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Document 32006D0910

2006/910/CE: Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2006 , relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione in materia d'istruzione terziaria e d'istruzione e formazione professionali

OJ L 346, 9.12.2006, p. 33–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M, 1.8.2007, p. 349–349 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 051 P. 31 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 051 P. 31 - 31
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 121 P. 149 - 149

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/910/oj

Related international agreement

9.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/33


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2006

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione in materia d'istruzione terziaria e d'istruzione e formazione professionali

(2006/910/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione del 24 ottobre 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con gli Stati Uniti d’America un accordo che rinnova il programma di cooperazione in materia d’istruzione terziaria e formazione professionale.

(2)

A nome della Comunità, la Commissione ha negoziato un accordo con gli Stati Uniti d’America in conformità delle direttive stabilite nell’allegato a tale decisione.

(3)

La Comunità e gli Stati Uniti d'America si ripromettono di trarre mutui vantaggi da detta cooperazione che, da parte della Comunità, deve essere complementare ai programmi bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America e deve fornire un valore aggiunto europeo.

(4)

Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità in data 21 giugno 2006.

(5)

È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1.   L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione in materia d’istruzione terziaria e d’istruzione e formazione professionali è approvato a nome della Comunità.

2.   Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La delegazione della Comunità europea al comitato paritetico di cui all'articolo 6 dell'accordo è composta da un rappresentante della Commissione assistito da un rappresentate di ciascuno Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2006.

Per il Consiglio

La presidente

L. LUHTANEN


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9.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/34


ACCORDO

tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America che rinnova il programma di cooperazione in materia d’istruzione terziaria e d’istruzione e formazione professionali

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

GLI STATI UNITI D'AMERICA,

dall’altra

(di seguito denominate «le parti»),

RILEVANDO che la dichiarazione transatlantica, adottata dalla Comunità europea e i suoi Stati membri (di seguito denominati «la Comunità europea») e dal governo degli Stati Uniti d'America (di seguito denominati «gli Stati Uniti») nel novembre 1990, fa espresso riferimento al rafforzamento della mutua cooperazione in diversi settori che interessano direttamente il benessere presente e futuro dei cittadini, quali gli scambi e i progetti comuni nei settori dell'istruzione e della cultura, tra cui gli scambi universitari e giovanili;

RILEVANDO che la nuova agenda transatlantica, adottata nel 1995 a Madrid in occasione del vertice UE-USA, fa riferimento, nell'ambito dell'azione IV (creare legami transatlantici), all'accordo UE-USA che istituisce un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione professionale come potenziale catalizzatore di una vasta gamma di attività innovative di collaborazione a diretto vantaggio di studenti ed insegnanti, ed auspica l'introduzione nella scuola di nuove tecnologie in grado di mettere in contatto gli istituti scolastici americani con quelli europei e di favorire l'insegnamento delle rispettive lingue, culture e storia;

RILEVANDO che nel 1997 la conferenza transatlantica «Costruire un ponte sull'Atlantico: vincoli tra i popoli» ha sottolineato le possibilità di cooperazione tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America nell’ambito dell'istruzione non formale;

RILEVANDO che al vertice UE-USA di giugno 2005 i responsabili politici hanno concordato un’iniziativa intesa a promuovere l’integrazione e la crescita economica transatlantica, che individua nella cooperazione nel campo dell'istruzione uno degli strumenti «per potenziare le sinergie attraverso l’Atlantico mentre cresce la base di conoscenza delle nostre economie» e si impegna ad operare «per rinnovare e rafforzare l’accordo USA-UE sull’istruzione terziaria e la formazione professionale — che comprende il programma Fulbright/Unione europea — al fine di intensificare la cooperazione nel campo dell’istruzione e gli scambi transatlantici tra i nostri cittadini»;

CONSIDERANDO che l'adozione e l’attuazione dell'accordo del 1995 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti, istitutivo di un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale, e l’accordo del 2000 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti, che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali, hanno dato esecuzione agli impegni assunti con la dichiarazione transatlantica e costituiscono esempi di valida e proficua collaborazione;

RICONOSCENDO il contributo essenziale che l'istruzione e la formazione danno allo sviluppo di risorse umane capaci di partecipare ad un'economia globale basata sulle conoscenze;

CONSTATANDO che la cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione professionale dovrebbe completare altre iniziative di collaborazione analoghe tra la Comunità europea e gli Stati Uniti;

RICONOSCENDO l'importanza di garantire la complementarità con iniziative analoghe condotte nei settori dell'istruzione terziaria e della formazione professionale da organizzazioni internazionali attive in questi settori, quali l'OCSE, l'Unesco e il Consiglio d'Europa;

CONSTATANDO che le parti sono entrambe interessate a cooperare nei settori dell'istruzione terziaria e dell'istruzione e formazione professionali;

RIPROMETTENDOSI di trarre un vantaggio reciproco dalle attività di cooperazione nei settori dell'istruzione terziaria e dell'istruzione e formazione professionale;

RICONOSCENDO la necessità di ampliare l'accesso alle attività promosse nell'ambito del presente accordo, specie quelle condotte nel settore dell'istruzione e della formazione professionali; nonché

DESIDERANDO fissare i presupposti formali per proseguire le attività di cooperazione avviate nel campo dell'istruzione terziaria e dell'istruzione e formazione professionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo

Il presente accordo rinnova il programma di cooperazione del 2000 nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali (di seguito denominato «il programma»), avviato nel 1995 con l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America istitutivo di un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell’istruzione e formazione professionali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

1)

«istituzione di livello universitario»: ogni istituzione che, indipendentemente dalla sua denominazione, offre qualifiche o diplomi di livello universitario secondo le leggi o le prassi vigenti;

2)

«istituzione d’istruzione e formazione professionali»: ogni organismo pubblico, semipubblico o privato che, indipendentemente dalla sua denominazione e secondo le leggi o le prassi vigenti, progetta o imparte istruzione o formazione professionali, formazione professionale complementare, corsi di aggiornamento o di riqualificazione;

3)

«studenti»: tutte le persone che seguono corsi o programmi di studio o formazione, organizzati da istituzioni di livello universitario o d’istruzione e formazione professionali di cui al presente articolo.

Articolo 3

Obiettivi

1.   Il programma si prefigge i seguenti obiettivi generali:

a)

favorire la comprensione reciproca fra i popoli della Comunità europea e degli Stati Uniti con una più diffusa conoscenza delle rispettive lingue, culture e istituzioni; e

b)

migliorare la qualità dello sviluppo delle risorse umane nella Comunità europea e negli Stati Uniti, compresa l'acquisizione delle competenze necessarie per far fronte alle sfide dell'economia mondiale basata sulla conoscenza.

2.   Il programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

a)

rafforzare la collaborazione tra Comunità europea e Stati Uniti nei campi dell’istruzione terziaria e della formazione professionale;

b)

contribuire allo sviluppo di istituzioni di livello universitario e di formazione professionale;

c)

contribuire allo sviluppo personale dei singoli partecipanti, sia a loro vantaggio sia come modo per realizzare gli obiettivi generali del programma; e

d)

contribuire agli scambi transatlantici tra i cittadini dell’UE e degli USA.

3.   Il programma si prefigge i seguenti obiettivi operativi:

a)

sostenere la collaborazione tra istituzioni di livello universitario e di formazione professionale al fine di promuovere programmi di studio comuni e di mobilità;

b)

migliorare la qualità della mobilità transatlantica degli studenti promuovendo la trasparenza, il riconoscimento reciproco dei periodi di studio e di formazione e, ove appropriato, la trasferibilità dei crediti;

c)

sostenere la collaborazione tra organizzazioni pubbliche e private attive nel campo dell’istruzione terziaria e della formazione professionale al fine di favorire la discussione e lo scambio di esperienze sui problemi del settore; e

d)

sostenere la mobilità transatlantica dei professionisti al fine di migliorare la comprensione reciproca dei temi significativi per le relazioni UE-USA.

Articolo 4

Principi generali

La cooperazione prevista dal presente accordo è disciplinata dai seguenti principi:

1)

Pieno rispetto delle competenze degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati degli Stati Uniti, nonché dell'autonomia delle istituzioni di livello universitario e d’istruzione e formazione professionali;

2)

reciprocità dei benefici derivanti dalle attività intraprese nell'ambito dell'accordo;

3)

ampia partecipazione degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America; e

4)

pieno riconoscimento della diversità culturale, sociale ed economica della Comunità europea e degli Stati Uniti.

Articolo 5

Azioni del programma

Il programma prevede l'esecuzione delle azioni di cui all'allegato, che forma parte integrante del presente accordo.

Articolo 6

Comitato paritetico

1.   È istituito un Comitato paritetico, costituito da un numero eguale di rappresentanti di entrambe le parti.

2.   Il comitato paritetico ha il compito di:

a)

verificare le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo; nonché

b)

presentare alle parti una relazione biennale sul livello, sull’andamento e sull’efficacia delle attività di cooperazione avviate nell'ambito del presente accordo.

3.   Il comitato paritetico si riunisce una volta ogni due anni o in base al calendario concordato dalle parti, alternativamente nella Comunità europea e negli Stati Uniti.

4.   Le decisioni del comitato paritetico sono adottate per consenso. Per ogni riunione è redatto un verbale comprendente l'indicazione delle decisioni adottate e dei principali argomenti trattati. I verbali sono approvati dai membri designati da ciascuna parte a presiedere congiuntamente la riunione e, insieme alla relazione biennale, sono presentati ai competenti funzionari ministeriali di ciascuna parte.

Articolo 7

Controllo e valutazione

Le parti collaborano per svolgere le opportune operazioni di controllo e valutazione del programma. Ciò consente di rivedere, se necessario, le attività del programma qualora sorgano esigenze o mutamenti nel corso del suo svolgimento.

Articolo 8

Finanziamenti

1.   Le attività previste dal presente accordo sono subordinate alla disponibilità di fondi e alle applicabili leggi, regolamenti, politiche e programmi della Comunità europea e degli Stati Uniti. Al finanziamento si provvederà, nei limiti del possibile, sulla base di quote globalmente equilibrate fra le parti. Nell'ambito del programma, le parti si adoperano per offrire attività con portata e benefici comparabili.

2.   Le spese occasionate dal comitato paritetico, o per suo conto, sono a carico della parte rappresentata. Le spese diverse dalle indennità di viaggio e direttamente connesse alle riunioni del comitato paritetico sono a carico della parte ospitante.

Articolo 9

Accesso del personale

Ciascuna parte si adopera per agevolare l'entrata e l'uscita dal proprio territorio del personale e degli studenti partecipanti alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo, nonché del materiale e delle attrezzature utilizzate nell'ambito delle stesse attività.

Articolo 10

Altri accordi

Il presente accordo non sostituisce, né vi incide in altro modo, ulteriori accordi o attività avviate congiuntamente nei settori interessati da qualsiasi Stato membro della Comunità europea e gli Stati Uniti.

Articolo 11

Campo d'applicazione del presente accordo

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il trattato istitutivo della Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altro, al territorio degli Stati Uniti.

Articolo 12

Entrata in vigore e denuncia

1.   Il presente accordo entra in vigore, a seconda di quale sia l'ultima denuncia, il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto adempimento delle condizioni di legge previste per la sua entrata in vigore. Il presente accordo sostituisce l’accordo del 2000 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti, che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali.

2.   Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di otto anni e può essere prorogato o modificato previa intesa scritta tra le parti.

Le modifiche o la proroga entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto adempimento delle condizioni per l'entrata in vigore dell'accordo recante le modifiche o la proroga.

3.   Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due parti con un preavviso scritto di dodici mesi. La scadenza o la denuncia dell'accordo non incide sulla validità o la durata di qualsiasi intesa precedentemente intercorsa ai sensi dello stesso.

Articolo 13

Fatto a Vienna, addì ventun giugno 2006 e redatto in duplice copia in ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza fa fede il testo in lingua inglese.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti ta'l-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

Image


ALLEGATO

AZIONI

Azione 1 — Progetti realizzati da consorzi misti Comunità europea/Stati Uniti

1.

Le parti forniscono il proprio sostegno ad istituzioni di livello universitario e d’istruzione e formazione professionali costituite in consorzi misti CE/USA al fine di realizzare progetti comuni nel campo dell’istruzione terziaria e dell’istruzione e formazione professionali.

2.

Ogni consorzio misto deve essere costituito da un partenariato multilaterale che raggruppi istituzioni di livello universitario e di formazione professionale dell’UE e degli USA.

3.

I progetti dei consorzi misti dovrebbero, di norma, comportare la mobilità transatlantica degli studenti nell’ambito di programmi di studio comuni, ricercando la parità dei flussi nelle due direzioni, e prevedere un'adeguata preparazione linguistica e culturale.

4.

Le autorità competenti di ciascuna parte converranno di comune accordo le aree tematiche ammesse a beneficiare dei finanziamenti per i consorzi misti CE/USA in base ai settori prioritari che sono fondamentali per la cooperazione CE/USA.

Azione 2 — Progetti di mobilità di eccellenza (prosecuzioni)

Le parti possono sostenere la mobilità degli studenti finanziando consorzi misti che riuniscano istituzioni di livello universitario e di formazione professionale, le quali abbiano dato prova della loro eccellenza nel realizzare progetti comuni finanziati dalle parti.

Azione 3 — Misure mirate alle politiche

Le parti possono finanziare progetti multilaterali a cui partecipano organizzazioni operanti nel settore dell’istruzione terziaria e della formazione professionale allo scopo di rafforzare la collaborazione tra la Comunità europea e gli Stati Uniti per quanto concerne lo sviluppo dell’istruzione terziaria e della formazione professionale. Tra le misure mirate alle politiche possono rientrare studi, conferenze, seminari, gruppi di lavoro e valutazioni comparative che affrontano questioni orizzontali dell’istruzione terziaria e della formazione professionale, incluso il riconoscimento delle qualifiche.

Azione 4 — Borse di studio «Schuman-Fulbright»

Le parti intendono assegnare borse di studio a professionisti altamente qualificati (tra cui professionisti della formazione, eventualmente impegnati in studi avanzati presso università e scuole professionali) che desiderano intraprendere degli studi o una formazione nei settori che rivestono una particolare importanza nelle relazioni UE-USA, settori da definire di comune accordo dalle parti. Per promuovere le borse «Schuman-Fulbright» e sostenere i beneficiari, le parti possono finanziare un’organizzazione da esse designata di comune accordo.

Azione 5 — Associazione degli ex allievi

Le parti possono finanziare le associazioni di ex allievi di cui fanno parte studenti che hanno partecipato agli scambi sostenuti dal programma di cooperazione CE-USA nei settori dell'istruzione terziaria e della formazione professionale. Le associazioni di ex allievi possono essere gestite da organizzazioni designate dalle parti di comune accordo.

GESTIONE DEL PROGRAMMA

La gestione delle azioni è curata dai competenti funzionari di ciascuna parte, cui spettano i compiti seguenti:

1.

stabilire le regole e le procedure per la presentazione delle proposte, compresa la formulazione di una serie di orientamenti comuni per i candidati;

2.

decidere le scadenze di pubblicazione dei bandi, di presentazione e selezione delle proposte;

3.

fornire informazioni sul programma e sulla sua attuazione;

4.

designare consulenti ed esperti del mondo universitario;

5.

raccomandare alle autorità competenti di ciascuna parte i progetti da finanziare;

6.

curare la gestione finanziaria; nonché

7.

provvedere al controllo e alla valutazione del programma con un approccio cooperativo.

In linea di massima, la Comunità sosterrà i partner europei dei progetti, mentre gli Stati Uniti i partner americani. A tal fine, le parti possono impiegare sovvenzioni forfettarie, tabelle di costi unitari e/o borse di studio.

MISURE DI ASSISTENZA TECNICA

È possibile utilizzare fondi per l'acquisto di servizi necessari all'attuazione del programma. In particolare, le parti possono rivolgersi ad esperti, organizzare seminari, convegni o altre riunioni in grado di agevolare l'attuazione del programma, oppure condurre attività di valutazione, informazione, pubblicazione e divulgazione.

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