32006R0066


Titolo e riferimento

Regolamento (Euratom) n. 66/2006 della Commissione, del 16 gennaio 2006 , relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capo relativo all'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali

 GU L 11 del 17.1.2006, pagg. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 GU L 330M del 28.11.2006, pagg. 12–14 (MT)
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 12 tomo 02 pag. 218 - 221
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 12 tomo 02 pag. 218 - 221

 CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  NL  PL  PT  SK  SL  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Regolamento (Euratom) n. 66/2006 della Commissione

del 16 gennaio 2006

relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capo relativo all'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l’articolo 2, lettera d), e gli articoli 74, 77, 124 e 161,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione, del 29 novembre 1966, relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capitolo sull'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali [1], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese [2]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) Le condizioni di approvvigionamento della Comunità in materie nucleari consentono, sia per i minerali e le materie grezze, sia per le materie fissili speciali, di concedere la dispensa prevista dall'articolo 74 del trattato, secondo modalità atte a garantire un regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono dispensati dall'applicazione delle disposizioni del titolo II, capo VI, del trattato, per quanto riguarda i minerali e le materie grezze di uranio e di torio:

a) il trasferimento e l'importazione nella Comunità di quantitativi non superiori a 1 t di uranio o di torio per ogni operazione, nei limiti di 5 t all'anno e per utilizzatore per ciascuna di queste materie;

b) l'esportazione fuori della Comunità di quantitativi il cui contenuto di uranio o torio non siano superiori a 1 t, nei limiti di 5 t all'anno e per esportatore per ciascuna di queste materie.

Articolo 2

Sono dispensati dall'applicazione delle disposizioni del titolo II, capo VI, del trattato sull'approvvigionamento di materie fissili speciali, il trasferimento e l'importazione nella Comunità, nonché l'esportazione all'esterno della Comunità, di quantitativi, riferiti alla forma elementare, non superiori a 200 g di uranio 235, uranio 233 e plutonio per ciascuna operazione, entro il limite annuo di 1000 g per ciascuna di tali materie e per utilizzatore, fatte salve, per quanto riguarda le materie importate ed esportate, le disposizioni degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità con i paesi terzi.

Articolo 3

Chiunque effettui un'importazione o un'esportazione e ogni fornitore che effettui un trasferimento nell'ambito della Comunità, in base alla dispensa di cui agli articoli 1 e 2, trasmette all'Agenzia di approvvigionamento un prospetto trimestrale delle operazioni effettuate, nel quale sono menzionati:

a) la data della conclusione del contratto di fornitura;

b) il nome delle parti contraenti;

c) la località in cui vengono prodotte le materie;

d) le caratteristiche chimiche e fisiche dei prodotti;

e) i quantitativi, espressi in unità del sistema metrico;

f) l'impiego di questi minerali, materie grezze e materie fissili speciali.

I dati di cui al primo comma, lettera e), sono comunicati in chilogrammi di uranio o di torio contenuto, per i minerali e le materie grezze, e in grammi di uranio 233, di uranio 235 o di plutonio contenuto, per le materie fissili speciali. I numeri seguiti da decimali sono arrotondati all'unità inferiore o superiore a seconda che i decimali siano inferiori o superiori a 0,5. Quando il decimale è 0,5 il numero viene arrotondato all'unità superiore o inferiore, a seconda che la cifra precedente il decimale sia pari o dispari.

I prospetti trimestrali sono trasmessi all'Agenzia entro un mese dalla fine di ogni trimestre nel quale siano state effettuate operazioni contemplate dal presente regolamento.

Articolo 4

Il regolamento n. 17/66/Euratom è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.

Per la Commissione

José Manuel Barroso

Il presidente

[1] GU 241 del 28.12.1966, pag. 4057/66. Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 3137/74 (GU L 333 del 13.12.1974, pag. 27).

[2] Cfr. allegato I.

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ALLEGATO I

Regolamento abrogato e relativa modifica

Regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione (GU 241 del 28.12.1966, pag. 4057/66)

Regolamento (Euratom) n. 3137/74 della Commissione (GU L 333 del 13.12.1974, pag. 27)

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ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento n. 17/66/Euratom | Presente regolamento |

Articolo 1, frase introduttiva | Articolo 1, frase introduttiva |

Articolo 1, primo trattino | Articolo 1, lettera a) |

Articolo 1, secondo trattino | Articolo 1, lettera b) |

Articolo 2 | Articolo 2 |

Articolo 3, primo comma | Articolo 3, primo comma |

Articolo 3, primo comma, nota 3 | Articolo 3, secondo comma |

Articolo 3, secondo comma | Articolo 3, terzo comma |

— | Articolo 4 |

Articolo 4 | Articolo 5 |

— | Allegato I |

— | Allegato II |

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