2006/356/CE: Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2006 , relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra
GU L 143 del 30.5.2006, pagg. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 294M del 25.10.2006, pagg. 168–168 (MT)
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 11 tomo 46 pag. 97 - 97
edizione speciale in lingua romena: capitolo 11 tomo 46 pag. 97 - 97
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Decisione del Consiglio
del 14 febbraio 2006
relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra
(2006/356/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) L’accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, è stato firmato a nome della Comunità europea il 17 giugno 2002 a Lussemburgo, fatta salva la sua eventuale conclusione a una data successiva.
(2) L’accordo dovrebbe essere approvato,
DECIDE:
Articolo 1
1. Sono approvati, a nome della Comunità europea, l’accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni comuni e le dichiarazioni della Comunità europea accluse all’atto finale.
2. I testi di cui al paragrafo 1 fanno parte della presente decisione.
Articolo 2
1. La posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di associazione e di Comitato di associazione è stabilita dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle disposizioni pertinenti dei trattati.
2. A norma dell’articolo 75 dell’accordo euromediterraneo di associazione, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il Comitato di associazione in conformità del suo regolamento interno.
3. La decisione di pubblicare le decisioni del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea viene presa, a seconda dei casi, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persona(e) abilitata(e) a depositare l’atto di notifica di cui all’articolo 91 dell’accordo a nome della Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
K.-H. Grasser
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