e lo svolgimento dei suoi compiti specifici devono permettere di migliorare la visibilità dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione dell’agenzia

1.   È istituita un’agenzia esecutiva (in appresso denominata «l’agenzia») per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.

2.   La denominazione dell’agenzia è «Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto».

Articolo 2

Sede

L’agenzia ha sede a Bruxelles.

Articolo 3

Durata

L’agenzia è istituita per un periodo che decorre dal 1o novembre 2006 e termina il 31 dicembre 2008.

Articolo 4

Obiettivi e compiti

1.   Nell’ambito dell’azione comunitaria concernente la rete transeuropea di trasporto, l’agenzia è incaricata dell’esecuzione di compiti riguardanti la concessione di un contributo finanziario comunitario conformemente al regolamento n. 2236/95 del Consiglio (2), ad esclusione della programmazione, della definizione delle priorità, della valutazione del programma, dell’adozione delle decisioni di finanziamento e del monitoraggio legislativo. All’agenzia sono affidati i compiti seguenti:

(a)

gestione della fase di istruzione, finanziamento e controllo del contributo finanziario concesso a progetti di interesse comune a carico del bilancio della rete transeuropea di trasporto, e dei controlli necessari a tal fine, adottando le decisioni pertinenti in base alla delega della Commissione;

(b)

coordinamento con altri strumenti comunitari, garantendo un migliore coordinamento degli interventi, sull’intero tracciato, per i progetti prioritari che beneficiano anche di finanziamenti provenienti dai fondi strutturali, dal fondo di coesione e dalla Banca europea per gli investimenti;

(c)

assistenza tecnica ai promotori dei progetti in materia di ingegneria finanziaria dei progetti e di sviluppo di metodi comuni di valutazione;

(d)

adozione degli atti di esecuzione del bilancio concernenti le entrate e le spese e svolgimento, su delega della Commissione, di tutte le operazioni necessarie per la gestione delle azioni comunitarie nel settore della rete transeuropea di trasporto, di cui al regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, in particolare di quelle connesse all’aggiudicazione di appalti e sovvenzioni (3);

(e)

rilevazione, analisi e trasmissione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie alla realizzazione della rete transeuropea;

(f)

supporto amministrativo e tecnico chiesto dalla Commissione.

2.   Lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1, lettera b), non modifica la responsabilità delle autorità di gestione dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali o dal fondo di coesione per quanto riguarda la selezione e l’attuazione di progetti che fanno parte della rete transeuropea di trasporto né la responsabilità finanziaria degli Stati membri nell’ambito della gestione condivisa di questi programmi.

3.   Previo parere del comitato delle agenzie esecutive, la Commissione può incaricare l’agenzia di svolgere, oltre ai compiti di cui al paragrafo 1, anche compiti della stessa natura in relazione ad altri programmi o azioni comunitari, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 58/2003, a condizione che i programmi o le azioni in oggetto rientrino nell’ambito dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto.

4.   L’atto di delega della Commissione definisce nel dettaglio tutti i compiti affidati all’agenzia ed è adattato in funzione dei compiti supplementari che potrebbero essere affidati all’agenzia. La decisione è trasmessa per informazione al comitato delle agenzie esecutive.

Articolo 5

Struttura organizzativa

1.   L’agenzia è gestita da un comitato direttivo e da un direttore designati dalla Commissione.

2.   I membri del comitato direttivo sono nominati per il periodo di cui all’articolo 3.

3.   Il direttore dell’agenzia è nominato per il periodo di cui all’articolo 3.

Articolo 6

Sovvenzione

L’agenzia beneficia di una sovvenzione iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee e prelevata sulla dotazione finanziaria dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto e, se necessario, di altri programmi o azioni comunitari la cui esecuzione è affidata all’agenzia a norma dell’articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 7

Controllo e rapporto d’esecuzione

L’agenzia è soggetta al controllo della Commissione e deve rendere conto regolarmente dell’esecuzione dell'azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto, secondo le norme e la frequenza precisate nell’atto di delega.

Articolo 8

Esecuzione del bilancio di funzionamento

L’agenzia esegue il proprio bilancio di finanziamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione (4).

Fatto a Bruxelles, il 26 Ottobre 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 228 del 23.9.1995.

(3)  GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1.

(4)  GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.


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