32006E0303

Azione comune 2006/303/PESC del Consiglio, del 25 aprile 2006 , che modifica e proroga l’azione comune 2005/355/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

Gazzetta ufficiale n. L 112 del 26/04/2006 pag. 0018 - 0018


Azione comune 2006/303/PESC del Consiglio

del 25 aprile 2006

che modifica e proroga l’azione comune 2005/355/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il 2 maggio 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/355/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) [1] (EUSEC RD Congo) e, successivamente, il 1o dicembre 2005, l’azione comune 2005/868/PESC che modifica l’azione comune 2005/355/PESC per quanto riguarda l’istituzione di un progetto di assistenza tecnica relativo al miglioramento della catena dei pagamenti del ministero della Difesa nella RDC [2].

(2) Il mandato della EUSEC RD Congo scade il 2 maggio 2006.

(3) Il comitato politico e di sicurezza ha approvato la proroga del mandato della EUSEC RD Congo fino a fine giugno 2007 e l’adattamento della struttura della missione alla fase post-transizione nella RDC.

(4) L’azione comune 2005/355/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2005/355/PESC è modificata come segue:

1) la lettera b) dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:

"b) gli esperti distaccati in particolare presso i seguenti posti chiave dell’amministrazione congolese:

- gabinetto del ministro della Difesa,

- Stato maggiore generale,

- Stato maggiore delle forze di terra,

- Stato maggiore delle forze navali, e

- Stato maggiore delle forze aeree."

;

2) nell’articolo 15, paragrafo 1, la data di applicazione è sostituita dalla seguente:

" 30 giugno 2007".

Articolo 2

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione dal 3 maggio 2006 al 30 giugno 2007 è pari a 4750000 EUR.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. Pröll

[1] GU L 112 del 3.5.2005, pag. 20.

[2] GU L 318 del 6.12.2005, pag. 29.

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