32005D0717

2005/717/CE: Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2005, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, dell’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [notificata con il numero C(2005) 3754] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 271 del 15/10/2005 pag. 0048 - 0050


Decisione della Commissione

del 13 ottobre 2005

recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, dell’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

[notificata con il numero C(2005) 3754]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/717/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [1], in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2002/95/CE, la Commissione è tenuta a valutare alcune sostanze chimiche pericolose di cui è vietato l’uso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva medesima.

(2) Alcuni materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o eteri di difenile polibromurato (PBDE) devono essere esonerati da tale divieto, perché non è ancora possibile eliminare o sostituire queste sostanze pericolose nei materiali e componenti specifici in questione.

(3) Poiché la valutazione dei rischi relativa al DecaBDE, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti [2], ha concluso che attualmente non sono necessarie misure per ridurre i rischi per i consumatori oltre a quelle attualmente applicate, ma che ai fini della valutazione dei rischi sono necessari ulteriori studi, fino a comunicazione ulteriore il DecaBDE può essere esentato dai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/95/CE. Qualora nuovi dati dovessero portare a conclusioni diverse nell’ambito della valutazione dei rischi, la presente decisione sarebbe riesaminata e ove opportuno modificata. Parallelamente, il settore sta attuando un programma volontario di riduzione delle emissioni.

(4) Il campo di applicazione delle esenzioni per determinati materiali e componenti specifici deve essere limitato per consentire l’eliminazione graduale delle sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, visto che in futuro sarà possibile evitarne l’impiego in tali applicazioni.

(5) A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE, ciascuna esenzione di cui all’allegato di detta direttiva deve essere soggetta a riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l’aggiunta di un elemento all’elenco, allo scopo di prendere in esame la soppressione dall’allegato di materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all’articolo 4, paragrafo 1, è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione che gli impatti negativi sull’ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione non superino i possibili benefici per l’ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori. Pertanto, ciascuna delle esenzioni previste dalla presente decisione sarà sottoposta a riesame prima del 2010.

(6) A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i gestori degli impianti di riciclo e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori ed ha inviato le osservazioni pervenute al comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti [3], di seguito "il comitato".

(7) Il 19 aprile 2005, la Commissione ha sottoposto la misura di cui alla presente decisione al voto del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti. Non si è raggiunta la maggioranza qualificata a favore di dette misure. Pertanto, il 6 giugno 2005, conformemente alla procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione. Poiché allo scadere del termine di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE il Consiglio non ha adottato le misure proposte né ha manifestato la sua opposizione ad esse a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [4], la Commissione deve adottare le misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

L’allegato della direttiva 2002/95/CE è modificato secondo l’allegato della presente decisione.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005.

Per la Commissione

Stavros Dimas

Membro della Commissione

[1] GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

[2] GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[3] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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ALLEGATO

L’allegato della direttiva 2002/95/CE è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente testo:

"Applicazioni di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o eteri di difenile polibromurato (PBDE) esentate dai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1".

2) È inserito il seguente punto 9 bis:

"9 bis. Deca-BDE in applicazioni di polimeri."

3) È inserito il seguente punto 9 ter:

"9 ter. Piombo in cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo."

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