Regolamento (CE) n. 357/2006 della Commissione, del 28 febbraio 2006 , recante sessantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 059 del 01/03/2006 pag. 0035 - 0036
Regolamento (CE) n. 357/2006 della Commissione del 28 febbraio 2006 recante sessantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan [1], in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, considerando quanto segue: (1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. (2) Il 22 febbraio 2006, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche; occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2006. Per la Commissione Eneko Landáburu Direttore generale delle Relazioni esterne [1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 246/2006 (GU L 40 dell’11.2.2006, pag. 13). -------------------------------------------------- ALLEGATO L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato: Nella sezione "persone fisiche", la voce "Mohammed Benhammedi [alias a) Mohamed Hannadi b) Mohamed Ben Hammedi c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi d) Ben Hammedi e) Panhammedi f) Abu Hajir g) Abu Hajir Al Libi h) Abu Al Qassam]. Indirizzo: Midlands, Regno Unito. Data di nascita: 22.9.1966. Luogo di nascita: Libia. Nazionalità: britannica" è sostituita dal testo seguente: "Mohammed Benhammedi [alias a) Mohamed Hannadi b) Mohamed Ben Hammedi c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi d) Ben Hammedi e) Panhammedi f) Abu Hajir g) Abu Hajir Al Libi h) Abu Al Qassam]. Indirizzo: Midlands, Regno Unito. Data di nascita: 22.9.1966. Luogo di nascita: Libia. Nazionalità: libica." --------------------------------------------------