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Document 32006H0952

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 , relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea

OJ L 378, 27.12.2006, p. 72–77 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2006/952/oj

27.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 378/72


RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea

(2006/952/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del Trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (3) (in seguito «la Carta») dichiara all'articolo 1 che la dignità umana è inviolabile e afferma che essa deve essere rispettata e tutelata. L'articolo 24 della Carta dispone che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

(2)

L'Unione europea dovrebbe orientare la propria azione politica verso la tutela del principio del rispetto della dignità umana da qualsiasi violazione.

(3)

È necessario prevedere misure legislative al livello di Unione per quanto concerne la protezione dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori in relazione ai contenuti di tutti i servizi audiovisivi e d'informazione, impedendo l'accesso dei minori ai programmi e ai servizi destinati agli adulti e non adatti ai minori stessi.

(4)

Considerato il costante sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, si rende urgentemente necessario che la Comunità assicuri una completa e adeguata tutela degli interessi dei cittadini in tale settore garantendo, da una parte, la libera diffusione e prestazione di servizi d'informazione e, dall'altra, che i contenuti siano leciti, rispettino il principio della dignità umana e non pregiudichino lo sviluppo integrale dei minori.

(5)

La Comunità è già intervenuta nel settore dei servizi audiovisivi e d'informazione al fine di creare le condizioni necessarie per garantire la libera circolazione delle trasmissioni televisive e di altri servizi d'informazione, nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della libertà di espressione e d'informazione; è opportuno tuttavia che essa intervenga con maggiore determinazione in tale contesto onde adottare misure volte a proteggere i consumatori dall'incitamento alla discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali, nonché combattere qualsiasi discriminazione di questo tipo. È opportuno che tale misura assicuri l'equilibrio tra la tutela dei diritti individuali da un lato e la libertà d'espressione dall'altro, in particolare per quanto riguarda la responsabilità degli Stati membri nella definizione del concetto di incitamento all'odio o alla discriminazione conformemente alla loro legislazione nazionale e ai loro valori morali.

(6)

La raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana (4) costituisce il primo strumento giuridico comunitario che, con il suo considerando 5, affronta i problemi della tutela dei minori e della dignità umana con riguardo ai servizi audiovisivi e d'informazione messi a disposizione del pubblico, indipendentemente dai modi di diffusione. L'articolo 22 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (5) («direttiva televisione senza frontiere») affrontava già in modo specifico la questione della protezione dei minori e della dignità umana nelle attività di radiodiffusione televisiva.

(7)

È auspicabile che il Consiglio e la Commissione riservino un'attenzione particolare all'attuazione della presente raccomandazione durante la revisione, la negoziazione o la conclusione di nuovi accordi di partenariato o di nuovi programmi di cooperazione con i paesi terzi, tenendo conto del carattere globale dei produttori, dei diffusori o dei fornitori di contenuti audiovisivi e di accesso a Internet.

(8)

Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato, con la decisione n. 276/1999/CE (6), un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (il «piano d'azione Internet più sicura»).

(9)

La decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha prorogato di due anni il piano d'azione Internet più sicura, modificandone il campo d'applicazione perché esso comprenda anche misure volte a incoraggiare lo scambio d'informazioni e il coordinamento tra soggetti competenti a livello nazionale, nonché disposizioni particolari rivolte ai paesi in via di adesione.

(10)

La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (8), chiarisce alcuni concetti giuridici e armonizza determinati aspetti per consentire ai servizi della società dell'informazione di beneficiare appieno dei principi del mercato interno. Una serie di disposizioni di tale direttiva riguarda anche la tutela dei minori e della dignità umana, segnatamente l'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), secondo il quale gli Stati membri e la Commissione devono incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta riguardanti la tutela dei minori e della dignità umana.

(11)

Il panorama in costante evoluzione dei mezzi di comunicazione, a causa delle nuove tecnologie e delle innovazioni mediatiche, implica la necessità di insegnare non solo ai bambini, ma anche ai loro genitori, insegnanti e formatori a utilizzare al meglio i servizi audiovisivi e d'informazione in linea.

(12)

In generale, l'autoregolamentazione del settore audiovisivo si dimostra un mezzo supplementare efficace, ma non sufficiente, per proteggere i minori dai messaggi a contenuto nocivo. Lo sviluppo di uno spazio audiovisivo europeo basato sulla libertà di espressione e sul rispetto dei diritti dei cittadini dovrebbe poggiare su un dialogo continuo fra legislatori nazionali ed europei, autorità di regolamentazione, industrie, associazioni, cittadini e società civile.

(13)

Nella consultazione pubblica relativa alla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (9), si è proposta l'inclusione dell'esigenza di adottare misure relative all'alfabetizzazione mediatica tra gli argomenti oggetto della raccomandazione 98/560/CE.

(14)

La Commissione incoraggia la cooperazione e lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche tra gli organismi di autoregolamentazione e coregolamentazione esistenti che si occupano della classificazione dei contenuti audiovisivi, a prescindere dai mezzi di diffusione, onde consentire a tutti gli utenti, ma soprattutto a genitori, insegnanti e formatori di segnalare i contenuti illeciti e di valutare il contenuto dei servizi audiovisivi e d'informazione, nonché contenuti leciti suscettibili di nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

(15)

Come proposto durante la consultazione pubblica sulla direttiva 97/36/CE, occorre che il diritto di rettifica o misure equivalenti si applichino ai mezzi di comunicazione in linea, tenuto conto delle loro rispettive caratteristiche e di quelle del servizio fornito.

(16)

La risoluzione del Consiglio, del 5 ottobre 1995, concernente l'immagine dell'uomo e della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione (10) invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure adeguate per promuovere un'immagine diversificata e realistica delle possibilità ed attitudini delle donne e degli uomini nella società.

(17)

Nel presentare la sua proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, la Commissione ha fatto notare che l'immagine dei sessi quale presentata nei mezzi di comunicazione e nella pubblicità solleva questioni importanti sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne, ma ha concluso affermando che, tenuto conto di altri diritti fondamentali, nella fattispecie quelli inerenti alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, non sarebbe opportuno affrontare tali questioni in detta proposta, ma sia necessario tenerne debito conto.

(18)

È opportuno incoraggiare l'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, a livello di Stati membri, ad evitare e a combattere qualsivoglia tipo di discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali nei mezzi di comunicazione e in tutti i messaggi pubblicitari, comprese le nuove tecniche pubblicitarie, nel rispetto della libertà d'espressione e di stampa.

(19)

La presente raccomandazione integra i nuovi sviluppi tecnologici e completa la raccomandazione 98/560/CE. Il suo campo di applicazione, a seguito delle innovazioni tecnologiche realizzate, copre i servizi audiovisivi e d'informazione in linea messi a disposizione del pubblico attraverso reti elettroniche fisse o mobili.

(20)

La presente raccomandazione non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali o altre loro disposizioni legislative ovvero si attengano alla loro prassi giuridica in materia di libertà di espressione,

RACCOMANDANO CHE:

I.   gli Stati membri, per favorire lo sviluppo dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, adottino le misure necessarie per assicurare la protezione dei minori e della dignità umana nell'insieme dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea:

1.

prendendo in considerazione l'introduzione di misure nelle legislazioni o prassi nazionali concernenti il diritto di rettifica o misure equivalenti in relazione ai mezzi di comunicazione in linea, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e costituzionali, senza pregiudicare la possibilità di adattare la maniera in cui tale diritto è esercitato alle particolarità di ciascun tipo di mezzo di comunicazione;

2.

promuovendo, per incoraggiare la ripresa degli sviluppi tecnologici, in aggiunta e in linea con i provvedimenti esistenti di natura normativa e di altra natura che riguardano i servizi di radiodiffusione e in stretta collaborazione con le parti interessate:

a)

misure di incentivazione a favore dei minori per un utilizzo responsabile dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, segnatamente tramite una maggiore sensibilizzazione dei genitori, degli insegnanti e dei formatori riguardo al potenziale dei nuovi servizi e alla possibilità di renderli sicuri per i minori, in particolare attraverso l'alfabetizzazione mediatica o programmi educativi sui mezzi di comunicazione e, ad esempio, tramite una formazione continua nel quadro dell'apprendimento scolastico;

b)

misure intese a facilitare, laddove appropriato e necessario, l'identificazione di contenuti e servizi di qualità destinati ai minori, nonché l'accesso agli stessi, anche mettendo a disposizione strumenti di accesso in istituti d'insegnamento e luoghi pubblici;

c)

misure intese ad informare maggiormente i cittadini sulle possibilità offerte da Internet;

nell'allegato II sono riportati esempi di azioni possibili nel campo dell'alfabetizzazione mediatica;

3.

responsabilizzando i professionisti, gli intermediari e gli utenti dei nuovi mezzi di comunicazione, come Internet:

a)

incoraggiando l'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, nel rispetto della libertà di espressione e di stampa, a evitare ogni discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali in tutti i servizi audiovisivi e d'informazione in linea e a combattere tali forme di discriminazione;

b)

incoraggiando gli sforzi di vigilanza e di segnalazione delle pagine ritenute illecite, fatta salva la direttiva 2000/31/CE;

c)

elaborando un codice di condotta in collaborazione con i professionisti e le autorità di regolamentazione a livello nazionale e comunitario;

4.

promuovendo misure per lottare contro ogni tipo di attività illecita su Internet che sia nociva per i minori e rendendo Internet un mezzo molto più sicuro. Si potrebbe studiare, tra l'altro, l'adozione delle seguenti misure:

a)

adottare un marchio di qualità per i fornitori, in modo che qualsiasi utente possa facilmente accertare se un determinato fornitore segue o meno un codice di condotta;

b)

prevedere mezzi appropriati per denunciare attività illecite e/o sospette in Internet.

II.   L'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea e le altre parti interessate:

1.

sviluppino misure positive a favore dei minori, comprese iniziative volte a facilitare un più ampio accesso dei minori ai servizi audiovisivi e d'informazione in linea, evitando tuttavia quelli di contenuto potenzialmente nocivo, ad esempio, attraverso sistemi di filtraggio. Tali misure potrebbero includere un'armonizzazione, mediante la collaborazione tra gli organismi di regolamentazione, autoregolamentazione e coregolamentazione degli Stati membri e tramite lo scambio delle migliori pratiche relativamente a questioni quali un sistema di simboli descrittivi comuni o messaggi di avvertimento, indicanti la fascia di età e/o quali aspetti contenutistici abbiano condotto ad una determinata raccomandazione per fascia di età che aiuti gli utenti a valutare il contenuto dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea. Ciò potrebbe essere realizzato, ad esempio, attraverso le azioni enunciate nell'allegato III;

2.

studino la possibilità di creare filtri che vietino il passaggio su Internet di informazioni oltraggiose della dignità umana;

3.

sviluppino misure per potenziare l'utilizzazione dei sistemi di etichettatura dei contenuti diffusi attraverso Internet;

4.

prendano in esame mezzi efficaci per evitare e combattere la discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, l'handicap, l'età o le tendenze sessuali nei servizi audiovisivi e d'informazione in linea e per promuovere un'immagine diversificata e realistica delle possibilità e attitudini degli uomini e delle donne nella società.

PRENDONO ATTO CHE LA COMMISSIONE:

1.

intende promuovere, nell'ambito del programma comunitario pluriennale 2005-2008 volto a promuovere un'utilizzazione più sicura di Internet e delle nuove tecnologie in linea, attività d'informazione destinate ai cittadini di tutta Europa, tramite tutti i mezzi di comunicazione, per informare il pubblico sui vantaggi e sui possibili rischi di Internet, sulle modalità di un suo utilizzo responsabile e sicuro, nonché sulle procedure di ricorso e sui mezzi per esercitare il controllo parentale. Campagne specifiche potrebbero rivolgersi a gruppi mirati come le scuole, le associazioni di genitori e gli utenti;

2.

intende studiare la possibilità di istituire un numero verde europeo, o di estendere un servizio esistente, destinato ad indicare agli utenti di Internet i mezzi di ricorso e le fonti di informazione disponibili e ad informare i genitori circa l'efficacia del software di filtraggio;

3.

intende studiare la possibilità di sostenere l'istituzione di un nome di dominio di secondo livello generico riservato ai siti controllati in permanenza che si impegnino a rispettare i minori e i loro diritti, quale .KID.eu;

4.

continua a mantenere un dialogo costruttivo e permanente con le organizzazioni di fornitori di contenuti, le organizzazioni di consumatori e tutte le parti interessate;

5.

intende favorire e sostenere il raggruppamento in reti degli organismi di autoregolamentazione nonché gli scambi di esperienze fra di essi per valutare l'efficacia dei codici di condotta e gli approcci basati sull'autoregolamentazione in modo da assicurare ai minori le più elevate norme di protezione;

6.

sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, intende presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'efficacia delle misure indicate nella presente raccomandazione e riesaminare quest'ultima, qualora risulti necessario.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Josep BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 87.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 7 settembre 2005 (GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 217), posizione comune del Consiglio del 18 settembre 2006 e posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(4)  GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.

(5)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

(6)  Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

(7)  Decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la decisione n. 276/1999/CE che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (GU L 162 del 1o.7.2003, pag. 1).

(8)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(9)  GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

(10)  GU C 296 del 10.11.1995, pag. 15.


ALLEGATO I

ORIENTAMENTI INDICATIVI PER L'ATTUAZIONE, A LIVELLO NAZIONALE, DI MISURE NELLA LEGISLAZIONE O NELLA PRASSI NAZIONALE PER ASSICURARE IL DIRITTO DI RETTIFICA O MISURE EQUIVALENTI IN RELAZIONE AI MEZZI DI COMUNICAZIONE IN LINEA

Obiettivo: introduzione, nella legislazione o nella prassi nazionale degli Stati membri, di misure intese ad assicurare il diritto di rettifica o misure equivalenti in relazione ai mezzi di comunicazione in linea, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e costituzionali, senza pregiudicare la possibilità di adeguarne l'esercizio alle particolarità di ciascun tipo di mezzo di comunicazione.

Per «mezzi di comunicazione» si intendono i mezzi di comunicazione per la divulgazione al pubblico di informazioni trasmesse in linea, quali quotidiani, periodici, radio, televisione e notiziari su base Internet.

Senza pregiudizio di altre disposizioni civili, amministrative o penali adottate dagli Stati membri, qualsivoglia persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui interessi legittimi, relativi, in particolare ma non esclusivamente, alla sua reputazione e al suo buon nome, siano stati lesi a seguito di un'affermazione relativa a fatti contenuta in una pubblicazione o resa nel corso di una trasmissione, dovrebbe poter beneficiare del diritto di rettifica o di misure equivalenti. Gli Stati membri dovrebbe provvedere a che l'esercizio effettivo del diritto di rettifica o di misure equivalenti non sia ostacolato dall'imposizione di termini o condizioni irragionevoli.

Il diritto di rettifica o le misure equivalenti dovrebbero essere applicabili nei confronti dei mezzi di comunicazione in linea soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni necessarie per istituire il diritto di rettifica o le misure equivalenti e definire la procedura da seguire per il loro esercizio. Gli Stati membri dovrebbero assicurare, in particolare, che il termine previsto sia sufficiente e che le procedure siano tali da far sì che il diritto di rettifica o le misure equivalenti possano essere esercitati in maniera appropriata da persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in altri Stati membri.

Il diritto di rettifica può essere assicurato non solo per mezzo della legislazione, ma anche per mezzo di misure di coregolamentazione o di autoregolamentazione.

Il diritto di rettifica è una via di ricorso particolarmente adeguata nel contesto in linea, data la possibilità di rispondere immediatamente alle informazioni contestate e la facilità tecnica con cui le risposte delle persone interessate possono essere allegate. La rettifica, tuttavia, dovrebbe essere fornita entro un termine ragionevole, dopo che la richiesta è stata motivata, e in un momento e in una forma adeguati alla pubblicazione o alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.

Si dovrebbero prevedere procedure che consentano di ricorrere al giudice o a organismi indipendenti analoghi per controversie sull'esercizio del diritto di rettifica o delle misure equivalenti.

La richiesta di esercitare il diritto di rettifica o misure equivalenti può essere respinta qualora il richiedente non abbia un interesse legittimo nella pubblicazione della rettifica o qualora questa costituisca un reato, renda il fornitore di contenuti passibile di un'azione civile o sia contraria al buon costume.

Il diritto di rettifica non pregiudica altre vie di ricorso a disposizione delle persone i cui diritti alla dignità, all'onore, alla reputazione o alla vita privata sono stati violati dai mezzi di comunicazione.


ALLEGATO II

Esempi di azioni possibili nel campo dell'alfabetizzazione mediatica:

a)

una formazione permanente degli insegnanti e dei formatori, in collegamento con le associazioni di protezione dell'infanzia, sull'utilizzo di Internet nel quadro dell'apprendimento scolastico, per mantenere la sensibilizzazione ai possibili rischi di Internet, con particolare riguardo a chat room e forum;

b)

l'istituzione di un insegnamento specifico di Internet destinato ai minori fin dalla più giovane età, comprendente sessioni aperte ai genitori;

c)

un approccio didattico integrato che costituisca parte integrante dei programmi scolastici e dei programmi di alfabetizzazione mediatica, per fornire informazioni su un uso responsabile di Internet;

d)

l'organizzazione di campagne nazionali destinate ai cittadini, mediante tutti i mezzi di comunicazione, per fornire informazioni su un uso responsabile di Internet;

e)

la distribuzione di kit d'informazione sui possibili rischi di Internet («navigazione sicura su Internet», «come filtrare i messaggi non desiderati») e l'istituzione di linee telefoniche di assistenza («hotlines») cui potrebbero essere segnalati o denunciati contenuti nocivi o illeciti;

f)

misure adeguate per creare linee telefoniche di assistenza o per migliorarne l'efficacia, onde facilitare la presentazione di denunce e consentire la segnalazione di contenuti nocivi o illeciti.


ALLEGATO III

Esempi delle azioni possibili che il settore industriale e le parti interessate possono intraprendere a beneficio dei minori:

a)

la messa a disposizione sistematica degli utenti di un sistema di filtraggio efficace, aggiornabile e di semplice utilizzo, all'atto di sottoscrivere un abbonamento presso un fornitore di accesso;

b)

offerte di accesso a servizi specificamente destinati ai bambini e dotati di un sistema di filtraggio automatico azionato dai fornitori di accesso e dagli operatori di telefonia mobile;

c)

misure destinate ad incentivare descrizioni regolarmente aggiornate dei siti disponibili, per facilitare la classificazione dei siti e la valutazione del contenuto;

d)

la collocazione di «banner» nei motori di ricerca che segnalino l'esistenza sia di informazioni su un uso responsabile di Internet che di linee telefoniche di assistenza.


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