Regolamento (Euratom) n. 66/2006 della Commissione, del 16 gennaio 2006 , relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capo relativo all'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali
GU L 11 del 17.1.2006, pagg. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 330M del 28.11.2006, pagg. 12–14 (MT)
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 12 tomo 02 pag. 218 - 221
edizione speciale in lingua romena: capitolo 12 tomo 02 pag. 218 - 221
CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV NL PL PT SK SL SV
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Regolamento (Euratom) n. 66/2006 della Commissione
del 16 gennaio 2006
relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capo relativo all'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l’articolo 2, lettera d), e gli articoli 74, 77, 124 e 161,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione, del 29 novembre 1966, relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capitolo sull'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali [1], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese [2]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) Le condizioni di approvvigionamento della Comunità in materie nucleari consentono, sia per i minerali e le materie grezze, sia per le materie fissili speciali, di concedere la dispensa prevista dall'articolo 74 del trattato, secondo modalità atte a garantire un regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono dispensati dall'applicazione delle disposizioni del titolo II, capo VI, del trattato, per quanto riguarda i minerali e le materie grezze di uranio e di torio:
a) il trasferimento e l'importazione nella Comunità di quantitativi non superiori a 1 t di uranio o di torio per ogni operazione, nei limiti di 5 t all'anno e per utilizzatore per ciascuna di queste materie;
b) l'esportazione fuori della Comunità di quantitativi il cui contenuto di uranio o torio non siano superiori a 1 t, nei limiti di 5 t all'anno e per esportatore per ciascuna di queste materie.
Articolo 2
Sono dispensati dall'applicazione delle disposizioni del titolo II, capo VI, del trattato sull'approvvigionamento di materie fissili speciali, il trasferimento e l'importazione nella Comunità, nonché l'esportazione all'esterno della Comunità, di quantitativi, riferiti alla forma elementare, non superiori a 200 g di uranio 235, uranio 233 e plutonio per ciascuna operazione, entro il limite annuo di 1000 g per ciascuna di tali materie e per utilizzatore, fatte salve, per quanto riguarda le materie importate ed esportate, le disposizioni degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità con i paesi terzi.
Articolo 3
Chiunque effettui un'importazione o un'esportazione e ogni fornitore che effettui un trasferimento nell'ambito della Comunità, in base alla dispensa di cui agli articoli 1 e 2, trasmette all'Agenzia di approvvigionamento un prospetto trimestrale delle operazioni effettuate, nel quale sono menzionati:
a) la data della conclusione del contratto di fornitura;
b) il nome delle parti contraenti;
c) la località in cui vengono prodotte le materie;
d) le caratteristiche chimiche e fisiche dei prodotti;
e) i quantitativi, espressi in unità del sistema metrico;
f) l'impiego di questi minerali, materie grezze e materie fissili speciali.
I dati di cui al primo comma, lettera e), sono comunicati in chilogrammi di uranio o di torio contenuto, per i minerali e le materie grezze, e in grammi di uranio 233, di uranio 235 o di plutonio contenuto, per le materie fissili speciali. I numeri seguiti da decimali sono arrotondati all'unità inferiore o superiore a seconda che i decimali siano inferiori o superiori a 0,5. Quando il decimale è 0,5 il numero viene arrotondato all'unità superiore o inferiore, a seconda che la cifra precedente il decimale sia pari o dispari.
I prospetti trimestrali sono trasmessi all'Agenzia entro un mese dalla fine di ogni trimestre nel quale siano state effettuate operazioni contemplate dal presente regolamento.
Articolo 4
Il regolamento n. 17/66/Euratom è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.
Per la Commissione
José Manuel Barroso
Il presidente
[1] GU 241 del 28.12.1966, pag. 4057/66. Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 3137/74 (GU L 333 del 13.12.1974, pag. 27).
[2] Cfr. allegato I.
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ALLEGATO I
Regolamento abrogato e relativa modifica
Regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione (GU 241 del 28.12.1966, pag. 4057/66)
Regolamento (Euratom) n. 3137/74 della Commissione (GU L 333 del 13.12.1974, pag. 27)
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ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Regolamento n. 17/66/Euratom | Presente regolamento |
Articolo 1, frase introduttiva | Articolo 1, frase introduttiva |
Articolo 1, primo trattino | Articolo 1, lettera a) |
Articolo 1, secondo trattino | Articolo 1, lettera b) |
Articolo 2 | Articolo 2 |
Articolo 3, primo comma | Articolo 3, primo comma |
Articolo 3, primo comma, nota 3 | Articolo 3, secondo comma |
Articolo 3, secondo comma | Articolo 3, terzo comma |
— | Articolo 4 |
Articolo 4 | Articolo 5 |
— | Allegato I |
— | Allegato II |
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