32006D0944


Titolo e riferimento

2006/944/CE: Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2006 , recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 6468]

 GU L 358 del 16.12.2006, pagg. 87–89 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 GU L 327M del 5.12.2008, pagg. 796–800 (MT)
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 15 tomo 18 pag. 144 - 146
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 15 tomo 18 pag. 144 - 146

 CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  NL  PL  PT  SK  SL  SV

Testo

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Decisione della Commissione

del 14 dicembre 2006

recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 6468]

(2006/944/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni [1], in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato II della decisione 2002/358/CE sono fissati gli impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni allo scopo di stabilire i livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità europea e ai suoi Stati membri in conformità dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto. Nell'allegato B al protocollo di Kyoto sono fissati gli impegni quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni allo scopo di stabilire i livelli di emissione rispettivamente assegnati agli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo il 25 aprile 2002, eccetto Cipro e Malta, paesi per i quali non sono stati ancora fissati impegni quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni nell'ambito del protocollo di Kyoto.

(2) I livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e agli Stati membri, espressi in tonnellate di CO2 equivalente, sono fissati nell'allegato della presente decisione. Detti livelli di emissione sono calcolati sulla base dei dati rivisti sulle emissioni dell'anno di riferimento presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 23 della decisione 2005/166/CE della Commissione, del 10 febbraio 2005, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, moltiplicati per gli impegni quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni fissati nell'allegato II della decisione 2002/358/CE e nell'allegato B al protocollo di Kyoto [2], moltiplicati per cinque, a rappresentare i cinque anni del primo periodo di impegno del protocollo.

(3) In conformità dell'articolo 3 della decisione 2002/358/CE, la quantità assegnata alla Comunità e a ciascuno dei suoi Stati membri è uguale ai livelli di emissione stabiliti rispettivamente per ognuno di essi nell'allegato della presente decisione.

(4) Per la revisione dei dati relativi all'anno di riferimento ai sensi del protocollo di Kyoto, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 23 della decisione 2005/166/CE, è stato necessario effettuare un nuovo calcolo da cui è risultata una differenza aritmetica di 11403608 tonnellate di CO2 equivalente tra il quantitativo assegnato alla Comunità europea e la somma dei quantitativi assegnati agli Stati membri elencati nell'allegato II della decisione 2002/358/CE. Questa differenza deve essere rilasciata come unità di quantità assegnate dalla Comunità.

(5) Ogni modifica dei livelli finali di emissione della Comunità e degli Stati membri risultante dal riesame dei livelli di emissione a norma dell'articolo 8 del protocollo di Kyoto deve essere specificata mediante modifica della presente decisione.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I livelli di emissione in termini di tonnellate di CO2 equivalente rispettivamente assegnati alla Comunità e agli Stati membri per il primo periodo di impegno di limitazione o riduzione quantificata delle emissioni nell'ambito del protocollo di Kyoto sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

La differenza di 11403608 tonnellate di CO2 equivalente tra i livelli di emissione della Comunità e la somma dei livelli di emissione degli Stati membri elencati nell'allegato II della decisione 2002/358/CE è rilasciata come unità di quantità assegnate dalla Comunità.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Stavros Dimas

Membro della Commissione

[1] GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

[2] GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 57.

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ALLEGATO

Livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità europea e agli Stati membri in termini di tonnellate di CO2 equivalente per il primo periodo di impegno di limitazione o riduzione quantificata delle emissioni nell'ambito del protocollo di Kyoto

Comunità europea [1] | 19683181601 |

Belgio | 679368682 |

Danimarca | 273827177 |

Germania | 4868520955 |

Grecia | 694087947 |

Spagna | 1663967412 |

Francia | 2819626640 |

Irlanda | 315158338 |

Italia | 2429132197 |

Lussemburgo | 45677304 |

Paesi Bassi | 1008565720 |

Austria | 343405392 |

Portogallo | 386956503 |

Finlandia | 355480975 |

Svezia | 375864317 |

Regno Unito | 3412080630 |

Cipro | Non pertinente |

Repubblica ceca | 902890649 |

Estonia | 197902558 |

Lettonia | 119113402 |

Lituania | 221275934 |

Ungheria | 578260222 |

Malta | Non pertinente |

Polonia | 2673496300 |

Slovenia | 92934961 |

Slovacchia | 337456459 |

[1] Livelli applicabili agli Stati membri elencati nell'allegato II della presente decisione, ai fini dell'adempimento congiunto degli impegni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 4 del medesimo e ai sensi della decisione 2002/358/CE.

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