32006R0179


Titolo e riferimento

Regolamento (CE) n. 179/2006 della Commissione, del 1 o febbraio 2006 , recante istituzione di un regime di titoli di importazione per le mele importate da paesi terzi

  GU L 29 del 2.2.2006, pagg. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

 CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  NL  PL  PT  SK  SL  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Regolamento (CE) n. 179/2006 della Commissione

del 1o febbraio 2006

recante istituzione di un regime di titoli di importazione per le mele importate da paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I produttori di mele comunitari si sono recentemente trovati in una situazione difficile dovuta tra l’altro ad un sensibile aumento delle importazioni di mele da alcuni paesi dell’emisfero australe.

(2) Occorre pertanto migliorare il controllo delle importazioni di mele. Lo strumento idoneo per la realizzazione di tale obiettivo è costituito da un meccanismo basato sul rilascio di titoli di importazione previa costituzione di una cauzione a garanzia dell’effettiva esecuzione delle operazioni per le quali sono stati richiesti titoli di importazione.

(3) È necessario applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [2] e del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli [3].

(4) Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L’immissione in libera pratica di mele del codice NC 08081080 è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione.

2. Ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 2

1. Gli importatori possono presentare domande di titoli di importazione alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro.

Essi inseriscono il paese di origine nella casella 8 della domanda di titolo e contrassegnano con una crocetta la parola "sì".

2. All’atto della presentazione della domanda gli importatori costituiscono una cauzione in conformità alle disposizioni contenute nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, a garanzia dell’impegno ad importare il prodotto durante il periodo di validità del titolo di importazione. L’importo della cauzione è di 15 EUR/tonnellata.

Salvo casi di forza maggiore, se entro il periodo di validità del titolo di importazione l’importazione non è effettuata o è effettuata solo parzialmente, si procede all’incameramento totale o parziale della cauzione.

Articolo 3

1. Il titolo è rilasciato immediatamente agli interessati che ne facciano richiesta, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento nella Comunità.

Nella casella 8 del titolo di importazione è inserito il paese d’origine e la parola "sì" è contrassegnata con una crocetta.

2. Il periodo di validità del titolo è di tre mesi.

Il titolo d’importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i quantitativi di mele per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nella settimana precedente, ripartiti per paese terzo di origine.

La comunicazione dei dati suddetti è effettuata mediante il sistema elettronico indicato dalla Commissione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann Fischer Boel

Membro della Commissione

[1] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

[2] GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2005 (GU L 297 del 15.11.2005, pag. 7).

[3] GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).

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