2005/618/CE: Decisione della Commissione, del 18 agosto 2005, che modifica la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [notificata con il numero C(2005) 3143]
Gazzetta ufficiale n. L 214 del 19/08/2005 pag. 0065 - 0065
Decisione della Commissione del 18 agosto 2005 che modifica la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [notificata con il numero C(2005) 3143] (2005/618/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [1], in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Poiché è evidente che in alcuni casi è impossibile evitare totalmente i metalli pesanti e i ritardanti di fiamma bromurati, è opportuno tollerare alcune concentrazioni di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE) nei materiali. (2) I valori massimi di concentrazione proposti sono basati sulla normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche e sono considerati i più adatti a garantire un elevato livello di protezione. (3) A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le imprese di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori e ha trasmesso le loro osservazioni al comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti [2]. (4) Il 10 giugno 2004 la Commissione ha sottoposto le misure di cui alla presente decisione al voto del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Il progetto non ha tuttavia ottenuto la maggioranza qualificata. Pertanto, a norma della procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, il 23 settembre 2004 è stata presentata al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio. Poiché allo scadere del termine di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE il Consiglio non ha adottato le misure di esecuzione proposte né ha manifestato la sua opposizione ad esse a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [3], la Commissione deve adottare l'atto di esecuzione proposto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell’allegato della direttiva 2002/95/CE è aggiunta la seguente nota: "Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1 % in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01 % in peso di cadmio." Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2006. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2005. Per la Commissione Stavros Dimas Membro della Commissione [1] GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. [2] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [3] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. --------------------------------------------------