32006D0663


Titolo e riferimento

2006/663/CE: Decisione del Consiglio, del 19 giugno 2006 , recante adattamento dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania per quanto riguarda lo sviluppo rurale

 GU L 277 del 9.10.2006, pagg. 2–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 03 tomo 76 pag. 10 - 11
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 76 pag. 10 - 11

 CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  GA  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  SK  SL  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Decisione del Consiglio

del 19 giugno 2006

recante adattamento dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania per quanto riguarda lo sviluppo rurale

(2006/663/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 22,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [2], ha modificato l’acquis su cui si erano basati i negoziati di adesione con la Bulgaria e la Romania.

(2) È pertanto necessario adattare l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania per renderlo conforme al regolamento (CE) n. 1698/2005.

(3) Le disposizioni transitorie e le modalità di applicazione relative al periodo di programmazione dello sviluppo rurale che ha inizio il 1o gennaio 2007 dovrebbero essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005. È opportuno adattare di conseguenza i riferimenti alle disposizioni procedurali contenuti nell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania.

(4) Al raggiungimento dell’accordo politico in merito al regolamento (CE) n. 1698/2005, il Consiglio e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune sulla Bulgaria e la Romania allo scopo di prorogare fino al 2013 la misura in merito ai servizi di consulenza prevista nell’allegato VIII dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti alle aziende che beneficiano di un aiuto per l’agricoltura di semisussistenza. È opportuno adattare l’atto di adesione per tener conto di tale accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’atto di adesione della Bulgaria e della Romania è modificato come segue:

1) all’articolo 29, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Se a tal fine risultano necessarie specifiche misure transitorie, esse sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [3].

;

2) l'articolo 34 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Oltre ai regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data dell’adesione, le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III dell’allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania per il periodo 2007–2009, ad eccezione della sezione I, parte D, dello stesso allegato, che si applica anche per il periodo 2010–2013 per quanto riguarda la fornitura di servizi di consulenza agli agricoltori che beneficiano di un aiuto per l’agricoltura di semisussistenza. Le specifiche disposizioni finanziarie di cui alla sezione IV dell’allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania durante il periodo di programmazione 2007–2013."

;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni dell'allegato VIII sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005."

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, bulgara e romena, ciascuno dei ventitré testi facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. Pröll

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

[2] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

[3] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1)."

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