32005L0030

Direttiva 2005/30/CE della Commissione, del 22 aprile 2005, che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnicoTesto rilevante ai fini del SEE

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 27/04/2005 pag. 0017 - 0031


Direttiva 2005/30/CE della Commissione

del 22 aprile 2005

che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote [1], in particolare l’articolo 7,

vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio [2], in particolare l’articolo 17,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 97/24/CE è una delle direttive particolari ai fini della procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 2002/24/CE.

(2) Onde garantire prestazioni appropriate in materia di controllo delle emissioni, occorre introdurre misure tecniche, in quanto entità tecniche distinte, per l’omologazione dei convertitori catalitici di ricambio. Vanno adottate misure adeguate per contribuire al rispetto delle disposizioni negli Stati membri tramite la marcatura dei convertitori catalitici di ricambio e del loro imballaggio.

(3) Occorre aggiornare per Malta e per Cipro il codice dello Stato membro che rilascia l’omologazione, quale definito nell’allegato V della direttiva 2002/24/CE.

(4) Le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE vanno modificate di conseguenza.

(5) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo allegato alla direttiva 97/24/CE è modificato in conformità all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli allegati II e V della direttiva 2002/24/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda i nuovi convertitori catalitici di ricambio destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente alla direttiva 97/24/CE, a decorrere dal 18 maggio 2006 gli Stati membri non possono

a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/24/CE;

b) vietare la vendita o l’installazione su un veicolo.

2. A decorrere dal 18 maggio 2006 gli Stati membri non rilasciano più l’omologazione CE a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/24/CE per i convertitori catalitici di ricambio nuovi, per motivi inerenti alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico, al livello sonoro ammissibile o alle misure contro la manomissione, laddove tali convertitori non soddisfino le disposizioni della direttiva 97/24/CE, quale modificata dalla presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 17 maggio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, con acclusa una tavola di concordanza tra queste e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 18 maggio 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2005.

Per la Commissione

Günter Verheugen

Vicepresidente

[1] GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/77/CE (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 24).

[2] GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

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ALLEGATO I

MODIFICHE ALLA DIRETTIVA 97/24/CE

Il capitolo 5 dell’allegato della direttiva 97/24/CE è modificato come segue.

a) Nell’"ELENCO DEGLI ALLEGATI" sono aggiunti i seguenti riferimenti:

"ALLEGATO VII Omologazione di un convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta per un veicolo a motore a due o a tre ruote …

Appendice 1 Scheda informativa di un convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta per un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote …

Appendice 2 Certificato di omologazione di un convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta per un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote …

Appendice 3 Esempi di marchio di omologazione … "

b) L'allegato I è modificato come segue:

i) sono aggiunti i seguenti punti 1.4, 1.5 e 1.6:

"1.4. "convertitore catalitico d’origine", un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici che rientrano nell’omologazione rilasciata per il veicolo;

1.5. "convertitore catalitico di ricambio", un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici destinato a sostituire un convertitore catalitico in dotazione originale su un veicolo omologato conformemente al presente capitolo e che può essere omologato come entità tecnica distinta, quale definita all’articolo 2, paragrafo 5 della direttiva 2002/24/CE;

1.6. "convertitore catalitico di ricambio d’origine", un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici i cui tipi sono indicati nel punto 5 dell'allegato VI della presente direttiva, ma che sono commercializzati come unità tecniche separate dal titolare dell'omologazione del veicolo.";

ii) è aggiunto il seguente punto 2.3:

"2.3. Schema e marchio

2.3.1. Alla documentazione di cui all’allegato V vanno aggiunti uno schema e un disegno in sezione in cui siano riportate le dimensioni del convertitore o dei convertitori catalitici d’origine (qualora esistenti).

2.3.2. I convertitori catalitici d'origine devono recare il marchio "e" seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione. Tale riferimento deve essere leggibile e indelebile e, per quanto possibile, visibile quando il convertitore catalitico è installato sul veicolo nella posizione prevista";

iii) è aggiunto il seguente punto 5:

"5. CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO E CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO D’ORIGINE

I convertitori catalitici di ricambio, destinati ad essere montati su veicoli per i quali si è ottenuta l’omologazione conformemente alle disposizioni del presente capitolo, vanno testati secondo le modalità previste all’allegato VII.

I convertitori catalitici di ricambio d’origine, appartenenti ad un tipo citato all’allegato VI, punto 5, e destinati ad essere montati su un veicolo a cui fa riferimento il documento d’omologazione corrispondente, non devono soddisfare le specifiche di cui all’allegato VII, purché soddisfino i requisiti previsti ai punti 5.2.1 e 5.2.2 del presente allegato.

5.2.1. Marcatura

I convertitori catalitici di ricambio d’origine devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

5.2.1.1. il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;

5.2.1.2. la marca e il numero d’identificazione del pezzo.

5.2.2. Documentazione

I convertitori catalitici di ricambio d’origine sono accompagnati dalle informazioni di seguito indicate:

5.2.2.1. il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;

5.2.2.2. la marca e il numero d’identificazione del pezzo;

5.2.2.3. i veicoli per i quali il convertitore catalitico di ricambio d’origine appartenga ad uno dei tipi figuranti all’allegato VI, punto 5;

5.2.2.4. le istruzioni per il montaggio, se necessario.

5.2.2.5. Tali informazioni sono fornite su un foglio accluso al convertitore catalitico di ricambio d’origine oppure sull’imballaggio in cui il convertitore catalitico di ricambio d’origine è venduto oppure in altro modo appropriato."

c) L'allegato II è modificato come segue:

i) sono aggiunti i seguenti punti, 1.7, 1.8 e 1.9:

"1.7. "convertitore catalitico d’origine", un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici che rientrano nell’omologazione rilasciata per il veicolo;

1.8. "convertitore catalitico di ricambio", un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici, destinato a sostituire un convertitore catalitico in dotazione originale su un veicolo omologato conformemente al presente capitolo che può essere omologato in quanto entità tecnica distinta, quale definita nell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/24/CE;

1.9. "convertitore catalitico di ricambio d’origine", un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici i cui tipi sono indicati all'allegato VI, punto 5 della presente direttiva, ma che sono commercializzati come entità tecniche distinte dal titolare dell'omologazione del veicolo.";

ii) è aggiunto il seguente punto 2.4:

"2.4. Schema e marchio

2.4.1. Alla documentazione di cui all’allegato V vanno aggiunti uno schema e un disegno in sezione, in cui siano riportate le dimensioni del convertitore o dei convertitori catalitici d’origine installati (qualora esistenti).

2.4.2. I convertitori catalitici d'origine devono recare il marchio "e" seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione. Tale riferimento deve essere leggibile e indelebile e, per quanto possibile, visibile quando il convertitore catalitico è installato sul veicolo nella posizione prevista.";

iii) è aggiunto il seguente punto 5:

"5. CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO E CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO D’ORIGINE

I convertitori catalitici di ricambio, destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente alle disposizioni del presente capitolo, vanno testati secondo le modalità definite nell’allegato VII.

I convertitori catalitici di ricambio d’origine, appartenenti ad un tipo contemplato nell’allegato VI, punto 5, e destinati ad essere montati su un veicolo al quale fa riferimento il documento d’omologazione corrispondente, non devono soddisfare le specifiche di cui all’allegato VII della presente direttiva, purché soddisfino i requisiti previsti ai punti 5.2.1 e 5.2.2 del presente allegato.

5.2.1. Marcatura

I convertitori catalitici di ricambio d’origine devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

5.2.1.1. il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;

5.2.1.2. la marca e il numero d’identificazione del pezzo.

5.2.2. Documentazione

I convertitori catalitici di ricambio d’origine vanno corredati delle seguenti informazioni:

5.2.2.1. il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;

5.2.2.2. la marca e il numero d’identificazione del pezzo;

5.2.2.3. i veicoli per i quali il convertitore catalitico di ricambio d’origine appartenga ad uno dei tipi figuranti all’allegato VI, punto 5;

5.2.2.4. le istruzioni di montaggio, se necessario.

5.2.2.5. Tali informazioni sono fornite su un foglio accluso al convertitore catalitico di ricambio d’origine o sull’imballaggio in cui il convertitore catalitico di ricambio d’origine è venduto oppure in altro modo appropriato."

d) Nell'allegato VI è inserito il seguente punto 4 bis:

"4bis. Convertitori catalitici

4bis.1. Marca e tipo del convertitore catalitico d’origine quali indicati nell’allegato V, punto 3.2.12.2.1 (scheda informativa).

4bis.2. Marca e tipo del convertitore catalitico di ricambio d’origine quali indicati nell’allegato V, punto 3.2.12.2.1 (scheda informativa)."

e) È aggiunto il seguente allegato VII:

""

Il capitolo 7 dell’allegato della direttiva 97/24/CE è modificato come segue.

a) Il punto 1.10 è sostituito dal seguente:

"1.10. "sistema di scarico", l’insieme formato dal tubo di scarico, dalla marmitta, dal silenziatore e dal convertitore catalitico (se presente);".

b) È aggiunto il seguente punto 3.10.1.3.7 bis:

"3.10.1.3.7bis. convertitore o convertitori catalitici (solo se separati dal silenziatore),".

Il capitolo 9 dell’allegato della direttiva 97/24/CE è modificato come segue.

a) Nell’"ELENCO DEGLI ALLEGATI" tra "ALLEGATO VI" e "ALLEGATO VII" è inserito il seguente riferimento all’appendice:

"Appendice Esempi di marchio di omologazione … "

b) All’allegato II è aggiunto il seguente punto 3.5.5:

"3.5.5. Valutazione delle emissioni inquinanti dei veicoli dotati di un silenziatore di ricambio

Il veicolo di cui al punto 3.2.3.3 dotato di un silenziatore di ricambio del tipo per il quale si richiede l’omologazione è sottoposto alle prove di tipo I e II alle condizioni descritte nell’allegato corrispondente del capitolo 5 della presente direttiva a seconda dell’omologazione del veicolo.

I requisiti in materia di emissioni sono considerati soddisfatti se i risultati rispettano i valori limite corrispondenti all’omologazione del veicolo."

c) All’allegato III è aggiunto il seguente punto 3.5.5:

"3.5.5. Valutazione delle emissioni inquinanti dei veicoli dotati di un silenziatore di ricambio

Il veicolo di cui al punto 3.2.3.3 dotato di un silenziatore di ricambio del tipo per il quale si richiede l’omologazione è sottoposto alle prove di tipo I e II alle condizioni descritte nell’allegato corrispondente del capitolo 5 della presente direttiva a seconda dell’omologazione del veicolo.

I requisiti in materia di emissioni sono considerati soddisfatti se i risultati rispettano i valori limite corrispondenti all’omologazione del veicolo."

d) All’allegato IV è aggiunto il seguente punto 3.5.5:

"3.5.5. Valutazione delle emissioni inquinanti dei veicoli dotati di un silenziatore di ricambio

Il veicolo di cui al punto 3.2.3.3 dotato di un silenziatore di ricambio del tipo per il quale si richiede l’omologazione è sottoposto alle prove di tipo I e II alle condizioni descritte nell’allegato corrispondente del capitolo 5 della presente direttiva a seconda dell’omologazione del veicolo.

I requisiti in materia di emissioni sono considerati soddisfatti se i risultati rispettano i valori limite corrispondenti all’omologazione del veicolo."

e) L'allegato VI è modificato come segue:

i) il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

"1.3. il marchio di omologazione composto e apposto in conformità con il disposto dell'articolo 8 della direttiva 2002/24/CE, corredato delle informazioni supplementari di cui al punto 6 del presente allegato. Le dimensioni di "a" devono essere superiori o pari a 3 mm.";

ii) è aggiunto il seguente punto 6:

"6. ALTRE INFORMAZIONI INCLUSE NEL MARCHIO D’OMOLOGAZIONE

Ogni sistema di scarico non originale o relativi componenti, ad eccezione dei pezzi di fissaggio e tubi, deve recare nel marchio di omologazione il numero corrispondente al capitolo o ai capitoli in base ai quali è stata accordata l’omologazione, salvo nel caso contemplato al punto 6.1.3.

6.1.1. Dispositivi di scarico non originali consistenti in un unico pezzo formato dal silenziatore e dal convertitore catalitico

Il marchio d’omologazione a cui si riferisce il punto 1.3 deve essere seguito da due cerchi, contenenti, rispettivamente un 5 e un 9.

6.1.2. Dispositivi di scarico non d’origine, separati dal convertitore catalitico

Il marchio d’omologazione a cui si riferisce il punto 1,3, apposto sul silenziatore, deve essere seguito da un cerchio contenente un 9.

6.1.3. Dispositivi di scarico non d’origine consistenti in un unico pezzo (silenziatore) destinati a veicoli che non sono stati omologati conformemente al disposto del capitolo 5

Il marchio di omologazione a cui fa riferimento il punto 1.3, apposto sul silenziatore, non deve essere corredato da altre informazioni.

Nell’appendice figurano alcuni esempi di marchi di omologazione.";

iii) è aggiunta la seguente appendice:

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ALLEGATO II

MODIFICHE ALLA DIRETTIVA 2002/24/CE

La direttiva 2002/24/CE è modificata come segue.

a) Nell’allegato II, il punto 3.2.12 è sostituito dal seguente:

"3.2.12. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico

Dispositivo per il ricircolo del gas del basamento, soltanto per motore a quattro tempi (descrizione e disegni):

Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non sono trattati sotto altre voci):

Convertitore catalitico: sì/no [1]

Numero di convertitori catalitici e di elementi:

Dimensioni, forma e volume del o dei convertitori catalitici:

Tipo di reazione catalitica:

Contenuto totale di metalli preziosi:

Concentrazione relativa:

Substrato (struttura e materiale):

Densità cellulare:

Tipo di alloggiamento del convertitore o dei convertitori catalitici:

Posizione del convertitore o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico):

Sensore di ossigeno: sì/no [1]

Tipo:

Ubicazione:

Campo di regolazione:

Iniezione di aria: sì/no [1]

Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.):

Ricircolo dei gas di scarico: sì/no [1]

Caratteristiche (portata, ecc.):

Altri sistemi (descrizione e funzionamento):

b) L’allegato V è modificato come segue:

i) nell’elenco della parte A, punto 1, sezione 1, "CY per Cipro" e "MT per Malta" sono sostituiti da "49 per Cipro" e "50 per Malta";

ii) nell’elenco della parte B, punto 1.1, "CY per Cipro" e "MT per Malta" sono sostituiti da "49 per Cipro" e "50 per Malta".

[1] Cancellare l'indicazione non pertinente."

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