14.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2006

che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del cromo esavalente

[notificata con il numero C(2006) 4791]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/692/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/95/CE dispone che la Commissione valuti talune sostanze pericolose vietate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della stessa.

(2)

Per taluni materiali e componenti contenenti cromo esavalente deve essere contemplata un’esenzione a tale divieto, in quanto l’uso di tale sostanza pericolosa nei suddetti materiali e componenti specifici è tuttora inevitabile o perché gli effetti negativi sull’ambiente, la salute o la sicurezza dei consumatori causati dalla sua sostituzione superano verosimilmente i benefici. L’esenzione è autorizzata sulla base dei risultati del riesame condotto dagli esperti tecnici, tenendo conto dei dati comprovati forniti da studi, dalle parti interessate e da altre fonti scientifiche/tecniche. In base a tale riesame si è stabilito che è ancora impossibile, dal punto di vista tecnico o scientifico, eliminare o sostituire la sostanza considerata fino al 1o luglio 2007. Un’analoga esenzione è contemplata dalla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

(3)

Talune esenzioni dal divieto per alcuni componenti e materiali specifici devono avere una portata limitata, in modo da garantire un’eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni.

(4)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE, ciascuna esenzione riportata nell’allegato deve essere oggetto di riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l’inclusione di un elemento nell’elenco.

(5)

Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/95/CE.

(6)

Come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato tutte le parti in causa.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE (2) del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato della direttiva 2002/95/CE è aggiunto il seguente punto 28:

«28.

Cromo esavalente nei rivestimenti anticorrosivi di laminati ed elementi di fissaggio in metallo non verniciato e usati per protezione contro la corrosione e la schermatura contro l'interferenza elettromagnetica nelle apparecchiature appartenenti alla categoria tre della direttiva 2002/96/CE (apparecchiature IT e per telecomunicazioni). Esenzione accordata fino al 1o luglio 2007.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/310/CE della Commissione (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 38).

(2)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.