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Document 32005D0463

2005/463/CE: Decisione della Commissione, del 21 giugno 2005, che istituisce un gruppo in rete per lo scambio e il coordinamento di informazioni sulla coesistenza di colture transgeniche, convenzionali e biologiche

OJ L 164, 24.6.2005, p. 50–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M, 29.11.2008, p. 316–317 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 69 - 70
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 69 - 70
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 154 - 155

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/463/oj

24.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2005

che istituisce un gruppo in rete per lo scambio e il coordinamento di informazioni sulla coesistenza di colture transgeniche, convenzionali e biologiche

(2005/463/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nella raccomandazione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche (1), la Commissione si è espressa a favore di un tipo di approccio che lasci agli Stati membri il compito di elaborare ed attuare misure di gestione relative alla coesistenza. Al riguardo, la Commissione ha annunciato l’intenzione di agevolare gli scambi di informazioni sui progetti di ricerca in corso o programmati a livello comunitario e nazionale.

(2)

A norma dell’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2), la Commissione raccoglie e coordina le informazioni basate su studi condotti a livello comunitario e nazionale e osserva gli sviluppi quanto alla coesistenza negli Stati membri.

(3)

Per lo svolgimento di tali compiti, sarebbe opportuno che la Commissione istituisse un forum che permetta agli Stati membri di scambiarsi informazioni sui risultati degli studi scientifici e sulle migliori pratiche sviluppate nell’ambito delle strategie nazionali per la coesistenza. È importante che la Commissione abbia la facoltà di organizzare riunioni del gruppo di lavoro a cui possano eventualmente partecipare esperti nazionali e di altri paesi.

(4)

È pertanto opportuno istituire un gruppo in rete che assista la Commissione in materia di coesistenza (abbreviato in COEX-NET),

DECIDE:

Articolo 1

Con la presente decisione è istituito, alle dipendenze della Commissione, un gruppo in rete, di seguito denominato «il gruppo», per lo scambio e il coordinamento di informazioni sugli studi scientifici e le migliori pratiche sviluppate in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

Articolo 2

1.   Il gruppo è costituito da esperti nazionali designati dagli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.   Il rappresentante della Commissione può invitare altri esperti a partecipare alle riunioni e ai lavori del gruppo.

3.   I servizi della Commissione provvedono alla segreteria per le riunioni e i lavori del gruppo.

4.   Il gruppo si riunisce nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario stabiliti dalla Commissione.

Articolo 3

1.   Le spese sostenute dagli esperti per partecipare alle riunioni di cui all’articolo 2 sono rimborsate dalla Commissione secondo le sue regole per il rimborso delle spese di viaggio, delle indennità di soggiorno e delle altre spese, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

2.   Gli esperti designati dagli Stati membri ricevono il rimborso delle spese di viaggio; gli esperti invitati dalla Commissione ricevono il rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di soggiorno.

3.   Per gli esperti designati dagli Stati membri il rimborso delle spese è previsto limitatamente ad un partecipante per Stato membro.

4.   Gli esperti non ricevono compensi per i servizi prestati.

Articolo 4

Gli esperti che partecipano al gruppo sono indipendenti da interessi industriali, commerciali ed economici o da altri interessi confliggenti.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 287 del trattato, gli esperti sono tenuti a non divulgare informazioni di cui siano venuti a conoscenza in occasione dei lavori del gruppo, qualora il rappresentante della Commissione li abbia informati della riservatezza della materia.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 36.

(2)  GU L 106 del 17.04.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).


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