32005R2109

Regolamento (CE) n. 2109/2005 della Commissione, del 21 dicembre 2005 , recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 22/12/2005 pag. 0025 - 0026


Regolamento (CE) n. 2109/2005 della Commissione

del 21 dicembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], in particolare l'articolo 39,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione [2] ha istituito un regime cofinanziato dalla Comunità che autorizza il Regno Unito ad acquistare bovini di età superiore a 30 mesi per l’abbattimento in macelli appositamente designati.

(2) Il gruppo di esperti scientifici rischi biologici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel suo parere del 21 aprile 2004 sulle ragioni scientifiche che giustificano le modifiche proposte al regime britannico d’esportazione su base cronologica (Date Based Export Scheme — DBES) e al principio che vieta l’immissione nella catena alimentare di animali di età superiore a 30 mesi (Over Thirty Months rule — OTM), conclude che il bestiame nato o allevato nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996 dovrebbe essere escluso dalla catena alimentare umana e da quella animale, a causa della maggiore incidenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) registrata in questo gruppo. Per il bestiame nato dopo tale data, si afferma che il rischio di BSE per i consumatori è paragonabile a quello di altri Stati membri.

(3) Alla luce di tale parere, la decisione 2005/598/CE della Commissione, del 2 agosto 2005, che vieta la commercializzazione di prodotti ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, per qualsiasi fine ed esonera tali animali da alcuni controlli e alcune misure di eradicazione disposti dal regolamento (CE) n. 999/2001 [3], vieta l'immissione sul mercato di prodotti costituiti da o contenenti materiali, diversi dal latte, ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996.

(4) I paragrafi 1 e 3 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 716/96 stabiliscono il prezzo al chilogrammo degli animali soggetti al regime, istituito dal medesimo regolamento, e l’entità del contributo comunitario all’acquisto degli animali. Vista la decisione 2005/598/CE, occorre limitare gli acquisti e il contributo finanziario della Comunità, di cui al regolamento (CE) n. 716/96, relativi agli animali nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996.

(5) In un'ottica di semplificazione, è opportuno stabilire un prezzo d’acquisto forfettario per capo di bestiame acquistato nell’ambito del regime, che dovrebbe essere gradualmente ridotto negli anni successivi, al fine d’incentivare i produttori a non rinviare la distruzione di questi animali.

(6) La Comunità dovrebbe cofinanziare il 50 % degli acquisti effettuati nel quadro del regime.

(7) Per assicurare una transizione indolore dal regime attuale — applicabile ai bovini di età superiore ai 30 mesi — al regime limitato agli animali nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, occorre specificare la data di entrata in vigore di quest'ultimo.

(8) Alla luce della decisione delle autorità britanniche di applicare dal 1o gennaio 2005 il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 [4], le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 716/96 diventano quindi prive di oggetto e dovrebbero pertanto essere soppresse.

(9) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 716/96.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 716/96 è così modificato:

1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorità competente del Regno Unito è autorizzata ad acquistare qualsiasi animale della specie bovina, nato o allevato nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, offerto da un produttore o da chi ne fa le veci, che non presenti sintomi clinici di BSE e sia rimasto per almeno 6 mesi prima della vendita presso un'azienda situata nel territorio del Regno Unito."

2) L'articolo 2 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il prezzo che l'autorità competente del Regno Unito versa al produttore o al suo mandatario a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, è di:

- 360 EUR per animale per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2006,

- 324 EUR per animale per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,

- 292 EUR per animale per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008."

b) Il paragrafo 2 è soppresso.

c) Il primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"Per ogni animale acquistato e distrutto conformemente alle disposizioni dell’articolo 1, la Comunità contribuisce al finanziamento della spesa sostenuta dal Regno Unito per gli acquisti di cui all’articolo 1, paragrafo 1 nella seguente misura:

- 180 EUR per animale per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2006,

- 162 EUR per animale per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,

- 146 EUR per animale per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008."

d) Il paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 23 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann Fischer Boel

Membro della Commissione

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

[2] GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 667/2003 (GU L 96 del 12.4.2003, pag. 13).

[3] GU L 204 del 5.8.2005, pag. 22.

[4] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

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