2006/849/CE: Decisione del Consiglio, del 20 novembre 2006 , di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle )
GU L 330 del 28.11.2006, pagg. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 200M dell' 1.8.2007, pagg. 212–213 (MT)
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 10 tomo 04 pag. 5 - 6
edizione speciale in lingua romena: capitolo 10 tomo 04 pag. 5 - 6
CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV NL PL PT SK SL SV
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Decisione del Consiglio
del 20 novembre 2006
di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle")
(2006/849/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 123, paragrafo 4, terza frase,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere della Banca centrale europea [1],
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della decisione 2001/923/CE del Consiglio [2], disponeva che la Commissione dovesse presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2005 una relazione di valutazione indipendente rispetto al gestore del programma sulla pertinenza, l’efficienza e l’efficacia del programma, nonché una comunicazione sull’opportunità di proseguire e adeguare il presente programma, corredata di una proposta appropriata.
(2) La relazione di valutazione di cui all’articolo 13 della suddetta decisione è stata pubblicata il 30 novembre 2004. Essa concludeva che il programma aveva realizzato gli obiettivi prefissi e raccomandava la sua prosecuzione.
(3) Fatte salve le competenze dell’autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito, per tutta la durata del programma, un importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 38 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [3].
(4) La proroga del programma riflette la necessità di proseguire le attività di sorveglianza, formazione e assistenza tecnica che sono fondamentali per mantenere la protezione dell’euro contro la contraffazione fornendo un quadro stabile per la pianificazione dei programmi degli Stati membri, in particolare nell’arco di un periodo in cui nuovi paesi adotteranno la moneta unica.
(5) In questo spirito, l’ 8 aprile 2005 la Commissione ha presentato una proposta di proroga del programma Pericle [4] fino al 31 dicembre 2011.
(6) In attesa dell’accordo finale sul quadro finanziario comunitario per il periodo 2007-2013, il Consiglio ha deciso di prorogare il programma Pericle per l’anno 2006.
(7) Nella sua dichiarazione del 30 gennaio 2006, il Consiglio ha ritenuto che il programma Pericle abbia natura pluriennale e che debba essere prorogato fino al 2011. A tal fine ha invitato la Commissione a presentare una proposta di proroga del programma per il periodo che inizia nel 2007, non appena raggiunto un accordo sul futuro quadro finanziario per il periodo 2007-2013.
(8) È opportuno che i programmi comunitari siano in linea con il quadro finanziario della Comunità.
(9) Al fine di evitare sovrapposizioni e garantire la coerenza e la complementarità delle azioni del programma Pericle, è importante sviluppare sinergie tra le azioni finanziate dalla Commissione, dalla Banca centrale europea e dall'Europol.
(10) Di conseguenza e vista la necessità di proseguire le attività di formazione e assistenza per la protezione dell’euro, il programma Pericle deve essere prorogato fino al 31 dicembre 2013. È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2001/923/CE,
DECIDE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione 2001/923/CE è modificata come segue:
1) All'articolo 1, paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dal seguente testo:
"Il suo periodo di applicazione ha inizio il 1o gennaio 2002 e si conclude il 31 dicembre 2013."
2) All’articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
"L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del programma di azione comunitario per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 ammonta a 7000000 di EUR."
3) L’articolo 13, paragrafo 3, è modificato come segue:
a) alla lettera a) la data " 30 giugno 2005" è sostituita da " 30 giugno 2013";
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) al termine dell’esecuzione iniziale e prorogata del programma ed entro, rispettivamente, il 30 giugno 2006 e 2014, relazioni dettagliate sull’esecuzione e i risultati del programma che rendano conto in particolare del valore aggiunto del contributo finanziario della Comunità."
Articolo 2
Applicabilità
La presente decisione si applica negli Stati membri partecipanti secondo la definizione dell’articolo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro [5].
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. Korkeaoja
[1] GU C 163 del 14.7.2006, pag. 7.
[2] GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50. Decisione modificata dalla decisione 2006/75/CE (GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 40).
[3] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
[4] COM(2005) 127 def.
[5] GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1647/2006 (GU L 309 del 9.11.2006, pag. 2).
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