32005R1869


Titolo e riferimento

Regolamento (CE) n. 1869/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, che sostituisce gli allegati del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

 GU L 300 del 17.11.2005, pagg. 6–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 GU L 321M del 21.11.2006, pagg. 145–157 (MT)
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 19 tomo 07 pag. 217 - 229
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 19 tomo 07 pag. 217 - 229

 CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  NL  PL  PT  SK  SL  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Regolamento (CE) n. 1869/2005 della Commissione

del 16 novembre 2005

che sostituisce gli allegati del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati [1], in particolare l’articolo 31,

sentito il comitato istituito dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 805/2004,

considerando quanto segue:

(1) Gli allegati da I a VI del regolamento (CE) n. 805/2004 contengono una serie di modelli di certificato da utilizzare nell'ambito della procedura del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

(2) A seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri il 1o maggio 2004, gli allegati da I a VI del regolamento (CE) n. 805/2004 devono essere sostituiti al fine di adattare i modelli di certificato all'uso nei nuovi Stati membri.

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 805/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a VI del regolamento (CE) n. 805/2004 sono sostituiti dai corrispondenti allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2005.

Per la Commissione

Franco Frattini

Vicepresidente

[1] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.

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ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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ALLEGATO V

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ALLEGATO VI

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