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Document 32006R1995

Regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

OJ L 390, 30.12.2006, p. 1–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 137 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 137 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 267 - 292

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; abrog. impl. da 32012R0966

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1995/oj

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 390/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) n. 1995/2006 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Corte dei conti (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3)

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), in seguito denominato «il regolamento finanziario», getta le basi giuridiche della riforma della gestione finanziaria. In quanto tale, se ne dovrebbero mantenere e potenziare gli elementi essenziali. In particolare è opportuno rafforzare la trasparenza fornendo informazioni in merito ai beneficiari dei fondi comunitari. Inoltre, i principi di bilancio enunciati in tale regolamento dovrebbero essere rispettati in tutti gli atti normativi, e le deroghe dovrebbero essere limitate al minimo strettamente necessario.

(2)

Alla luce dell'esperienza acquisita nella prassi, occorrerebbe apportare talune modifiche al regolamento finanziario nell'intento di facilitare l'esecuzione del bilancio e il conseguimento dei relativi obiettivi politici e di adeguare alcune disposizioni di ordine procedurale e documentale, così da renderle più proporzionate ai relativi rischi e costi, in conformità del principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, terzo comma, del trattato CE.

(3)

Tutte le modifiche dovrebbero contribuire a conseguire gli obiettivi delle riforme della Commissione, e ad assicurare una sana gestione finanziaria, contribuendo così ad ottenere una ragionevole assicurazione della legalità e regolarità delle operazioni finanziarie.

(4)

Occorrerebbe tener conto delle disposizioni di esecuzione delle entrate e delle spese del bilancio, contenute in atti giuridici di base adottati per il periodo dal 2007 al 2013, allo scopo di assicurare la coerenza tra tali atti e il regolamento finanziario.

(5)

Occorrerebbe chiarire che una sana gestione finanziaria richiede un controllo interno efficace ed efficiente e definire le caratteristiche e gli obiettivi fondamentali dei sistemi di controllo interno.

(6)

Al fine di assicurare la trasparenza nell'utilizzazione di fondi provenienti dal bilancio, occorre rendere disponibili le informazioni sui beneficiari di detti fondi entro determinati limiti necessari per proteggere interessi legittimi pubblici e privati e tenendo conto delle specificità della campagna agraria del Fondo europeo agricolo di garanzia.

(7)

Riguardo al principio dell'unità del bilancio, si dovrebbe semplificare la norma relativa agli interessi derivanti dai prefinanziamenti. L'onere amministrativo necessario per recuperare tali interessi è sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito e sarebbe più efficace prevedere che gli interessi siano detratti, a titolo di compensazione, dal saldo del pagamento da versare al beneficiario.

(8)

Riguardo al principio dell'annualità, per rispondere alle esigenze funzionali occorrerebbe introdurre maggiori flessibilità e trasparenza. Il riporto di stanziamenti dovrebbe essere consentito a titolo eccezionale nel caso delle spese per i pagamenti diretti a favore degli agricoltori, previsti nell'ambito del nuovo Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (5).

(9)

I pagamenti richiesti dagli Stati membri a norma dei nuovi regolamenti nel settore agricolo s'incentreranno prevalentemente all'inizio dell'esercizio n. Di conseguenza, la soglia massima per gli impegni anticipati da imputare al FEAGA (dal 15 novembre dell'esercizio n-1) a copertura delle spese di gestione corrente (a carico del bilancio dell'esercizio n) dovrebbe essere portata a tre quarti degli stanziamenti corrispondenti nell'ultimo bilancio agricolo adottato. Riguardo al limite previsto per gli impegni anticipati per le spese amministrative, è opportuno modificare il testo per introdurvi il riferimento agli stanziamenti decisi dall'autorità di bilancio, escludendo pertanto gli storni di stanziamenti.

(10)

L'impiego di stanziamenti non dissociati per i provvedimenti veterinari, a carico del FEAGA costituisce un indebito ostacolo all'attuazione di tali misure, in particolare a causa delle limitazioni frapposte alla possibilità di riporti. Per queste spese occorrerebbe quindi consentire l'impiego di stanziamenti dissociati, il che sarebbe maggiormente conforme al carattere pluriennale delle azioni.

(11)

Per quanto riguarda il principio dell'universalità, all'elenco delle entrate con destinazione specifica si dovrebbero aggiungere due voci. Anzitutto, per analogia con quanto previsto attualmente nell'ambito di programmi specifici di ricerca, si dovrebbe consentire agli Stati membri di erogare contributi ad hoc, a titolo di entrate con destinazione specifica, per progetti attinenti ai programmi di relazioni esterne gestiti dalla Commissione. Inoltre, i proventi derivanti dalla vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali ed apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati dovrebbero essere considerati entrate con destinazione specifica, quale stimolo per gli ordinatori a ottenere in tale vendita i massimi prezzi.

(12)

Attualmente, la Commissione deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità di bilancio prima di accettare qualsiasi liberalità, quali doni o legati, che comportino oneri. Per evitare procedure gravose e non necessarie, l'autorizzazione dovrebbe essere resa obbligatoria soltanto nel caso di liberalità che superino un determinato valore e comportino oneri considerevoli.

(13)

È opportuno semplificare e chiarire, in certi punti, le norme che disciplinano gli storni di stanziamenti, perché nella prassi si sono rivelate gravose o non chiare.

(14)

Ai fini dell'efficienza, si dovrebbe consentire alla Commissione di prendere decisioni autonome riguardo a storni dalla riserva nei casi in cui per l'azione in questione l'atto di base manchi al momento della formazione del bilancio, ma sia adottato nel corso dell'esercizio.

(15)

Le norme relative agli storni amministrativi effettuati dalla Commissione dovrebbero essere adattate alla nuova struttura di formazione del bilancio per attività (ABB). Si dovrebbe quindi prevedere un esonero dalla «procedura di notifica». Nell'ultimo mese dell'esercizio occorrerebbe consentire alla Commissione di decidere autonomamente sugli storni di stanziamenti relativi alle spese di personale, entro certi limiti.

(16)

In seguito alla soppressione della riserva relativa ai prestiti e alle garanzie dei prestiti accordati dalla Comunità a paesi terzi e in seguito all'adozione del nuovo dispositivo di dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne, è opportuno modificare una serie di articoli del regolamento finanziario.

(17)

Al fine di accelerare la mobilitazione di fondi in casi eccezionali di catastrofi umanitarie e crisi internazionali che si verificassero alla fine dell'esercizio, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti di bilancio non utilizzati dalla pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale ai titoli di bilancio interessati.

(18)

Per quanto riguarda la procedura di bilancio, il disposto del regolamento finanziario, secondo cui il bilancio deve essere pubblicato entro due mesi dall'adozione, si è rivelato irrealistico: sarebbe più pragmatico fissare tale termine a tre mesi. Nel regolamento finanziario occorrerebbe introdurre il concetto di «rendiconti di attività», per rendere ufficiale uno degli elementi cruciali dell'ABB e definirne meglio il contenuto al fine di renderli operativi. Lo scadenzario dei pagamenti dovrebbe essere incluso nei documenti di lavoro che corredano il progetto preliminare di bilancio elencati nel regolamento finanziario invece che nel bilancio stesso, poiché esso non è pertinente alla procedura di bilancio ed è inutilmente gravoso.

(19)

Per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio, sono necessari taluni adeguamenti al fine di rispecchiare meglio le specificità della politica estera e di sicurezza comune (PESC). Per motivi di chiarezza del diritto, la forma che gli atti di base possono rivestire ai sensi del trattato CE e dei titoli V e VI del TUE dovrebbero essere indicate nel regolamento finanziario anziché nelle modalità di esecuzione. Va inoltre aggiunta una disposizione specifica al fine di riflettere adeguatamente i tipi di misure preparatorie che possono essere intraprese nel campo della PESC.

(20)

Per quanto riguarda i metodi di gestione, è opportuno ristrutturare a fini di chiarezza il relativo articolo del regolamento finanziario. Si deve anche sopprimere la limitazione della gestione concorrente al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e ai Fondi strutturali, poiché altri programmi supplementari saranno ora attuati in regime di gestione concorrente. Si devono rendere più chiare le disposizioni relative alla gestione congiunta. Le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario dovrebbero essere completate per includere in particolare la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti in quanto organismi comunitari a cui la Commissione può delegare compiti. Occorrerebbe semplificare i criteri enunciati nel regolamento finanziario per ricorrere agli organismi nazionali pubblici per facilitare tale ricorso e per rispondere alle crescenti esigenze operative. Inoltre, si dovrebbe estendere il campo di applicazione di tale disposizione agli organismi internazionali pubblici. Nel regolamento finanziario occorrerebbe anche chiarire la posizione dei consiglieri speciali e dei capimissione nominati dal Consiglio per gestire determinate azioni nel contesto della PESC.

(21)

È opportuno stabilire con maggiore precisione le responsabilità degli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente, per tener conto degli attuali dibattiti tra le istituzioni relativi alla procedura di discarico e agli adeguati sistemi di controllo da prevedere, così da rispecchiare le responsabilità reciproche tra gli Stati membri e la Commissione. A seguito dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6), gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a presentare ogni anno una sintesi delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili in relazione ai fondi in gestione concorrente.

(22)

Occorrerebbe modificare, nel regolamento finanziario, il divieto di delegare atti d'esecuzione a organismi privati, poiché i termini di tale divieto si sono rivelati più rigorosi del necessario. Per esempio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di assicurarsi i servizi di un'agenzia di viaggi o di un organizzatore di conferenze per rimborsare i costi ai partecipanti a conferenze, a condizione che tali imprese private non esercitino alcun potere discrezionale.

(23)

Occorrerebbe consentire l'istituzione, da parte di varie istituzioni, di istanze comuni specializzate in irregolarità finanziarie.

(24)

Occorrerebbe chiarire la responsabilità del contabile per la certificazione dei conti in base alle informazioni finanziarie trasmessegli dagli ordinatori. A tale scopo egli dovrebbe avere la facoltà di controllare le informazioni trasmesse dall'ordinatore delegato e di formulare riserve, se necessario.

(25)

Occorrerebbe chiarire le relazioni tra il revisore contabile interno della Commissione e gli organismi costituiti dalle Comunità. Tali organismi dovrebbero comprendere una funzione di revisione contabile interna, responsabile nei confronti del rispettivo consiglio di amministrazione, mentre il revisore contabile interno della Commissione riferisce al collegio dei commissari sulle procedure e sistemi della Commissione. Per il revisore contabile interno della Commissione, dovrebbe essere necessario soltanto confermare che le funzioni di revisione contabile interna di tali organismi rispondono agli standard internazionali. A tale scopo, il revisore contabile interno dovrebbe essere in grado di procedere a valutazioni della qualità dell'attività di revisione contabile interna.

(26)

Si dovrebbe introdurre un termine di prescrizione per i crediti. Al contrario di molti dei suoi Stati membri, la Comunità non è soggetta a un termine di prescrizione alla scadenza del quale i suoi crediti finanziari si estinguono, né a un termine di prescrizione per adire le vie legali contro terzi allo scopo di far valere i suoi crediti. L'introduzione di tale termine di prescrizione risponde all'esigenza di una sana gestione finanziaria.

(27)

Il regolamento finanziario dovrebbe rispecchiare l'importanza dei contratti quadro nella gestione degli appalti pubblici. Esso dovrebbe incoraggiare il ricorso a procedure interistituzionali di aggiudicazione degli appalti, nonché prevedere la possibilità di procedure di aggiudicazione congiunte fra un'istituzione e un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro.

(28)

Occorrerebbe procedere ad alcuni adeguamenti tecnici per assicurare che la terminologia del regolamento finanziario corrisponda perfettamente a quella della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (7). Si dovrebbe conferire alle istituzioni comunitarie la possibilità, prevista in tale direttiva, per gli Stati membri di determinare procedure specifiche per appalti dichiarati segreti, quando la loro attuazione deve essere accompagnata da misure di sicurezza specifiche, o quando lo richiede la tutela dello Stato membro.

(29)

In linea con la direttiva 2004/18/CE, si dovrebbero chiarire le norme sull'esclusione da una procedura di appalto. Per motivi di certezza del diritto e proporzionalità, inoltre, nel regolamento finanziario va specificato un periodo massimo di esclusione. Alla luce della direttiva 2004/18/CE, dovrebbe essere prevista un'eccezione alle norme sull'esclusione per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso curatori o liquidatori di un fallimento, a seguito di un accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi nazionali.

(30)

Il regolamento finanziario dovrebbe rendere obbligatorio, per i candidati od offerenti nell'ambito delle procedure di appalto, certificare, se è loro richiesto, la proprietà, l'amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza dell'entità giuridica che presenta l'offerta o che i loro subcontraenti non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93 del regolamento finanziario. Gli offerenti non dovrebbero essere tenuti a certificare di non trovarsi in una delle situazioni che danno origine all'esclusione, quando partecipano a una procedura di appalto per l'aggiudicazione di un contratto di valore molto modesto.

(31)

Al fine di potenziare l'efficacia delle procedure di appalto, la base di dati relativa ai candidati od offerenti che si trovano in situazioni di esclusione dovrebbe essere comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui al regolamento finanziario.

(32)

Al fine di tenere conto degli interessi degli offerenti non selezionati, è opportuno prevedere che la firma di un contratto disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE non possa avvenire prima che sia trascorso un ragionevole periodo di tempo.

(33)

Si dovrebbero chiarire gli obblighi delle istituzioni di sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto o l'esecuzione di un contratto, a norma del regolamento finanziario nei casi di frodi e d'irregolarità per rendere più operative le disposizioni pertinenti di tale regolamento.

(34)

È necessario semplificare le norme riguardanti le sovvenzioni. Le disposizioni relative agli accertamenti e alle garanzie devono essere più proporzionate ai relativi rischi finanziari. Si deve chiarire la definizione di sovvenzioni, con particolare riguardo per i finanziamenti correlati con operazioni di prestito o di partecipazione azionaria, nonché con spese connesse ai mercati della pesca. Per migliorare la gestione delle sovvenzioni e semplificare le procedure, dovrebbe essere possibile assegnare sovvenzioni mediante una decisione dell'istituzione o una convenzione scritta con il beneficiario.

(35)

Ai fini della chiarezza e della trasparenza si dovrebbe autorizzare il ricorso a pagamenti forfettari o a tasso fisso, accanto al più consueto metodo del rimborso dei costi effettivamente sostenuti.

(36)

Ai fini della certezza del diritto si dovrebbero includere nel regolamento finanziario le eccezioni alla regola dell'assenza di profitti, attualmente previste nelle modalità d'esecuzione. Inoltre, si dovrebbe chiarire che lo scopo di concedere sovvenzioni a favore di determinate azioni consiste nel contribuire a rafforzare la capacità finanziaria o nel produrre un reddito.

(37)

La norma secondo la quale le sovvenzioni dovrebbero essere accordate in base a un invito a presentare proposte ha dimostrato la propria validità. Tuttavia, l'esperienza ha mostrato che, in certi casi, la natura dell'azione non lascia scelte per la selezione dei beneficiari; siffatti casi dovrebbero pertanto essere esonerati da tale norma.

(38)

Si dovrebbe adeguare la norma secondo la quale per la medesima azione non si può accordare più di una sovvenzione a favore di ogni singolo beneficiario. Alcuni atti giuridici di base consentono invece di combinare finanziamenti comunitari provenienti da fonti diverse e tali casi potrebbero essere più numerosi in futuro, nell'intento di assicurare l'efficacia delle spese. Nondimeno il regolamento finanziario dovrebbe chiarire che i medesimi costi non possono essere finanziati due volte dal bilancio comunitario.

(39)

La norma secondo la quale non si può firmare la convenzione su una sovvenzione di funzionamento oltre quattro mesi dopo l'inizio dell'anno contabile del beneficiario si è rivelata più rigorosa del necessario. Tale termine dovrebbe pertanto essere esteso a sei mesi.

(40)

Per motivi di semplificazione, nel caso di sovvenzioni di funzionamento sotto forma di pagamenti forfettari o a tasso fisso, va eliminata la norma secondo cui le sovvenzioni diminuiscono gradualmente.

(41)

Si dovrebbero sopprimere alcune restrizioni relative all'ammissibilità dei beneficiari, per consentire le sovvenzioni a favore di persone fisiche e di determinati tipi di entità prive di personalità giuridica. In linea con il principio di proporzionalità, per le sovvenzioni di valore molto modesto, l'ordinatore può astenersi dal chiedere ai richiedenti di attestare di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario.

(42)

Fintantoché si continuerà ad accordare sovvenzioni in base a criteri di selezione e di concessione, non vi è la necessità concreta di far valutare tali criteri da un comitato appositamente istituito a tal fine; di conseguenza, si dovrebbe sopprimere tale disposizione.

(43)

Per quanto riguarda i criteri che devono applicare i beneficiari di sovvenzioni nel procedere all'aggiudicazione di appalti, la norma attuale del regolamento finanziario non è chiara e dovrebbe essere semplificata. Occorrerebbe inoltre prevedere esplicitamente il caso in cui per attuare un'azione occorre concedere un sostegno finanziario a terzi.

(44)

Per quanto riguarda le norme sulla contabilità ed i conti, il regolamento finanziario dovrebbe prevedere la possibilità per l'ordinatore della Commissione di determinare, nel rispetto degli standard internazionali, quali altri organismi, oltre a quelli che ricevono sussidi comunitari, rientrino nell'ambito del consolidamento dei conti, essendo inteso che il consolidamento dei conti non comporta storni di fondi da organismi autofinanziati al bilancio generale dell'Unione europea, né incide sulla loro autonomia finanziaria e operativa e sulle procedure di discarico per i loro conti.

(45)

Nella prospettiva dell'entrata in vigore del nuovo FEAGA, che dal 1ogennaio 2007 sostituirà il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), è opportuno procedere ad un adeguamento terminologico del regolamento finanziario per quanto riguarda le misure di finanziamento del mercato. Si devono inoltre apportare chiarimenti in modo che, nei casi in cui si è in attesa di una decisione relativa a uno storno di stanziamenti, sia possibile assumere gli impegni provvisori dopo il consueto termine di due mesi successivo alla data alla quale si sono ricevuti gli stati delle spese degli Stati membri. Si dovrebbero chiarire le disposizioni speciali del regolamento finanziario relative agli storni.

(46)

Si dovrebbe anche adeguare la terminologia, cosicché il riferimento riguardi soltanto i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo per la pesca e il Fondo per lo sviluppo rurale. Si dovrebbero sopprimere i riferimenti allo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) e per i provvedimenti di sviluppo nel settore agricolo (SAPARD), poiché questi implicano la gestione di paesi terzi su base decentrata, a norma del regolamento finanziario, e continueranno ad essere attuati in gran parte secondo le modalità attuali. Per quanto riguarda la ricostituzione di stanziamenti disimpegnati, a norma dei nuovi atti di base per le azioni strutturali nel periodo 2007-2013, che comprendono i casi di «forza maggiore», la disposizione al riguardo va preservata nel regolamento finanziario soltanto per i casi di «errore manifesto» imputabile alla Commissione.

(47)

È opportuno aggiungere al regolamento finanziario una disposizione relativa alle entrate con destinazione specifica derivanti dalla dissoluzione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dalla messa a disposizione dei corrispondenti stanziamenti.

(48)

È necessario consentire la ricostituzione degli stanziamenti disimpegnati come conseguenza della non attuazione totale o parziale dei progetti per i quali essi erano stati accantonati. Tuttavia ciò deve essere possibile solo a determinate condizioni e soltanto nel settore della ricerca, dato che i progetti di ricerca presentano rischi finanziari maggiori rispetto a quelli di altre politiche.

(49)

Per quanto riguarda le azioni esterne, in linea con la prassi esistente si dovrebbe chiarire che le procedure di concessione di sovvenzioni che i paesi terzi dovrebbero applicare in caso di gestione decentrata vanno precisate nelle convenzioni di finanziamento concluse con tali paesi. Si dovrebbe applicare la «norma n+3» in base a cui i singoli contratti e convenzioni che attuano tali convenzioni di finanziamento devono essere conclusi entro tre anni a decorrere dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento. Occorrerebbe prevedere norme specifiche per i casi di gestione decentrata di programmi pluriennali ai sensi del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (8) e del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (9).

(50)

Si dovrebbe conferire alle istituzioni la possibilità di delegare ai direttori degli uffici europei interistituzionali i poteri di ordinatore per la gestione degli stanziamenti iscritti nelle rispettive sezioni del bilancio, allo scopo di facilitare tale gestione. Pur mantenendone invariato il contenuto, si dovrebbero lievemente ristrutturare i pertinenti articoli del regolamento finanziario, per chiarire la subdelega dei poteri di ordinatore ai direttori degli uffici.

(51)

È opportuno chiare la procedura in virtù della quale l'autorità di bilancio può formulare un parere su un progetto di costruzione.

(52)

Programmi quadro di ricerca successivi hanno agevolato il lavoro della Commissione definendo norme semplificate per la selezione degli esperti esterni chiamati a valutare le proposte o le richieste di sovvenzione e a fornire assistenza tecnica per il seguito e la valutazione dei progetti finanziati. Tale procedura dovrebbe essere estesa a tutti gli altri programmi.

(53)

Occorrerebbe aggiungere disposizioni transitorie. In primo luogo, per quanto concerne la ricostituzione di stanziamenti disimpegnati corrispondenti agli stanziamenti effettuati nel periodo di programmazione 2000-2006 dei fondi strutturali, il caso di forza maggiore dovrebbe continuare ad applicarsi come attualmente previsto nel regolamento finanziario fino alla chiusura degli interventi. L'obiettivo è di non perturbare il sistema vigente visto che i casi di forza maggiore sono trattati diversamente nel regolamento (CE) n. 1083/2006 (10) dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione. In secondo luogo al regolamento finanziario andrebbe aggiunta una disposizione transitoria ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla banca dati centrale per l'esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto e di sovvenzione. Infine, un'analoga disposizione andrebbe prevista per consentire il pagamento degli impegni comunitari che rimangono da liquidare al fine di poter chiudere gli interventi ai sensi dei regolamenti che disciplinano i fondi strutturali e il fondo di coesione per il periodo di programmazione 2000-2006. Per quanto concerne gli stanziamenti riguardanti le spese operative, occorre salvaguardare la possibilità della Commissione di effettuare storni da titolo a titolo, a condizione che gli stanziamenti in questione siano destinati allo stesso obiettivo. Parimenti, la Commissione dovrebbe poter continuare a procedere a storni di stanziamenti da titolo a titolo quando gli stanziamenti in questione riguardano iniziative comunitarie o assistenza tecnica e misure innovative, a condizione che essi siano assegnati a misure della stessa natura. Ciò significa per esempio che si possono effettuare storni da una iniziativa comunitaria all'altra, in un titolo diverso.

(54)

È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 è così modificato:

1)

All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, in seguito denominato “il bilancio”, e alla presentazione e alla revisione dei conti.»

2)

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria, che richiede un controllo interno efficace ed efficiente, e della trasparenza.»

3)

All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli interessi prodotti dai fondi che sono proprietà delle Comunità sono iscritti in bilancio come entrate varie, fatto salvo il disposto degli articoli 5 bis, 18 e 74.»

4)

Nella parte prima, titolo II, capo 1 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 5 bis

1.   Gli interessi derivanti da pagamenti di prefinanziamento sono imputati al programma o azione in questione e sono detratti dal pagamento del saldo degli importi dovuti al beneficiario.

Il regolamento recante modalità d'esecuzione del presente regolamento, in seguito denominato “le modalità d'esecuzione” prevede i casi nei quali, a titolo di eccezione, l'ordinatore responsabile, una volta all'anno, recupera tali interessi. Tali interessi sono versati in bilancio come entrate varie.

2.   Non sono dovuti interessi alle Comunità europee nei casi di:

a)

prefinanziamenti che, ai sensi delle modalità d'esecuzione, non costituiscono importi ingenti;

b)

prefinanziamenti versati a norma dei contratti d'appalto di cui all'articolo 88;

c)

prefinanziamenti versati a Stati membri;

d)

prefinanziamenti versati nell'ambito di aiuti di preadesione;

e)

anticipi pagati a membri delle istituzioni e al personale a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in seguito denominato “lo statuto”;

f)

prefinanziamenti versati nell'ambito della gestione congiunta di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera c).»

5)

L'articolo 9 è così modificato:

a)

nella frase introduttiva del paragrafo 2 le parole «Per gli stanziamenti d'impegno degli stanziamenti dissociati» sono sostituite dalle seguenti : «Per gli stanziamenti d'impegno»;

b)

nella prima frase del paragrafo 3 le parole «Per gli stanziamenti di pagamento degli stanziamenti dissociati» sono sostituite dalle seguenti : «Per gli stanziamenti di pagamento».

6)

All'articolo 11, l'espressione «l'articolo 157» è sostituita dalla seguente «l'articolo 157 e l'articolo 160 bis».

7)

All'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 61, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore degli anticipi e, per la gestione amministrativa dei servizi esterni della Commissione, l'ordinatore responsabile sono autorizzati ad effettuare operazioni nelle monete nazionali, alle condizioni precisate nelle modalità d'esecuzione.»

8)

All'articolo 18, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fatto salvo l'articolo 160, paragrafo 1 bis e l'articolo 161, paragrafo 2, le entrate seguenti sono destinate specificamente a finanziare spese determinate:»

b)

È inserita la seguente lettera:

«a bis)

i contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base;»

c)

È inserita la seguente lettera:

«e bis)

i proventi della vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato»;

9)

All'articolo 19, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L'accettazione di liberalità per un valore pari o superiore a 50 000 EUR comportanti oneri finanziari, compresi i costi correlati all'accettazione, superiori al 10 % del valore della liberalità effettuata è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, i quali si pronunciano entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda della Commissione.»

10)

L'articolo 22 è sostituto dal seguente:

«Articolo 22

1.   Ogni istituzione, eccettuata la Commissione, può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti:

a)

da titolo a titolo fino ad un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale viene effettuato lo storno;

b)

da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo senza limiti.

2.   Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al paragrafo 1, le istituzioni informano l'autorità di bilancio delle loro intenzioni. Se durante tale periodo uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 24.

3.   Ogni istituzione, eccettuata la Commissione, può proporre all'autorità di bilancio storni da titolo a titolo, all'interno della propria sezione di bilancio, superiori al limite del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea di bilancio dalla quale s'intende effettuare lo storno. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 24.

4.   Ogni istituzione, eccettuata la Commissione, può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni da articolo ad articolo senza informarne preventivamente l'autorità di bilancio.»

11)

L'articolo 23 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per le spese di personale e di funzionamento, storni da titolo a titolo fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale si procede allo storno e fino ad un massimo del 30 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea verso la quale viene effettuato lo storno;»

ii)

è aggiunta la seguente lettera:

«d)

storni, non appena l'atto di base è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, dal titolo “stanziamenti accantonati”, di cui all'articolo 43, nei casi in cui per l'azione in oggetto l'atto di base mancava al momento della formazione del bilancio;»

iii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettere b) e c), la Commissione informa l'autorità di bilancio della propria decisione. Se durante il periodo di tre settimane uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 24.»

iv)

sono aggiunti il terzo e il quarto comma seguenti:

«Negli ultimi due mesi dell'esercizio, tuttavia, la Commissione può trasferire autonomamente stanziamenti relativi a spese per il personale, il personale esterno o altri agenti da titolo a titolo entro un limite complessivo pari al 5 % degli stanziamenti dell'esercizio. La Commissione informa l'autorità di bilancio nelle due settimane successive alla decisione relativa a tali storni.

La Commissione informa l'autorità di bilancio nelle due settimane successive alla decisione relativa agli storni di cui alla lettera d) del primo comma.»

b)

Al paragrafo 2, i termini «dal paragrafo 1, lettera c)» sono sostituiti da «dal paragrafo 1».

12)

L'articolo 26 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli storni all'interno dei titoli del bilancio previsti per gli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e della ricerca, sono disciplinati dalle disposizioni speciali contenute nei titoli I, II e III della parte seconda.»

b)

Al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli storni destinati a permettere l'utilizzazione della riserva per aiuti d'urgenza sono decisi dall'autorità di bilancio su proposta della Commissione. Per ogni singola operazione deve essere presentata una proposta distinta.»

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   In casi eccezionali debitamente giustificati di catastrofi umanitarie e crisi internazionali, che si verifichino dopo il 15 dicembre dell'esercizio, la Commissione può procedere allo storno di stanziamenti non utilizzati dell'esercizio in corso ancora disponibili dai titoli di bilancio della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale ai titoli di bilancio riguardanti gli aiuti erogati per situazioni di crisi ed operazioni di aiuto umanitario. La Commissione informa i due rami dell'autorità di bilancio immediatamente dopo aver effettuato tali storni.»

13)

L'articolo 28 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le proposte o iniziative presentate all'autorità legislativa dalla Commissione o da uno Stato membro in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato CE o del trattato sull'Unione europea, che possano avere un'incidenza finanziaria, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria e della valutazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4 del presente regolamento.

Le modifiche a una proposta o iniziativa presentate all'autorità legislativa che possano avere un'incidenza finanziaria rilevante, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria preparata dall'istituzione che propone la modifica».

b)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Al fine di prevenire i rischi di frode e irregolarità, la scheda finanziaria di cui al paragrafo 1 presenta tutte le informazioni che riguardano le misure di prevenzione e di tutela esistenti e previste.»

14)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 28 bis

1.   Il bilancio viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente, adeguato per ogni modo di gestione, e in conformità delle normative settoriali specifiche.

2.   Ai fini dell'esecuzione del bilancio, il controllo interno viene definito come un processo applicabile a tutti i livelli della gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a)

efficacia, efficienza ed economia delle operazioni,

b)

affidabilità delle relazioni,

c)

salvaguardia degli attivi e informazione,

d)

prevenzione e individuazione delle frodi e irregolarità,

e)

adeguata gestione dei rischi connessi alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.»

15)

All'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il bilancio ed i bilanci rettificativi definitivamente adottati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del presidente del Parlamento europeo

La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio.

I conti annuali consolidati e le relazioni della gestione finanziaria e di bilancio elaborate da ciascuna istituzione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

16)

All'articolo 30, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio, di cui essa dispone qualora l'esecuzione del bilancio sia centralizzata e espletata direttamente dai suoi servizi e le informazioni sui beneficiari dei fondi siano fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione del bilancio secondo altre modalità di gestione.

Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza, in particolare la tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (11) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (12), e dei requisiti in materia di sicurezza, nel rispetto delle specificità di ciascuna delle modalità di gestione di cui all'articolo 53 e se del caso in conformità delle pertinenti normative settoriali.

17)

L'articolo 33, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

rendiconti di attività contenenti:

informazioni sulla realizzazione di tutti gli obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine, precedentemente fissati per le varie attività, compresi i nuovi obiettivi misurati mediante indicatori;

una giustificazione esauriente e un approccio costo benefici per le modifiche proposte riguardanti il livello degli stanziamenti;

chiara motivazione dell'intervento a livello dell'UE nel rispetto, tra l'altro, del principio di sussidiarietà;

informazioni sui tassi di esecuzione dell'attività dell'esercizio trascorso e tassi di esecuzione per l'esercizio in corso."

I risultati delle valutazioni sono esaminati e utilizzati per dimostrare i vantaggi che una modifica di bilancio prospettata può comportare.»

b)

È aggiunta la seguente lettera:

«e)

uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti.»

18)

All'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente

«Prima di presentare un progetto preliminare di bilancio rettificativo, la Commissione e le istituzioni diverse dalla Commissione esaminano la possibilità di una ridistribuzione degli stanziamenti interessati, tenendo conto delle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti.»

19)

All'articolo 40, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

uno stato generale delle entrate e delle spese;»

20)

Il secondo comma dell'articolo 43, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d) nei casi in cui l'adozione dell'atto di base è soggetta alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, e secondo la procedura di cui all'articolo 24 negli altri casi.»;

21)

Al secondo comma dell'articolo 44, i termini «agli articoli 22, 23 e 25» sono sostituiti dai seguenti «agli articoli 23 e 25».

22)

L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

1.   Il bilancio comporta, nella sezione della Commissione, una riserva per gli aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi.

2.   La riserva di cui al paragrafo 1 è utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 24 e 26.»

23)

L'articolo 46, paragrafo 1 è così modificato:

a)

Il punto 1) è così modificato:

i)

La frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«nello stato generale delle entrate e delle spese:».

ii)

La lettera f) è soppressa.

iii)

La lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

i commenti appropriati a ciascuna suddivisione prevista all'articolo 41, paragrafo 1»

b)

Il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

nella sezione corrispondente a ciascuna istituzione, le entrate e le spese figurano con la stessa struttura di cui al punto 1);»

c)

Al punto 3), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell'organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati, ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto dei funzionari;»

d)

Il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5)

le linee di bilancio, in entrate e in spese, necessarie per l'attivazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne.»

24)

Al secondo comma dell'articolo 47, paragrafo 1, i termini «gradi A1, A2 e A3» sono sostituiti da «gradi AD 16, AD 15 e AD 14».

25)

L'articolo 49 è sostituito dal seguente:

"Articolo 49

«1.   Per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione comunitaria o dell'Unione europea è preliminarmente adottato un atto di base.

Un atto di base è un atto giuridico che fornisce una base giuridica per l'azione e per l'esecuzione delle spesa corrispondente iscritte in bilancio.

2.   In applicazione del trattato CE e del trattato Euratom, un atto di base è un atto adottato dall'autorità legislativa e può assumere la forma di regolamento, direttiva, decisione ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE o di decisione sui generis.

3.   In applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea (relativo alla politica estera e di sicurezza comune — PESC), un atto di base può assumere una delle forme specificate all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

4.   In applicazione del titolo VI del trattato sull'Unione europea (relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale), un atto di base può assumere una delle forme di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

5.   Le raccomandazioni e i pareri, nonché le risoluzioni, le conclusioni, le dichiarazioni e gli altri atti privi di effetto giuridico non costituiscono atti di base ai sensi del presente articolo.

6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4, possono essere eseguiti senza atto di base e a condizione che le azioni finanziate siano di competenza delle Comunità o di quella dell'Unione:

a)

gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l'utilità di un'azione. I pertinenti stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di due esercizi finanziari successivi;

b)

gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie nei settori di applicazione del trattato CE e del trattato Euratom, nonché del titolo VI del trattato sull'Unione europea, destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni future. Le azioni preparatorie obbediscono ad un'impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di tre esercizi finanziari successivi. La procedura legislativa deve concludersi prima della scadenza del terzo esercizio. Nel corso della procedura legislativa, l'impegno degli stanziamenti deve rispettare le caratteristiche proprie dell'azione preparatoria quanto alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai beneficiari. Di conseguenza, i mezzi posti in atto non possono corrispondere, in volume, a quelli previsti per il finanziamento dell'azione definitiva stessa.

All'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione sulle azioni contemplate alle lettere a) e b), in cui si valutano i risultati ottenuti e si stabilisce l'eventuale seguito;

c)

gli stanziamenti relativi a misure preparatorie nel campo del titolo V del trattato sull'Unione europea (relativo alla PESC). Tali misure sono limitate a un periodo di tempo ridotto e destinate a creare le condizioni per l'azione dell'Unione europea volta al conseguimento degli obiettivi della PESC e per l'adozione dei necessari strumenti giuridici.

Ai fini delle operazioni UE di gestione delle crisi, le misure preparatorie sono destinate fra l'altro a valutare i requisiti operativi, a consentire una rapida assegnazione iniziale delle risorse o a creare le condizioni in loco per l'avvio dell'azione.

Le misure preparatorie sono approvate dal Consiglio, con la piena associazione della Commissione. A tal fine, la presidenza, assistita dal Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la PESC informa la Commissione con la massima tempestività dell'intenzione del Consiglio di avviare un'azione preparatoria e comunica in particolare una stima delle risorse necessarie a tal fine. In conformità delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire un rapido esborso dei fondi;

d)

gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale, o permanente, svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi alle sue prerogative istituzionali in virtù del trattato CE e del trattato Euratom diverse dal diritto di iniziativa legislativa di cui alla lettera b), nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuitele direttamente da detti trattati ed elencate nelle modalità di esecuzione;

e)

gli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione, in virtù della sua autonomia amministrativa.»

26)

All'articolo 50 è aggiunto il seguente comma:

«Ciascuna istituzione esercita tali poteri in conformità del presente regolamento ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.»

27)

L'articolo 52 è sostituito dal seguente:

"Articolo 52

«1.   È fatto divieto agli agenti finanziari e ad ogni altra persona partecipante all'esecuzione del bilancio, alla gestione, alla revisione contabile o al controllo, di adottare un'azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli delle Comunità. In tal caso, l'agente interessato è tenuto ad astenersi da tali azioni e ad informarne l'autorità competente.

2.   Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni dell'agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1, è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il beneficiario.»

28)

L'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Articolo 53

La Commissione esegue il bilancio in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 bis a 53 quinquies secondo i metodi seguenti:

a)

in modo centralizzato;

b)

con una gestione concorrente o decentrata; o

c)

in gestione congiunta con organizzazioni internazionali.»

29)

Gli articoli seguenti sono inseriti :

«Articolo 53 bis

Quando la Commissione esegue il bilancio in modo centralizzato, le funzioni di esecuzione sono espletate o direttamente nei suoi servizi o indirettamente secondo le disposizioni degli articoli da 54 a 57.

Articolo 53 ter

1.   Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione concorrente, le funzioni d'esecuzione del bilancio sono delegate agli Stati membri. Questo metodo si applica, in particolare, alle azioni di cui ai titoli I e II della parte seconda .

2.   Fatte salve disposizioni complementari previste dalla normativa settoriale pertinente e per assicurare, nella gestione concorrente, che i fondi siano utilizzati secondo le regole ed i principi previsti, gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o di altro tipo necessari per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità. A tal fine essi devono in particolare:

a)

accertarsi che le azioni finanziate dal bilancio siano realmente effettuate e assicurare che esse siano attuate correttamente;

b)

prevenire le irregolarità, e le frodi e intervenire se esse si verificano;

c)

recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati oppure perduti come conseguenza d'irregolarità o errori;

d)

garantire, attraverso la normativa settoriale pertinente e in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio.

A tale scopo, gli Stati membri procedono ad accertamenti e predispongono un efficace sistema di controllo interno efficace ed efficiente, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 28 bis. Se necessario ed appropriato, essi avviano azioni legali.

3.   Gli Stati membri presentano una sintesi annuale, realizzata al livello nazionale opportuno, delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili.

4.   Per assicurarsi che l'impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifiche finanziarie che le permettano di assumere la responsabilità finale nell'esecuzione del bilancio.

Articolo 53 quater

1.   Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione decentrata, le funzioni d'esecuzione del bilancio sono delegate a paesi terzi, a norma dell'articolo 56 e del titolo IV della parte seconda, fatta salva la delega di funzioni residue agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2.

2.   Per assicurarsi che l'impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifiche finanziarie che le permettano di assumere la responsabilità finale nell'esecuzione del bilancio.

3.   I paesi terzi a cui sono delegate funzioni di esecuzione garantiscono in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio.

Articolo 53 quinquies

1.   Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione congiunta, alcune funzioni d'esecuzione sono delegate ad organizzazioni internazionali, in conformità delle modalità d'esecuzione, nei seguenti casi:

a)

se la Commissione e l'organizzazione internazionale sono vincolate da un accordo quadro a lungo termine nel quale sono stabilite le disposizioni amministrative e finanziarie per la loro cooperazione;

b)

se la Commissione e l'organizzazione internazionale elaborano un progetto o programma congiunto;

c)

quando i fondi provenienti da più donatori sono raggruppati e non sono specificati per voci o categorie specifiche di spese, ossia nel caso di azioni finanziate da una pluralità di donatori.

Tali organizzazioni applicano in materia di contabilità, di revisione contabile, di controllo interno e di aggiudicazione degli appalti, norme che offrano garanzie equivalenti a quelle delle norme internazionalmente riconosciute.

2.   Nelle convenzioni individuali concluse con le organizzazioni internazionali per la concessione del finanziamento devono figurare disposizioni particolareggiate per l'esecuzione delle funzioni affidate a tali organizzazioni internazionali.

3.   Le organizzazioni internazionali a cui sono delegate funzioni di esecuzione garantiscono in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio.».

30)

L'articolo 54 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.   «La Commissione non può delegare a terzi i poteri d'esecuzione di cui è titolare in forza dei trattati, ove implichino un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche. Le funzioni d'esecuzione delegate devono essere esattamente definite e il loro uso deve essere rigorosamente controllato.

La delega delle funzioni d'esecuzione del bilancio deve rispondere al principio di sana gestione finanziaria che richiede un controllo interno efficace ed efficiente e garantire il rispetto del principio di non discriminazione e la visibilità dell'azione comunitaria. Le funzioni d'esecuzione così delegate non possono generare conflitti d'interessi.».

b)

Il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nei limiti previsti al paragrafo 1, la Commissione, quando esegue il bilancio mediante gestione centralizzata indiretta o gestione decentrata, ai sensi dell' articolo 53 bis o 53 ter, può delegare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni d'esecuzione del bilancio: [...]»

ii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

ad organismi creati dalle Comunità, di cui all'articolo 185, e ad altri organismi comunitari specializzati, come la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo per gli investimenti, nella misura in cui vi sia compatibilità con la missione dell'organismo definita dall'atto di base.»

iii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

ad organismi pubblici nazionali o internazionali o ad entità di diritto privato investite di attribuzioni di servizio pubblico, che presentano sufficienti garanzie finanziarie nelle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.»

iv)

è aggiunta la seguente lettera:

«d)

a persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato dell'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del presente regolamento.»

c)

Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Detti organismi o persone adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.»

31)

Gli articoli 55 e 56 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 55

1.   Le agenzie esecutive sono persone giuridiche di diritto comunitario istituite con decisione della Commissione, cui può essere delegata in tutto o in parte l'attuazione, per conto della Commissione e sotto la sua responsabilità, di un programma o di un progetto comunitario, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2002 che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (13).

2.   L'esecuzione degli stanziamenti operativi corrispondenti è affidata al direttore dell'agenzia.

Articolo 56

1.   La Commissione, quando esegue il bilancio mediante gestione centralizzata indiretta, si accerta anzitutto dell'esistenza e del buon funzionamento nelle entità alle quali affida l'esecuzione:

a)

di procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni che siano trasparenti e non discriminatorie e impediscano qualsiasi conflitto d'interessi, ai sensi delle disposizioni rispettivamente dei titoli V e VI;

b)

di un sistema efficace ed efficiente di controllo interno della gestione delle operazioni comprendente l'effettiva separazione delle funzioni rispettivamente di ordinatore e di contabile o delle funzioni equivalenti;

c)

un sistema contabile che consenta di verificare la corretta utilizzazione dei fondi comunitari e che rispecchi tale utilizzazione nei conti della Comunità;

d)

una revisione contabile esterna indipendente;

e)

un accesso del pubblico all'informazione, al livello previsto dalla normativa comunitaria;

f)

una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3.

La Commissione può accettare che i sistemi di revisione contabile, contabilità e aggiudicazione degli appalti degli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 siano equivalenti ai propri sistemi, nel rispetto delle norme internazionalmente riconosciute.

2.   In caso di gestione decentrata, si applicano i criteri di cui al paragrafo 1, ad eccezione del criterio di cui alla lettera e), in tutto o in parte secondo il grado di decentramento convenuto tra la Commissione e il paese terzo o gli organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali interessati.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 169 bis, la Commissione può decidere

in caso di utilizzazione in comune di fondi e

alle condizioni previste nell'atto di base,

di fare ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti o concessione delle sovvenzioni del paese partner beneficiario o come convenuto fra i donatori.

Prima di prendere tale decisione, la Commissione deve aver ottenuto in via preliminare, sulla base di un esame caso per caso, la prova che tali procedure rispettano i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, evitano conflitti di interesse, offrono garanzie equivalenti agli standard internazionalmente riconosciuti e garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di sana gestione finanziaria che richiede un controllo interno efficace ed efficiente.

Il paese terzo, gli organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali interessati si impegnano ad adempiere i seguenti obblighi:

a)

rispettare i criteri di cui al paragrafo 1, secondo le modalità stabilite nel primo comma del presente paragrafo;

b)

assicurare che la revisione contabile di cui al paragrafo 1, lettera d) sia effettuata da un istituto nazionale di revisione contabile esterna indipendente;

c)

procedere a regolari accertamenti intesi ad assicurare che le azioni da finanziare mediante il bilancio siano state attuate correttamente;

d)

adottare le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviare azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati.

3.   La Commissione provvede alla sorveglianza, alla valutazione e al controllo dell'esecuzione delle funzioni delegate. Quando procede ai controlli avvalendosi dei propri sistemi di controllo, essa tiene conto dell'equipollenza fra i sistemi di controllo.

32)

All'articolo 57, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione non può affidare atti d'esecuzione relativi a fondi provenienti dal bilancio, compresi il pagamento e la riscossione, ad entità od organismi esterni di diritto privato, ad eccezione del caso previsto all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) o dei casi specifici di pagamenti da versare a beneficiari determinati dalla Commissione, il cui importo e le cui condizioni sono stabiliti dalla Commissione e che non implichino l'esercizio di potere discrezionale da parte dell'entità o dell'organismo che procede al loro versamento.»

33)

L'articolo 59 è così modificato:

a)

È inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   Ai fini del presente titolo, il termine agenti indica le persone soggette allo statuto.»

b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ogni istituzione stabilisce nelle proprie regole amministrative interne gli agenti di livello adeguato ai quali delega, nel rispetto delle condizioni previste dal rispettivo regolamento interno, le funzioni di ordinatore, i limiti dei poteri conferiti, nonché la facoltà dei delegati di sottodelegare i loro poteri.»

c)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«33.   Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto ad agenti.»

34)

All'articolo 60, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

7.   L'ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata di informazioni finanziarie e di gestione, che confermi che le informazioni figuranti in tale relazione forniscono un'immagine fedele, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese.

La relazione illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia del sistema di controllo interno. Il revisore contabile interno prende conoscenza della relazione annuale di attività e degli altri elementi d'informazione individuati. La Commissione trasmette all'autorità di bilancio, entro il 15 giugno di ogni anno, una sintesi delle relazioni annuali di attività dell'anno precedente.

35)

L'articolo 61 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, lettera e) è aggiunta la frase seguente:

«il contabile è abilitato a verificare il rispetto dei criteri di liquidazione;»

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 bis.   Prima della loro adozione da parte dell'istituzione, il contabile approva i conti attestando in tal modo con ragionevole certezza che i conti forniscono un'immagine fedele della situazione finanziaria dell'istituzione.

A tal fine il contabile verifica che tali conti sono stati preparati nel rispetto delle norme, dei metodi e dei sistemi contabili definiti sotto la sua responsabilità, come stabilito nel presente regolamento per i conti della sua istituzione e che tutte le entrate e le spese sono contabilizzate.

Gli ordinatori delegati trasmettono al contabile tutte le informazioni di cui ha bisogno per svolgere i suoi compiti.

Gli ordinatori delegati restano pienamente responsabili dell'utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, nonché della legalità e regolarità delle spese sotto il loro controllo.

2 ter.   Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute nonché a eseguire qualsiasi controllo supplementare che egli ritenga necessario per approvare i conti.

Formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.

2 quater.   I contabili delle altre istituzioni e agenzie approvano i rispettivi conti annuali e li inviano al contabile della Commissione.».

c)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.   Salve le deroghe previste dal presente regolamento, solo il contabile è autorizzato a maneggiare denaro contante ed equivalenti di liquidità. È responsabile della custodia dei medesimi.

36)

All'articolo 62, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni ad agenti subordinati.».

37)

L'articolo 63 è sostituito dal seguente:

«Articolo 63

1.   Possono essere create casse di anticipi per l'incasso di entrate che non siano le risorse proprie e per il pagamento di spese di importo limitato ai sensi delle modalità d'esecuzione.

Tuttavia, nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d'aiuto umanitario ai sensi dell'articolo 110, si possono utilizzare le casse di anticipi senza limite di importo rispettando il livello di stanziamenti deciso dall'autorità di bilancio per la corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso.

2.   Le casse di anticipi sono alimentate dal contabile dell'istituzione e sono poste sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile dell'istituzione.».

38)

All'articolo 65, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all'articolo 64, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità o degli Stati membri.».

39)

L'articolo 66 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'ordinatore impegna la propria responsabilità pecuniaria alle condizioni previste dallo statuto.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   L'obbligo di versare compensazioni si applica in particolare se:

a)

l'ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento e alle sue modalità d'esecuzione;

b)

l'ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, trascura di compilare un atto che dia luogo ad un credito, trascura o ritarda l'emissione di ordini di riscossione, oppure ritarda l'emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile dell'istituzione nei confronti di terzi.».

c)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In caso di sottodelegazione all'interno dei suoi servizi, l'ordinatore delegato resta responsabile dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.».

d)

Al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4.   Ogni istituzione crea un'istanza specializzata in irregolarità finanziarie o partecipa a un'istanza comune creata da varie istituzioni. Tali istanze sono indipendenti sul piano funzionale e accertano l'esistenza di un'irregolarità finanziaria e le eventuali conseguenze.».

40)

L'articolo 73, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Quando l'ordinatore delegato competente intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria e di proporzionalità, secondo le procedure e conformemente ai criteri previsti dalle modalità d'esecuzione. La decisione di rinuncia deve essere motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione soltanto alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.

Alle condizioni stabilite nelle modalità d'esecuzione, l'ordinatore competente può inoltre annullare un credito accertato o apportarvi un aggiustamento.».

41)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 73 bis

Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l'applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, i crediti delle Comunità nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti delle Comunità sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

La data dalla quale calcolare il termine di prescrizione e le condizioni per interrompere il decorso del termine sono stabilite nelle modalità d'esecuzione.».

42)

All'articolo 75, paragrafo 2, i termini «all'articolo 49, paragrafo 2» sono sostituiti da «all'articolo 49, paragrafo 6, lettera e)».

43)

All'articolo 77, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo di un impegno di bilancio, corrispondente a un impegno giuridico, per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell'articolo 81 entro i tre anni successivi alla firma dell'impegno giuridico è oggetto di disimpegno.».

44)

All'articolo 80 è aggiunto il seguente comma:

«Nei casi in cui vengono effettuati pagamenti periodici riguardo a servizi prestati, compresi i servizi di locazione, o beni forniti, e fatta salva l'analisi dei rischi, l'ordinatore può ordinare l'applicazione del cosiddetto sistema di incasso automatico.».

45)

All'articolo 86, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio.».

46)

All'articolo 87, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Se il revisore interno è un agente, egli impegna la sua responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto e precisate nelle modalità d'esecuzione.

47)

L'articolo 88 è sostituito dal seguente:

«Articolo 88

1.   Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 104 e 167, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Questi appalti includono quanto segue:

a)

gli appalti riguardanti l'acquisto o la locazione di un immobile;

b)

gli appalti di forniture;

c)

gli appalti di lavori;

d)

gli appalti di servizi.

2.   Un contratto quadro è un contratto concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. È disciplinato dalle disposizioni del presente titolo relative alla procedura di aggiudicazione, compresa la pubblicità.

3.   Fatti salvi gli articoli da 93 a 96, il presente titolo non si applica alle sovvenzioni.».

48)

All'articolo 89, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a contratti quadro in modo abusivo o in modo tale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.».

49)

L'articolo 90 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.

Tutti gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 105 o dall'articolo 167 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pubblicazione preliminare può essere omessa solo nelle fattispecie previste dall'articolo 91, paragrafo 2 del presente regolamento, come specificato nelle modalità d'esecuzione, e per gli appalti di servizi disciplinati dall'allegato II B della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (14).

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste all'articolo 105 o all'articolo 167 e gli appalti di servizi di cui all'allegato IIB della direttiva 2004/18/CE, sono oggetto di una adeguata pubblicità, come specificato nelle modalità di esecuzione.»

50)

L'articolo 91 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le procedure di aggiudicazione degli appalti assumono una delle seguenti forme:

a)

la procedura aperta;

b)

la procedura ristretta;

c)

il concorso di progettazione;

d)

la procedura negoziata;

e)

il dialogo competitivo.

Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni, agenzie esecutive o organismi di cui all'articolo 185 e ogniqualvolta vi è la possibilità di migliorare l'efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate cercano di eseguire la procedura di aggiudicazione su base interistituzionale.

Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro è necessario per l'attuazione di un'azione comune fra una istituzione e un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, la procedura di aggiudicazione può essere condotta congiuntamente dall'istituzione e dall'amministrazione aggiudicatrice in questione, come specificato nelle modalità d'esecuzione.»;

b)

al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Le modalità d'esecuzione stabiliscono quale delle procedure di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 si applica agli appalti di servizi disciplinati dall'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e ai contratti di cui si è dichiarato il carattere segreto, la cui esecuzione deve essere accompagnata da misure di sicurezza speciali, o quando lo richiede la tutela di interessi fondamentali delle Comunità o dell'Unione europea.».

51)

L'articolo 92 è sostituito dal seguente:

«Articolo 92

I documenti della gara d'appalto devono fornire una descrizione completa, chiara e precisa dell'oggetto dell'appalto e specificare i criteri di esclusione, selezione e attribuzione applicabili.».

52)

L'articolo 93 è così modificato:

a)

il paragrafo 1, è così modificato:

i)

l'alinea è sostituito dal seguente testo:

«Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti i candidati o gli offerenti:»;

ii)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

i quali siano attualmente soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 96, paragrafo 1.»;

iii)

è aggiunto il seguente comma:

«Le lettere da a) a d) del primo comma non si applicano in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale, oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, a seguito di un concordato giudiziario o a seguito di una procedura analoga prevista nelle legislazioni nazionali.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I candidati o offerenti devono certificare che non si trovano in una delle situazioni previste al paragrafo 1. Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice può astenersi dall'esigere tale certificazione per gli appalti di valore molto modesto come indicato nelle modalità d'applicazione.

Ai fini della corretta applicazione del paragrafo 1, il candidato o offerente, se chiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, deve:

a)

quando il candidato o offerente è un'entità giuridica, fornire informazioni sulla proprietà o l'amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza dell'entità giuridica;

b)

se è previsto un subappalto, certificare che il subcontraente non si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1.»;

c)

è inserito il seguente paragrafo 3:

«3.   Nelle modalità d'esecuzione è stabilito il periodo massimo entro il quale le situazioni di cui al paragrafo 1 comportano l'esclusione di candidati o offerenti dalla partecipazione a una gara d'appalto. Il periodo massimo non supera i dieci anni.».

53)

Gli articoli 94, 95 e 96 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 94

Sono esclusi dall'aggiudicazione di un appalto i candidati o offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

a)

si trovino in situazione di conflitto di interessi;

b)

si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o non abbiano fornito tali informazioni;

c)

si trovino in una delle situazioni di esclusione, di cui all'articolo 93, paragrafo 1, previste nella procedura di aggiudicazione in oggetto.

Articolo 95

1.   La Commissione crea e gestisce una base di dati centrale nel rispetto della normativa comunitaria riguardante la protezione dei dati personali. La base di dati contiene informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 e all'articolo 96, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera a). È comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui all'articolo 185.

2.   Le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi, nonché gli organismi, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 1, che partecipano all'esecuzione del bilancio in conformità degli articoli 53 e 54, comunicano all'ordinatore competente le informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera e), se la condotta dell'operatore in questione ha danneggiato gli interessi finanziari delle Comunità. L'ordinatore raccoglie tali informazioni e chiede al contabile di inserirle nella base di dati.

Le autorità e gli organismi di cui al primo comma hanno accesso alle informazioni contenute nella base di dati e possono tenerne conto, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l'aggiudicazione di appalti associati all'esecuzione del bilancio.

3.   Nelle modalità d'esecuzione si fissano criteri trasparenti e coerenti per garantire l'applicazione proporzionata dei criteri di esclusione. La Commissione definisce procedure e specifiche tecniche standardizzate per il funzionamento della base di dati.

Articolo 96

1.   L'amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie:

a)

a candidati od offerenti che rientrano in uno dei casi di cui all'articolo 94, lettera b);

b)

a contraenti dei quali sia stata accertata una grave inadempienza alle obbligazioni previste in contratti a carico del bilancio.

In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice deve prima dare agli interessati la possibilità di presentare osservazioni.

2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionali all'entità dell'appalto e alla gravità dei reati commessi e possono consistere:

a)

nell'esclusione del candidato o dell'offerente o del contraente dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio per un periodo massimo di dieci anni, e/o

b)

in sanzioni finanziarie inflitte al candidato o offerente o al contraente entro i limiti del valore dell'appalto in causa.».

54)

L'articolo 97 è sostituito dal seguente:

«Articolo 97

1.   Gli appalti vengono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione applicabili al contenuto dell'offerta, previa verifica della capacità degli operatori economici non esclusi ai sensi degli articoli 93 e 94 e dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), in conformità dei criteri di selezione di cui ai documenti della gara d'appalto.

2.   Un appalto è attribuito mediante aggiudicazione o mediante attribuzione all'offerta economicamente più vantaggiosa.».

55)

L'articolo 98 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le modalità di presentazione delle offerte sono tali da garantire una concorrenza reale e il segreto del loro contenuto fino al momento dell'apertura simultanea.

2.   Se ritenuto opportuno e proporzionato, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti, alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione, una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Tutte le richieste di partecipazione o offerte dichiarate conformi dalla commissione d'apertura sono valutate sulla base dei criteri indicati nei documenti dell'appalto, al fine di proporre all'amministrazione aggiudicatrice l'aggiudicazione dell'appalto oppure di procedere a un'asta elettronica.».

56)

Gli articoli 102 e 103 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 102

1.   L'amministrazione aggiudicatrice esige dai contraenti una garanzia preliminare nei casi specificati nelle modalità d'esecuzione.

2.   L'amministrazione aggiudicatrice può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, esigere dai contraenti tale garanzia ai fini seguenti:

a)

a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto;

b)

per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti.

Articolo 103

Quando la procedura di aggiudicazione si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, le istituzioni sospendono la procedura e possono adottare ogni provvedimento necessario, incluso l'annullamento della procedura stessa.

Quando, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, la procedura di aggiudicazione o l'esecuzione di un appalto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, le istituzioni possono, in funzione della fase alla quale è giunta la procedura, non attribuire il contratto oppure sospenderne l'esecuzione oppure, se del caso, risolverlo.

Se detti errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, le istituzioni possono inoltre rifiutare il pagamento, recuperare gli importi già versati oppure risolvere tutti i contratti conclusi con il contraente, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi.».

57)

All'articolo 104 è aggiunta la seguente frase:

«Esse delegano, a norma dell'articolo 59, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice.».

58)

L'articolo 105 è sostituito dal seguente:

«Articolo 105

1.   Salvo il disposto del titolo IV della parte seconda del presente regolamento, la direttiva 2004/18/CE fissa le soglie che determinano:

a)

le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 90;

b)

la scelta delle procedure di cui all'articolo 91, paragrafo 1;

c)

i termini corrispondenti.

2.   Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate nelle modalità d'esecuzione, l'amministrazione aggiudicatrice, nel caso di appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, non firma il contratto o il contratto quadro con l'offerente selezionato prima che sia trascorso un periodo di statu quo.».

59)

Nel titolo VI della parte prima, il titolo del capo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPO 1

Portata e forma delle sovvenzioni».

60)

L'articolo 108 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esse sono oggetto di una convenzione scritta oppure di una decisione della Commissione notificata al richiedente selezionato.»

b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente titolo:

a)

le spese per i membri e il personale delle istituzioni e i contributi alle scuole europee;

b)

i prestiti, gli strumenti della Comunità che comportano rischi o i contributi finanziari della Comunità a tali strumenti, gli appalti pubblici di cui all'articolo 88 e gli aiuti erogati a titolo di assistenza macrofinanziaria e di sostegno al bilancio;

c)

gli investimenti azionari effettuati in base al principio dell'investitore privato, i finanziamenti quasi mobiliari e gli azionariati o partecipazioni azionarie in istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o organismi comunitari specializzati come il Fondo europeo per gli investimenti (FEI);

d)

le quote versate dalle Comunità a titolo di sottoscrizioni presso gli organismi dei quali esse sono membri;

e)

le spese effettuate nell'ambito della gestione concorrente, decentrata o congiunta ai sensi degli articoli da 53 a 53 quinquies;

f)

i pagamenti effettuati a favore degli organismi a cui sono delegate funzioni d'esecuzione in conformità dell'articolo 54, paragrafo 2 e i contributi versati in virtù del loro atto di base costitutivo a favore di organismi istituiti dall'autorità legislativa;

g)

le spese relative ai mercati della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola; (15)

h)

i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone invitate dalle istituzioni o munite di mandato delle istituzioni o, se del caso, qualsiasi altra indennità versata ad esse.

c)

Sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3.   Sono assimilati a sovvenzionati, e disciplinati, secondo i casi, dal presente titolo:

a)

i profitti derivanti dall'abbuono d'interessi su determinati prestiti concessi;

b)

gli investimenti azionari o le partecipazioni azionarie diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera c).

4.   Un'istituzione può accordare sovvenzioni per attività di comunicazione se, per motivi debitamente giustificati, non è appropriato il ricorso alle procedure di appalto pubblico.»

61)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 108 bis

1.   Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

a)

rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;

b)

somme forfettarie;

c)

finanziamenti a tasso fisso;

d)

una combinazione delle forme di cui alle lettere a), b) e c).

2.   Le sovvenzioni non devono superare un massimale complessivo, in termini di valore assoluto.»

62)

Nel titolo VI della parte prima, il titolo del capo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPO 2

Principi»

63)

L'articolo 109 è sostituito dal seguente:

«Articolo 109

1.   Le sovvenzioni devono rispettare i principi della trasparenza e della parità di trattamento.

Non possono essere cumulative né possono essere concesse retroattivamente e sono soggette al regime del cofinanziamento.

In nessun caso possono essere superati i costi totali abbinati ammissibili per il finanziamento, conformemente alle modalità d'esecuzione.

2.   Le sovvenzioni non possono avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

3.   Il paragrafo 2 non si applica a:

a)

borse di studio, di ricerca o di formazione pagate a persone fisiche;

b)

premi attribuiti in seguito a concorsi;

c)

azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o produrre reddito nel quadro di azioni esterne.»

64)

All'articolo 110 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le sovvenzioni sono oggetto di un programma di lavoro annuale, pubblicato all'inizio dell'esercizio.

Tale programma di lavoro annuale è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati oppure se le caratteristiche del beneficiario o dell'azione lo impongono come l'unica scelta per una determinata azione, oppure se il beneficiario viene individuato in un atto di base come destinatario di una sovvenzione.

Il primo comma non si applica agli aiuti in situazioni di crisi e alle operazioni di aiuto umanitario.»

65)

Gli articoli 111 e 112 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 111

Per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base.

Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio.

Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple o sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro.

In nessun caso il bilancio finanzia due volte i medesimi costi.

Articolo 112

1.   La sovvenzione per azioni già avviate può essere concessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della concessione della sovvenzione.

In tali casi, i costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base o per le spese necessarie alla corretta esecuzione degli aiuti in situazioni di crisi e delle operazioni di aiuto umanitario, alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.

È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.

2.   La concessione di una sovvenzione di funzionamento interviene entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario. I costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, né all'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario.»

66)

All'articolo 113, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Salvo diversa disposizione dell'atto di base a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo, in caso di rinnovo le sovvenzioni di funzionamento hanno carattere degressivo. La presente disposizione non si applica alle sovvenzioni che assumono una delle forme di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettere b) e c).»

67)

L'articolo 114 è sostituito dal seguente:

«Articolo 114

1.   Le domande di sovvenzione sono presentate per iscritto.

2.   Sono ammissibili le domande di sovvenzione presentate da:

a)

persone giuridiche; le domande di sovvenzione sono ammissibili se presentate da entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in loro nome e assumano le responsabilità finanziarie;

b)

persone fisiche, se lo esigono la natura o le caratteristiche dell'azione o l'obiettivo perseguito dal richiedente.

3.   Sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti che, al momento della procedura di concessione di una sovvenzione, si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94 e all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a).

I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui al primo comma. Tuttavia, l'ordinatore può astenersi dal richiedere tale attestazione per le sovvenzioni di valore molto modesto, come specificato nelle modalità di esecuzione.

4.   L'ordinatore può applicare ai richiedenti sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto all'articolo 96.

Simili sanzioni possono essere inflitte ai beneficiari che, al momento della presentazione della richiesta o nel corso dell'attuazione della sovvenzione, hanno dichiarato il falso fornendo le informazioni richieste dall'ordinatore oppure non hanno fornito tali informazioni.»

68)

All'articolo 116, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le proposte sono valutate sulla base dei criteri di selezione e di concessione preventivamente annunciati, al fine di individuare quelle che possono beneficiare di un finanziamento.»

69)

L'articolo 118 è sostituito dal seguente:

«Articolo 118

1.   L'ordinatore competente può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.

2.   L'ordinatore esige dal beneficiario tale garanzia preliminare nei casi specificati nelle modalità di esecuzione.»

70)

All'articolo 119, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In caso d'inosservanza da parte del beneficiario dei suoi obblighi, la sovvenzione è sospesa o ridotta o soppressa nei casi previsti dalle modalità di esecuzione, una volta che il beneficiario avrà potuto formulare le proprie osservazioni.»

71)

L'articolo 120 è sostituito dal seguente:

«Articolo 120

1.   Quando l'esecuzione dell'azione richiede che il beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti, le pertinenti procedure sono quelle stabilite nelle modalità di esecuzione.

2.   Quando l'esecuzione dell'azione richiede la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il beneficiario della sovvenzione comunitaria può concedere tale sostegno purché :

a)

la concessione del sostegno non sia lo scopo principale dell'azione;

b)

le condizioni per la concessione di tale sostegno siano rigorosamente definite nella decisione o convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza margini discrezionali;

c)

tale sostegno riguardi importi esigui.

Ai fini della lettera c), l'importo massimo del sostegno finanziario che il beneficiario può versare a terzi è stabilito nelle modalità di esecuzione.

3.   Ogni decisione o convenzione di sovvenzione prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari.»

72)

L'articolo 121 è così modificato :

a)

La lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

gli stati finanziari delle istituzioni definiti all'articolo 126, degli organismi di cui all'articolo 185 e degli altri organismi i cui conti devono essere consolidati in ottemperanza delle norme contabili comunitarie;»

b)

La lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

le relazioni aggregate sull'esecuzione del bilancio, che presentano le informazioni contenute nelle relazioni di cui alla lettera c).»

73)

L'articolo 122 è sostituito dal seguente:

«Articolo 122

1.   I conti delle istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 121 sono corredati di una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce informazioni, fra l'altro, sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.»

74)

L'articolo 128 è sostituito dal seguente:

«Articolo 128

I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 121 comunicano al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, entro il 1o marzo che segue l'esercizio chiuso, i loro conti provvisori corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

Il contabile della Commissione consolida tali conti provvisori con quelli della Commissione e trasmette alla Corte dei conti, entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori della Commissione, accompagnati dalla sua relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria e i conti consolidati provvisori.

Il contabile di ciascuna istituzione ed organismo di cui all'articolo 121 trasmette entro la data di cui al secondo comma la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria anche al Parlamento europeo e al Consiglio.»

75)

L'articolo 129 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, i termini «articolo 185» sono sostituiti da «articolo 121».

b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le istituzioni, eccettuata la Commissione, e ogni organismo di cui all'articolo 121 formano i rispettivi conti definitivi a norma dell'articolo 61 e li trasmettono al contabile della Commissione e alla Corte dei Conti entro il 1o luglio che segue l'esercizio chiuso, in vista della formazione dei conti consolidati definitivi.»

c)

È inserito il seguente paragrafo:

«2 bis   Il contabile della Commissione prepara i conti consolidati definitivi in base alle informazioni presentategli dalle altre istituzioni a norma del paragrafo 2. I conti consolidati definitivi sono corredati da una nota redatta dal contabile della Commissione, nella quale egli dichiara che tali conti sono stati preparati nel rispetto del titolo VII e dei principi, delle norme e dei metodi contabili descritti in allegato agli stati finanziari.»;

d)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione approva i conti consolidati definitivi ed i propri conti definitivi e li trasmette entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.»;

e)

Al paragrafo 4, i termini «31 ottobre» sono sostituiti da «15 novembre».

76)

L'articolo 131 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, i termini «La Commissione» sono sostituiti da «Il contabile della Commissione».

b)

Al paragrafo 2, i termini «la Commissione» sono sostituiti da «il contabile della Commissione».

77)

All'articolo 133, paragrafo 1, i termini «all'articolo 185» sono sostituiti da «all'articolo 121».

78)

All'articolo 134, i termini «all'articolo 185» sono sostituiti da «all'articolo 121».

79)

All'articolo 138, paragrafo 1, i termini «all'articolo 185» sono sostituiti da «all'articolo 121».

80)

All'articolo 139, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ogni istituzione informa la Corte dei conti e l'autorità di bilancio sulle regole interne che adotta in materia finanziaria.»

81)

L'articolo 143 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, i termini «15 giugno» sono sostituiti da «30 giugno» e i termini «30 settembre» sono sostituiti da «15 ottobre»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Corte dei conti invia alle autorità responsabili del discarico ed alle altre istituzioni, entro il 15 novembre, la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte delle istituzioni e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»

c)

Al paragrafo 6, i termini «15 febbraio» sono sostituiti da «28 febbraio».

82)

L'articolo 144 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Se la Corte dei conti decide di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea talune relazioni speciali, devono esservi unite le risposte delle istituzioni interessate.»

b)

Al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I pareri di cui all'articolo 248, paragrafo 4, del trattato CE e all'articolo 160 C, paragrafo 4, del trattato Euratom che non riguardano proposte o progetti nell'ambito della consultazione legislativa, possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»

83)

All'articolo 145, paragrafo 1, i termini «30 aprile» sono sostituiti da «15 maggio».

84)

Nella parte seconda, al titolo I, il titolo è sostituito dal seguente:

«TITOLO I

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA»

85)

All'articolo 148, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le disposizioni delle parti prima e terza del presente regolamento si applicano alle spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul Fondo europeo agricolo di garanzia (in prosieguo il FEAGA), nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.»

86)

L'articolo 149 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.   Per ogni esercizio, il FEAGA prevede stanziamenti non dissociati, tranne che per le spese correlate alle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005 che saranno coperte con stanziamenti dissociati.

b)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo.

Tale riporto non può superare, entro il limite del 2 % degli stanziamenti iniziali di cui al primo comma, l'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (16), che era stato applicato nell'ultimo esercizio.

Gli stanziamenti riportati sono riversati esclusivamente nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all'articolo 3 paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Tale riporto può condurre soltanto a un pagamento supplementare a favore dei beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'ultimo esercizio, l'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

La Commissione adotta la decisione di riporto entro il 15 febbraio dell'esercizio verso il quale è previsto il riporto, e ne informa l'autorità di bilancio.

87)

All'articolo 150, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Le decisioni della Commissione che stabiliscono l'importo dei pagamenti costituiscono impegni accantonati globali, entro i limiti del totale degli stanziamenti iscritti per il FEAGA.

3.   Le spese di gestione corrente del FEAGA possono, a partire dal 15 novembre, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare i tre quarti del totale dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Possono riguardare unicamente spese il cui principio si fonda su un atto di base esistente.»

88)

All'articolo 151, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul FEAGA formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Si può procedere a tale impegno dopo la scadenza del suddetto termine di due mesi qualora sia necessaria una procedura di storno di stanziamenti relativi alle linee di bilancio in questione. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi quanto all'ammissibilità, l'imputazione in pagamento avviene entro lo stesso termine di due mesi.»

89)

L'articolo 152 è sostituito dal seguente:

«Articolo 152

Nei conti di bilancio, le spese sono imputate ad un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell'esercizio in questione, a condizione che l'ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.»

90)

All'articolo 153, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione, quando a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, può procedere a storni di stanziamenti, adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo e ne informa l'autorità di bilancio come previsto all'articolo 23, paragrafo 1.»

91)

L'articolo 154 è sostituito dal seguente:

«Articolo 154

1.   Le entrate con destinazione specifica di cui al presente titolo sono destinate in funzione della loro origine, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2.

2.   Il risultato della decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 è imputato su un unico articolo.»

92)

Nella parte seconda, al titolo I, il titolo è sostituito dal seguente:

«TITOLO II

FONDI STRUTTURALI, FONDO DI COESIONE, FONDO EUROPEO PER LA PESCA, FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE»

93)

L'articolo 155 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le disposizioni delle parti prima del presente regolamento e terza si applicano alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui alla normativa sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (17), sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (18), sul Fondo sociale europeo (FSE) (19), sul Fondo di coesione (20) e sul Fondo europeo per la pesca (FEP) (21) in prosieguo i Fondi, nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

b)

Il paragrafo 3 è soppresso.

94)

All'articolo 157, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.»

95)

L'articolo 158 è sostituito dal seguente:

«Articolo 158

La Commissione può procedere, per quanto concerne le spese operative di cui al presente titolo, tranne che per il FEASR, a storni da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo ai sensi della normativa sui Fondi di cui all'articolo 155, o siano spese di assistenza tecnica.»

96)

All'articolo 160, è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   Gli stanziamenti relativi alle entrate risultanti dal Fondo di ricerca carbone e acciaio, di cui al protocollo, allegato al trattato CE, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18. Gli stanziamenti d'impegno risultanti da queste entrate sono aperti a partire dalla previsione di credito e gli stanziamenti di pagamento a partire dalla riscossione delle entrate.»

97)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 160 bis

1.   Gli stanziamenti d'impegno corrispondenti all'importo dell'impegno disimpegnato in seguito all'inesecuzione totale o parziale dei progetti di ricerca ai quali gli stanziamenti sono stati assegnati, possono essere ricostituiti, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, quando sono essenziali per attuare il programma inizialmente previsto, a meno che nel bilancio dell'esercizio in corso non siano iscritti fondi a tale scopo.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione esamina, all'inizio di ogni esercizio, i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e valuta, in base al fabbisogno, la necessità di ricostituire gli stanziamenti.

In base a tale valutazione, entro il 15 febbraio di ogni esercizio la Commissione può sottoporre all'autorità di bilancio adeguate proposte, presentando per ogni voce di bilancio i motivi per i quali essa propone di ricostituire gli stanziamenti.

3.   L'autorità di bilancio decide riguardo alle proposte della Commissione entro sei settimane. In mancanza di tale decisione entro il termine suddetto, le proposte si considerano approvate.

L'importo degli stanziamenti di impegno da ricostituire nell'anno n non può superare in nessun caso il 25 % dell'importo totale disimpegnato per la medesima linea di bilancio nell'anno n-1.

4.   Gli stanziamenti di impegno ricostituiti non possono formare oggetto di riporto.

Gli impegni giuridici relativi agli stanziamenti di impegno ricostituiti sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n.

Alla conclusione dell'anno n, l'ordinatore competente disimpegna definitivamente il saldo non eseguito di tali stanziamenti di impegno ricostituiti.»

98)

All'articolo 163, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Le azioni di cui al presente titolo possono essere eseguite a livello centralizzato dalla Commissione, mediante gestione concorrente o a livello decentrato dai paesi terzi beneficiari, ovvero congiuntamente con organizzazioni internazionali, secondo le pertinenti disposizioni degli articoli da 53 a 57.»

99)

L'articolo 164 è soppresso.

100)

L'articolo 166 è così modificato:

a)

Al primo comma, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente:

a)

«a conclusione di una convenzione di finanziamento tra la Commissione, che agisce in nome delle Comunità, e i paesi terzi beneficiari o gli organismi da questi designati, in prosieguo beneficiari;

b)

un contratto o una convenzione di sovvenzione tra la Commissione e organismi di diritto pubblico nazionale o internazionale o tra la Commissione e persone fisiche o giuridiche incaricate della realizzazione."»

b)

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le condizioni alle quali è fornito l'aiuto esterno sono fissate nello strumento che gestisce le convenzioni di finanziamento, i contratti o le sovvenzioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.»

c)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le convenzioni di finanziamento con i paesi terzi beneficiari di cui al paragrafo 1, lettera a) sono concluse al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno n + 1, dove l'anno n è quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio.

I singoli contratti, decisioni e convenzioni di sovvenzione per l'attuazione di dette convenzioni di finanziamento sono conclusi o adottati entro tre anni a decorrere dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento.

I singoli contratti e convenzioni relativi alla revisione contabile e alla valutazione possono essere conclusi successivamente.»

d)

È aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3   La disposizione di cui al paragrafo 2 non si applica ai programmi pluriennali nei seguenti casi:

le componenti Cooperazione transfrontaliera, Sviluppo regionale, Sviluppo delle risorse umane e Sviluppo rurale del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio del 17 luglio 2006 che istituisce uno Strumento di assistenza preadesione (IPA) (22);

la componente Cooperazione transfrontaliera del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (23).

In tali casi si applicano le seguenti regole:

a)

In caso di programmi pluriennali, sono automaticamente disimpegnate le parti di un impegno di bilancio che, al 31 dicembre del quarto anno successivo all'anno n, vale a dire quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio:

i)

non sono state utilizzate a fini di prefinanziamento; oppure

ii)

non sono state utilizzate per pagamenti intermedi; oppure

iii)

non sono state presentate in relazione ad esso dichiarazioni di spesa.

b)

La parte degli impegni di bilancio ancora aperta al 31 dicembre 2017 per cui non viene presentata una dichiarazione di spesa entro il 31 dicembre 2018, viene automaticamente disimpegnata.

101)

L'articolo 167 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

un organismo di diritto pubblico nazionale o internazionale o persone giuridiche o fisiche che sono beneficiari di una sovvenzione per l'attuazione di un'azione esterna.»

b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le procedure di aggiudicazione degli appalti devono essere previste nelle convenzioni di finanziamento o nella convenzione o decisione di sovvenzione di cui all'articolo 166.»

102)

Nel titolo IV della parte seconda il titolo del capo 4 è sostituito dal seguente:

«CAPO 4

Sovvenzioni»

103)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 169 bis

Le procedure di concessione delle sovvenzioni che i paesi terzi beneficiari devono applicare, in regime di gestione decentrata, sono previste nelle convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 166. Esse sono basate sulle norme enunciate nel titolo VI della parte prima.»

104)

L'articolo 170 è sostituito dal seguente:

«Articolo 170

Ogni convenzione di finanziamento o convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione deve prevedere espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari.»

105)

All'articolo 171, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ad eccezione degli articoli 174, 174 bis e 175, paragrafo 2.»

106)

L'articolo 173 è sostituito dal seguente:

«Articolo 173

Per gli stanziamenti iscritti nell'allegato per ciascun ufficio europeo, la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell'ufficio europeo in questione, a norma dell'articolo 59.»

107)

All'articolo 174, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il direttore dell'ufficio europeo interessato adotta, previa approvazione del suo comitato direttivo, i criteri secondo i quali è tenuta la contabililità.»

108)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 174 bis

1.   Per la gestione degli stanziamenti iscritti nella propria sezione, ciascuna istituzione può delegare i poteri di ordinatore al direttore di un ufficio europeo interistituzionale, stabilendo i limiti e le condizioni di tale delega.

2.   Il revisore interno della Commissione esercita tutte le responsabilità previste nel titolo IV, capo 8 della parte prima.»

109)

L'articolo 175 è così sostituito:

«Articolo 175

Se il mandato di un ufficio europeo implica prestazioni a titolo oneroso a terzi, il direttore di tale ufficio determina, previa approvazione del comitato direttivo, le disposizioni specifiche riguardanti le condizioni alle quali tali prestazioni sono fornite e la tenuta della corrispondente contabilità.»;

110)

L'articolo 176 è soppresso.

111)

L'articolo 178 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto degli stanziamenti decisi dall'autorità di bilancio che figurano alla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso.»

b)

Al paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:

«In questo caso, non si applica il limite di cui al paragrafo 1.»

112)

All'articolo 179, paragrafo 3, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica all'istituzione interessata, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto di natura immobiliare, che intende formulare detto parere. In mancanza di risposta, l'istituzione interessata può procedere all'operazione progettata a titolo della sua autonomia amministrativa, fatti salvi l'articolo 282 del trattato CE e l'articolo 185 del trattato Euratom, per quanto concerne la rappresentanza della Comunità.

Il parere è trasmesso all'istituzione interessata entro un termine di due settimane a decorrere da tale notifica.»

113)

É inserito il seguente titolo VII:

«TITOLO VII

ESPERTI

Articolo 179 bis

Le modalità di esecuzione includono procedure specifiche per la selezione di esperti, retribuiti sulla base di un importo fisso, incaricati di assistere le istituzioni, in particolare, nella valutazione delle proposte e delle domande di sovvenzione o dei bandi di gara, e di fornire assistenza tecnica per il seguito e la valutazione finale dei progetti finanziati dal bilancio.»

114)

L'articolo 180 è soppresso.

115)

L'articolo 181 è sostituito dal seguente:

«Articolo 181

1.   Per quanto riguarda i Fondi di cui all'articolo 155, paragrafo 1 per i quali gli atti di base sono stati abrogati prima dell'applicazione del presente regolamento, gli stanziamenti disimpegnati a norma dell'articolo 157, paragrafo 1 possono essere ricostituiti in caso d'errore manifesto imputabile alla sola Commissione o in caso di forza maggiore con serie ripercussioni sulla realizzazione degli interventi finanziati da detti Fondi.

2.   La base di dati centrale di cui all'articolo 95 viene creata entro il 1o gennaio 2009.

3.   Per gli storni di stanziamenti riguardanti le spese operative di cui alla normativa sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2000-2006 per cui devono ancora essere effettuati pagamenti comunitari ai fini della liquidazione finanziaria degli impegni comunitari ancora da liquidare fino al termine dell'assistenza, la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, a condizione che gli stanziamenti in questione:

siano destinati allo stesso obiettivo, oppure

riguardino iniziative comunitarie o azioni innovative e assistenza tecnica e formino oggetto di storno a favore di misure della stessa natura."

4.   L'articolo 30, paragrafo 3 si applica al fondo menzionato all'articolo 148, paragrafo 1, per la prima volta in relazione ai pagamenti a carico del bilancio 2008.»

116)

L'articolo 185 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione adotta un regolamento finanziario quadro degli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio.»

b)

Il paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile dalla data di applicazione del regolamento della Commissione di modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e al più tardi dal 1o maggio 2007.

Tuttavia i punti 80 ed i punti da 84 a 94 dell'articolo 1 del presente regolamento si applicano dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  Parere del 6 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella GU).

(2)  GU C 13 del 18.1.2006, pag. 1.

(3)  GU C 28 del 3.2.2006, pag. 83.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

(6)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(7)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).

(8)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(9)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(10)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(11)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(12)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.;»

(13)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.;»

(14)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).»

(15)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).»

(16)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).;»

(17)  Regolamento (CE) n. 1290/2005.

(18)  Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

(20)  Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2006 che istituisce un Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79).

(21)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1);»

(22)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(23)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.;»


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