Direttiva 2006/2/CE della Commissione, del 6 gennaio 2006 , che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l’allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 005 del 10/01/2006 pag. 0010 - 0013
Direttiva 2006/2/CE della Commissione del 6 gennaio 2006 che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l’allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 96/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 considerando quanto segue: (1) La direttiva 96/74/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile [2], dispone che l’etichetta indichi la composizione delle fibre dei prodotti tessili e che siano eseguiti controlli analizzando la conformità dei prodotti in questione con le indicazioni riportate sull’etichetta. (2) Nella direttiva 96/73/CE sono indicati metodi uniformi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili. (3) Sulla base di recenti risultati di ricerche ad opera di un gruppo di lavoro tecnico, la direttiva 96/74/CE è stata adattata al progresso tecnico aggiungendo le fibre polilattide ed elastomultiestere all’elenco delle fibre che figura negli allegati I e II alla citata direttiva. (4) Occorre quindi definire metodi di prova uniformi per le fibre polilattide ed elastomultiestere. (5) Occorre pertanto modificare conseguentemente la direttiva 96/73/CE. (6) Le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni ed all'etichettatura dei prodotti tessili, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 6 gennaio 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2006. Per la Commissione Günter Verheugen Vicepresidente [1] GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [2] GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/34/CE della Commissione (GU L 89 del 26.3.2004, pag. 35). -------------------------------------------------- ALLEGATO Il capitolo 2 dell'allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato come segue [1]: 1) La tabella "METODI PARTICOLARI — TABELLA RICAPITOLATIVA" è sostituita dalla seguente tabella: "2. METODI PARTICOLARI — TABELLA RICAPITOLATIVA Metodo | Campo di applicazione | Reattivo | N. 1 | Acetato | Determinate altre fibre | Acetone | N. 2 | Determinate fibre proteiche | Determinate altre fibre | Ipoclorito | N. 3 | Viscosa, cupro o determinati tipi di modal | Cotone | Acido formico e cloruro di zinco | N. 4 | Poliammide o nylon | Determinate altre fibre | Acido formico, 80 % m/m | N. 5 | Acetato | Triacetato | Alcol benzilico | N. 6 | Triacetato o polilattide | Determinate altre fibre | Diclorometano | N. 7 | Determinate fibre cellulosiche | Poliestere o elastomultiestere | Acido solforico, 75 % m/m | N. 8 | Fibre acriliche, determinate fibre modacriliche o clorofibre | Determinate altre fibre | Dimetileformammide | N. 9 | Determinate clorofibre | Determinate altre fibre | Disolfuro di carbonio/acetone, 55.5/44.5 v/v | N. 10 | Acetato | Determinate clorofibre | Acido acetico glaciale | N. 11 | Seta | Lana o pelo | Acido solforico, 75 % m/m | N. 12 | Iuta | Determinate fibre animali | Metodo del tenore di azoto | N. 13 | Polipropilene | Determinate altre fibre | Xilene | N. 14 | Determinate altre fibre | Clorofibre (omopolimeri di cloruro di vinile) | Metodo del concentrato di acido solforico | N. 15 | Clorofibre, determinate fibre modacriliche, determinate fibre di elastane, acetati, triacetati | Determinate altre fibre | Cicloesano" | 2) Il punto 1.2 del metodo n. 1 è sostituito dal seguente testo: "2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), lino (7), canapa (8), iuta (9), abaca (10), alfa (11), fibra di cocco (12), fibra di saggina (13), ramiè (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteina (23), viscosa (25), acrilico (26), poliammide o nylon (30), poliestere (34) ed elastomultiestere (45)." 3) Il punto 1.2 del metodo n. 2 è sostituito dal seguente testo: "2. cotone (5), cupro (21), viscosa (25), acrilico (26), clorofibre (27), poliammide o nylon (30), poliestere (34), polipropilene (36), elastane (42), fibra di vetro (43) ed elastomultiestere (45)." 4) Il punto 1.2 del metodo n. 4 è sostituito dal seguente testo: "2. lana (1), pelo animale (2 e 3), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilico (26), clorofibra (27), poliestere (34), polipropilene (36), fibra di vetro (43) ed elastomultiestere (45)." 5) Il metodo n. 6 è modificato come segue: a) I punti 1 e 2 del metodo n. 6 sono sostituiti dal seguente testo: "1. CAMPO D’APPLICAZIONE Il metodo è applicabile, dopo eliminazione del materiale non fibroso, alle mischie binarie di: 1. triacetato (24) o polilattide (33a) con 2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilico (26), poliammide o nylon (30), poliestere (34), fibra di vetro (43) ed elastomultiestere (45). Nota Le fibre di triacetato parzialmente saponificate da un appretto speciale non sono più completamente solubili nel reattivo. In questo caso il metodo non è applicabile. 2. PRINCIPIO Partendo da una massa secca nota della mischia, le fibre di triacetato vengono sciolte con diclorometano. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di triacetato si ottiene per differenza." b) Il punto 5 è sostituito dal seguente testo: "5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI Si calcolano i risultati come indicato nelle istruzioni generali. Il valore di "d" è 1,00, salvo nel caso del poliestere ed elastomultiestere, per i quali il valore di "d" è 1,01." 6) Il punto 1.2 del metodo n. 7 è sostituito dal seguente testo: "2. Poliestere (34) ed elastomultiestere (45)." 7) Il metodo n. 8 è modificato come segue: a) Il punto 1.2 è sostituito dal seguente testo: "2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammide o nylon (30), poliestere (34) ed elastomultiestere (45)." b) Il punto 5 è sostituito dal seguente testo: "5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI Si calcolano i risultati come indicato nelle istruzioni generali. Il valore di "d" è 1,00, escluso nei seguenti casi: lana 1,01 cotone 1,01 cupro 1,01 modal 1,01 poliestere 1,01 elastomultiestere 1,01". 8) Il punto 1.2 del metodo n. 9 è sostituito dal seguente testo: "2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (34), fibra di vetro (43) ed elastomultiestere (45)." 9) I punti 1.1 e 1.2 del metodo n. 13 sono sostituiti dal seguente testo: "1. polipropilene (36) con 2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (34), fibra di vetro (43) ed elastomultiestere (45)." 10) Il punto 1.2 del metodo n. 14 è sostituito dal seguente testo: "2. cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), determinate fibre acriliche (26), determinate fibre modacriliche (29), poliammide o nylon (30), poliestere (34) ed elastomultiestere (45)." [1] Numero delle fibre: 1. poliestere (34) ex (31), 2. polipropilene (36) ex (33), 3. elastane (42) ex (39), 4. fibra di vetro (43) ex (40). Cfr. direttiva 96/74/CE (GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38), modificata dalla direttiva 97/37/CE (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 74). --------------------------------------------------