32005D0690


Titolo e riferimento

2005/690/CE: Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra

 GU L 265 del 10.10.2005, pagg. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 GU L 173M del 27.6.2006, pagg. 1–1 (MT)
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 11 tomo 43 pag. 44 - 44
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 11 tomo 43 pag. 44 - 44

Testo

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Decisione del Consiglio

del 18 luglio 2005

relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra

(2005/690/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo [1],

considerando quanto segue:

(1) L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, è stato firmato a nome della Comunità europea il 22 aprile 2002 a Valencia, fatta salva la sua eventuale conclusione a una data successiva.

(2) L’accordo deve essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

1. Sono approvati, a nome della Comunità europea, l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni comuni e le dichiarazioni della Comunità europea accluse all’atto finale.

2. I testi di cui al paragrafo 1 sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

1. La posizione che la Comunità deve adottare in sede di consiglio di associazione e di comitato di associazione è stabilita dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle disposizioni pertinenti dei trattati.

2. A norma dell’articolo 93 dell’accordo euromediterraneo di associazione, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di associazione in conformità del suo regolamento interno.

3. La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di associazione e del comitato di associazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea viene presa, a seconda dei casi, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persona(e) abilitata(e) a depositare la notifica di cui all’articolo 110 dell’accordo a nome della Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. Straw

[1] GU C 279 E del 20.11.2003, pag. 115.

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