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Document 32006D0253

2006/253/CE: Decisione della Commissione, del 6 settembre 2005 , che constata il livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nei PNR (Passenger Name Record) dei passeggeri aerei trasferiti all’Agenzia dei servizi di frontiera del Canada (Canada Border Services Agency — CBSA) [notificata con il numero C(2005) 3248] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 91, 29.3.2006, p. 49–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 515–526 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 175 - 186
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 175 - 186

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/09/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/253/oj

29.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2005

che constata il livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nei PNR (Passenger Name Record) dei passeggeri aerei trasferiti all’Agenzia dei servizi di frontiera del Canada (Canada Border Services Agency — CBSA)

[notificata con il numero C(2005) 3248]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/253/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 95/46/CE prescrive agli Stati membri di disporre che il trasferimento di dati personali verso un paese terzo possa aver luogo soltanto se tale paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato e se le leggi nazionali di attuazione di altre disposizioni della direttiva sono rispettate prima del trasferimento.

(2)

Se la Commissione constata che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato, dati personali possono essere trasferiti dagli Stati membri senza che siano necessarie garanzie supplementari.

(3)

La direttiva 95/46/CE prevede che il livello di protezione dei dati sia valutato alla luce di tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati, prendendo in particolare considerazione alcuni aspetti relativi al trasferimento elencati all'articolo 25, paragrafo 2.

(4)

Nell’ambito dei trasporti aerei, il Passenger Name Record (PNR) contiene i dati relativi al viaggio di ciascun passeggero e tutte le informazioni necessarie per consentire il trattamento e il controllo delle prenotazioni da parte delle compagnie aeree che effettuano le prenotazioni e delle compagnie aeree partecipanti (2). Ai fini della presente decisione, il termine «passeggero/i» comprende i membri dell’equipaggio. Per «compagnia aerea che effettua la prenotazione» si intende la compagnia presso la quale il passeggero ha effettuato la prenotazione originaria o prenotazioni successive una volta iniziato il viaggio. Per «compagnia partecipante» si intende ogni compagnia a cui quella che effettua la prenotazione abbia chiesto di riservare un posto per un passeggero, su uno o più voli.

(5)

L’Agenzia dei servizi di frontiera del Canada (Canada Border Services Agency — CBSA) esige che tutte le compagnie aeree che effettuano un servizio di trasporto passeggeri con destinazione nel Canada le forniscano l’accesso elettronico ai dati PNR nella misura in cui essi siano raccolti e memorizzati nei loro sistemi informatici di prenotazione e di controllo delle partenze.

(6)

L’obbligo di trasferire alla CBSA i dati personali dei passeggeri aerei contenuti nel PNR si basa sulla sezione 107.1 della legge doganale (Customs Act) e sul paragrafo 148, lettera d) della legge sull’immigrazione e sulla protezione dei rifugiati (Immigration and Refugee Protection Act) nonché sui regolamenti d'attuazione adottati nel quadro di queste leggi (3).

(7)

La legislazione canadese in questione riguarda il rafforzamento della sicurezza e le condizioni di entrata nel paese, in merito a cui il Canada ha il potere sovrano di decisione nell'ambito della propria giurisdizione. Gli obblighi stabiliti non sono comunque incompatibili con gli impegni internazionali assunti dal Canada. Il Canada è un paese democratico, governato dai principi del diritto e dotato di una solida tradizione in materia di libertà civili. La legittimità del suo procedimento legislativo e la forza e l'indipendenza del suo sistema giudiziario non sono messi in dubbio. La libertà di stampa costituisce un'altra potente garanzia contro qualsiasi violazione delle libertà civili.

(8)

La Comunità sostiene pienamente il Canada nella lotta contro il terrorismo nei limiti imposti dalla normativa comunitaria, la quale intende garantire il necessario equilibrio tra le questioni di sicurezza e quelle relative alla vita privata. L'articolo 13 della direttiva 95/46/CE consente ad esempio agli Stati membri di adottare le misure legislative atte a limitare la portata di alcune disposizioni della direttiva, se tale restrizione si rende necessaria per la salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa o della pubblica sicurezza, oltre che per prevenire, investigare, accertare e perseguire infrazioni penali.

(9)

I trasferimenti di dati riguardano specifici responsabili del trattamento, vale a dire le compagnie aeree che effettuano i collegamenti aerei tra la Comunità e il Canada e un solo destinatario nel Canada, vale a dire la CBSA.

(10)

Qualunque accordo volto a stabilire un quadro regolamentare per i trasferimenti di PNR al Canada, in particolare attraverso questa decisione, deve essere limitato nel tempo. È stato concordato un periodo di tre anni e mezzo. Nel corso di tale periodo il contesto può cambiare in modo significativo e la Comunità e il Canada convengono che sarà necessaria una revisione degli accordi.

(11)

Il trattamento da parte della CBSA dei dati personali contenuti nel PNR dei passeggeri aerei che le sono trasmessi è disciplinato dalle disposizioni figuranti nella dichiarazione d’intenti della CBSA riguardo all’applicazione del suo programma PNR (qui di seguito definita «dichiarazione d'intenti») e dalla legislazione nazionale canadese, alle condizioni previste nella dichiarazione d'intenti.

(12)

Per quanto riguarda la legislazione canadese, la legge sulla privacy (Privacy Act), la legge sull’accesso all’informazione (Access to Information Act) e l’Articolo 107 della legge doganale (Customs Act) sono pertinenti nel contesto attuale, poiché stabiliscono a quali condizioni la CBSA possa opporsi alle richieste di divulgazione e, pertanto, mantenere riservati i dati PNR. Il Privacy Act disciplina la divulgazione del PNR alle persone interessate, aspetto strettamente collegato al diritto di accesso dell’interessato. Il Privacy Act si applica solo a chi si trova in Canada. Tuttavia, la CBSA permette anche l’accesso ai dati PNR di un cittadino straniero che non si trovi in Canada.

(13)

Per quanto riguarda la dichiarazione d’intenti, conformemente a quanto stabilito nell’articolo 43, le sue disposizioni sono state incluse nella legislazione canadese oppure sono state inserite in regolamenti nazionali formulati appositamente ed hanno quindi effetto giuridico. La dichiarazione d’intenti sarà pubblicata integralmente nella Canada Gazette. Essa rappresenta una seria e meditata assunzione di impegni da parte della CBSA e il suo rispetto sarà soggetto al controllo congiunto del Canada e della Comunità. L’inosservanza può essere contestata, se del caso, con mezzi giuridici, amministrativi e politici, e qualora persista comporta la sospensione degli effetti della presente decisione.

(14)

Le norme in forza delle quali la CBSA tratta i dati PNR dei passeggeri sulla base della legislazione canadese e della dichiarazione d'intenti comprendono i principi fondamentali necessari ad assicurare un adeguato livello di protezione delle persone fisiche.

(15)

Per quanto riguarda il principio di finalità, i dati personali dei passeggeri aerei contenuti nei PNR che sono trasferiti alla CBSA saranno trattati solo per una finalità specifica e successivamente utilizzati o comunicati ulteriormente solo nella misura in cui ciò sia compatibile con la finalità del trasferimento. In particolare, i dati del PNR devono essere utilizzati al solo scopo di prevenire e combattere: il terrorismo e i reati collegati al terrorismo; altri reati gravi, compresi i reati di criminalità organizzata, che per loro natura rivestono un carattere transnazionale.

(16)

Per quanto riguarda la qualità dei dati e il principio di proporzionalità, che vanno considerati in rapporto agli importanti motivi d'interesse pubblico che giustificano il trasferimento dei dati PNR, i dati PNR forniti alla CBSA non saranno successivamente modificati dall’Agenzia. Sarà trasferito un massimo di 25 rubriche PNR e la CBSA consulterà e prenderà accordi con la Commissione europea per quanto riguarda la revisione dei 25 elementi di dati PNR indicati nell’appendice A, prima di effettuare tale revisione. Informazioni personali supplementari ricercate sulla base di quanto è stato direttamente ricavato dai dati PNR possono essere ottenute da fonti non governative solo attraverso canali legittimi. In linea di principio, i PNR saranno cancellati dopo un periodo massimo di 3 anni e 6 mesi.

(17)

Per quanto riguarda il principio di trasparenza, la CBSA fornirà informazioni ai viaggiatori in merito alla finalità del trasferimento e del trattamento, nonché all'identità del responsabile del trattamento, e informazioni ulteriori.

(18)

Per quanto riguarda il principio di sicurezza, la CBSA adotta le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al rischio presentato dal trattamento.

(19)

I diritti di accesso, di rettifica e di annotazione sono riconosciuti dal Privacy Act alle persone che si trovano in Canada. La CBSA estenderà questi diritti relativi ai dati PNR in suo possesso ai cittadini stranieri che non si trovano in Canada. Le eccezioni previste sono nell'insieme comparabili alle restrizioni che possono essere imposte dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE.

(20)

Trasferimenti ulteriori saranno effettuati, caso per caso, verso altre autorità governative, anche di altri Paesi, per finalità identiche o compatibili rispetto a quelle stabilite nella dichiarazione concernente la limitazione ad una finalità specifica, relativamente ad un numero minimo di dati. Possono essere effettuati anche trasferimenti per la protezione degli interessi vitali della persona interessata o di altre persone, in particolare nei casi di gravi rischi per la salute, o di una procedura giudiziaria, o di altre esigenze previste dalla legge. A norma delle condizioni esplicite di diffusione, gli organismi riceventi devono utilizzare i dati unicamente ai fini previsti e non procedere ad un trasferimento ulteriore senza l'accordo della CBSA. Nessun’altra autorità straniera, federale, provinciale o locale dispone di un accesso elettronico diretto ai dati PNR attraverso le banche di dati della CBSA. La CBSA si oppone alla divulgazione pubblica dei dati PNR in base ad esenzioni dalle pertinenti disposizioni dell’Access to Information Act e del Privacy Act.

(21)

La CBSA non riceve dati sensibili ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 95/46/CE.

(22)

Per quanto riguarda i meccanismi d’attuazione volti a garantire il rispetto di questi principi da parte della CBSA, è previsto un sistema di formazione e d'informazione del suo personale e di sanzioni per i singoli membri del personale. Il rispetto da parte della CBSA della vita privata in generale è controllato dal Commissariato canadese per la protezione della vita privata (Office of the Canadian Privacy Commissioner) alle condizioni fissate nella Carta canadese dei diritti e delle libertà (Canadian Charter of Rights and Freedom) e nel Privacy Act. Il commissario per la protezione della vita privata può esaminare le denunce che le autorità di protezione dei dati degli Stati membri gli trasmettono a nome dei residenti della Comunità, se questi ritengono che le loro denunce non siano state trattate in modo soddisfacente dalla CBSA. Il rispetto della dichiarazione d'intenti è oggetto di un esame annuale congiunto, effettuato dalla CBSA in collaborazione con un gruppo diretto dalla Commissione.

(23)

Al fine di contribuire alla trasparenza e di garantire la capacità delle autorità competenti nell'ambito degli Stati membri di garantire la tutela degli individui per quanto riguarda il trattamento dei dati a carattere personale, è opportuno precisare le circostanze eccezionali in cui può essere giustificata la sospensione di specifici flussi di dati, nonostante si sia constatato che il livello di protezione risulta adeguato.

(24)

Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ha espresso pareri sul livello di protezione fornito dalle autorità canadesi per quanto riguarda i dati dei passeggeri, su cui la Commissione si è basata nel corso dei negoziati con la CBSA. Nel preparare la decisione, la Commissione ha preso nota di questi pareri (4).

(25)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 31, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 95/46/CE, l'Agenzia dei servizi di frontiera del Canada (Canada Border Services Agency, in appresso CBSA) è considerata in grado di garantire un livello di protezione adeguato dei dati PNR trasferiti dalla Comunità riguardanti i voli con destinazione nel Canada, conformemente alla dichiarazione d'intenti figurante all'allegato I.

Articolo 2

La presente decisione concerne l’adeguatezza della protezione fornita dalla CBSA al fine di rispondere alle prescrizioni dell'articolo 25, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE e non ha alcuna influenza su altre condizioni o limitazioni che attuano altre disposizioni della direttiva e riguardano il trattamento di dati personali negli Stati membri.

Articolo 3

1.   Fatti salvi i poteri che consentono loro di adottare misure per assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali adottate in applicazione di disposizioni diverse dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i poteri di cui dispongono attualmente per sospendere il trasferimento di dati alla CBSA al fine di tutelare le persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nei casi seguenti:

a)

un'autorità canadese competente ha constatato che la CBSA non rispetta le norme applicabili in materia di protezione; o

b)

è probabile che le norme di protezione stabilite dall'allegato non siano rispettate; vi sono motivi ragionevoli di credere che la CBSA non adotti o non adotterà, in tempi opportuni, i provvedimenti che s'impongono per risolvere il caso in questione; proseguire il trasferimento di dati comporterebbe un rischio imminente di grave pregiudizio per le persone interessate e le autorità competenti dello Stato membro si sono ragionevolmente sforzate, in tali circostanze, di avvertire la CBSA e di darle la possibilità di rispondere.

2.   La sospensione del trasferimento cessa nel momento in cui è garantita l'applicazione delle norme di protezione e l'autorità competente interessata negli Stati membri ne è avvertita.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione riguardo alle misure adottate in applicazione dell'articolo 3.

2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente in merito a qualsiasi cambiamento nelle norme di protezione e ai casi in cui le misure adottate dalle autorità incaricate di vigilare sul rispetto da parte della CBSA delle norme di protezione stabilite nell'allegato non siano sufficienti a garantire tale rispetto.

3.   Se le informazioni raccolte in applicazione dell'articolo 3 e dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo dimostrano che non sono più rispettati i principi fondamentali necessari per assicurare un livello di protezione adeguato delle persone fisiche, o che un qualunque organismo incaricato di vigilare sul rispetto da parte della CBSA delle norme di protezione stabilite nell'allegato non assolve efficacemente il suo compito, la CBSA ne è informata ed all’occorrenza si applica la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o di sospendere la presente decisione.

Articolo 5

L'applicazione della presente decisione è sottoposta a controlli e gli accertamenti pertinenti sono comunicati al comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, in particolare qualunque elemento che possa modificare la constatazione, di cui all'articolo 1 della presente decisione, in base alla quale il livello di tutela dei dati personali contenuti nei PNR dei passeggeri aerei trasferiti alla CBSA risulta adeguato ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro quattro mesi a decorrere dalla sua notifica.

Articolo 7

La presente decisione scade tre anni e sei mesi dopo la data della sua notifica, a meno che non sia prorogata secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 della direttiva 95/46/CE.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2005.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  Ai fini della presente decisione il termine «PNR» comprende i dati API (Advance Passenger Information) indicati nella sezione 4 della dichiarazione d’intenti della CBSA.

(3)  Regolamenti (doganali) sulle informazioni relative ai passeggeri e regolamento 269 dei regolamenti sull’immigrazione e sulla protezione dei rifugiati.

(4)  Parere 3/2004 sul livello di protezione garantito in Canada per la trasmissione dei dati relativi ai passeggeri (Passenger Name Record e Advanced Passenger Information) dalle compagnie aeree, adottato dal gruppo di lavoro l’11.2.2004, disponibile su: http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp88_en.pdf

Parere 1/2005 sul livello di protezione garantito in Canada per la trasmissione dei dati relativi ai passeggeri (Passenger Name Record e Advanced Passenger Information) dalle compagnie aeree, adottato dal gruppo di lavoro il 19.1.2005, disponibile su: http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2005/wp103_en.pdf


ALLEGATO

DICHIARAZIONE D’INTENTI DELL’AGENZIA DEI SERVIZI DI FRONTIERA DEL CANADA (CANADA BORDER SERVICE AGENCY - CBSA) IN RELAZIONE ALL’APPLICAZIONE DEL SUO PROGRAMMA PNR

Autorità giuridica per la raccolta di dati API e PNR

1.

La legge canadese prevede che tutte le compagnie aeree forniscano alla CBSA i dati API (Advance Passenger Information) e PNR (Passenger Name Record) relativi a tutti passeggeri dei voli aventi come destinazione il Canada. La legittima autorità della CBSA di ottenere e di raccogliere tali informazioni è sancita dalla sezione 107.1 della legge doganale (Customs Act) e dai regolamenti (doganali) sulle informazioni sui passeggeri (Passenger Information Customs Regulations) adottati successivamente, nonché dal paragrafo 148(1) (d) della legge sull’immigrazione e sulla protezione dei rifugiati (Immigration and Refugee Protection Act) e dal regolamento 269 dei regolamenti sull’immigrazione e la protezione dei rifugiati adottati successivamente.

Finalità della raccolta di dati API e PNR

2.

I dati API/PNR vengono raccolti dalla CBSA unicamente per i voli in arrivo in Canada. La CBSA utilizza i dati API/PNR raccolti dalle compagnie aeree europee e di altri paesi solo per individuare le persone che rischiano di importare oggetti aventi un collegamento con il terrorismo o reati legati al terrorismo, o altri reati gravi a carattere transnazionale, compresi quelli connessi al crimine organizzato, oppure le persone non ammesse in Canada a causa di un loro possibile collegamento con il terrorismo e tutte le forme di reato anzidette.

3.

La CBSA utilizza i dati API/PNR per individuare le persone che saranno sottoposte a un interrogatorio o esame all’arrivo in Canada, o che necessitano di un’ulteriore indagine, per una delle finalità descritte nella sezione 2. La CBSA o gli altri funzionari incaricati dell’applicazione delle leggi canadesi non compiranno alcuna azione coercitiva solo a causa del trattamento automatizzato dei dati API/PNR.

Raccolta di dati API/PNR

4.

L’elenco degli elementi di dati API, raccolti dalla CBSA per le finalità descritte nella sezione 2, figura nei paragrafi da 3 (a) a (f) dei regolamenti (doganali) relativi alle informazioni sui passeggeri adottati nell’ambito della legge doganale (Customs Act) (1). L’elenco degli elementi di dati PNR, raccolti dalla CBSA per finalità descritte nella sezione 2, figura nell'appendice A. Per maggiore certezza, i «dati sensibili» di cui all’articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE (qui di seguito definita «la direttiva») e tutti i campi «testo aperto» o «osservazioni generali» non sono compresi in questi 25 elementi di dati.

5.

La CBSA non esige che le compagnie aeree raccolgano dati PNR che esse non registrano per esigenze proprie, né esigerà che le compagnie aeree raccolgano qualunque altro dato allo scopo di trasmetterlo alla CBSA. Essa riconosce quindi che raccoglierà i dati elencati nell’appendice A solo nel caso in cui una compagnia aerea abbia deciso di inserirli nei suoi sistemi informatici di prenotazione e di controllo delle partenze (DCS—departure control systems).

6.

La CBSA consulterà e prenderà accordi con la Commissione europea per quanto riguarda la revisione dei 25 elementi di dati PNR indicati nell’appendice A, prima di effettuare tale revisione,

(a)

se la CBSA constata che sono disponibili altri elementi di dati PNR e ritiene che essi siano necessari per le finalità descritte nella sezione 2; o

(b)

se la CBSA constata che un particolare elemento di dato PNR non è più necessario per le finalità descritte nella sezione 2.

Metodo di accesso ai dati API/PNR

7.

Il sistema d’informazione sui passeggeri della CBSA (qui di seguito definito «PAXIS») è stato configurato per ricevere i dati API/PNR trasmessi da una compagnia aerea.

Conservazione e accesso ai dati API/PNR

8.

Se i dati API/PNR riguardano una persona che non è indagata in Canada per una delle finalità descritte nella sezione 2, essi saranno conservati nel sistema PAXIS per un massimo di 3 anni e 6 mesi. In tale periodo saranno conservati in modo sempre più depersonalizzato, vale a dire:

(a)

Nelle prime 72 ore dopo il ricevimento, tutti i dati API/PNR disponibili saranno accessibili solo a un numero limitato di operatori della CBSA e agenti dei servizi segreti, i quali utilizzeranno le informazioni per identificare le persone per le quali si rende necessario un interrogatorio o un esame all’arrivo in Canada, per una delle finalità descritte nella sezione 2.

(b)

Dopo 72 ore e fino a 2 anni dal ricevimento, i dati PNR saranno conservati nel sistema PAXIS ed accessibili solo agli agenti dei servizi segreti della CBSA situati in un aeroporto internazionale del Canada o nel quartier generale della CBSA ad Ottawa. Il nome della persona a cui l’informazione si riferisce non sarà accessibile a questi agenti a meno che ciò non sia necessario per svolgere un’indagine in Canada, per una delle finalità descritte nella sezione 2. I dati PNR saranno ripersonalizzati solo se l’agente ritiene che il nome della persona sia necessario a svolgere l’indagine. In tale periodo le informazioni depersonalizzate saranno utilizzate solo da analisti dei servizi segreti della CBSA per effettuare analisi ed esaminare l'evoluzione degli indicatori dei rischi futuri relativi alle finalità descritte nella sezione 2.

(c)

Trascorsi due anni dal ricevimento, i dati PNR saranno conservati nel sistema PAXIS per un altro anno e mezzo al massimo, ma tutti gli elementi di dati che potrebbero servire ad identificare la persona a cui si riferiscono potranno essere consultati solo con l'autorizzazione del Presidente della CBSA, per una delle finalità descritte nella sezione 2. In tale periodo, le informazioni depersonalizzate saranno utilizzate solo da analisti dei servizi segreti della CBSA per effettuare analisi ed esaminare l'evoluzione degli indicatori dei rischi futuri relativi alle finalità descritte nella sezione 2.

(d)

I dati API saranno conservati separatamente dai dati PNR nel sistema PAXIS. Saranno conservati per un periodo massimo di 3 anni e 6 mesi; tuttavia, durante tale periodo i dati API relativi ad una persona non saranno utilizzati per accedere ai dati PNR sulla stessa persona, a meno che questi ultimi siano ripersonalizzati nelle circostanze descritte al paragrafo b).

9.

Se riguardano una persona indagata in Canada per una delle finalità descritte nella sezione 2, i dati API/PNR saranno inseriti in una banca di dati della CBSA costituita in rapporto ad attività giudiziarie e/o di polizia. Queste banche di dati contengono solo informazioni relative a persone che sono state soggette a indagini o attività giudiziarie e/o di polizia in base alla normativa della CBSA. Vi possono accedere solo gli agenti della CBSA i cui compiti richiedono tale accesso, che avviene sotto stretta sorveglianza. I dati API/PNR trasferiti ad una banca di dati costituita in rapporto ad attività giudiziarie e/o di polizia non saranno conservati in questo sistema più a lungo del necessario ed in ogni caso per un periodo non superiore a 6 anni, dopo di che saranno cancellati, a meno che non sia richiesta la loro conservazione per un periodo supplementare in virtù delle leggi sulla privacy e sull'accesso all’informazione, come esposto nel paragrafo 10 b).

10.

Le informazioni personali eventualmente utilizzate dalla CBSA per prendere una decisione riguardante gli interessi della persona cui si riferiscono, devono essere conservate dalla CBSA per un periodo di 2 anni dalla data di utilizzazione, affinché la persona interessata possa accedere alle informazioni in base alle quali è stata presa la decisione, a meno che la persona autorizzi la loro cancellazione anticipata o, in caso di una richiesta di accesso alle informazioni, fino a quando la persona abbia avuto la possibilità di esercitare tutti i suoi diritti a norma della legge sulla privacy o di quella sull'accesso alle informazioni.

(a)

Nel caso di informazioni conservate nella banca di dati PAXIS, i 2 anni prescritti saranno computati nel periodo massimo di 3 anni e 6 mesi in cui le informazioni saranno conservate nella banca di dati suddetta.

(b)

Nel caso di informazioni conservate nella banca dati costituita in rapporto ad attività giudiziarie e/o di polizia, i dati API/PNR possono essere conservati, se necessario, per un periodo non superiore a 6 anni, in modo che la CBSA possa utilizzarli ai fini delle indagini descritte nella sezione 9, e in seguito per un periodo massimo ulteriore di 2 anni, in cui restano accessibili alla persona interessata in conformità alle leggi sulla privacy e sull'accesso alle informazioni, ma inaccessibili alla CBSA per usi amministrativi.

11.

Alla fine dei periodi di conservazione indicati nelle sezioni da 8 a 10, i dati API/PNR saranno cancellati conformemente alle disposizioni della legge sugli archivi nazionali (2).

Divulgazione dei dati API/PNR ad altri ministeri ed agenzie canadesi

12.

Qualsiasi divulgazione dei dati API/PNR da parte della CBSA è disciplinata dalla legge sulla privacy, dalla legge sull’accesso alle informazioni e dalla normativa interna della CBSA. Anche se le leggi sulla privacy e sull’accesso alle informazioni prevedono il diritto di accedere ai registri, salvo in caso di un’esenzione o esclusione, esse non esigono alcuna divulgazione obbligatoria dei dati API/PNR. Una copia della politica amministrativa della CBSA che disciplina la divulgazione, l'accesso e l'utilizzo dei dati API/PNR, il memorandum D-1-16-3 intitolato «Interim Administrative Guidelines for the Disclosure, Access to and Use of Passenger Name Record (PNR) Data» (qui di seguito definito «la politica della CBSA sulla divulgazione dei dati PNR») sarà pubblicata e disponibile al pubblico sul sito Internet della CBSA. Questa politica, descritta ulteriormente nella sezione 37 della dichiarazione d’intenti, stabilisce che i dati API/PNR possono essere scambiati con altri ministeri del governo canadese unicamente per le finalità descritte nella sezione 2, a meno che la rivelazione non avvenga a seguito di un mandato di comparizione o di altro genere, o di un ordine emesso da un tribunale, da una persona o da un organo con poteri giurisdizionali in Canada, al fine di ottenere l’esibizione delle informazioni o ai fini di qualsivoglia procedimento giudiziario.

13.

I dati API/PNR non possono essere divulgati in massa. LA CBSA rivela unicamente dati API/PNR selezionati caso per caso e solo dopo aver valutato la pertinenza delle specifiche informazioni PNR da divulgare. Possono essere forniti solo quegli specifici elementi di dati API/PNR che si dimostrino chiaramente necessari in una determinata circostanza. In ogni caso sarà fornito il quantitativo minimo possibile di informazioni.

14.

La CBSA comunica i dati API/PNR solo se i potenziali destinatari dimostrano di garantire loro la stessa protezione offerta dalla CBSA. Gli organi del governo canadese che ricevono dati PNR sono tenuti ad osservare anche le disposizioni del Privacy Act, se sono elencati nell’Allegato a tale legge. Il Privacy Act si applica alle informazioni personali, ossia alle informazioni relative ad una persona identificabile, registrate in qualsiasi forma, delle quali dispongono un ministero o un’agenzia del governo federale canadese soggetti a questa legge. Il ministero o l’agenzia non sono autorizzati a raccogliere informazioni personali, a meno che queste non siano «collegate direttamente a un programma operativo o un’attività dell’istituzione».

15.

La CBSA esige, come pratica e come condizione necessaria alla divulgazione, che le autorità giudiziarie e di polizia canadesi a livello federale e provinciale si impegnino a non divulgare ulteriormente le informazioni ricevute senza il permesso della CBSA, a meno che ciò sia prescritto dalla legge.

Divulgazione di dati API/PNR ad altri paesi

16.

A norma degli accordi previsti nella sottosezione 8 (2) del Privacy Act e nella sottosezione 107 (8) del Customs Act la CBSA può effettuare uno scambio di dati API/PNR con il governo di un altro paese.

17.

Questi accordi possono comprendere un memorandum d’intesa elaborato in modo specifico per le finalità del programma PNR della CBSA o un trattato in base al quale le autorità della CBSA sono tenute a fornire assistenza e informazioni. In entrambi i casi lo scambio d’informazioni può essere effettuato solo per finalità corrispondenti a quelle descritte nella sezione 2 e solo se il paese ricevente s'impegna a garantire una protezione dei dati corrispondente alla presente dichiarazione d’intenti. In ogni caso, agli altri paesi è rivelato il minimo possibile di informazioni.

18.

I dati API/PNR conservati nel sistema PAXIS sono scambiati unicamente con Paesi oggetto di una constatazione di adeguatezza ai sensi della Direttiva, o che rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultima.

19.

I dati API/PNR conservati in una banca di dati costituita per finalità giudiziarie e/o di polizia descritta nella sezione 9 possono essere oggetto di scambi in conformità agli obblighi stabiliti negli accordi di reciproca assistenza doganale o giudiziaria. In tal caso i dati API/PNR sono scambiati solo caso per caso, e a condizione che la CBSA disponga di elementi probatori dell’esistenza di un legame diretto fra la richiesta e attività investigative o preventive riferitea reati indicati nella sezione 2, e solo se i dati forniti sono strettamente necessari allo svolgimento dell’indagine specifica in questione.

Divulgazione di dati API/PNR di interesse vitale per la persona interessata

20.

Salvo disposizioni contrarie contenute nella presente dichiarazione d’intenti, la CBSA può rivelare dati API/PNR ai ministeri o alle agenzie governative canadesi o di altri Paesi, se tale divulgazione risulta necessaria alla protezione di interessi vitali della persona interessata o di altre persone, in particolare per quanto riguarda i rischi significativi per la salute.

Comunicazione alla persona interessata

21.

La CBSA informa i viaggiatori sulle prescrizioni per i dati API/PNR e sulle questioni relative al loro utilizzo e fornisce inoltre informazioni generali riguardanti i presupposti della raccolta dei dati, le finalità della raccolta, la protezione dei dati, le modalità e l’ambito dello scambio di dati, l'identità degli agenti della CBSA competenti, le procedure di ricorso disponibili e informazioni su chi contattare in caso di domande o problemi.

Meccanismi di analisi giuridica del programma PNR della CBSA

22.

Il programma PNR può essere oggetto di analisi e indagini per esaminarne la conformità da parte del Commissariato canadese per la protezione della vita privata e dell’Ufficio del verificatore generale del Canada (Office of the Auditor General of Canada).

23.

L’autorità canadese indipendente per la protezione dei dati, il commissario per la protezione della vita privata, può svolgere un’indagine sul rispetto del Privacy Act da parte dei ministeri e delle agenzie governative e può vigilare sul rispetto della dichiarazione d’intenti da parte dalla CBSA. Seguendo obiettivi e criteri stabiliti, la sezione che si occupa di pratiche sulla vita privata e di analisi del Commissariato per la protezione della vita privata può effettuare analisi della conformità ed anche indagini. Il Commissariato canadese per la protezione della vita privata può divulgare le informazioni che a suo parere sono necessarie a condurre un’indagine nel rispetto del Privacy Act o stabilire le basi di constatazioni e raccomandazioni contenute nelle relazioni presentate nel quadro di questa legge.

24.

L’Ufficio del verificatore generale del Canada effettua verifiche indipendenti delle operazioni del governo federale canadese. Queste verifiche forniscono ai deputati del parlamento canadese e al pubblico informazioni obiettive per aiutarle ad esaminare le attività del governo e a chiederne ragione.

25.

Le versioni finali delle relazioni del Commissariato per la protezione della vita privata e dell’Ufficio del verificatore generale sono disponibili al pubblico nelle relazioni annuali del Parlamento e sono consultabili su Internet. La CBSA offre alla Commissione un accesso alle copie di tutte le relazioni che riguardano in qualche modo il programma PNR.

Analisi congiunta del programma PNR della CBSA

26.

Oltre ai procedimenti di analisi suddetti garantiti dalla legge canadese, la CBSA partecipa annualmente o secondo necessità, come concordato con la Commissione, a un’analisi congiunta del programma PNR relativo ai trasferimenti dei dati API/PNR alla CBSA.

Procedure di ricorso

Quadro normativo

27.

La Carta canadese dei diritti e delle libertà (Canadian Charter of Rights and Freedom), che fa parte della costituzione canadese, si applica a tutte le azioni del governo, compresa la legislazione. La sezione 8 della Carta prevede il diritto di non subire perquisizioni e sequestri irragionevoli e tutela un’aspettativa ragionevole di privacy. La sezione 24 della Carta permette alle persone i cui diritti sono stati violati di rivolgersi a un tribunale della giurisdizione competente per ottenere un risarcimento giudicato giusto e appropriato alle circostanze.

28.

A chiunque si trova in Canada è garantito il diritto di accesso dei cittadini stranieri ai dati sotto il controllo di un ministero del governo federale canadese, in virtù dell’ordine di estensione n. 1 della legge sull’accesso all’informazione (Access to Information Act—ATIA). Un cittadino straniero presente in Canada, o una persona presente in Canada provvista del consenso di un cittadino straniero non presente in Canada, può presentare una richiesta ATIA relativamente a dati concernenti il cittadino straniero ed ottenere l’accesso a tali dati, salvo specifiche e limitate esenzioni ed esclusioni previste da tale legge.

29.

Il Privacy Act estende a chiunque si trovi in Canada il diritto di accedere ad informazioni personali e di chiedere rettifiche o l’apposizione di annotazioni, in virtù dell’ordine di estensione numero 2. Salvo esenzioni previste in tale legge, un cittadino straniero può perciò esercitare questi diritti se si trova in Canada.

Quadro amministrativo

30.

Il ministero che detiene informazioni personali su una persona, tuttavia, può anche concedere amministrativamente il diritto di accesso, di rettifica e di annotazione ai cittadini stranieri che non si trovano in Canada. La CBSA estenderà questi diritti relativi ai dati API/PNR in suo possesso ai cittadini dell’UE o ad altre persone che non si trovano in Canada, a condizione che la divulgazione sia permessa in altro modo dalla legge.

31.

Il Commissario per la protezione della vita privata può avviare una procedura di denuncia se è «convinto che esistano ragioni giustificate per indagare su una questione nel quadro della legge sulla privacy» e dispone di ampi poteri d’indagine rispetto a qualsivoglia denuncia. Inoltre, il Commissario per la protezione della vita privata può esaminare le denunce trasmessegli dalle autorità di protezione dei dati (DPA) degli Stati membri dell’Unione europea a nome di un residente dell’UE, se quest’ultimo ha autorizzato la DPA ad agire a suo nome e ritiene che la denuncia da lui presentata in rapporto ai dati API/PNR non sia stata trattata in modo soddisfacente dalla CBSA, come stabilito nel paragrafo 30 menzionato sopra. Il Commissario per la protezione della vita privata comunica le sue conclusioni e informa la/le DPA interessate riguardo alle eventuali azioni compiute.

32.

Il Commissario per la protezione della vita privata dispone anche di poteri speciali per indagare sul rispetto del Privacy Act da parte dei ministeri e delle agenzie del governo canadese, per quanto riguarda la raccolta, la conservazione, l’utilizzo, la divulgazione e la distruzione dei dati personali.

Sicurezza delle informazioni

33.

Il sistema PAXIS è accessibile solo a un numero limitato di operatori o funzionari con compiti di intelligence della CBSA situati in unità di trattamento dei passeggeri negli uffici regionali del Canada e nel quartier generale della CBSA ad Ottawa. Tali funzionari utilizzano il sistema PAXIS in luoghi di lavoro sicuri inaccessibili al pubblico.

34.

Per accedere al sistema PAXIS i funzionari/operatori devono effettuare due registrazioni in ingresso (login) separate, immettendo un’identificazione utente (user ID) assegnata dal sistema e una parola chiave (password). La prima registrazione dà accesso alla rete dell’area locale della CBSA e la seconda alla piattaforma del sistema doganale integrato, che a sua volta dà accesso al programma PAXIS. L’accesso alla rete della CBSA e tutti i dati contenuti nel sistema PAXIS sono strettamente controllati e limitati al gruppo di utenti selezionato, e ogni ricerca e revisione dei dati dei passeggeri del sistema è sorvegliata. La registrazione del controllo contiene il nome dell’utente, il luogo di lavoro, la data e l’ora dell’operazione e il numero di pratica del PNR per il dato ricercato. Inoltre, la CBSA limita l’accesso a particolari elementi di dati API/PNR all'interno del sistema attraverso il criterio della «necessità dell’informazione (need to know)» (in rapporto al tipo/profilo d’utente). Questi controlli garantiscono che solo le persone indicate nella sezione 33 abbiano accesso ai dati API/PNR, per le finalità descritte nella sezione 2.

35.

L’accesso, l’utilizzo e la divulgazione dei dati API/PNR sono disciplinati dal Privacy Act, dall’Access to Information Act, dall’Articolo 107 del Customs Act e dalla politica amministrativa descritta nella sezione 37 della presente dichiarazione d’intenti, che riflettono le tutele e salvaguardie descritte nel presente documento. L’Articolo 160 del Customs Act e codici di condotta interni prevedono sanzioni penali e di altra natura nel caso in cui queste politiche non siano rispettate e, come menzionato sopra, il Privacy Act conferisce al Commissario per la protezione della vita privata il potere di avviare un’indagine sulla divulgazione dei dati personali.

36.

La politica della CBSA relativa alla divulgazione dei PNR stabilisce le procedure che vanno seguite da tutti i dipendenti della CBSA aventi accesso ai dati API/PNR. La politica della CBSA è volta a proteggere la riservatezza delle informazioni e a trattarle in conformità alla legislazione delle autorità canadesi e alle politiche della CBSA e del governo canadese relative alla gestione e alla sicurezza dei dati, come indicato nella sezione 38.

37.

La politica della CBSA relativa alla divulgazione dei dati PBR stabilisce che:

(a)

un operatore/funzionario può rivelare, permettere l’accesso a o utilizzare i dati API/PNR solo se autorizzato dalla legge e in conformità alla politica;

(b)

gli operatori/funzionari devono adottare misure adeguate onde garantire che solo i dati essenziali siano rivelati a terzi;

(c)

i dati sono divulgati solo per specifiche finalità autorizzate e sono limitate al minimo richiesto per tali finalità;

(d)

i dati sono forniti o sono accessibili solo alle persone aventi un’esigenza operativa di consultarli;

(e)

in virtù del Privacy Act, Access to Information Act e National Archives Act, tutti i dati divulgati sono cancellati o restituiti dopo l’utilizzo, in conformità alle politiche di gestione dei dati della CBSA e del ministero del tesoro canadese (Treasury Board of Canada).

38.

La politica di divulgazione dei PNR della CBSA fa parte di una serie di politiche della CBSA per la protezione e la gestione dei dati raccolti nel contesto dei vari statuti amministrati dalla CBSA. Inoltre, tutti i dipendenti della CBSA sono vincolati dalle politiche di sicurezza del governo canadese per quanto riguarda la protezione dei sistemi elettronici e dei dati (3).

39.

Tutti i dipendenti della CBSA sono a conoscenza di queste politiche e delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, e l’adesione ad esse costituisce una condizione per la loro assunzione.

Reciprocità

40.

La legge sull’aeronautica Aeronautics Act autorizza le compagnie aeree canadesi che effettuano voli da qualsiasi destinazione o tutte le compagnie aeree che effettuano voli in partenza dal Canada a fornire ad un altro Stato i dati relativi ai passeggeri dei voli aventi come destinazione tale Stato, qualora le leggi di quel paese lo richiedano.

41.

Qualora la Comunità europea, l’Unione europea o uno dei suoi membri decida di adottare un sistema di identificazione dei passeggeri aerei ed approvi leggi che impongono a tutte le compagnie aeree rendere disponibili alle autorità europee i dati API/PNR per le persone il cui itinerario di viaggio attuale comprende un volo verso l’Unione europea, la sezione 4.83 dell’Aeronautics Act permetterà alle compagnie aeree di conformarsi a tale prescrizione.

Revisione e cessazione della dichiarazione d'intenti

42.

La presente dichiarazione d'intenti si applica per un periodo di tre anni e sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore di un accordo tra il Canada e la Comunità europea che autorizzi il trattamento dei dati API/PNR da parte delle compagnie aeree ai fini del trasferimento di tali dati alla CBSA, in conformità alla direttiva. In seguito a un periodo di applicazione di due anni e sei mesi della presente dichiarazione d'intenti, la CBSA aprirà un dibattito con la Commissione allo scopo di estendere la dichiarazione stessa e gli eventuali accordi di accompagnamento in termini accettabili per entrambe le parti. Qualora non sia stato concluso alcun accordo accettabile per entrambe le parti entro la data di scadenza della dichiarazione d’intenti, questa non sarà più applicata ai dati raccolti da quel momento in poi. I dati raccolti durante il periodo di applicazione della dichiarazione d’intenti rimarranno protetti dai termini della dichiarazione finché saranno cancellati.

43.

La CBSA adempie alla dichiarazione d’intenti attraverso l’applicazione della legislazione canadese in vigore ovvero, per quanto non sia già regolato dalla legislazione canadese, attraverso regolamenti formulati appositamente a tale fine o attraverso processi amministrativi.


(1)  I paragrafi da 3 (a) a (f) contengono i seguenti dati API: (a) cognome e nome della persona; (b) data di nascita; (c) sesso; (d) cittadinanza o nazionalità; (e) tipo di documento di viaggio che identifica la persona, nome del paese in cui è stato rilasciato e numero del documento; (f) eventuale numero di pratica di prenotazione e nel caso di una persona incaricata del trasporto commerciale o qualsiasi altro membro dell’equipaggio privo di numero di pratica di prenotazione, notifica dello stato di membro dell’equipaggio.

(2)  La legge sugli archivi nazionali «National Archives Act» stabilisce le formalità che devono essere osservate prima di distruggere i registri governativi.

(3)  Le politiche di riferimento comprendono: «Government Security Policy» pubblicato dal segretariato del ministero del tesoro canadese il 1o febbraio 2002 e «Operational Security Standard: Management of Information Technology Security (MITS)» pubblicato dal segretariato del ministero del tesoro canadese il 31 maggio 2004.

APPENDICE «A»

ELEMENTI DI DATI PNR RICHIESTI DALLA CBSA ALLE COMPAGNIE AEREE

1.

Nome

2.

Dati API

3.

Codice d’identificazione PNR

4.

Data prevista di viaggio

5.

Data di prenotazione

6.

Data di emissione del biglietto

7.

Agenzie viaggi

8.

Agente di viaggio

9.

Recapiti telefonici

10.

Indirizzo di fatturazione

11.

Informazioni su tutte le modalità di pagamento

12.

Informazioni «Frequent flyer»

13.

Informazioni sull’emissione dei biglietti

14.

Numero del biglietto

15.

PNR divisi

16.

Registrazioni come passeggero

17.

Precedenti assenze all’imbarco

18.

Informazioni sull’itinerario completo

19.

Registrazioni come passeggero senza prenotazione

20.

Altri nomi che compaiono nel PNR

21.

Ordine di registrazione (check-in)

22.

Numeri di etichetta dei bagagli

23.

Informazioni relative al posto

24.

Numero del posto

25.

Biglietti di sola andata


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