2006/692/CE: Decisione della Commissione, del 12 ottobre 2006 , che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del cromo esavalente [notificata con il numero C(2006) 4791] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 283 del 14/10/2006 pag. 0050 - 0051
Decisione della Commissione del 12 ottobre 2006 che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del cromo esavalente [notificata con il numero C(2006) 4791] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/692/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [1], in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), considerando quanto segue: (1) La direttiva 2002/95/CE dispone che la Commissione valuti talune sostanze pericolose vietate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della stessa. (2) Per taluni materiali e componenti contenenti cromo esavalente deve essere contemplata un’esenzione a tale divieto, in quanto l’uso di tale sostanza pericolosa nei suddetti materiali e componenti specifici è tuttora inevitabile o perché gli effetti negativi sull’ambiente, la salute o la sicurezza dei consumatori causati dalla sua sostituzione superano verosimilmente i benefici. L’esenzione è autorizzata sulla base dei risultati del riesame condotto dagli esperti tecnici, tenendo conto dei dati comprovati forniti da studi, dalle parti interessate e da altre fonti scientifiche/tecniche. In base a tale riesame si è stabilito che è ancora impossibile, dal punto di vista tecnico o scientifico, eliminare o sostituire la sostanza considerata fino al 1o luglio 2007. Un’analoga esenzione è contemplata dalla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (3) Talune esenzioni dal divieto per alcuni componenti e materiali specifici devono avere una portata limitata, in modo da garantire un’eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni. (4) Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE, ciascuna esenzione riportata nell’allegato deve essere oggetto di riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l’inclusione di un elemento nell’elenco. (5) Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/95/CE. (6) Come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato tutte le parti in causa. (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE [2] del Consiglio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell’allegato della direttiva 2002/95/CE è aggiunto il seguente punto 28: "28. Cromo esavalente nei rivestimenti anticorrosivi di laminati ed elementi di fissaggio in metallo non verniciato e usati per protezione contro la corrosione e la schermatura contro l'interferenza elettromagnetica nelle apparecchiature appartenenti alla categoria tre della direttiva 2002/96/CE (apparecchiature IT e per telecomunicazioni). Esenzione accordata fino al 1o luglio 2007." Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006. Per la Commissione Stavros Dimas Membro della Commissione [1] GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/310/CE della Commissione (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 38). [2] GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9. --------------------------------------------------