30.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/149


DIRETTIVA 2005/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2005

che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La ricerca ha dimostrato che l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta può contribuire a ridurre sensibilmente il numero di infortuni mortali e la gravità delle lesioni in essi riportate, anche dovuti al cappottamento. Montarle su tutte le categorie di veicoli è certo un importante progresso nella sicurezza stradale e un risparmio di vite umane.

(2)

La società otterrebbe benefici sostanziali se tutti i veicoli fossero muniti di cinture di sicurezza.

(3)

Nella risoluzione del 18 febbraio 1986 su misure e azioni comuni volte a ridurre gli incidenti stradali nell'ambito dell'anno della sicurezza stradale nella Comunità (3), il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di rendere obbligatorio per tutti i passeggeri, bambini compresi, l'uso delle cinture di sicurezza, tranne che sui veicoli dei trasporti pubblici. Riguardo all'installazione obbligatoria di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta, occorre perciò distinguere tra autobus pubblici e altri veicoli.

(4)

Ai sensi della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), il sistema comunitario di omologazione è stato applicato a tutti i veicoli nuovi della categoria M1 solo a decorrere dal 1o gennaio 1998. Solo tali veicoli devono perciò essere muniti di ancoraggi destinati a cinture di sicurezza e/o a sistemi di ritenuta ai sensi della direttiva 76/115/CEE (5).

(5)

In attesa che il sistema di omologazione comunitario venga esteso a tutte le categorie di veicoli, ai fini della sicurezza stradale andrebbero installati ancoraggi destinati a cinture di sicurezza e/o a sistemi di ritenuta sui veicoli di categorie diverse da M1.

(6)

La direttiva 76/115/CEE indica già tutte le norme tecniche e amministrative per omologare veicoli di categorie diverse da M1. Gli Stati membri non devono perciò introdurre ulteriori disposizioni.

(7)

Dall'entrata in vigore della direttiva 96/38/CE della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/115/CEE del Consiglio relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore, vari Stati membri hanno già reso obbligatorie le norme da essa previste nei confronti di talune categorie di veicoli diverse da M1. Produttori e loro fornitori hanno così potuto sviluppare adeguate tecnologie.

(8)

La direttiva 76/115/CEE andrebbe perciò modificata di conseguenza.

(9)

Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire migliorare la sicurezza stradale rendendo obbligatorio il montaggio di cinture di sicurezza in talune categorie di veicoli, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa del suo ordine di grandezza, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 76/115/CEE

La direttiva 76/115/CEE è modificata come segue:

1)

all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«I veicoli delle categorie M2 e M3 si suddividono in classi definite nella sezione 2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (6).

2)

l'allegato I è modificato come segue:

a)

il punto 1.9 è abrogato;

b)

il punto 4.3.1 è sostituito dal seguente:

4.3.1.

«I veicoli appartenenti alla categorie M1, M2 (della classe III o B), M3 (della classe III o B) e N devono essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza conformi ai requisiti della presente direttiva.»;

c)

il punto 4.3.8 è sostituito dal seguente:

«4.3.8.

I sedili usati solo a veicolo fermo e i sedili di veicoli non contemplati dai punti da 4.3.1 a 4.3.5 non devono obbligatoriamente essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza. Se il veicolo prevede ancoraggi per i suddetti sedili, tali ancoraggi devono essere conformi ai requisiti della presente direttiva. Tuttavia, gli ancoraggi usati solo in abbinamento con cinture per disabili o altro sistema di ritenuta di cui all'articolo 2 bis della direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (7), non sono soggetti all'obbligo di conformità ai requisiti della presente direttiva purché siano progettati e costruiti nel rispetto dei requisiti della legge nazionale per offrire il massimo livello pratico di sicurezza.

Articolo 2

Misure per disabili

Entro il 20 aprile 2008 la Commissione esamina procedure specifiche per armonizzare le disposizioni relative agli ancoraggi usati solo in abbinamento con cinture per disabili o altro sistema di ritenuta di cui all'articolo 2 bis della direttiva 77/541/CEE, basandosi sulle norme internazionali esistenti e le disposizioni di diritto nazionale, al fine di prevedere un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalla presente direttiva. Se del caso, la Commissione presenta un progetto di misure. Le modifiche alla presente direttiva sono adottate a norma dell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 3

Attuazione

1.   A decorrere dal 20 aprile 2006, per motivi riguardanti gli ancoraggi per cinture di sicurezza che soddisfano i requisiti della direttiva 76/115/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono:

a)

rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o di quella nazionale, a un tipo di veicolo;

b)

proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli.

2.   A decorrere dal 20 ottobre 2006, per motivi riguardanti gli ancoraggi per cinture di sicurezza che non soddisfano i requisiti della direttiva 76/115/CEE modificata dalla presente direttiva, per un nuovo tipo di veicolo gli Stati membri:

a)

non possono più rilasciare l'omologazione CE;

b)

devono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale.

3.   A decorrere dal 20 ottobre 2007, per motivi riguardanti gli ancoraggi per cinture di sicurezza che non soddisfano i requisiti della direttiva 76/115/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri devono:

a)

considerare i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli come non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE;

b)

rifiutare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli, a meno che non si applichi l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 4

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 aprile 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 21 aprile 2006.

3.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 7 settembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE


(1)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 8.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 2003 (GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 496), posizione comune del Consiglio del 24 gennaio 2005 (GU C 111 E dell'11.5.2005, pag. 23), posizione del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 68 del 24.3.1986, pag. 35.

(4)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/78/CE della Commissione (GU L 153 del 30.4.2004, pag. 103).

(5)  GU L 24 del 30.1.1976, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/38/CE della Commissione (GU L 187 del 26.7.1996, pag. 95).

(6)  GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1

(7)  GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.»