2006/690/CE: Decisione della Commissione, del 12 ottobre 2006 , che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo nel vetro cristallo [notificata con il numero C(2006) 4789] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 283 del 14/10/2006 pag. 0047 - 0047
Decisione della Commissione del 12 ottobre 2006 che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo nel vetro cristallo [notificata con il numero C(2006) 4789] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/690/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [1], in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), considerando quanto segue: (1) La direttiva 2002/95/CE dispone che la Commissione valuti talune sostanze pericolose vietate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della stessa. (2) Il vetro cristallo è sempre più usato a scopi decorativi nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Visto che la direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo [2], stabilisce il tenore di piombo del vetro cristallo e che quindi la sostituzione del piombo è tecnicamente impraticabile, l’uso di sostanze pericolose in determinati materiali e componenti disciplinati dalla direttiva è invitabile. Per detti materiali e componenti dovrebbe pertanto essere contemplata un’esenzione al divieto. (3) Talune esenzioni dal divieto per alcuni componenti e materiali specifici devono avere una portata limitata, in modo da garantire un’eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni. (4) Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE, ciascuna esenzione riportata nell’allegato deve essere oggetto di riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l’inclusione di un elemento nell’elenco. (5) Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/95/CE. (6) Come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato tutte le parti in causa. (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [3], HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell’allegato della direttiva 2002/95/CE è aggiunto il seguente punto 29: "29. Il piombo legato nel vetro cristallo di cui all’allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio [4]. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006. Per la Commissione Stavros Dimas Membro della Commissione [1] GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/310/CE della Commissione (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 38). [2] GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003. [3] GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9. [4] GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003." --------------------------------------------------