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Document 32006R1563

Regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006 , relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore

OJ L 290, 20.10.2006, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M, 1.8.2007, p. 67–67 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 010 P. 10 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 010 P. 10 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 213 -

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1563/oj

Related international agreement

20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1563/2006 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2006

relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CEE) n. 1494/88 (2) il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità economica europea, un accordo con la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore. In conformità delle disposizioni dell’accordo, le due parti hanno avviato negoziati ai fini della sua sostituzione con un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

(2)

In seguito a tali negoziati, il 24 novembre 2004 è stato siglato un nuovo accordo.

(3)

L’accordo prevede un rafforzamento della cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della conservazione e dello sfruttamento sostenibile delle risorse, nonché forme di associazione tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e attività correlate.

(4)

È opportuno approvare detto accordo.

(5)

Con l’entrata in vigore del nuovo accordo, il regolamento (CEE) n. 1494/88 diventerà obsoleto; per motivi di chiarezza occorre pertanto abrogare detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore.

Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1494/88 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K. RAJAMÄKI


(1)  Parere reso il 6 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 137 del 2.6.1988, pag. 18.


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20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/7


ACCORDO DI PARTENARIATO

nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in seguito denominata «Comunità»,

e

L’UNIONE DELLE COMORE,

in seguito denominata «Comore»,

in seguito denominate «parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e le Comore, in particolare nell’ambito dell’accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni;

VISTE le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per la pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995;

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, all’instaurazione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine;

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente;

DECISE, a tal fine, a stabilire un dialogo volto a definire una politica settoriale della pesca nelle Comore e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo;

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità nelle acque comoriane e per il sostegno della Comunità all’instaurazione di una pesca responsabile in tali acque;

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la creazione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile nelle acque comoriane, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche, e dello sviluppo del settore della pesca nelle Comore,

le condizioni di accesso delle navi della Comunità alle acque comoriane,

le modalità di controllo della pesca nelle acque comoriane, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e attività correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«autorità comoriane»: il ministero della Pesca delle Comore;

b)

«autorità della Comunità»: la Commissione europea;

c)

«nave della Comunità»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

d)

«società mista»: una società commerciale costituita nelle Comore da armatori o da imprese nazionali delle parti per l’esercizio di attività di pesca o di attività correlate;

e)

«commissione mista»: una commissione composta da rappresentanti della Comunità e delle Comore, le cui funzioni sono descritte nell’articolo 9 del presente accordo.

Articolo 3

Principi e obiettivi relativi all’attuazione del presente accordo

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque comoriane, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in dette acque, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell’ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

2.   Fatta salva la sovranità delle Comore, le parti cooperano alla definizione e all’attuazione di una politica settoriale in materia di pesca nelle acque comoriane e avviano a tal fine un dialogo politico sulle riforme necessarie. Esse si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di adottare qualsiasi misura in materia.

3.   Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, sia congiuntamente sia unilateralmente, valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuati sulla base delle disposizioni del presente accordo.

4.   Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale.

5.   In particolare, l’ingaggio di marittimi locali a bordo delle navi della Comunità è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

Articolo 4

Cooperazione in campo scientifico

1.   Nel periodo di applicazione dell’accordo le parti si adoperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nelle acque comoriane.

2.   Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e tenuto conto dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 del presente accordo e adottano di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

3.   Le parti si impegnano a consultarsi, direttamente o nell’ambito della IOTC, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell’Oceano Indiano e cooperare alla ricerca scientifica nei settori considerati.

Articolo 5

Accesso delle navi della Comunità alla pesca nelle acque comoriane

1.   Le Comore si impegnano ad autorizzare le navi della Comunità ad esercitare attività di pesca nella propria zona di pesca, in conformità del presente accordo, del protocollo e del relativo allegato.

2.   Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alla legislazione in vigore nelle Comore. Le autorità comoriane notificano alla Comunità qualsiasi modifica della suddetta legislazione.

3.   Le parti sono responsabili dell’effettiva applicazione delle disposizioni in materia di controllo delle attività di pesca previste dal protocollo. Le navi della Comunità cooperano con le autorità comoriane preposte a tale controllo.

4.   La Comunità si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire il rispetto, da parte delle proprie navi, delle disposizioni del presente accordo nonché della legislazione che disciplina la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione delle Comore.

Articolo 6

Licenze

1.   Possono svolgere attività di pesca nelle acque comoriane solo le navi della Comunità in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo.

2.   La procedura per il rilascio della licenza di pesca, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato del protocollo.

Articolo 7

Contropartita finanziaria

La Comunità versa alle Comore una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è composta dai due elementi seguenti, fra loro correlati:

a)

l’accesso delle navi della Comunità alla pesca nelle Comore;

b)

il sostegno finanziario fornito dalla Comunità ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile e dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque delle Comore;

c)

la componente della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), è stabilita e gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle parti in conformità del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca nelle Comore in base a una programmazione annuale e pluriennale per l’attuazione di tale politica.

Articolo 8

Promozione della cooperazione a livello degli operatori economici e della società civile

1.   Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini della definizione e del coordinamento delle diverse misure che possono essere adottate a questo scopo.

2.   Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3.   Le parti si adoperano per creare le condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo dell’attività imprenditoriale e degli investimenti.

4.   Le parti incoraggiano, in particolare, la creazione di società miste che perseguono un interesse comune. Il trasferimento di navi della Comunità verso società miste e la creazione di società miste nelle Comore sono effettuati nel pieno rispetto della legislazione comoriana e della legislazione comunitaria in vigore.

Articolo 9

Commissione mista

1.   È istituita una commissione mista incaricata di sorvegliare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

a)

controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’applicazione dell’accordo e segnatamente la definizione e la valutazione dell’attuazione della programmazione annuale e pluriennale di cui all’articolo 7, lettera b);

b)

coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;

c)

funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo;

d)

ridefinisce eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

e)

svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

2.   La commissione mista si riunisce almeno una volta l’anno, alternativamente nelle Comore e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

In particolare, la commissione mista si riunisce entro tre mesi dall’entrata in vigore di ogni protocollo, al fine di definire le modalità di attuazione delle disposizioni del presente accordo. Essa stabilisce a tal fine un piano d’azione in cui sono specificate le attività da svolgere, seguito da uno scadenziario preciso per il periodo di applicazione di ogni protocollo.

Articolo 10

Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall’altra, al territorio dell’Unione delle Comore.

Articolo 11

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di sette anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di sette anni, salvo denuncia in conformità dell’articolo 12.

Articolo 12

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di gravi circostanze, quali, tra l’altro, il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi della Comunità o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3.   L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

4.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 13

Sospensione

1.   L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle disposizioni dell’accordo stesso. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 14

Il protocollo e l’allegato costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 15

Abrogazione e disposizioni transitorie

Il presente accordo abroga e sostituisce, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, l’accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore entrato in vigore il 20 luglio 1988.

Tuttavia, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 rimane d’applicazione durante il periodo previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo e diventa parte integrante del presente accordo.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua araba, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

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