32005D0618

2005/618/CE: Decisione della Commissione, del 18 agosto 2005, che modifica la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [notificata con il numero C(2005) 3143]

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 19/08/2005 pag. 0065 - 0065


Decisione della Commissione

del 18 agosto 2005

che modifica la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

[notificata con il numero C(2005) 3143]

(2005/618/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [1], in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Poiché è evidente che in alcuni casi è impossibile evitare totalmente i metalli pesanti e i ritardanti di fiamma bromurati, è opportuno tollerare alcune concentrazioni di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE) nei materiali.

(2) I valori massimi di concentrazione proposti sono basati sulla normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche e sono considerati i più adatti a garantire un elevato livello di protezione.

(3) A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le imprese di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori e ha trasmesso le loro osservazioni al comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti [2].

(4) Il 10 giugno 2004 la Commissione ha sottoposto le misure di cui alla presente decisione al voto del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Il progetto non ha tuttavia ottenuto la maggioranza qualificata. Pertanto, a norma della procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, il 23 settembre 2004 è stata presentata al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio. Poiché allo scadere del termine di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE il Consiglio non ha adottato le misure di esecuzione proposte né ha manifestato la sua opposizione ad esse a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [3], la Commissione deve adottare l'atto di esecuzione proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato della direttiva 2002/95/CE è aggiunta la seguente nota:

"Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1 % in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01 % in peso di cadmio."

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2005.

Per la Commissione

Stavros Dimas

Membro della Commissione

[1] GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

[2] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[3] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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