Direttiva 2005/13/CE della Commissione, del 21 febbraio 2005, recante modificazione della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione dell’allegato I della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’omologazione dei trattori agricoli o forestali (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 55 dell' 1.3.2005, pagg. 35–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 275M del 6.10.2006, pagg. 172–191 (MT)
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 13 tomo 48 pag. 244 - 263
edizione speciale in lingua romena: capitolo 13 tomo 48 pag. 244 - 263
HR.ES capitolo 13 tomo 015 pag. 166 - 185
CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV NL PL PT SK SL SV
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
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Direttiva 2005/13/CE della Commissione
del 21 febbraio 2005
recante modificazione della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione dell’allegato I della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’omologazione dei trattori agricoli o forestali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio [1], in particolare gli articoli 6 e 7,
vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE [2], in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali [3], come modificata dalla direttiva 2004/26/CE, fissa parametri più severi riguardo alle emissioni dei motori installati su macchine mobili non stradali e introduce tre nuove fasi per i limiti di emissione.
(2) È opportuno allineare la direttiva 2000/25/CE, una delle direttive separate nel quadro della procedura di omologazione ai sensi della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote [4], con la direttiva 97/68/CE, come modificata dalla direttiva 2004/26/CE, in particolare per quanto riguarda il regime di flessibilità da essa introdotto.
(3) È necessario adeguare gli allegati I e II della direttiva 2000/25/CE, segnatamente per tenere conto dell’introduzione, nella direttiva 97/68/CE, come modificata dalla direttiva 2004/26/CE, di nuovi limiti per le emissioni combinate di idrocarburi e di ossidi di azoto. Ulteriori modifiche devono essere apportate a tali allegati per assicurare la coerenza delle disposizioni sui documenti d’informazione di cui alle direttive 2000/25/CE, 97/68/CE e 2003/37/CE. È necessario inoltre adeguare l’allegato III della direttiva 2000/25/CE per aggiungervi le omologazioni alternative che verranno riconosciute per le nuove fasi IIIA, IIIB e IV.
(4) È altresì necessario adeguare l’allegato I alla direttiva 2003/37/CE per assicurare la coerenza delle disposizioni sui documenti d’informazione delle direttive 2000/25/CE, 97/68/CE and 2003/37/CE. In particolare, a fini di chiarezza, devono essere eliminate le discrepanze nella terminologia.
(5) Le direttive 2000/25/CE e 2003/37/CE devono dunque essere modificate di conseguenza.
(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2000/25/CE è modificata come segue:
1) All’articolo 1, è aggiunto il seguente trattino:
"— "motore di sostituzione": un motore di nuova costruzione destinato a sostituire il motore di una macchina e che viene fornito unicamente a tale scopo;"
2) All’articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo:
"3. I motori di sostituzione devono rispettare i valori limite che il motore da sostituire doveva soddisfare originariamente, al momento dell'immissione sul mercato.
La dicitura "MOTORE DI SOSTITUZIONE" è riportata su un'etichetta applicata al motore o inserita nel manuale del proprietario."
3) È inserito il seguente articolo 3 bis:
"Articolo 3 bis
Regime di flessibilità
In deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri dispongono che, a richiesta di un produttore di trattori e subordinatamente all’approvazione da parte dell’autorità competente in materia di omologazione, il produttore di motori possa immettere sul mercato, durante il periodo intercorrente tra due fasi successive di valori limite, un numero limitato di motori o di trattori, forniti di motori conformi ai soli valori limite di emissione della fase immediatamente precedente, con la procedura fissata nell’allegato IV."
4) L’articolo 4 è modificato come segue:
a) Al paragrafo 2, sono aggiunte le lettere c), d) ed e) seguenti:
"c) nella fase III A
- dopo il 31 dicembre 2005 per i motori delle categorie H, I e K (forcella di potenza definita all’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 97/68/CE),
- dopo il 31 dicembre 2006 per i motori delle categorie J (forcella di potenza definita all’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 97/68/CE);
d) nella fase III B
- dopo il 31 dicembre 2009 per i motori delle categorie L (forcella di potenza definita all’articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 97/68/CE),
- dopo il 31 dicembre 2010 per i motori delle categorie M e N (forcella di potenza definita all’articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 97/68/CE),
- dopo il 31 dicembre 2011 per i motori delle categorie P (forcella di potenza definita all’articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 97/68/CE);
e) nella fase IV
- dopo il 31 dicembre 2012 per i motori delle categorie Q (forcella di potenza definita all’articolo 9, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 97/68/CE),
- dopo il 30 settembre 2013 per i motori delle categorie R (forcella di potenza definita all’articolo 9, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 97/68/CE)."
b) Al paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti trattini:
"— dopo il 31 dicembre 2005 per i motori delle categorie H,
— dopo il 31 dicembre 2006 per i motori delle categorie I,
— dopo il 31 dicembre 2006 per i motori delle categorie K,
— dopo il 31 dicembre 2007 per i motori delle categorie J,
— dopo il 31 dicembre 2010 per i motori delle categorie L,
— dopo il 31 dicembre 2011 per i motori delle categorie M,
— dopo il 31 dicembre 2011 per i motori delle categorie N,
— dopo il 31 dicembre 2012 per i motori delle categorie P,
— dopo il 31 dicembre 2013 per i motori delle categorie Q,
— dopo il 30 settembre 2014 per i motori delle categorie R."
c) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Per i motori delle categorie da A a G, gli Stati membri possono prorogare di due anni le date di cui al paragrafo 3, in relazione a motori aventi data di produzione antecedente a quella suddetta. Essi possono ammettere altre eccezioni nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 10 della direttiva 97/68/CE."
d) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 6, 7 e 8:
"6. Per motori delle categorie H-R, le date di cui al paragrafo 3 vengono differite di due anni per i motori prodotti prima della data in questione.
7. Per i tipi o famiglie di motori conformi ai valori limiti fissati dalla tabella nelle sezioni 4.1.2.4, 4.1.2.5 e 4.1.2.6 dell’allegato I della direttiva 97/68/CE prima delle date fissate al paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri consentono una speciale etichettatura e marcatura per evidenziare che il veicolo si conforma ai valori limite imposti prima delle date fissate.
8. Con la procedura di cui dall’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/37/CE, la Commissione allinea i valori limite e i termini relativi alle fasi IIIB e IV ai valori limite e ai termini decisi sulla base della procedura di revisione prevista all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2004/26/CE, tenendo conto delle necessità dei trattori agricoli e forestali e segnatamente dei trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2."
5) Gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato I della presente direttiva.
6) È aggiunto l’allegato IV, in conformità all’allegato II della presente direttiva.
Articolo 2
L’allegato I della direttiva 2003/37/CE è modificato in conformità all'allegato III della presente direttiva.
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2005. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tabella di corrispondenza tra tali norme e quelle della direttiva.
Essi applicano le disposizioni a partire dal 1o gennaio 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2005.
Per la Commissione
Günter Verheugen
Vicepresidente
[1] GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.
[2] GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
[3] GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/26/CE (GU L 146 del 30.4.2004, pag. 1).
[4] GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
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ALLEGATO I
Gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE sono modificati come segue:
1) L’allegato I è modificato come segue:
a) L'appendice 1 è sostituita dalla seguente:
b) Nell’appendice 2, parte 2, la sezione 2.4 è sostituita dalla seguente:
"2.4. Risultati delle prove
Misurazioni svolte secondo le prescrizioni della direttiva 97/68/CE
COg/kWh | HCg/kWh | NOxg/kWh | HC + NOxg/kWh | Particolatog/kWh" |
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2) L'allegato II è così modificato:
a) L’appendice 1 è modificata come segue:
i) Alla parte 2, le sezioni 2.1.17 e 2.1.18 sono sostituite dal testo seguente:
"2.1.17. Sistema di aspirazione: depressione massima ammissibile all'aspirazione al regime nominale del motore e sotto carico del 100 %: … kPa
2.1.18. Sistema di scarico: contropressione massima ammissibile allo scarico al regime nominale del motore e sotto carico del 100 %: … kPa";
ii) è aggiunto il testo seguente:
"2.6. Configurazione luci
2.6.1. Posizione, dimensione e numero".
b) All’appendice 2, parte 2, la sezione 2.2.4 è sostituita dal testo seguente:
"2.2.4. Risultati delle prove
Misurazioni svolte secondo le prescrizioni della direttiva 97/68/CE
COg/kWh | HCg/kWh | NOxg/kWh | HC + NOxg/kWh | Particolato(g/kWh)" |
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3) L'allegato III è sostituito dal seguente:
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ALLEGATO II
Alla direttiva 2000/25/CE è aggiunto il seguente allegato IV:
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ALLEGATO III
Nell’allegato I della direttiva 2003/37/CE, modello A, la sezione 3 "MOTORE", è sostituita dalla seguente:
"3. MOTORE
Parte 1 — Principi generali
3.1. Motore capostipite/tipo di motore (1) (3) (21)
3.1.1. Marca o marche (denominazione commerciale del costruttore):
3.1.2. Tipo e designazione commerciale del motore/dei motori capostipite e (se del caso) della famiglia di motori (1):
3.1.3. Codice di identificazione del tipo, quale apposto dal costruttore sul/sui motore(i) e metodo di apposizione:
3.1.3.1. Posizione, codice e metodo di apposizione del numero di identificazione del tipo di motore:
3.1.3.2. Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE:
3.1.4. Nome e indirizzo del costruttore:
3.1.5. Indirizzo delle officine di montaggio:
3.1.6. Principio di funzionamento:
accensione comandata/spontanea (1)
iniezione diretta/iniezione indiretta (1)
due tempi/quattro tempi (1)
3.1.7. Carburante
Diesel/benzina/LPB/altri (1)
Parte 2 — Tipo di motore all’interno della famiglia
3.2. Caratteristiche essenziali del motore capostipite della famiglia (3)
3.2.1. Descrizione del motore ad accensione per compressione
3.2.1.1. Costruttore:
3.2.1.2. Numero di codice del motore, quale apposto dal costruttore:
3.2.1.3. Ciclo: quattro tempi/due tempi (1)
3.2.1.4. Alesaggio: mm
3.2.1.5. Corsa: mm
3.2.1.6. Numero e disposizione dei cilindri:
3.2.1.7. Cilindrata: cm3
3.2.1.8. Regime nominale: giri/min
3.2.1.9. Coppia massima: giri/min
3.2.1.10. Rapporto volumetrico di compressione (2):
3.2.1.11. Descrizione del sistema di combustione:
3.2.1.12. Disegno/i della camera di combustione e della faccia superiore del pistone:
3.2.1.13. Sezioni trasversali minime delle luci di aspirazione e di scarico:
3.2.1.14. Sistema di raffreddamento
3.2.1.14.1. Liquido
3.2.1.14.1.1. Tipo di liquido:
3.2.1.14.1.2. Pompa(e) di circolazione: sì/no (1)
3.2.1.14.1.3. Caratteristiche o marca (marche) e tipo(i) (se del caso):
3.2.1.14.1.4. Rapporto(i) di trasmissione (se del caso):
3.2.1.14.2. Aria
3.2.1.14.2.1. Ventilatore: sì/no (1)
3.2.1.14.2.2. Caratteristiche o marca (marche) e tipo(i) (se del caso):
3.2.1.14.2.3. Rapporto(i) di trasmissione (se del caso):
3.2.1.15. Temperatura autorizzatata dal costruttore
3.2.1.15.1. Raffreddamento a liquido: temperatura massima all'uscita:
3.2.1.15.2. Raffreddamento ad aria: punto di riferimento:
Temperatura massima al punto di riferimento: K
3.2.1.15.3. Temperatura massima dell’aria di alimentazione all'uscita dello scambiatore intermedio di ammissione (se del caso): K
3.2.1.15.4. Temperatura massima dei gas di scarico nel o nei tubi di scappamento adiacenti alla o alle flange di uscita del o dei collettori di scarico: K
3.2.1.15.5. Temperatura del lubrificante: minimo: K massimo: K
3.2.1.16. Compressore: sì/no (1)
3.2.1.16.1. Marca:
3.2.1.16.2. Tipo:
3.2.1.16.3. Descrizione del sistema (per esempio pressione massima, valvola di scarico, se del caso):
3.2.1.16.4. Scambiatore intermedio: sì/no (1)
3.2.1.17. Sistema di aspirazione: depressione massima ammissibile all'aspirazione al regime nominale del motore e sotto carico del 100 %: kPa
3.2.1.18. Sistema di scarico: contropressione massima ammissibile allo scarico al regime nominale del motore sotto carico del 100 %: kPa
3.2.2. Altri dispositivi antinquinamento (se previsti e non inseriti in altra rubrica)
Descrizione e/o (1) schema(i):
3.2.3. Carburante di alimentazione
3.2.3.1. Pompa di alimentazione
Pressione (2) o schema caratteristico: kPa
3.2.3.2. Sistema di iniezione
3.2.3.2.1. Pompa
3.2.3.2.1.1. Marca o marche:
3.2.3.2.1.2. Tipo(i):
3.2.3.2.1.3. Mandata: e mm3 (2) per iniezione o per ciclo per un regime della pompa di giri/min (nominali) e di giri/min (coppia massima), rispettivamente, o schema caratteristico
Indicare il metodo utilizzato: su motore/su banco prova della pompa (1)
3.2.3.2.1.4. Anticipo all'iniezione
3.2.3.2.1.4.1. Curva di anticipo all'iniezione (2):
3.2.3.2.1.4.2. Fasatura (2):
3.2.3.2.2. Condotti di iniezione
3.2.3.2.2.1. Lunghezza: mm
3.2.3.2.2.2. Diametro interno: mm
3.2.3.2.3. Iniettore(i)
3.2.3.2.3.1. Marca o marche:
3.2.3.2.3.2. Tipo(i):
3.2.3.2.3.3. Pressione di apertura (2) o schema caratteristico:
3.2.3.2.4. Regolatore
3.2.3.2.4.1. Marca o marche:
3.2.3.2.4.2. Tipo(i):
3.2.3.2.4.3. Regime di entrata in funzione del regolatore a pieno carico (2): giri/min
3.2.3.2.4.4. Regime massimo a vuoto (2): giri/min
3.2.3.2.4.5. Regime di minimo (2): giri/min
3.2.3.3. Sistema di avviamento a freddo
3.2.3.3.1. Marca o marche:
3.2.3.3.2. Tipo(i):
3.2.3.3.3. Descrizione:
3.2.4. Caratteristiche della distribuzione
3.2.4.1. Alzata massima e angoli di apertura e chiusura riferiti ai punti morti o dati equivalenti:
3.2.4.2. Giochi di riferimento e/o gamma di regolazione (1)
3.2.4.3. Sistema variabile di registrazione della valvola (se del caso e dove: aspirazione e/o scarico)
3.2.4.3.1. Tipo: continuo o discontinuo
3.2.4.3.2. Angolo di sfasamento di camma:
3.2.5. Configurazione luci
3.2.5.1. Posizione, dimensione e numero:
3.2.6. Funzioni a comando elettronico
Se il motore ha funzioni a comando elettronico, devono essere fornite le informazioni concernenti le loro caratteristiche, tra cui:
3.2.6.1. Marca:
3.2.6.2. Tipo:
3.2.6.3. Numero del pezzo:
3.2.6.4. Posizione dell'unità elettronica di controllo della trasmissione:
3.2.6.4.1. Cosa rileva:
3.2.6.4.2. Cosa controlla:
Parte 3 — Famiglia dei motori ad accensione per compressione:
3.3. Caratteristiche essenziali della famiglia di motori
3.3.1. Elenco dei tipi di motori che compongono la famiglia
3.3.1.1. Nome della famiglia di motori:
3.3.1.2. Specifiche dei tipi di motore all'interno della famiglia:
Motore capostipite
Tipo di motore
Numero dei cilindri
Velocità nominale (giri/min)
Erogazione di carburante per corsa (mm3) al regime nominale
Potenza netta nominale (kW)
Regime di coppia massima (giri/min)
Erogazione di carburante per corsa (mm3) al regime di coppia massima
Coppia massima (Nm)
Regime di minimo (giri/min)
Cilindrata unitaria in % del motore capostipite
100
Parte 4 — Tipo di motore
3.4. Caratteristiche essenziali del tipo di motore
3.4.1. Descrizione del motore
3.4.1.1. Costruttore:
3.4.1.2. Numero di codice motore apposto dal costruttore:
3.4.1.3. Ciclo: quattro tempi/due tempi (1)
3.4.1.4. Alesaggio: mm
3.4.1.5. Corsa: mm
3.4.1.6. Numero e disposizione dei cilindri:
3.4.1.7. Cilindrata: cm3
3.4.1.8. Regime nominale: giri/min
3.4.1.9. Regime di coppia massima: giri/min
3.4.1.10. Rapporto volumetrico di compressione (2):
3.4.1.11. Sistema di combustione:
3.4.1.12. Disegno(i) della camera di combustione e della faccia superiore del pistone:
3.4.1.13. Sezione minima dei condotti di ammissione e di scappamento:
3.4.1.14. Sistema di raffreddamento
3.4.1.14.1. Liquido
3.4.1.14.1.1. Tipo di liquido:
3.4.1.14.1.2. Pompa(e) di circolazione: sì/no (1)
3.4.1.14.1.3. Caratteristiche o marca (marche) e tipo(i) (se del caso):
3.4.1.14.1.4. Rapporto(i) di trasmissione (se del caso):
3.4.1.14.2. Aria
3.4.1.14.2.1. Ventilatore: sì/no (1)
3.4.1.14.2.2. Caratteristiche o marca (marche) e tipo(i) (se del caso):
3.4.1.14.2.3. Rapporto(i) di trasmissione (se del caso):
3.4.1.15. Temperatura autorizzata dal costruttore:
3.4.1.15.1. Raffreddamento a liquido: temperatura massima all'uscita: K
3.4.1.15.2. Raffreddamento ad aria: punto di riferimento:
Temperatura massima al punto di riferimento:
3.4.1.15.3. Temperatura massima dell'aria di alimentazione all'uscita dello scambiatore intermedio di ammissione (se del caso): K
3.4.1.15.4. Temperatura massima dei gas di scarico nel o nei tubi di scappamento adiacenti alla o alle flange di uscita del o dei collettori di scarico: K
3.4.1.15.5. Temperatura del lubrificante: minima: K massima: K
3.4.1.16. Compressore sì/no (1)
3.4.1.16.1. Marca:
3.4.1.16.2. Tipo:
3.4.1.16.3. Descrizione del sistema (per esempio pressione massima, valvola di scarico, se del caso):
3.4.1.16.4. Scambiatore intermedio: sì/no (1)
3.4.1.17. Sistema di aspirazione: depressione massima ammissibile all'aspirazione al regime nominale del motore e sotto carico del 100 %: kPa
3.4.1.18. Sistema di scarico: contropressione massima ammissibile allo scarico al regime nominale del motore sotto carico del 100 %: kPa (2)
3.4.2. Altri dispositivi antinquinamento (se previsti e non inseriti in altra rubrica)
Descrizione e/o schema(i):
3.4.3. Carburante di alimentazione
3.4.3.1. Pompa di alimentazione
Pressione (2) o schema caratteristico: kPa
3.4.3.2. Sistema di iniezione
3.4.3.2.1. Pompa
3.4.3.2.1.1. Marca o marche:
3.4.3.2.1.2. Tipo(i):
3.4.3.2.1.3. Mandata: e mm3 (2) per iniezione o per ciclo per un regime della pompa di:
giri/min (nominali) e di: giri/min (coppia massima), rispettivamente, o schema caratteristico
Indicare il metodo utilizzato: su motore/su banco prova della pompa (1)
3.4.3.2.1.4. Anticipo all'iniezione
3.4.3.2.1.4.1. Curva di anticipo all'iniezione (2):
3.4.3.2.1.4.2. Fasatura (2):
3.4.3.2.2. Condotti di iniezione
3.4.3.2.2.1. Lunghezza: mm
3.4.3.2.2.2. Diametro interno: mm
3.4.3.2.3. Iniettore(i)
3.4.3.2.3.1. Marca o marche:
3.4.3.2.3.2. Tipo(i):
3.4.3.2.3.3. Pressione di apertura (2) o schema caratteristico (1):
3.4.3.2.4. Regolatore(i)
3.4.3.2.4.1. Marca o marche:
3.4.3.2.4.2. Tipo(i):
3.4.3.2.4.3. Regime di entrata in funzione del regolatore a pieno carico (2): giri/min
3.4.3.2.4.4. Regime massimo a vuoto (2): giri/min
3.4.3.2.4.5. Regime di minimo (2): giri/min
3.4.4. Sistema di avviamento a freddo
3.4.4.1. Marca o marche:
3.4.4.2. Tipo(i):
3.4.4.3. Descrizione:
3.4.5. Caratteristiche della distribuzione
3.4.5.1. Alzata massima e angoli di apertura e chiusura riferiti ai punti morti o dati equivalenti:
3.4.5.2. Giochi di riferimento e/o gamma di regolazione (1):
3.4.5.3. Sistema variabile di registrazione della valvola (se applicabile e dove: aspirazione e/o scarico)
3.4.5.3.1. Tipo: continuo o discontinuo
3.4.5.3.2. Angolo di sfasamento di camma:
3.4.6. Configurazione luci
3.4.6.1. Posizione, dimensione e numero:
3.4.7. Funzioni a comando elettronico
Se il motore ha funzioni a comando elettronico, devono essere fornite le informazioni concernenti le loro caratteristiche, tra cui:
3.4.7.1. Marca:
3.4.7.2. Tipo:
3.4.7.3. Numero del pezzo:
3.4.7.4. Posizione dell'unità elettronica di controllo della trasmissione:
3.4.7.4.1. Cosa rileva:
3.4.7.4.2. Cosa controlla: "
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