32006L0026


Titolo e riferimento

Direttiva 2006/26/CE della Commissione, del 2 marzo 2006 , che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE relative ai trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

 GU L 65 del 7.3.2006, pagg. 22–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 GU L 330M del 28.11.2006, pagg. 211–215 (MT)
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 13 tomo 53 pag. 6 - 11
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 13 tomo 53 pag. 6 - 11

 CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  NL  PL  PT  SK  SL  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Direttiva 2006/26/CE della Commissione

del 2 marzo 2006

che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE relative ai trattori agricoli o forestali a ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE [1], in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

vista la direttiva 74/151/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote [2], in particolare l’articolo 4,

vista la direttiva 77/311/CEE del Consiglio, del 29 marzo 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro all’orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote [3], in particolare l’articolo 5,

vista la direttiva 78/933/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote [4], in particolare l’articolo 5,

vista la direttiva 89/173/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote [5], in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) I requisiti introdotti dalla direttiva 74/151/CEE riguardo al peso massimo ammissibile a pieno carico e per asse dei trattori agricoli o forestali a ruote vanno adeguati ai trattori moderni, dati i progressi tecnologici registrati sotto il profilo dell’aumento della produttività e della sicurezza.

(2) Per agevolare l’attività internazionale dell’industria comunitaria è necessario allineare le norme tecniche comunitarie alle corrispondenti norme vigenti a livello internazionale. Riguardo ai limiti massimi fissati dalla direttiva 77/311/CEE per il livello sonoro all’orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote, la velocità di prova stabilita negli allegati I e II di tale direttiva va armonizzata con la velocità di prova prescritta da regolamenti o da norme tecniche internazionali ed in particolare dal codice 5 dell’OCSE e dalla norma ISO 5131:1996 [6].

(3) È opportuno aggiornare i requisiti introdotti dalla direttiva 78/933/CEE riguardo all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote, al fine di soddisfare le esigenze attuali di semplicità del disegno e qualità dell’illuminazione.

(4) I requisiti stabiliti nella direttiva 89/173/CEE relativamente alla vetratura e al collegamento dei trattori agricoli o forestali a ruote vanno adeguati ai più recenti sviluppi tecnologici. Occorre in particolare permettere l’uso di policarbonati e plastica nei vetri diversi dal parabrezza, per una migliore protezione degli occupanti contro la penetrazione di oggetti estranei nella cabina di guida. I requisiti dei collegamenti meccanici vanno allineati alla norma ISO 6489-1. Inoltre, per ridurre il numero e la gravità degli infortuni ed aumentare la sicurezza sul lavoro, è opportuno stabilire ulteriori disposizioni sulle superfici calde nonché provvedimenti sulla copertura dei morsetti della batteria e sulla prevenzione dello sganciamento involontario.

(5) Le direttive 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE devono pertanto essere modificate di conseguenza.

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 74/151/CEE

La direttiva 74/151/CEE è modificata conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Modifica della direttiva 77/311/CEE

La direttiva 77/311/CEE è modificata conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Modifica della direttiva 78/933/CEE

La direttiva 78/933/CEE è modificata conformemente all’allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

Modifica della direttiva 89/173/CEE

La direttiva 89/173/CEE è modificata conformemente all’allegato IV della presente direttiva.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

1. Dal 1o gennaio 2007, riguardo ai veicoli che soddisfano i requisiti fissati dalle direttive 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE e 89/173/CEE modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata da tali direttive:

a) non possono negare l’omologazione CE o l’omologazione nazionale;

b) non possono proibire l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio.

2. Dal 1o luglio 2007, riguardo ai veicoli che non soddisfano i requisiti fissati dalle direttive 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE e 89/173/CEE modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata da tali direttive:

a) non possono più rilasciare l’omologazione CE;

b) possono negare l’omologazione nazionale.

3. Dal 1o luglio 2009, riguardo ai veicoli che non soddisfano i requisiti fissati dalle direttive 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE e 89/173/CEE modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata da tali direttive:

a) cessano di considerare validi, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE, i certificati di idoneità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi della stessa direttiva;

b) possono negare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di tali veicoli nuovi.

Articolo 6

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2006.

Per la Commissione

Günter Verheugen

Vicepresidente

[1] GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/67/CE della Commissione (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 17).

[2] GU L 84 del 28.3.1974, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/38/CE della Commissione (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 13).

[3] GU L 105 del 28.4.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24).

[4] GU L 325 del 20.11.1978, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/56/CE della Commissione (GU L 146 dell’11.6.1999, pag. 31).

[5] GU L 67 del 10.3.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[6] Questi documenti sono reperibili nelle pagine web http://www.oecd.org/dataoecd/35/19/34733683.PDF e http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=20842&ICS1=17&ICS2=140&ICS3=20

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ALLEGATO I

Nell’allegato I della direttiva 74/151/CEE, il punto 1.2. è sostituito dal seguente:

"1.2. il peso massimo ammissibile a pieno carico e il peso massimo ammissibile per asse a seconda della categoria del veicolo, non superi i valori dati nella tabella 1.

Tabella 1

Peso massimo ammissibile a pieno carico e peso massimo ammissibile per asse a seconda della categoria del veicolo

Categoria del veicolo | Numero di assi | Peso massimo ammissibile (t) | Peso massimo ammissibile per asse |

Asse sterzante (t) | Asse non sterzante (t) |

T1, T2, T4.1 | 2 | 18 (carico) | 11,5 | 10 |

3 | 24 (carico) | 11,5 | 10 |

T3 | 2, 3 | 0,6 (scarico) | [1] | [1] |

T4.3 | 2, 3, 4 | 10 (carico) | [1] | [1] |

[1] Non è necessario fissare un limite per asse per veicoli delle categorie T3 e T4.3, in quanto possiedono, per definizione, limiti al peso massimo ammissibile carico e/o scarico."

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ALLEGATO II

La direttiva 77/311/CEE è modificata come segue:

1) l’allegato I è modificato come segue:

i) al punto 3.2.2, "7,25 km/h" è sostituito da "7,5 km/h";

ii) al punto 3.3.1, "7,25 km/h" è sostituito da "7,5 km/h";

2) nell’allegato II, al punto 3.2.3, "7,25 km/h" è sostituito da "7,5 km/h".

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ALLEGATO III

L’allegato I della direttiva 78/933/CEE è modificato come segue:

1) al punto 4.5.1, è aggiunta la seguente frase:

"Indicatori di direzione supplementari: facoltativi.";

2) il punto 4.5.4.2 è sostituito dal seguente:

"4.5.4.2. In altezza

Dal suolo:

- minimo 500 mm per gli indicatori di direzione della categoria 5,

- minimo 400 mm per gli indicatori di direzione delle categorie 1 e 2,

- massimo 1900 mm per tutte le categorie.

Se la struttura del trattore non consente di rispettare tale limite massimo, il punto più alto della superficie illuminante potrà trovarsi a 2300 mm per gli indicatori di direzione della categoria 5, per quelli delle categorie 1 e 2 dello schema A, per quelli delle categorie 1 e 2 dello schema B e per quelli delle categorie 1 e 2 dello schema D; a 2100 mm per quelli delle categorie 1 e 2 degli altri schemi,

- fino a 4000 mm per gli indicatori di direzione facoltativi.";

3) al punto 4.7.4.2, il valore "2100 mm" è sostituito dal valore "2300 mm";

4) al punto 4.10.4.2, il valore "2100 mm" è sostituito dal valore "2300 mm";

5) al punto 4.14.5.2.2, il valore "2100 mm" è sostituito dal valore "2300 mm";

6) il punto 4.15.7, è sostituito dal seguente:

"4.15.7. Può essere "raggruppato"".

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ALLEGATO IV

La direttiva 89/173/CEE è modificata come segue.

1) L’allegato II è modificato come segue:

a) al punto 2.2 sono aggiunti i punti seguenti:

"2.2.6. Per "funzionamento normale" s’intende un uso del trattore per gli scopi voluti dal produttore e da parte di un operatore che conosce le caratteristiche del trattore e segue le informazioni per l’uso, la manutenzione e le pratiche sicure, specificate dal manuale dell’operatore e dalle segnalazioni sul trattore.

2.2.7. Per "contatto involontario" s’intende il contatto non programmato tra una persona e una posizione a rischio dovuta all’attività della persona durante il funzionamento normale e la manutenzione del trattore.";

b) al punto 2.3.2 sono aggiunti i punti seguenti:

"2.3.2.16. Superfici calde

Le superfici calde che l’operatore può raggiungere durante il funzionamento normale del trattore vanno coperte o isolate. Ciò vale per superfici calde vicine a gradini, corrimani, maniglie e parti integranti del trattore, usate come appigli per salire e che possono essere involontariamente toccate.

2.3.2.17. Copertura dei morsetti della batteria

I morsetti non collegati a terra vanno protetti da cortocircuiti involontari."

2) Nell’allegato III A, al punto 1 è aggiunto il punto seguente:

"1.1.3. La plastica rigida è permessa per i vetri diversi dal parabrezza, approvati dalla direttiva 92/22/CEE del Consiglio [1] o dal regolamento UNECE n. 43, allegato 14.

3) L’allegato IV è modificato come segue:

a) al punto 1.1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

- "— gancio a uncino (vedi figura 1 "Dimensioni del gancio" in ISO 6489-1:2001),";

b) al punto 2, è aggiunto il punto seguente:

"2.9. Per impedire lo sganciamento involontario dall’anello trainato, la distanza tra la punta del gancio a uncino e il giunto di chiusura (dispositivo di bloccaggio) non deve essere superiore a 10 mm al carico massimo di progetto.";

c) nell’appendice 1, la figura 3 ed il relativo testo sono soppressi.

[1] GU L 129 del 14.5.1992, pag. 11."

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