Decisione 2005/386/PESC del Consiglio, del 14 marzo 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda all’operazione militare dell’Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea) - Accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea)
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 20/05/2005 pag. 0027 - 0027
Decisione 2005/386/PESC del Consiglio del 14 marzo 2005 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda all’operazione militare dell’Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24, vista la raccomandazione della presidenza, considerando quanto segue: (1) Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/570/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina [1]. (2) L’articolo 11, paragrafo 3, di detta azione comune prevede che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi devono essere oggetto di un accordo ai sensi dell’articolo 24 del trattato sull’Unione europea. (3) A seguito dell’autorizzazione del Consiglio, del 13 settembre 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda all’operazione militare dell’Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea). (4) L’accordo dovrebbe essere approvato, DECIDE: Articolo 1 L’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda all’operazione militare dell’Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea) è approvato a nome dell’Unione europea. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea. Articolo 3 La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2005. Per il Consiglio Il presidente F. Boden [1] GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10. --------------------------------------------------