32006D0076


Titolo e riferimento

2006/76/CE: Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 2006 , che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/75/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle )

 GU L 36 dell' 8.2.2006, pagg. 42–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 GU L 270M del 29.9.2006, pagg. 135–135 (MT)
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 10 tomo 03 pag. 179 - 179
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 10 tomo 03 pag. 179 - 179

 CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  NL  PL  PT  SK  SL  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Testo

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Decisione del Consiglio

del 30 gennaio 2006

che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/75/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle")

(2006/76/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando quanto segue:

(1) Quando ha adottato la decisione 2006/75/CE [2], il Consiglio ha indicato che essa si applica negli Stati membri partecipanti quali definiti dall'articolo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro [3].

(2) Tuttavia, lo scambio di informazioni e di personale, nonché le misure di assistenza e formazione realizzate nel quadro del programma Pericle dovrebbero essere uniformi a livello comunitario; occorre pertanto prendere le misure necessarie per garantire lo stesso livello di protezione dell’euro negli Stati membri che non hanno l’euro come moneta ufficiale,

DECIDE:

Articolo 1

L’applicazione della decisione 2006/75/CE è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti quali definiti all'articolo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98.

Articolo 2

La decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. Plassnik

[1] Parere espresso il 13 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[2] Cfr. la pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.

[3] GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2005 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1).

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